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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/08/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. 2192/2024 R.G. V.G
Tribunale di Torre Annunziata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
giudice dott.ssa Giovanna Di Meo
giudice dott.ssa Anna Coletti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2192/2024 R.G.V.G, vertente
TRA
C.F. 1 nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F.
,
difesa dall'avv. Serena De Simone in virtù di procura posta in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Cervantes n.55/5.
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F. C.F._2
e difeso dall'avv. Vanessa Sansone, in virtù di mandato posto in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via Alcide de Gasperi 3.
RICORRENTE
NONCHÈ
II P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate al proprio ricorso introduttivo e integrate con note depositate il 30.04.25.
Il P.M. in data 14.07.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 6.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in ANIO AT (NA) in data
10.9.2011 (atto n.52, parte II, serie A, anno 2011) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nati: PE nata a [...] il [...] e ER nata a [...] il
18.12.2013.
Tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2.Nominato il relatore, all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025, il giudice rinviava all'udienza del 7.05.2025, chiedendo alle parti di specificare la disciplina del diritto di visita da parte del genitore non collocatario per la figlia minore ER mentre per primogenita essendo prossima al raggiungimento della maggiore età, nulla doveva più PE
essere più disposto in ordine all'affido, alla collocazione ed alla disciplina del diritto di visita.
All'udienza del 7.05.2025, il giudice rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
Il PM ha espresso parere favorevole all'omologa della separazione in data 14.07.2025.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze dei figli ed il diritto di quest'ultimi alla bigenitorialità.
Le parti hanno documentato la loro posizione reddituale versando in atti le rispettive dichiarazioni dei redditi.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 e [...] CP_1 n data 6.11.2024 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
alla Via Casa Aniello n. 183, (atto n. 52, Parte II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di
ANIO AT, anno 2011), ai seguenti patti e condizioni:
1. La signora Parte_1 ed il signor Controparte_1 vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto, dandosi reciproca comunicazione del cambio di residenza del sig. CP_1
2. La casa coniugale sita in ANIO AT alla via Casa Aniello 183, lotto 8 sc.C int.2 piano1, già di proprietà della sig.ra Parte_1 verrà assegnata a quest'ultima che vi continuerà a risiedere, unitamente alle figlie PE e Per_2
3. I coniugi chiedono che venga loro riconosciuto l'affido condiviso della figlia ER con residenza privilegiata presso la madre, con diritto del padre a partecipare e ad essere informato sulle scelte di maggiore importanza, relative alla istruzione ed educazione della stessa, il tutto come da piano genitoriale allegato e che espressamente si richiama;
i coniugi si impegnano, pertanto, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni importanti per la figlia minore ER
4. Il padre avrà facoltà di incontrare la figlia ER nei weekend a fine settimana alternati, dal sabato sino alla domenica sera ore 21-21.30; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sè due pomeriggi a settimana, più precisamente i giorni di lunedì e mercoledì all'uscita dal lavoro dalle 17.30 fino alle 21-21.30 dopo cena;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè la figlia minore ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre oppure dal 31 dicembre al 2 gennaio, nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì d'Angelo
e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Avendo la figlia PE raggiunta la maggiore età, nulla circa il diritto di visita con il padre, che gestirà in base alle sue esigenze.
Controparte 1 provvederà al mantenimento della figlia ER minorenne, e della figlia 5. Il sig.
maggiorenne ma non autosufficiente, corrispondendo la somma di € 400,00 PE
(quattrocento/00) mensili da versare entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale istat;
cosi come lo stesso provvederà a sostenere al 50% le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Torre Ann.ta che si richiama;
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
6. dà atto che la sig.ra Pt_1 ha già provveduto a riscattare la polizza assicurativa n.23581969 ed a trasferirne il valore al sig. CP_1 così come la sig.ra Pt_1 ha già provveduto al pagamento delle spese per la festa di 18 anni della figlia PE
Controparte_1 continuerà a pagare le rate di un prestito 7. Per espresso accordo tra le parti, il sig. richiesto nell'anno 2023 per acquisti familiari.
8. I coniugi dichiarano, inoltre, che non vi sono altri rapporti economici da regolare.
9. I coniugi prestano reciproco consenso unicamente per il rilascio e/o rinnovo del passaporto dell'altro coniuge con espresso esclusione che l'autorizzazione valga per l'espatrio dei minori.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di ANIO AT (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 52, parte II, S A, dei registri di matrimonio dell'anno 2011);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16/07/2025
il presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
Tribunale di Torre Annunziata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
giudice dott.ssa Giovanna Di Meo
giudice dott.ssa Anna Coletti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2192/2024 R.G.V.G, vertente
TRA
C.F. 1 nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F.
,
difesa dall'avv. Serena De Simone in virtù di procura posta in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Cervantes n.55/5.
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F. C.F._2
e difeso dall'avv. Vanessa Sansone, in virtù di mandato posto in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA) alla via Alcide de Gasperi 3.
RICORRENTE
NONCHÈ
II P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni: con note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.05.2025, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la separazione secondo le condizioni concordate al proprio ricorso introduttivo e integrate con note depositate il 30.04.25.
Il P.M. in data 14.07.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 6.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio celebrato in ANIO AT (NA) in data
10.9.2011 (atto n.52, parte II, serie A, anno 2011) optando per il regime della separazione dei beni, dal quale sono nati: PE nata a [...] il [...] e ER nata a [...] il
18.12.2013.
Tuttavia, l'unione coniugale si era nel tempo deteriorata tanto da far venir meno ogni forma di comunione morale e materiale e, dunque, la prosecuzione della convivenza diveniva impossibile ed intollerabile.
2.Nominato il relatore, all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025, il giudice rinviava all'udienza del 7.05.2025, chiedendo alle parti di specificare la disciplina del diritto di visita da parte del genitore non collocatario per la figlia minore ER mentre per primogenita essendo prossima al raggiungimento della maggiore età, nulla doveva più PE
essere più disposto in ordine all'affido, alla collocazione ed alla disciplina del diritto di visita.
All'udienza del 7.05.2025, il giudice rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
Il PM ha espresso parere favorevole all'omologa della separazione in data 14.07.2025.
La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate e che non contrastano con norme inderogabili e soddisfano le esigenze dei figli ed il diritto di quest'ultimi alla bigenitorialità.
Le parti hanno documentato la loro posizione reddituale versando in atti le rispettive dichiarazioni dei redditi.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1 e [...] CP_1 n data 6.11.2024 così provvede:
A. Omologa la separazione dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1
alla Via Casa Aniello n. 183, (atto n. 52, Parte II, Serie A - registri atti matrimonio del Comune di
ANIO AT, anno 2011), ai seguenti patti e condizioni:
1. La signora Parte_1 ed il signor Controparte_1 vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto, dandosi reciproca comunicazione del cambio di residenza del sig. CP_1
2. La casa coniugale sita in ANIO AT alla via Casa Aniello 183, lotto 8 sc.C int.2 piano1, già di proprietà della sig.ra Parte_1 verrà assegnata a quest'ultima che vi continuerà a risiedere, unitamente alle figlie PE e Per_2
3. I coniugi chiedono che venga loro riconosciuto l'affido condiviso della figlia ER con residenza privilegiata presso la madre, con diritto del padre a partecipare e ad essere informato sulle scelte di maggiore importanza, relative alla istruzione ed educazione della stessa, il tutto come da piano genitoriale allegato e che espressamente si richiama;
i coniugi si impegnano, pertanto, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni importanti per la figlia minore ER
4. Il padre avrà facoltà di incontrare la figlia ER nei weekend a fine settimana alternati, dal sabato sino alla domenica sera ore 21-21.30; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerla con sè due pomeriggi a settimana, più precisamente i giorni di lunedì e mercoledì all'uscita dal lavoro dalle 17.30 fino alle 21-21.30 dopo cena;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè la figlia minore ad anni alterni dal 24 al 26 dicembre oppure dal 31 dicembre al 2 gennaio, nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì d'Angelo
e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Avendo la figlia PE raggiunta la maggiore età, nulla circa il diritto di visita con il padre, che gestirà in base alle sue esigenze.
Controparte 1 provvederà al mantenimento della figlia ER minorenne, e della figlia 5. Il sig.
maggiorenne ma non autosufficiente, corrispondendo la somma di € 400,00 PE
(quattrocento/00) mensili da versare entro il 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale istat;
cosi come lo stesso provvederà a sostenere al 50% le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Torre Ann.ta che si richiama;
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
6. dà atto che la sig.ra Pt_1 ha già provveduto a riscattare la polizza assicurativa n.23581969 ed a trasferirne il valore al sig. CP_1 così come la sig.ra Pt_1 ha già provveduto al pagamento delle spese per la festa di 18 anni della figlia PE
Controparte_1 continuerà a pagare le rate di un prestito 7. Per espresso accordo tra le parti, il sig. richiesto nell'anno 2023 per acquisti familiari.
8. I coniugi dichiarano, inoltre, che non vi sono altri rapporti economici da regolare.
9. I coniugi prestano reciproco consenso unicamente per il rilascio e/o rinnovo del passaporto dell'altro coniuge con espresso esclusione che l'autorizzazione valga per l'espatrio dei minori.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di ANIO AT (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 52, parte II, S A, dei registri di matrimonio dell'anno 2011);
C. Nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 16/07/2025
il presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato