Art. 15.
Per la determinazione della quantita' in volume degli spiriti che provengono dall'estero, e' data facolta' al Governo del Re di rivedere le tabelle attualmente in vigore, sia per la riduzione del peso in volume, sia per la tara dei recipienti.
Per la determinazione della quantita' in volume degli spiriti che provengono dall'estero, e' data facolta' al Governo del Re di rivedere le tabelle attualmente in vigore, sia per la riduzione del peso in volume, sia per la tara dei recipienti.