Articolo 15 della Legge 2 aprile 1886, n. 3754
Articolo 14Articolo 16
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17 aprile 1886
Art. 15.

Per la determinazione della quantita' in volume degli spiriti che provengono dall'estero, e' data facolta' al Governo del Re di rivedere le tabelle attualmente in vigore, sia per la riduzione del peso in volume, sia per la tara dei recipienti.

Entrata in vigore il 17 aprile 1886