Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
Le operazioni di analisi chimico-tossicologiche su sostanze ritenute stupefacenti, svolte d'iniziativa dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto a sostegno delle ragioni giustificanti il sequestro della sostanza e a corredo della informativa di reato, sono riconducibili alle attività previste dall'art. 348 cod. proc. pen. e non richiedono il preventivo avviso al difensore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2015, n. 50033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50033 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
F 1 500 33/ 15 33 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE E UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ANTONIO AGRO' Dott. - Consigliere - 1951 N. Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO N. 32134/2015 - Consigliere - GAETANO DE AMICIS Dott. - Rel. Consigliere - ALESSANDRA BASSI Dott. ha pronunciato la seguente • SENTENZA sul ricorso proposto da: . . AL CE N. IL 19/12/1953 avverso l'ordinanza n. 263/2015 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 26/03/2015 - sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Roberto Aniello : hel inad ouse buite Je ss delee dor ncorso Udit indifenson Avv.; Pasquale болдо per SC dele insistito par CE loces griments del ricorsoбы - RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 26 marzo 2015, con motivazione depositata in data 11 giugno 2015, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del 10 marzo 2015 con la quale il Gip dello stesso Tribunale ha applicato, ai L sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., a FU CE la misura della custodia in . carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 e 74 stesso decreto (rispettivamente sub capi 11 e 20). Il Collegio della cautela ha evidenziato come i fatti oggetto del procedimento siano emersi a seguito di articolate indagini volte ad accertare l'esistenza di una potente associazione per delinquere dedita all'importazione di tutte le tipologie di stupefacenti sul territorio nazionale, riconducibile alla cosca degli Abruzzese, ad alcuni esponenti della quale è contestato, oltre all'associazione finalizzata ad attività di narcotraffico, anche il reato ex art. 416-bis cod. pen. In particolare, FU CE è imputato in via provvisoria di avere fatto parte dell'associazione quale corriere, in quanto dedito stabilmente al trasporto di stupefacente nonché della sostanza da taglio, secondo le disposizioni impartite dai dirigenti (capo 20), nonché di avere concorso nella detenzione e nel trasporto di 2,6 chili di eroina operando quale "staffetta" (capo 11). Il Collegio ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine a tali reati sulla base del contenuto delle intercettazioni e dell'attività di osservazione e controllo, come riscontrata dai provvedimento di sequestro. In punto di esigenze cautelari, il Collegio calabrese ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose in considerazione della gravità delle condotte criminose e dell'inserimento del prevenuto in un contesto associativo, stimando adeguata a farvi fronte la sola custodia in carcere.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Pasquale Longo, difensore di fiducia di FU CE, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 273 cod. : proc. pen. Evidenzia il ricorrente che il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza sulla base di elementi fragili ed inconsistenti, facendo difetto qualunque prova che FU abbia in qualunque modo concorso nella detenzione o nel trasporto della sostanza stupefacente. Il ricorrente si duole inoltre del fatto che il Tribunale abbia valorizzato l'esito delle analisi condotte dal gabinetto scientifico di Matera sulla sostanza sequestrata sull'autovettura dello stesso indagato nell'aprile 2014, che hanno accertato trattarsi sostanza da taglio, sostanza rispetto alla quale il drop test della Guardia di Finanza aveva invece dato esito negativo. Per altro verso, il ricorrente pone in evidenza come manchino elementi concreti per affermare la partecipazione del FU 2 all'associazione, in quanto il nome del medesimo emerge soltanto in alcuni contatti telefonici e non risulta che egli abbia partecipato ad una pluralità di reati fine;
non risulta inoltre che FU abbia utilizzato il BlackBerry in uso a Cerchiara Erminia.
3. Nei motivi aggiunti depositati in Cancelleria, il difensore di FU Avv. + Pasquale Longo ha eccepito l'inutilizzabilità del sequestro probatorio e, soprattutto, degli accertamenti del materiale rinvenuto nell'autovettura condotta dall'assistito, in quanto gli accertamenti compiuti sul compendio sequestrato dalla Guardia di Finanza e dalla polizia scientifica di Matera venivano eseguiti senza le garanzie difensive ed, in particolare, senza che fosse data preventiva comunicazione alla difesa ai fini dell'eventuale nomina di esperti.
4. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, mentre la difesa di FU CE ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo alla contestazione provvisoria del reato associativo sub capo 20), ed in relazione ad esso l'ordinanza cautelare va annullata con rinvio, mentre va rigettato quanto alla incolpazione di cui al capo 11), per il quale la misura custodiale deve ritenersi legittimamente applicata.
2. Sono inammissibili le deduzioni concernenti l'incolpazione di cui al capo 11), laddove si risolvono in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, indicati come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare, senza in effetti denunciare nessuno dei vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il Tribunale del riesame ha invero esplicitato, con motivazione scevra da illogicità manifeste, le ragioni per le quali si debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, il concorso del ricorrente nella detenzione e nel trasporto di 2,6 chili di eroina, avendo egli operato quale "staffetta". Risponde, del resto, al consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio che, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato di detenzione di sostanze stupefacenti, è necessario e sufficiente che taluno partecipi all'altrui attività criminosa con la semplice volontà di adesione, che può manifestarsi in forme che agevolino detta detenzione, anche solo assicurando al concorrente una relativa sicurezza (Cass. Sez. 6, n. 8389 del 29/04/1996 - 3 dep. 12/09/1996, Santi Rv. 205561; Sez. 6, n. 2297 del 13/11/2013 dep. 20/01/2014, Paladini Rv. 258244). Correttamente i giudici del merito cautelare hanno pertanto ritenuto che l'avere FU assolto ad cd. ruolo di "staffetta" si sia tradotto in un cosciente contributo agevolatore al trasporto della sostanza, affinchè ciò potesse avvenire in sicurezza, il che in ossequio ai principi generali in tema di concorso di - sostanzia partecipazione del ricorrente al delitto.persone del reato - 3. Nessuna illogicità è ravvisabile nell'avere il Tribunale tenuto in considerazione gli esiti delle analisi chimico tossicologiche compiute dal gabinetto scientifico della Polizia di Matera pur a fronte dell'esito negativo del drop test eseguito dalla p.g. all'atto del sequestro. Ed invero, suddetto accertamento compiuto nell'immediatezza era volto esclusivamente alla ricerca di sostanza stupefacente e, del tutto congruamente, dava esito negativo, là dove detto - -era costituito da materiale come rivelato dalle analisi della polizia scientifica sostanza da taglio.
4. Manifestamente destituita di fondamento è l'eccezione di inutilizzabilità del sequestro probatorio e dell'esito delle indagini scientifiche compiute sul materiale rinvenuto per violazione del diritto di difesa, laddove non veniva dato il previo avviso al difensore, oggetto dei motivi aggiunti. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice, la polizia giudiziaria può autonomamente e legittimamente effettuare, sia in modo diretto che attraverso pubbliche strutture, analisi ricognitive su sostanze ritenute stupefacenti: tale attività di indagine, svolta a corredo della informativa di reato e a sostegno delle ragioni giustificanti l'arresto in flagranza, si inserisce tra quelle previste dall'art. 348 cod. proc. pen. e non prevede il preventivo avviso al difensore (Cass. Sez. 4, n. 15384 del 02/03/2005 - dep. 26/04/2005, Calò Rv. 231551; Sez. 3, n. 40180 del 06/10/2010 - dep. 15/11/2010, Tummolo Rv. 248566). E', d'altronde, pacifico che, ai fini del giudizio di gravità indiziaria possano essere utilizzati gli esiti delle analisi chimico-tossicologiche, eseguite da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria addetti ai gabinetti di polizia scientifica, al fine di accertare l'eventuale natura stupefacente di determinate sostanze, laddove il giudice non ha l'obbligo, ma la semplice facoltà, di disporre una perizia e può utilizzare al fine della valutazione sulla elevata probabilità di colpevolezza tutti quegli elementi emersi dalle indagini idonei a formare il suo convincimento, purchè non vietati dalla legge, cioè immuni da cd. inutilizzabilità patologica.
5. Il ricorso è, di contro, fondato e va pertanto accolto con riguardo alla imputazione associativa. 4 Ora, non è revocabile in dubbio che la partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata all'attività di narcotraffico possa essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde infatti dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Fattispecie relativa al coinvolgimento in un unico episodio di programmato trasporto di un apprezzabile quantitativo di droga) (Cass. Sez. 1, n. 43850 del 03/07/2013 - dep. 25/10/2013, Durand Rv. 257800). Nondimeno, è indispensabile che siffatta condotta, per le sue connotazioni, sia in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Cass. Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014 dep. 04/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379).
6. Di tale consolidato orientamento ermeneutico non ha fatto buon governo il Tribunale del riesame calabrese allorchè, con motivazione sostanzialmente apodittica, ha affermato l'intraneità del FU alla consorteria criminale sulla base dell'accertata commissione del reato fine e del trasporto di sostanza da taglio, senza esplicitare gli specifici elementi obbiettivi emergenti dalle investigazioni, sulla scorta abbia ritenuto provata - sebbene ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. la partecipazione del FU, oltre che a tali specifiche vicende, anche al pactum sceleris teso alla realizzazione di un numero indeterminato di illeciti quali previsti dagli artt. 73 e seguenti del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. A L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo delibazione sul punto. In applicazione dei sopra delineati principi di diritto, il Giudice del rinvio dovrà verificare se la partecipazione del FU al delitto sub capo 11) ed al trasporto della sostanza da taglio costituiscano vicende occasionali ovvero se inseriscano nell'ambito di un rapporto di collaborazione della stabile e continuativo ai fini del perseguimento degli scopi criminali consorteria, sì da sostanziare l'adesione del medesimo all'associazione. 5
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo 20) della imputazione e rinvia per nuovo esame sul punto e sulle esigenze cautelari al Tribunale di Catanzaro. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 4 novembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Antonio Agrò Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 DIC 2015 A M E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P U C E T Fiera Esposile R O C 6