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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Alberto Iachini Bellisarii Presidente relatore dott. Federico Ria Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di rinvio n. 721/2024 RG, trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc giusta ordinanza dell'11.6.2025, promossa da:
e rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Francesco Innocenzi con studio in Celano, via Stazione n. 59, giusta procura stesa su copia informatica di supporto cartaceo, autenticata con firma digitale, da considerarsi ex art. 83, comma 3, c.p.c., apposta in calce all' atto di citazione in riassunzione;
Attrici in riassunzione – già appellanti contro
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Antonio Fegatilli che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Convenuto in riassunzione – già appellato in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Teramo alla via Circonvallazione Spalato 74/a presso e nello studio degli Avv.ti Guglielmo Marconi ed Eugenia Marconi, che la rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata su separato foglio, da intendersi parte integrante della comparsa di costituzione;
Convenuta in riassunzione – già appellata ed appellante incidentale
, Controparte_3 in persona del Legale Rappresentante pt, elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Teramo, 10, presso lo studio dell'Avvocato Piero Violante dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata all' atto di costituzione;
Convenuta in riassunzione – già appellata ed appellante incidentale
2i in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Mastrilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Nicolò a Tordino (TE), Via Giuseppe Righetti n. 1/A, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione;
Convenuta in riassunzione – già appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 72/2017, depositata il 24.1.2017 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento civile n.1282/2014, avente ad oggetto risarcimento danni. Giudizio di rinvio da Cassazione, Sezione Terza, ordinanza n. 16663/2024 del 14.6.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello di L'Aquila, in funzione di Giudice di rinvio in appello, contrariis rejectis, così provvedere: preliminarmente, dichiarare sussistente la giurisdizione del G.O. riguardo alla domanda nei confronti del . Controparte_1 Nel merito, ritenuta la responsabilità solidale del Controparte_1 Controparte_5
condannarli: Controparte_6 Controparte_7
1) al ripristino dello status quo ante, disponendo che sia il ad eseguire i lavori Controparte_1 descritti nella CTU e chiarimenti, con supervisione dell'Ing. Persona_1
2) al risarcimento di tutti i danni materiali e morali;
3) al pagamento delle competenze e spese del doppio grado del giudizio ivi comprese quelle del CTU. Infine, alla luce degli atti processuali, sono responsabili anche soggettivamente i resistenti - appellati, i quali sin dall'inizio si palleggiano le responsabilità; condotta che integra la fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c. Condannare infine i convenuti al pagamento delle spese e compensi professionali di tutti i precedenti gradi di giudizio, anche di legittimità, e del presente giudizio di rinvio.”
Per il Comune di Celano: Conclusioni non precisate nel termine assegnato.
Per la : CP_2
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di appello adita, preso atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori disposti in forza di sentenza n. 671/2021 della Corte di Appello di L'Aquila: a) accogliere l'appello incidentale autonomo che con il presente atto si propone e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che le cause dei danni lamentati dalle signore , e sono da imputarsi a responsabilità esclusiva del Pt_1 Pt_3 Parte_2
e/o della (già , condannando il Controparte_1 Controparte_8 Controparte_5 CP_1
e/o la (già ) al rimborso delle spese sostenute dalla
[...] Controparte_8 Controparte_5 [...] per le lavorazioni eseguite sulla strada comunale e nella abitazione/grotta delle CP_2 appellanti, pari ad € 116.830,21 iva inclusa, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
b), in subordine, graduare le colpe tra i convenuti e (già Controparte_1 Controparte_8 [...]
e per l'effetto, ridurre il risarcimento secondo la gravità della colpa delle signore CP_5
, e , del e di (già Pt_1 Pt_3 Parte_2 Controparte_1 CP_8 CP_5
e secondo le entità delle conseguenze che ne sono derivate, condannando la , in
[...] CP_7 accoglimento della domanda di manleva, al pagamento della quota eventualmente posta a carico della Edil fino 2003 s.r.l, nonché condannando il e/o la (già Controparte_1 Controparte_8 [...]
alla refusione delle somme anticipate dalla società nei limiti della CP_5 Controparte_2 quota posta a carico di ciascuno;
CP_
c) rigettare la domanda di parte appellante principale nei confronti della società fino 2003 s.r.l., poiché inammissibile ed infondata, e per l'effetto, condannare le parti appellanti alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. In ogni caso, in denegata ipotesi di condanna anche parziale della 2003 S.r.l., confermare CP_2 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata, accogliendola, la domanda di adempimento contrattuale proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la CP_7 CP_ è obbligata a garantire e manlevare la società fino 2003 srl da ogni e qualsivoglia onere
[...] derivante dal doppio grado di giudizio, in virtù di polizza n. 1-6503-7-000080923 per responsabilità civile, ed in accoglimento della domanda di manleva nei confronti della suddetta compagnia assicuratrice, condannare la al pagamento delle somme anticipate dalla Controparte_3 per l'esecuzione delle lavorazioni sulla strada comunale e all'interno Controparte_2 dell'abitazione/grotta delle RE per l'ammontare di € 116.830,21 iva inclusa, detratto Pt_2 l'acconto corrisposto, ponendo comunque a carico della compagnia assicuratrice chiamata in causa ogni onere derivante dal presente giudizio e condannando, pertanto, la , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle somme che eventualmente saranno liquidate in favore della alla refusione delle spese legali, di lite e di CTU così Controparte_2 come liquidate in primo grado, nonché alla refusione delle spese di lite e legali del doppio grado di giudizio di merito e di legittimità, inerenti la Controparte_6
3. rigettare la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali, oltre quelli già determinati dalla C.T.U., formulata dalle attrici/appellanti, nonché rigettare la richiesta di condanna alle spese per competenze del C.T.U., e competenze dei giudizi cautelari esperiti, ed in denegata ipotesi di accoglimento di tali capi della domanda, accertare e dichiarare che per ogni e qualsivoglia onere possa derivare dal presente giudizio, obbligata in manleva è la Compagnia assicuratrice,
[...] e per l'effetto condannare la stessa compagnia assicuratrice al pagamento di Controparte_3 ogni e qualsivoglia somma dovesse essere riconosciuta come dovuta alle parti attrici, anche a titolo di spese di CTU e/o di competenza di lite, eventualmente poste a carico della società Controparte_2
[...
con vittoria di spese e competenze di giudizio;
4. In via istruttoria, autorizzare la ditta ad escutere gli ulteriori testi indicati nelle Controparte_2 proprie memorie istruttorie;
5. Con vittoria di spese e competenze di lite, dei giudizi cautelari, del doppio grado di giudizio di merito, di legittimità e del presente giudizio. “
Per Controparte_3
“affinchè la Corte di Appello, contrariis reiectis: in riforma della sentenza impugnata n. 72/2017 emessa dal Tribunale di Avezzano ed in accoglimento dell'appello incidentale autonomo, rigetti la domanda risarcitoria proposta nei confronti di perchè infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati nei propri CP_3 scritti difensivi;
dichiari la inoperatività della Polizza AXA RCT n. 000080923 nei confronti della Società CP_6
per quanto già argomentato.
[...] Con conseguente condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per 2I Controparte_5
“1. In via preliminare in rito, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'impugnazione proposta dalle nei confronti di Parte_4 Controparte_8 atteso che la sentenza n. 72/2017 del Tribunale di Avezzano, giusto quanto statuito dalla Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 16663/2024, è passata in giudicato per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra esse appellanti e la appellata Controparte_8
2.Nel caso in cui qualcuna delle altre parti processuali dovesse proporre appello incidentale, chiedendo di estendere la responsabilità e/o corresponsabilità per l'occorso, con conseguente condanna risarcitoria, anche nei confronti di Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_8 adita dichiarare inammissibile e/o improcedibile la stessa impugnazione incidentale proposta nei confronti di atteso che la sentenza n. 72/2017 del Tribunale di Avezzano, giusto Controparte_8 quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 16663/2024, è passata in giudicato anche per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra e le altre parti processuali;
Controparte_8
3. In particolare, per quanto concerne l'appello incidentale proposto da nei Controparte_6 confronti di Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare lo stesso appello Controparte_8 incidentale altresì inammissibile e/o improcedibile, per intervenuta decadenza dalla possibilità di proporlo per omessa notifica dello stesso appello incidentale a personalmente, nel Controparte_8 precedente giudizio di appello n. 430/2017 R.G. dinanzi a codesta Ecc.ma Corte;
4. Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della precedente conclusione, Voglia comunque rigettare totalmente l'appello incidentale proposto dalla nei confronti Controparte_6 di in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale, per quanto Controparte_8 concerne i rapporti tra le stesse parti, della sentenza di primo grado;
5. In ogni caso, nella denegata ipotesi di condanna di voglia dichiarare irripetibili Controparte_8 le spese affrontate dalla per il ripristino dell'area circostante su Via Caduti di Controparte_6 Nassiriya e della grotta, che eccedano quanto accertato dal C.T.U. in sede di A.T.P. come necessario per l'esecuzione dei medesimi lavori;
6. In ogni caso, laddove ritenuta dimostrata l'effettuazione dei lavori da parte della CP_6
con declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla richiesta principale formulata
[...] dalle appellanti.
7. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle conclusioni di cui ai punti 1) e
[... 2), Voglia in ogni caso rigettare totalmente il gravame proposto dalle appellanti nei confronti di in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale, per quanto concerne i Controparte_8 rapporti tra le stesse parti, della sentenza di primo grado;
8. In tutti i casi precedenti, con condanna di esse appellanti e/o appellanti incidentali al rimborso delle spese e competenze del grado, oltre che delle spese e competenze del giudizio di A.T.P., del giudizio cautelare ex art. 700 C.P.C. e del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Avezzano;
9. In ogni caso, con condanna, altresì, di esse appellanti, e/o delle altre parti processuali che abbiano chiesto il rigetto del ricorso in Cassazione, al rimborso delle spese e competenze maturate per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione n. 23860/2021 R.G.;
10. In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita ravvisasse una qualsivoglia corresponsabilità in capo alla società deducente – previo stralcio del nuovo documento depositato dalle appellanti, o comunque senza tenerne alcun conto – Voglia condannare la a tenere indenne la e ciò sia per sorte capitale Controparte_6 Controparte_8 che per spese e competenze di lite;
11. In quest'ultimo caso, con condanna di essa al rimborso delle spese e Controparte_6 competenze della fase di A.T.P., della causa ex art. 700 C.P.C. e del primo e del secondo grado di giudizio, oltre che quelle per il Giudizio dinanzi alla Corte di cassazione n. 23860/2021 R.G., stante la linea difensiva dalla stessa assunta in tale sede;
12. In ulteriore via gradata, atteso che le parti hanno dato atto che nel dicembre 2024 sono stati effettuati lavori di ripristino dei luoghi di causa, Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti di Controparte_8
13. In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita dare atto che le appellanti hanno chiesto
[... che il solo fosse condannato all'esecuzione dei lavori, per cui la deducente Controparte_1 non potrà mai subire una condanna del genere, se non in violazione del noto principio CP_8 della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
14. In queste ultime ipotesi, con condanna della controparte ritenuta responsabile della citazione di al rimborso delle spese e competenze della fase di A.T.P., della causa ex art. 700 C.P.C. CP_8 e del primo e del secondo grado di giudizio, oltre che quelle per il Giudizio dinanzi alla Corte di cassazione n. 23860/2021 R.G. “
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. , e , previo espletamento di ATP, convennero in giudizio, nel Pt_1 Pt_3 Parte_2 2014, davanti al Tribunale di Avezzano la la insieme con Controparte_5 Controparte_6 la compagnia assicuratrice della stessa, e il Controparte_3 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da infiltrazione subiti dal fabbricato di loro proprietà ─ composto, tra l'altro, da una grotta posta sotto la strada comunale denominata Via Caduti di Nassirya ─ a causa dei lavori di scavo per l'allacciamento a un'utenza privata della rete gas metano: lavori autorizzati dal Comune di Celano ed eseguiti in appalto dalla su CP_6 commessa di quest'ultima, ritualmente citata, venne dichiarata contumace;
gli altri CP_5 convenuti, costituendosi, svolsero le seguenti difese: il negò la propria responsabilità, per CP_1 avere solo autorizzato l'esecuzione delle opere;
eccepì di avere eseguito le opere su CP_9 progetto di e comunque in maniera corretta;
chiese, in subordine, di essere manlevata CP_5 Cont dalla eccepì l'inammissibilità dell'azione diretta nei suoi confronti e negò Controparte_3 l'operatività della polizza assicurativa;
2.All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Avezzano emetteva la sentenza n.72/2017, così decidendo:
PQM
1)Condanna la ditta ad eseguire in favore di Controparte_6 Parte_1 Parte_3 e le opere indicate a pag. 8 e 9 della C.T.U. dell'Ing. Parte_2 Persona_1
2) Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del G.A. con riguardo alla domanda proposta contro il;
Controparte_1
3) Rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
4) Spese di lite e C.T.U. come in parte motiva”.
3.Con tale decisione il Tribunale accolse la domanda nei soli confronti della società appaltatrice, che condannò soltanto all'esecuzione delle opere indicate nella relazione di consulenza espletata nel procedimento di a.t.p. svoltosi in precedenza;
dichiarò il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda proposta nei confronti del;
rigettò ogni altra domanda;
condannò Controparte_1
al pagamento delle spese processuali in favore delle attrici;
condannò invece queste CP_6 ultime al pagamento delle spese processuali in favore del e della Controparte_1 [...] Cont
condannò infine al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_3 ; CP_6
4.Proposero appello le chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di Pt_2 responsabilità solidale del , di della e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 della compagnia con conseguente ordine di ripristino dei luoghi diretto a tutti i Controparte_7 soggetti appellati, non solo alla appaltatrice;
le appellanti insistevano anche per il risarcimento di ulteriori danni materiali e morali. Nel conseguente giudizio proponevano appello incidentale autonomo: sia la , che invocava CP_6 anch'essa la corresponsabilità del e dell quanto all'obbligo di ripristino e chiedeva la CP_1 CP_5 Cont Cont condanna di a tenerla indenne da ogni onere;
sia che eccepiva la inoperatività della polizza intercorsa con , polizza ritenuta dal Tribunale operativa, sia pur senza condanna alla CP_6 manleva. Il resisteva all'appello ed non si costituiva. CP_1 CP_5
5.Con sentenza n. 671/2021 del 3 maggio 2021, pronunciata nella dichiarata contumacia della
[... appellata (divenuta nel frattempo, per cambio di denominazione sociale, « Controparte_5
), questa Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto Controparte_8 da , e , ha condannato anche la predetta appellata Pt_1 Pt_3 Parte_2 CP_8
in solido con la appaltatrice , all'esecuzione dei lavori indicati dal giudice di
[...] CP_6 primo grado;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla , ne ha CP_6 dichiarato il diritto ad essere tenuta indenne dalla secondo le condizioni Controparte_3 contrattuali;
ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, regolando le spese secondo soccombenza.
6.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la sulla base di due Controparte_8 motivi, cui resistevano, con controricorso, , e , con lo stesso atto Pt_1 Pt_3 Parte_2 proponendo ricorso incidentale affidato a dodici motivi;
depositava Controparte_6 controricorso per resistere all'impugnazione principale;
il depositava due distinti Controparte_1 controricorsi, il primo per resistere al ricorso principale, il secondo a quello incidentale;
[...] non svolgeva difese. Controparte_3
7.La Corte di cassazione, sezione terza, con ordinanza n. 16663/2024 del 14.6.2024 accoglieva il secondo motivo di ricorso, rigettava il primo;
dichiarava assorbito il ricorso incidentale;
cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa a questa Corte d'appello, in diversa composizione, cui demandava anche il regolamento delle spese giudizio di legittimità.
8.In particolare, la Suprema Corte accertava come la Corte distrettuale non avesse rilevato che l'atto di appello venne notificato non personalmente ad nei luoghi indicati Controparte_5 dall'art. 145 c.p.c., come avrebbe dovuto essere, essendo tale società rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ma all'Avv. Marcello Venturini, sul presupposto che la detta società fosse da quest'ultimo «rappresenta e assistita» nel giudizio di primo grado e presso lo studio dell'Avv. Anna Tantalo in Avezzano, quale domicilio eletto;
presupposto contraddetto da quanto affermato nella sentenza del Tribunale, nella quale si affermava esplicitamente (nell'intestazione e poi a pag. 2, nella parte narrativa) che era rimasta contumace. Controparte_5 Disponeva, pertanto, un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, Controparte_8
9.Con atto di citazione in riassunzione, quindi, le hanno riassunto la causa chiedendo Pt_2 l'integrale accoglimento delle loro originarie pretese, previa dichiarazione di sussistenza della giurisdizione del G.O. riguardo alla domanda nei confronti del , ossia che, Controparte_1 ritenuta la responsabilità solidale del , di di Controparte_1 Controparte_5 CP_6 e di i convenuti siano condannati al ripristino dello status quo ante,
[...] Controparte_7 disponendo che sia il ad eseguire i lavori descritti nella CTU a chiarimenti, con Controparte_1 supervisione dell'Ing. nonché al risarcimento di tutti i danni materiali e morali. Persona_1 Si sono costituite tutte le parti convenute, concludendo come in epigrafe. Contr In particolare, e hanno riproposto le doglianze di cui ai precedenti appelli incidentali. CP_6
10.Con ordinanza dell'11.6.2025 questa Corte, quindi, ha riservato la causa in decisione con termini di gg. 60 + 20 ex art. 190 cpc, norma tuttora applicabile ratione temporis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, giova chiarire l'ambito del presente giudizio di rinvio, il quale, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza nomofilattica, pur se dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario (v. Cass. SS.UU. sent. n. 11844/2016). Dunque, sulla base dei principi appena esposti, la pronuncia rescindente, conseguente all'accoglimento del secondo motivo (con relativo rigetto del primo ed assorbimento dei restanti) del ricorso per Cassazione, ha imposto a questa Corte di ripetere il giudizio di appello una volta integrato il contraddittorio nei confronti della parte pretermessa nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ovvero la . Controparte_8 Tanto premesso, valga quanto segue.
APPELLO PRINCIPALE MARCANIO
1.Le tre hanno riassunto la causa richiamando integralmente il contenuto del loro primo Pt_2 atto di appello, proposto per estendere la condanna al ripristino, disposta dal Tribunale solo a carico della , anche al alla e persino alla CP_6 Controparte_1 Controparte_10 [...]
chiamata in causa da in primo grado, continuando a non voler comprendere CP_3 CP_6 di non avere alcuna azione diretta nei confronti dell'assicurazione, come già rilevato dal Tribunale. Hanno anche riproposto la domanda di risarcimento di “tutti i danni materiali e morali”, senza allegare alcunchè al riguardo, il che comporta di per sé l'inammissibilità della domanda in questione, sulla quale il Tribunale si era pronunciato rigettandola per il seguente rilievo, non contestato: “ed invero, quanto agli ulteriori profili di danni patrimoniali e non patrimoniali invocati dalle attrici, la domanda deve dirsi infondata stante l'assoluta genericità delle allegazioni ed il difetto di prove”. Quanto alla esecuzione delle opere di ripristino le appellanti chiedono, in particolare, che sia il Comune di Celano ad eseguire i lavori descritti nella CTU.
2.Ciò posto, in disparte sia il ritenuto (in primo grado, ma in effetti inesistente) difetto di giurisdizione quanto alla domanda nei confronti del sia il fatto che si continui ad invocare CP_1 la corresponsabilità dell' ignorando che essa era divenuta nel frattempo, per cambio CP_5 di denominazione sociale, sia che si continui a vagheggiare una responsabilità Controparte_8 Contr solidale di (in ipotesi tenuta solo a manlevare la ), si ha che nel presente giudizio, CP_6 riassunto nell'agosto 2024, è palesemente cessata la materia del contendere sull'obbligo di ripristino già nel successivo mese di settembre 2024.
3.Ed invero, le attrici non hanno contestato, se non inammissibilmente e tardivamente, ovvero dopo che la causa è stata trattenuta in decisone, quanto dedotto e documentato da nella sua CP_6 comparsa di risposta, ovvero, testualmente, quanto segue. Pa
, in forza di sentenza n. 671/2017 munita di formula esecutiva in data 1.7.2021 Pt_2 provvedevano a notificare, esclusivamente nei confronti dell'odierna convenuta, dapprima atto di precetto per esecuzione degli obblighi di fare in data 20.10.2022 (all. 6 atto di precetto
[...]
), e successivamente a notificare, sempre nei soli confronti dell'odierna esponente, Parte_6 ricorso per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. (all. 7 ricorso ex art. 612 cpc). Quanto ai compensi del doppio grado di giudizio e di precetto, questi venivano integralmente pagati per l'importo di € 20.232,37 (all.6 bis bonifico per atto di precetto) anteriormente CP_6 alla fase esecutiva. Con il giudizio di esecuzione contenente obblighi di fare, rubricato al n. 734/2022 RG Es Mob Tribunale di Avezzano, le ricorrenti chiedevano all'On.le Giudice adito di determinare le modalità relative all'effettuazione dei lavori come meglio descritti nella CTU, pp.
8-9 dell'Ing. Per_1 disposti con la sentenza n. 671/2021 Corte di Appello di L'Aquila, RG n. 430/2017 p. 17, dando le disposizioni del caso e di legge. Costituitasi nel giudizio di esecuzione sopra richiamato, l'odierna esponente, dopo una serie di tavoli tecnici avviati con le RE , il loro difensore e l'Ufficio Tecnico del Comune di Pt_2 Celano – necessari in quanto riguardanti le lavorazioni su suolo pubblico- eseguiva i lavori in oggetto. Con istanza del 17.9.2024 (all. 8 istanza ) l'odierna esponente chiariva al Giudice CP_2 dell'esecuzione che le lavorazioni cd esterne-su via Caduti di Nassirya (già via Cotarda) – avevano avuto inizio il 24/07/2023 e erano giunte a termine in data 2/11/2023, come da allegata relazione asseverata del Direttore dei Lavori, Arch. (all. 9 relazione asseverata del Persona_2 30.11.2023). Inoltre, nei mesi estivi del corrente anno, la medesima società appellata eseguiva anche le lavorazioni interne nella grotta/abitazione delle RE , per come risulta dalla Pt_2 relazione asseverata del Direttore dei Lavori, Arch. del 16 settembre 2024 (all. 10 Persona_2 relazione asseverata Arch. el 16.09.2024). Per_2 Pertanto, sulla scorta di quanto sopra descritto, le lavorazioni sono state realizzate esclusivamente dall'odierna concludente, che si è sobbarcata notevoli costi e spese per l'ammontare complessivo di
€ 116.830,21, come risulta dalla documentazione che si versa in atti, formatasi nelle more (all. 11 computo metrico 1^ branca lavori;
all. 11bis quadro economico 1^ branca lavori;
all. 12 consuntivo lavori grotta e all. 13 parcella lavori grotta Arch. . Per_2 La Compagnia obbligata a manlevare la convenuta da qualsiasi spesa Controparte_3 derivante dal giudizio in virtù di sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 671/2021, ha provveduto a rimborsare alla società oltre le spese oggetto di atto di precetto, Controparte_2 esclusivamente la somma di € 34.270,00 (all. 14 quietanza parziale in data 19.09.2024.” CP_11
4.Queste le testuali allegazioni della , non obiettate in alcun modo dalle (se non CP_6 Pt_2 tardivamente, come si vedrà) che consentono di ritenere ampiamente provato come i lavori su via Caduti di Nassirya nella grotta/abitazione sono stati compiutamente da essa realizzati, con la conseguenza per la quale la strada di proprietà comunale – Via Caduti di Nassirya- e, soprattutto, l'abitazione/grotta delle RE sono state ripristinate allo status quo ante rispetto alla Pt_2 proposizione dei giudizi cautelari e di merito promossi dalle originarie appellanti in data di poco successiva alla pronuncia della cassazione e alla riassunzione del presente giudizio di rinvio.
5.Ne deriva che la loro pretesa ripristinatoria è stata integralmente soddisfatta, il che comporta (non comprendendosi quale sia l'interesse delle attrici, ribadito persino nel precisare le conclusioni il 9.6.2025, a che opere già fatte siano svolte dalla società elettrica o, addirittura, direttamente dal e dalla compagnia di assicurazioni) pronuncia di cessazione della materia del contendere CP_1 sulla questione dell'esecuzione delle opere di cui all'ATP, oltre l'inevitabile pronuncia di inammissibilità delle domande delle attrici in riassunzione, riproposte in questa sede nei confronti Contr del di di e di , per come volte al risarcimento degli inesistenti, CP_1 CP_8 CP_6 perché mai circostanziati, danni morali e materiali, domande già respinte in primo grado con motivazione nemmeno censurata, salvo che con tardive ed invero incomprensibili argomentazioni svolte dalle col depositare ben 4 comparse conclusionali il 9.9.2025 a distanza di pochi Pt_2 minuti l'una dall'altra, cui hanno fatto seguito 4 memorie di replica, contenenti anche esse tardive e poco comprensibili contestazioni, peraltro a seguito di inammissibile modifica della conclusioni precisate all'udienza a ciò deputata (uniche da tenere in considerazione), il tutto non volendo tenere conto del fatto che il giudizio di esecuzione contenente obblighi di fare, rubricato al n. 734/2022 RG Es Mob Tribunale di Avezzano, si è da tempo concluso con ordinanza del GE, non impugnata , del seguente contenuto.
“ Rilevato che con ricorso redatto ai sensi dell'art. 612 cpc il 18.11.2022, Parte_1 e hanno chiesto la determinazione delle modalità di Parte_2 Parte_3 esecuzione dell'obbligo di fare contenuto nella sentenza n. 671/2021 con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila ha condannato la ora in Controparte_12 Controparte_13 persona del Legale Rappresentante, in solido con la in persona del Controparte_14 Legale Rappresentante, ad eseguire, in favore delle ricorrenti, i lavori indicati alle pagg.
8-9 della consulenza tecnica d'ufficio dell'Ing. Persona_1
- che con la predetta consulenza il CTU aveva già fornito le indicazioni tecniche e le modalità di realizzazione delle opere da eseguirsi necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni lamentate dalle attuali ricorrenti;
- che successivamente alla proposizione del ricorso la società esecutata, ha Controparte_6 manifestato la disponibilità ad eseguire spontaneamente i lavori;
- che le ricorrenti nulla hanno opposto in ordine a tale disponibilità ed all'esecuzione dei lavori da parte dell'esecutata;
- che, pertanto, non è stato emesso alcun provvedimento ai sensi dell'art. 612, comma 2, cpc;
- che i lavori, eseguiti a cura e spese della resistente, hanno riguardato un intervento CP_12 esterno, sulla pavimentazione stradale carrabile, ed uno interno alla “grotta” delle ricorrenti così come indicato nella suddetta consulenza tecnica;
- che i lavori esterni sono stati ultimati, come risulta anche dalla dichiarazione resa dai procuratori delle parti all'udienza del 02.02.2024;
- che dalla documentazione in atti essi risultano essere stati eseguiti secondo le indicazioni tecniche fornite dall'Ing. nella suddetta consulenza;
Per_1
- che le ricorrenti nulla hanno eccepito in ordine alla realizzazione degli stessi;
- che anche i lavori interni alla “grotta” risultano essere ultimati, come risulta dalle relazioni asseverate in atti dell'Arch. incaricato dalla società resistente alla direzione dei lavori, che Per_2 detti lavori interni sono consistiti, in conformità a quanto previsto nella sentenza e secondo le modalità disposte nella richiamata consulenza tecnica, anche nell'istallazione di una “centralina elettrofisica”;
- che le ricorrenti ora lamentano che l'istallazione della suddetta centralina sia inefficace alla risoluzione dei problemi di umidità riscontrati all'interno della grotta e che tale intervento sia stato inutilmente eseguito. Considerato, come anzidetto, che le modalità di attuazione dei lavori da eseguire sono state indicate nella relazione del CTU e che le stesse sono espressamente richiamate nella sentenza della Corte Corte d'Appello di L'Aquila la quale, evidentemente, le ha ritenute idonee e sufficienti alla risoluzione dei problemi lamentati dalle ricorrenti.
Ritenuto che
ogni valutazione in ordine all'efficacia delle suddette indicazioni tecniche sia preclusa in questa sede che è diretta, esclusivamente, a dare esecuzione ai lavori da realizzare in conformità al titolo;
- che, per quanto su esposto, sia stata data esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 671/2021 in conformità a quanto previsto dalla stessa e nella richiamata consulenza tecnica dell'Ing. Persona_1
- che, pertanto, l'esecuzione sia giunta al suo naturale epilogo dichiara estinta la presente procedura e liquida in favore delle ricorrenti (C.F. Parte_1
), (C.F. e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3 (C.F. ) le spese di esecuzione in euro 3.259,00 di cui euro 166,00 per spese C.F._3 ed euro 3.093,00 per compensi, oltre Spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge da porsi a carico della società esecutata (P.I. ).” Controparte_6 P.IVA_1 Ciò ha posto una pietra tombale sulla pretesa di ulteriore soddisfacimento di obblighi di facere in base alla sentenza azionata come titolo esecutivo.
6.L'appello principale, quindi, va nel resto dichiarato inammissibile e le attrici reputate per ciò solo soccombenti per aver reclamato inesistenti danni patrimoniali nei confronti di tutte le parti convenute in riassunzione;
virtualmente soccombenti, inoltre, esse vanno reputate anche nei Contr confronti di (verso cui giammai potevano pretendere opere di ripristino) e del il CP_1 quale, se anche non fosse stato esente da responsabilità per omesso controllo dei lavori, appaltati dall' alla , di certo non era tenuto esso al ripristino in luogo di chi aveva materialmente CP_5 CP_6 causato i danni, ovvero la ditta appaltatrice (unica condannata in prime cure), eventualmente in solido con la società committente, in quanto le opere causative delle infiltrazioni erano state commissionate da e materialmente eseguite dalla che, Controparte_5 Controparte_15 come da Autorizzazione comunale del 21.3.12 , ex art. 12, si era impegnata ad eseguire l'opera
“sotto la propria diretta responsabilità, con tutte le necessarie precauzioni atte ad evitare danni di sorta a persone, animali e cose”, con la ulteriore previsione per la quale “ogni eventuale danno, ovvero eventuali vertenze con terzi che avessero a verificarsi in dipendenza del rilascio del presente nulla-osta faranno esclusivo carico alla Ditta che ne risponderà sia civilmente che penalmente”. Quanto alla posizione dell' ora invece, la cessazione della materia del contendere CP_5 CP_8 non comporta soccombenza virtuale delle , dato che, ove non avesse già eseguito Pt_2 CP_6 le opere, l'appello avrebbe dovuto trovare accoglimento sul punto, ciò poiché all'esito della ATP ante causam era emerso come tra le cause delle infiltrazioni da eliminare figurasse la “carenza di progettazione e di direzione lavori da parte di Controparte_5
7.Questo Collegio, quindi passa ad esaminare l'impugnazione incidentale dell'appaltatrice, per come volta anch'essa ad estendere alla committente, ora la responsabilità di eseguire le CP_8 opere di ripristino, oggi tradottasi nella richiesta di obbligo di rimborsare degli esborsi CP_6 sostenuti a seguito della esecuzione forzata di obbligo di fare summenzionata.
APPELLO INCIDENTALE EDILFINO
1.La convenuta in riassunzione ha riproposto le domande già avanzate con l'appello incidentale, a suo tempo proposto mediante tre motivi. Nel presente giudizio di rinvio essa ha insistito nel chiedere, in via principale, di imputare le
[... responsabilità per i danni lamentati dalle esclusivamente al e/o alla Pt_2 Controparte_1 (già ) e di condannarli al rimborso delle spese da essa sostenute CP_8 Controparte_5 per le lavorazioni eseguite sulla strada comunale e nella abitazione/grotta delle appellanti, pari ad € 116.830,21 iva inclusa;
in subordine ha chiesto di graduare le colpe tra i convenuti CP_1
e e per l'effetto, ridurre il risarcimento secondo la gravità della colpa delle
[...] Controparte_8 signore , e , del e di e secondo Pt_1 Pt_3 Parte_2 Controparte_1 CP_8 le entità delle conseguenze che ne sono derivate, condannando la , in accoglimento CP_7 della domanda di manleva, al pagamento della quota eventualmente posta a suo carico, condannando il e/o la alla refusione delle somme anticipate nei Controparte_1 Controparte_8 limiti della quota posta a carico di ciascuno. Ciò premesso, valga quanto segue, premettendosi che non è dato capire in che consisterebbe la colpa delle . Pt_2
Primo Motivo: Erronea valutazione delle risultanze peritali da parte del Giudice di primo grado - Vizio di motivazione della sentenza.
1.Si contesta al Primo giudice di aver recepito acriticamente quanto rilevato dal CTU nell' elaborato peritale esperito nel giudizio di accertamento tecnico preventivo per addossare la responsabilità per i danni lamentati dalle appellanti principali unicamente in capo alla ditta appellante incidentale, affermando, sempre sulla scorta del suddetto elaborato, l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta della ditta esecutrice nella fase dei lavori di metanizzazione nel Comune di Celano in via Caduti di Nassirya ed i danni lamentati nell'abitazione e nella grotta di proprietà delle appellanti principali.
2.In realtà, secondo l'impugnante, nell'ambito della consulenza tecnica acquisita nel corso dell'ATP era emerso che le cause delle infiltrazioni manifestatesi in occasione dei predetti lavori all'interno dei locali di proprietà delle attrici, fossero da ricondursi a:
1) carenza di progettazione e direzione lavori da parte della;
CP_5
2) erronea posa della condotta metanifera;
3) disinteresse del nel verificare la regolarità dei lavori su strada pubblica, Controparte_1 autorizzando lavori senza preventiva relazione e progetto tecnico nonostante le doglianze della signora . Pt_2
L'unico profilo di responsabilità attribuibile alla era stato individuato dal CTU Controparte_14 CP_1 nella erronea posa in opera, ossia nell'aver “unitamente al tecnico di zona della CP_5
concertato la posa in opera della condotta metanifera ad una profondità minore di quella
[...] prevista, derogando dalla normativa vigente in materia, senza alcun specifico ordine di servizio da parte della direzione dei lavori del Concessionario salvo un formale assenso ricevuto via e-mail da parte dei responsabili di zona dopo aver già eseguito i lavori”. CP_5 Nel corso del giudizio di primo grado, però, secondo l'impugnante la prova orale espletata aveva chiarito che l'ordine di eseguire gli scavi ad una profondità di soli 60 cm era stato impartito agli operai della dal Geometra dell' ben prima della loro esecuzione (non CP_15 CP_5 soltanto quindi come erroneamente riferito nella CTU “con un formale assenso ricevuto via e- mail da parte dei responsabili di dopo aver già eseguito i lavori”). Parte_7 Ciò, nonostante i medesimi operai della avessero preventivamente e scrupolosamente CP_15 segnalato alla Società committente la presenza di locali interrati sottostanti la strada interessata. Prova di detto assunto doveva evincersi dalle dichiarazioni rese all'udienza del 15.09.2015 dal teste
, il quale, interrogato sul capitolo di prova n.1 di cui alla memoria istruttoria della Testimone_1
( vero che nelle fasi di scavo e di metanizzazione effettuate nel mese di aprile 2012 in Via CP_6 CP_1 Caduti di Nassirya n. 8 del Comune di Celano, la comunicava alla Controparte_6 [...] la presenza di locali interrati sottostanti la strada interessata dallo scavo) ha così CP_5 risposto: “Si è vero quanto mi si legge, era presente il Geometra dell' oltre a me, ed CP_5 abbiamo constatato la presenza di locali interrati sottostanti la strada interessata dallo scavo”. Sempre il medesimo teste, di poi, ha espressamente chiarito: “preciso altresì che noi operai facemmo presente al Geometra di Enel Rete Gas degli allacci aerei nelle abitazioni sottostanti;
tuttavia, ci fu impartito l'ordine di fare gli scavi sotto strada”.
3.La , quindi, assume che doveva andare esente da responsabilità non solo per aver assolto CP_6 il proprio onere di “segnalare eventuali difetti del progetto” al committente, ma anche per avere agito, nell'eseguire lo scavo e la posa in opera del tubo gas metano, secondo le specifiche indicazioni e prescrizioni della impartite dopo aver preso atto e valutato la Controparte_5 presenza di locali interrati sottostanti la strada interessata dallo scavo, quindi senza alcuna autonomia. Errando, quindi, il Tribunale ebbe a ritenere che “Ebbene in primo luogo si deve rilevare come tale direttiva, non provenendo da soggetto munito di poteri rappresentativi dell' fosse priva di CP_5 efficacia. Inoltre, non è stato allegato né è emerso in sede istruttoria che la ditta Controparte_6 abbia segnalato all' l'erroneità di tale direttiva e, quindi, che quest'ultima abbia ordinato di CP_5 darvi ugualmente esecuzione”.
4.La doglianza, per come volta ad addossare la responsabilità esclusivamente all' e al CP_5 CP_1 non coglie nel segno: se anche, invero, la avesse segnalato ad la presenza dei locali CP_6 CP_5 sotterranei sottostanti la strada e, ciò nonostante, la committente per mezzo del suo geometra presente in cantiere le avesse genericamente ordinato di scavare, resta il fatto che non vi è la prova dell'ordine espresso di scavare ad una profondità di soli 60 cm, in deroga al DM 24.11.1984, che prevede, alla sezione “2.4 - Modalità di posa in opera- 2.4.1 - Profondità di interramento”: a) Le tubazioni devono essere di regola interrate;
la profondità di interramento di norma non deve essere inferiore a 0,90 m. In casi particolari, di cui ai successivi paragrafi, le tubazioni possono essere interrate a profondità minori o anche essere poste fuori terra……. Nei casi in cui le condotte poste in sede stradale non possano essere interrate alla profondità minima di 0,90 m, é consentita una profondità minore, fino ad un minimo di 0,50 metri purché si provveda alla protezione della condotta mediante struttura tubolare che la contenga e che resista ai carichi massimi del traffico ed alle azioni corrosive del terreno, o mediante sovrastante piastra in cemento armato o altro manufatto equivalente. La protezione deve essere prolungata per almeno 0,50 metri oltre il bordo della zona carrabile nei tratti di accesso e di abbandono della sede stradale”.
5.Ne deriva che reputare la nudus minister appare tesi non condivisibile in quanto essa non CP_6 ha comunque rispettato dette prescrizioni e ha scavato a 60 centimetri in assenza di ordini specifici in tal senso, mai impartiti dal geometra dell' e nemmeno riferiti dal teste suddetto. CP_5 Essa, quindi, era certamente corresponsabile della errata posa della condotta metanifera a una profondità minore di quella prevista, derogando alla normativa vigente in materia, senza alcuno specifico ordine di servizio della direzione lavori che la giustificasse, come comunque appurato in sede di ATP: ne deriva che non vi fossero ragioni per ricondurre le cause dei danni lamentati dalle a responsabilità esclusiva del e dell' Pt_2 Controparte_1 CP_5
6.Tutte le allegazioni di cui al gravame incidentale, peraltro, richiamano circostanze dalle quali desumere, nei desiderata dell'impugnante, la responsabilità esclusiva di non del CP_5 CP_1
, il quale, come già rilevato, non avrebbe in ogni caso potuto essere obbligato al ripristino,
[...] nemmeno in solido con la appaltatrice e la committente, in quanto le opere causative delle infiltrazioni erano state commissionate da e materialmente eseguite dalla Controparte_5 [...] che, come da Autorizzazione comunale del 21.3.12 , ex art. 12, si era impegnata Controparte_15 ad eseguire l'opera “sotto la propria diretta responsabilità, con tutte le necessarie precauzioni atte ad evitare danni di sorta a persone, animali e cose”, con la ulteriore previsione per la quale “ogni eventuale danno, ovvero eventuali vertenze con terzi che avessero a verificarsi in dipendenza del CP_1 rilascio del presente nulla-osta faranno esclusivo carico alla che ne risponderà sia civilmente che penalmente”.
7.Tanto rilevato, va nuovamente esclusa ogni responsabilità, esclusiva e concorsuale, del CP_1 non certo evincibile ex art. 2051 cc, volta che, a prescindere dal dichiarato difetto di giurisdizione del Tribunale di Avezzano in favore del G.A., decisione non condivisibile vertendosi in tema di risarcimento danni, si ha che l' , pur se custode della strada interessata dallo scavo, Controparte_17 non poteva rispondere di danni (peraltro non liquidati) causati non dalla strada in sè e per sé, ma dalla maldestra esecuzione dello scavo a profondità di soli 60 cm. Assumere, quindi, nonostante il preciso accollo di ogni responsabilità per danni da parte di , CP_6 che il si fosse ingiustificatamente disinteressato di far rispettare le prescrizioni per la CP_1 tutela della res publica e per la salvaguardia dei diritti delle appellanti e avesse omesso di fare manutenzione sulla strada comunale oggetto del contendere, sulla base del principio del neminem laedere, per cui sarebbe tenuto al risarcimento del danno, anche ex art. 2051 c.c., per aver omesso qualunque controllo e sorveglianza sui lavori riguardanti la posa della condotta metanifera sulla res pubblica, rimasta sempre nella disponibilità giuridica e di fatto del è tesi incondivisibile in CP_1 quanto persino il Primo Giudice aveva rilevato che il danno era stato causato dagli interventi di scavo della , non dalla strada comunale in custodia del e in questa sede va ribadito CP_6 CP_1 CP_ che l' non doveva rispondere nemmeno ex art. 2043 cc , stante l'esonero di responsabilità previsto nella citata autorizzazione e la non precisata attività di manutenzione della strada che esso avrebbe omesso di svolgere.
8.Quanto alla possibilità di reputare corresponsabile, in accoglimento della subordinata, la società elettrica, ora valgano le seguenti considerazioni. CP_8
9.Quest'ultima, costituitasi nel presente giudizio, ha svolto una serie di difese: in primo luogo ha sostenuto che la sentenza di primo grado, che aveva respinto ogni domanda nei suoi confronti, sarebbe passata in giudicato, con la conseguenza per cui non solo le , ma anche la Pt_2
, sarebbero decadute dalla possibilità di gravarla incidentalmente. CP_6 Essa invoca a tal fine un passo della ordinanza rescindente per farne derivare tale conseguenza, ossia il seguente: “la nullità della notifica dell'atto d'appello (NB: curata dalle nei Pt_2 confronti di non risulta sanata in alcuno dei modi previsti dall'art. 291 cod. proc. civ.; giova al CP_5 riguardo in particolare rilevare che il potere del giudice, previsto dall'art. 291 c.p.c., di rilevare d'ufficio la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e di disporre la rinnovazione della notificazione, ove erroneamente non esercitato dal giudice a quo, ricade nell'ambito della disciplina generale dettata dall'art. 161 c.p.c., traducendosi in motivo di impugnazione della sentenza che mette capo al procedimento non ritualmente condotto (cfr. Cass. Del 03/11/2006, n. 23587 Rv. 594613 – 01; v. anche, in motivazione, Cass. 04/04/2019, n. 9325); nel caso di specie, avendo proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza Controparte_8
d'appello nella parte in cui, in riforma sul punto della sentenza di primo grado, ha esteso anche a suo carico solidale la condanna al risarcimento dei danni subiti dalle attrici/appellate, queste ultime, nel resistere al ricorso, avrebbero necessariamente dovuto proporre ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso principale, invocando, per tale evenienza, il rilievo del vizio in cui era incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di rilevare la necessità di procedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di appello ai sensi dell'art. 291 c.p.c. allo scopo di evitare ogni decadenza (cfr. Cass. n. 9325 del 2019); pertanto, non avendo le predette a tanto provveduto, la violazione, in parte qua, dell'art. 291 cod. proc. civ., da parte del giudice d'appello non è più rilevabile in questa sede.”
però, trascura di considerare come prosegue l'ordinanza della Terza Sezione, che dopo CP_8 aver richiamato il suddetto principio, anziché annullare senza rinvio la sentenza di appello nella parte in cui aveva esteso ad essa la condanna di primo grado, in concreto ha statuito quanto appresso.
“Ciò precisato deve però anche rilevarsi che, avuto riguardo allo sviluppo del procedimento nel giudizio di gravame, la posizione di è quella di litisconsorte in causa inscindibile Controparte_8
o comunque dipendente da quella delle altre cumulativamente trattate, tale da doversi configurare una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 cod. proc. civ.; come questa Corte ha più volte puntualizzato, infatti, se è vero che, sulla base di quanto emerge dall'art. 1306 cod. civ., di regola l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, di modo che il creditore può far valere nei confronti di ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, in tal modo essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori, a tale regola si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (Cass. 06/07/2006, n. 15358; 08/02/2012, n. 1771; 21/08/2018, n. 20860; 28/11/2022, n. 34899); si configura, in particolare, l'inscindibilità delle cause nell'ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità di uno dei condebitori presupponga necessariamente quello della responsabilità dell'altro, cioè in caso di rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, in relazione al contenuto delle censure proposte ed all'esito della lite, poiché, in tal caso, si genera un rapporto di dipendenza di cause che dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario e, di conseguenza, anche alla necessaria integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del coobbligato non appellante (Cass. 19/04/2018, n. 9766); nella specie emerge dalla sentenza impugnata che aveva proposto appello Controparte_6 incidentale chiedendo tra l'altro che «in riforma della sentenza impugnata» fosse accertato e dichiarato che «le cause dei danni lamentati dalle parti appellanti sono da riferirsi a responsabilità esclusiva del e/o dell' e, in subordine, che fossero comunque Controparte_1 CP_5 graduate le colpe tra i convenuti ed . Controparte_1 CP_5 Controparte_8 Il tutto ha indotto la Corte di legittimità a cassare la sentenza impugnata e a rimettere le parti tutte dinanzi al giudice di appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, Controparte_8
Ne deriva che, sia pur limitatamente al gravame incidentale di , non vi sia alcuna CP_6 preclusione al suo esame nel merito derivante da giudicato, nemmeno per intervenuta decadenza dalla possibilità di proporlo per omessa notifica dello stesso appello incidentale a Controparte_8 personalmente, nel precedente giudizio di appello n. 430/2017 R.G., eccezione sollevata solo in questo giudizio di rinvio, ma non nel proporre ricorso per cassazione. 10.Nel merito, però, la censura non può essere condivisa. Una corresponsabilità della società elettrica avrebbe potuto configurarsi solo nei confronti delle terze danneggiate, in quanto se è vero che per costante giurisprudenza, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, atteso che egli esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, è anche vero che una corresponsabilità del committente può eccezionalmente configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero ancora quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. In particolare, un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del neminem laedere può essere configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela: questo è proprio ciò che ebbe a verificarsi in concreto, in quanto , come già rilevato, se è vero che la non era un CP_6 nudus minister e non ricevette l'inderogabile ordine di scavare a soli 60 cm, è pur vero che, come riferito dal teste , al momento di dover procedere allo scavo era presente il geometra Tes_1 dell' e, una volta constatata la presenza di locali interrati sottostanti la strada CP_5 interessata dallo scavo, il geometra, in tal modo di fatto ingerendosi nell'esecuzione dell'opera appaltata, o comunque concordandone le modalità, nonostante gli operai della appaltatrice gli avessero fatto presente degli allacci aerei nelle abitazioni sottostanti, egli impartì l'ordine di fare comunque gli scavi sotto strada, presumibilmente alla luce della carenza di progettazione rilevata in sede di ATP. 11.Poiché, però, nei confronti delle , come visto, la materia del contendere è cessata Pt_2 avendo l'appaltatrice ripristinato gli immobili di loro proprietà dopo aver eliminato le cause delle infiltrazioni, occorre verificare se abbia il preteso diritto di vedersi in parte rimborsate da CP_6 Co le spese sostenute al riguardo. La risposta è negativa: vi è in atti lettera d'ordine, depositata dalla in allegato alla sua CP_6 prima memoria ex art. 183/6 C.P.C. in primo grado e richiamata quanto alla sua valenza da 2I in questo giudizio, che prevedeva espressamente: “Sarà a carico dell'Appaltatore il risarcimento di eventuali danni richiesti da Terzi in relazione alla mancata o difforme esecuzione di attività commissionate”: ne deriva come di ogni eventuale danno provocato a terzi doveva rispondere, come in effetti è infine avvenuto, unicamente la , in quanto nei rapporti interni tra essa e la CP_6 committente, non certo opponibili ai terzi danneggiati, ma pienamente efficaci tra i contraenti l'appalto, la clausola in esame esimeva da responsabilità l' CP_5 Il motivo, quindi, va respinto.
Secondo motivo: Erronea interpretazione e valutazione della consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'esecuzione specifica delle opere.
1.Secondo parte impugnante il Giudice di prime cure, discostandosi dalla indicazione del suo ausiliario, non tenendo conto delle condotte da essa poste in essere e delle prove emerse nel corso del giudizio, ha ritenuto di dover ordinare l'esecuzione in forma specifica delle opere unicamente ad essa , con la conseguenza per cui doveva essa sola farsi carico Controparte_6 Controparte_6 dei lavori di rispristino dello status quo ante nella abitazione e nella grotta delle appellanti principali, per un ammontare complessivo individuato dal CTU di € 57.500,00.
2.La censura nulla aggiunge alla precedente, per cui è assorbita dalla decisione di rigetto.
Terzo motivo: Errore materiale – difetto di correlazione tra motivazione e dispositivo di sentenza – violazione art. 112 c.p.c.
3.Con detta censura si lamenta che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che la condotta oggetto del giudizio di primo grado rientrasse fra quelle oggetto di copertura assicurativa e pur avendo dichiarato fondata la domanda di adempimento contrattuale proposta, abbia omesso di pronunciare, nel dispositivo, le conseguenti statuizioni in ordine alla richiesta di manleva e garanzia sollevata dalla nei confronti della Compagnia CP_6 Controparte_7 Tanto perché il primo Giudice, pur dichiarando in motivazione “è invece fondata la domanda di adempimento contrattuale proposta dalla ditta contro la Ed Controparte_6 Controparte_3 invero dalla documentazione versata in atti dalla prima (doc 3) risulta chiaramente come la condotta oggetto del presente giudizio rientri tra quelle oggetto di copertura assicurativa”, ha omesso di inserire nel dispositivo di sentenza la condanna nei confronti della Compagnia assicuratrice
[...] per le somme relative al ripristino dello status quo ante nell'immobile di Controparte_3 proprietà delle attrici/appellanti principali, per l'ammontare complessivo di € 57.500,00, oltre iva, ed ha omesso condannare la suddetta Compagnia, obbligata in manleva, a tenere indenne la società assicurata, qui concludente, dalle spese di lite e di CTU. Cont
4.Il motivo di appello va respinto in quanto, come fondatamente opposto da la condotta oggetto del giudizio era esclusa dalla copertura assicurativa, ciò per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre avuto riguardo all'appello incidentale della compagnia, che si premette fondato.
5. In conclusione, l'appello incidentale di va respinto ed essa, pertanto, risulta soccombente CP_6 Cont nei riguardi del di e della CP_1 CP_8
Contr
APPELLO INCIDENTALE 1.Viene contestata la seguente decisione del Tribunale: “E'invece fondata la domanda di adempimento contrattuale proposta dalla ditta contro la . Ed Controparte_6 Controparte_3 invero dalla documentazione versata in atti dalla prima (doc. 3) risulta chiaramente come la condotta oggetto del presente giudizio rientri tra quelle oggetto di copertura assicurativa”.
2.Si rammenta che con la sentenza di primo grado è stata pronunciata solo la condanna della ditta assicurata, la ad eseguire in favore di e Controparte_6 Parte_1 Parte_3 le opere indicate a pag. 8 e 9 della C.T.U. dell'Ing. Parte_2 Persona_1 Non è stata, quindi, pronunciata alcuna condanna al risarcimento di danni rispetto alla quale potesse scattare l'obbligo di manleva dell'assicurazione, che di certo non poteva reputarsi obbligata essa stessa ad una esecuzione in forma specifica ma solo, eventualmente, a coprire il risarcimento dei danni patrimoniali che la assicurata e chiamante in causa in primo grado avesse arrecato alle a seguito dei lavori eseguiti. Pt_2
3.Di ciò, per vero, la è consapevole, tanto che invocava, ed invoca, la condanna CP_6 dell'assicurazione a rimborsarle le spese sostenute per il ripristino, reputandola obbligata a garantirla e manlevarla da ogni e qualsivoglia onere derivante dal doppio grado di giudizio, in virtù di polizza n. 1-6503-7-000080923 per responsabilità civile, così chiedendone la condanna al pagamento delle somme anticipate per l'esecuzione delle lavorazioni sulla strada comunale e all'interno dell'abitazione/grotta delle RE , per un ammontare oggi lievitato ad € Pt_2 116.830,21 iva inclusa, detratto l'acconto corrisposto, ponendo comunque a carico della compagnia assicuratrice chiamata in causa ogni onere derivante dal presente giudizio.
4.Ciò posto, la decisione del Tribunale di ritenere, in base a non meglio indicata documentazione sub 3, che la condotta oggetto del giudizio rientrasse chiaramente nella copertura, appare a questo collegio del tutto errata in quanto, ed in ciò era ed è fondato l'appello incidentale dell'assicurazione, col quale è stato svolto il rilievo, la polizza AXA n. 000080923 stipulata con la società CP_6
non era affatto operativa quanto alla copertura delle spese in questione, perchè il preteso
[...] danno, in questo caso patito dall'assicurata e non dai terzi danneggiati, non risultava in ogni modo ricompreso tra quelli garantiti dalla predetta polizza, che all'art. 11, condizione aggiuntiva A36, escludeva espressamente dalla garanzia “qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione “di impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute. Le spese sostenute dall'assicurata, quindi, non erano soggette a rimborso, non avendo rilievo la Cont circostanza per cui abbia corrisposto un acconto, in quanto ciò è avvenuto in esecuzione della sentenza di appello poi cassata, non per sua volontà. Ne deriva che la decisione di primo grado, per vero non seguita da condanna dell'assicurazione in dispositivo, vada comunque riformata, in accoglimento della censura in esame, laddove, in motivazione, ha accertato l'operatività della polizza. Ciò determina soccombenza di al riguardo. CP_6
CONSIDERAZIONI FINALI
Tutto ciò ritenuto, alla luce del nuovo esame della controversia imposto a questa Corte dalla pronuncia di rinvio, va dichiarata cessata la materia del contendere quanto all'obbligo di facere costituito dalla sentenza di primo grado, dichiarato inammissibile, nel resto, l'appello principale, Cont respinto quello incidentale della e accolto quello della CP_6
SPESE
1.Il valore della controversia da prendere a riferimento è quello dello scaglione da 52.000 a 260.000,00 euro, volta che si controverte di opere il cui costo è stato stimato in Atp in 57.000,00 euro e che sono comunque state eseguite per un esborso di 116.000, 00 euro. I compensi medi per detto valore ammontano ad: € 7962,00 sia per il procedimento di ATP che per quello ex art. 700 cpc, € 13430,00 per il giudizio di primo grado, € 11575,00 per il primo appello, € 7655,00 per il giudizio di legittimità, € 12154, 00 per il presente giudizio di rinvio. Con aggiunta di spese generali, Iva e cpa. Ciò perché i primi quattro giudizi sono stati esauriti prima del 2022 e la fase di trattazione in appello viene liquidata al minimo per la sua sinteticità.
2.Le , soccombenti nei confronti del devono rifonderle ad esso per tutti i gradi di Pt_2 CP_1 giudizio. Cont Devono parimenti rifonderle ad salvo quelle del giudizio di cassazione nel quale essa non si è costituita. Quanto ad , virtualmente soccombente in relazione all'obbligo di fare, ma vittoriosa sulle CP_6 ulteriori domande risarcitorie, esse hanno il diritto di ripeterle in ragione del 50%, con Pt_2 compensazione del resto. Quanto a contumace nei primi due gradi, vittoriosa in cassazione e sulle ulteriori CP_8 domande risarcitorie, ma virtualmente soccombente quanto all'obbligo di fare, sussistono ragioni di reciproca soccombenza per disporne la compensazione al 75% quanto al primo grado, alla fase di cassazione e al presente rinvio, il restante 25% spettando alle , con esclusione dell'appello Pt_2 inficiato da nullità della notifica. Cont Co
3. , soccombente nei confronti del di e di dovrà corrisponderle CP_6 CP_1 CP_8 Cont per ogni grado al per il primo e secondo grado, nonché per il rinvio, ad per i soli CP_1 giudizi di legittimità e di rinvio a CP_8 Cont
4. non soccombe nei confronti di alcuno, come pure non si ravvisa soccombenza del CP_1
5.Il tutto comporta condanna in solido delle parti come sopra variamente tenute alla refusa delle Cont spese in favore di del e delle , comprendendosi nella condanna anche gli CP_1 Pt_2 esborsi per iscrizione a ruolo, ove sostenuti dalle parti aventi diritto al ristoro e il compenso liquidato al CTU dell'ATP, oltre che i compensi delle due fasi cautelari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in merito all'obbligo di eseguire in favore di Parte_1
, e le opere indicate a pag. 8 e 9 della C.T.U. dell'Ing.
[...] Parte_3 Parte_2
Persona_1 dichiara inammissibile, per il resto, l'appello principale di esse;
Pt_2 rigetta l'appello incidentale della;
CP_6 accoglie l'appello incidentale della e dichiara inoperativa la polizza n. Controparte_3
000080923 stipulata con la società ; CP_6 regola le spese di tutti i gradi di giudizio come in parte motiva. Così deciso in camera di consiglio l'8.10.2025.
Il Presidente estensore Alberto Iachini Bellisarii
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Alberto Iachini Bellisarii Presidente relatore dott. Federico Ria Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di rinvio n. 721/2024 RG, trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc giusta ordinanza dell'11.6.2025, promossa da:
e rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 Parte_2 Parte_3 Francesco Innocenzi con studio in Celano, via Stazione n. 59, giusta procura stesa su copia informatica di supporto cartaceo, autenticata con firma digitale, da considerarsi ex art. 83, comma 3, c.p.c., apposta in calce all' atto di citazione in riassunzione;
Attrici in riassunzione – già appellanti contro
, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Antonio Fegatilli che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
Convenuto in riassunzione – già appellato in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Teramo alla via Circonvallazione Spalato 74/a presso e nello studio degli Avv.ti Guglielmo Marconi ed Eugenia Marconi, che la rappresentano e difendono, giusta procura rilasciata su separato foglio, da intendersi parte integrante della comparsa di costituzione;
Convenuta in riassunzione – già appellata ed appellante incidentale
, Controparte_3 in persona del Legale Rappresentante pt, elettivamente domiciliata in Pescara, alla via Teramo, 10, presso lo studio dell'Avvocato Piero Violante dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata all' atto di costituzione;
Convenuta in riassunzione – già appellata ed appellante incidentale
2i in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t., Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasqualino Mastrilli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Nicolò a Tordino (TE), Via Giuseppe Righetti n. 1/A, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione;
Convenuta in riassunzione – già appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 72/2017, depositata il 24.1.2017 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento civile n.1282/2014, avente ad oggetto risarcimento danni. Giudizio di rinvio da Cassazione, Sezione Terza, ordinanza n. 16663/2024 del 14.6.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte attrice:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello di L'Aquila, in funzione di Giudice di rinvio in appello, contrariis rejectis, così provvedere: preliminarmente, dichiarare sussistente la giurisdizione del G.O. riguardo alla domanda nei confronti del . Controparte_1 Nel merito, ritenuta la responsabilità solidale del Controparte_1 Controparte_5
condannarli: Controparte_6 Controparte_7
1) al ripristino dello status quo ante, disponendo che sia il ad eseguire i lavori Controparte_1 descritti nella CTU e chiarimenti, con supervisione dell'Ing. Persona_1
2) al risarcimento di tutti i danni materiali e morali;
3) al pagamento delle competenze e spese del doppio grado del giudizio ivi comprese quelle del CTU. Infine, alla luce degli atti processuali, sono responsabili anche soggettivamente i resistenti - appellati, i quali sin dall'inizio si palleggiano le responsabilità; condotta che integra la fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c. Condannare infine i convenuti al pagamento delle spese e compensi professionali di tutti i precedenti gradi di giudizio, anche di legittimità, e del presente giudizio di rinvio.”
Per il Comune di Celano: Conclusioni non precisate nel termine assegnato.
Per la : CP_2
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di appello adita, preso atto dell'avvenuta esecuzione dei lavori disposti in forza di sentenza n. 671/2021 della Corte di Appello di L'Aquila: a) accogliere l'appello incidentale autonomo che con il presente atto si propone e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che le cause dei danni lamentati dalle signore , e sono da imputarsi a responsabilità esclusiva del Pt_1 Pt_3 Parte_2
e/o della (già , condannando il Controparte_1 Controparte_8 Controparte_5 CP_1
e/o la (già ) al rimborso delle spese sostenute dalla
[...] Controparte_8 Controparte_5 [...] per le lavorazioni eseguite sulla strada comunale e nella abitazione/grotta delle CP_2 appellanti, pari ad € 116.830,21 iva inclusa, con vittoria di spese e competenze di giudizio;
b), in subordine, graduare le colpe tra i convenuti e (già Controparte_1 Controparte_8 [...]
e per l'effetto, ridurre il risarcimento secondo la gravità della colpa delle signore CP_5
, e , del e di (già Pt_1 Pt_3 Parte_2 Controparte_1 CP_8 CP_5
e secondo le entità delle conseguenze che ne sono derivate, condannando la , in
[...] CP_7 accoglimento della domanda di manleva, al pagamento della quota eventualmente posta a carico della Edil fino 2003 s.r.l, nonché condannando il e/o la (già Controparte_1 Controparte_8 [...]
alla refusione delle somme anticipate dalla società nei limiti della CP_5 Controparte_2 quota posta a carico di ciascuno;
CP_
c) rigettare la domanda di parte appellante principale nei confronti della società fino 2003 s.r.l., poiché inammissibile ed infondata, e per l'effetto, condannare le parti appellanti alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. In ogni caso, in denegata ipotesi di condanna anche parziale della 2003 S.r.l., confermare CP_2 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondata, accogliendola, la domanda di adempimento contrattuale proposta e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la CP_7 CP_ è obbligata a garantire e manlevare la società fino 2003 srl da ogni e qualsivoglia onere
[...] derivante dal doppio grado di giudizio, in virtù di polizza n. 1-6503-7-000080923 per responsabilità civile, ed in accoglimento della domanda di manleva nei confronti della suddetta compagnia assicuratrice, condannare la al pagamento delle somme anticipate dalla Controparte_3 per l'esecuzione delle lavorazioni sulla strada comunale e all'interno Controparte_2 dell'abitazione/grotta delle RE per l'ammontare di € 116.830,21 iva inclusa, detratto Pt_2 l'acconto corrisposto, ponendo comunque a carico della compagnia assicuratrice chiamata in causa ogni onere derivante dal presente giudizio e condannando, pertanto, la , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle somme che eventualmente saranno liquidate in favore della alla refusione delle spese legali, di lite e di CTU così Controparte_2 come liquidate in primo grado, nonché alla refusione delle spese di lite e legali del doppio grado di giudizio di merito e di legittimità, inerenti la Controparte_6
3. rigettare la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali, oltre quelli già determinati dalla C.T.U., formulata dalle attrici/appellanti, nonché rigettare la richiesta di condanna alle spese per competenze del C.T.U., e competenze dei giudizi cautelari esperiti, ed in denegata ipotesi di accoglimento di tali capi della domanda, accertare e dichiarare che per ogni e qualsivoglia onere possa derivare dal presente giudizio, obbligata in manleva è la Compagnia assicuratrice,
[...] e per l'effetto condannare la stessa compagnia assicuratrice al pagamento di Controparte_3 ogni e qualsivoglia somma dovesse essere riconosciuta come dovuta alle parti attrici, anche a titolo di spese di CTU e/o di competenza di lite, eventualmente poste a carico della società Controparte_2
[...
con vittoria di spese e competenze di giudizio;
4. In via istruttoria, autorizzare la ditta ad escutere gli ulteriori testi indicati nelle Controparte_2 proprie memorie istruttorie;
5. Con vittoria di spese e competenze di lite, dei giudizi cautelari, del doppio grado di giudizio di merito, di legittimità e del presente giudizio. “
Per Controparte_3
“affinchè la Corte di Appello, contrariis reiectis: in riforma della sentenza impugnata n. 72/2017 emessa dal Tribunale di Avezzano ed in accoglimento dell'appello incidentale autonomo, rigetti la domanda risarcitoria proposta nei confronti di perchè infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati nei propri CP_3 scritti difensivi;
dichiari la inoperatività della Polizza AXA RCT n. 000080923 nei confronti della Società CP_6
per quanto già argomentato.
[...] Con conseguente condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
Per 2I Controparte_5
“1. In via preliminare in rito, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'impugnazione proposta dalle nei confronti di Parte_4 Controparte_8 atteso che la sentenza n. 72/2017 del Tribunale di Avezzano, giusto quanto statuito dalla Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 16663/2024, è passata in giudicato per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra esse appellanti e la appellata Controparte_8
2.Nel caso in cui qualcuna delle altre parti processuali dovesse proporre appello incidentale, chiedendo di estendere la responsabilità e/o corresponsabilità per l'occorso, con conseguente condanna risarcitoria, anche nei confronti di Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Controparte_8 adita dichiarare inammissibile e/o improcedibile la stessa impugnazione incidentale proposta nei confronti di atteso che la sentenza n. 72/2017 del Tribunale di Avezzano, giusto Controparte_8 quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 16663/2024, è passata in giudicato anche per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra e le altre parti processuali;
Controparte_8
3. In particolare, per quanto concerne l'appello incidentale proposto da nei Controparte_6 confronti di Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita dichiarare lo stesso appello Controparte_8 incidentale altresì inammissibile e/o improcedibile, per intervenuta decadenza dalla possibilità di proporlo per omessa notifica dello stesso appello incidentale a personalmente, nel Controparte_8 precedente giudizio di appello n. 430/2017 R.G. dinanzi a codesta Ecc.ma Corte;
4. Nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della precedente conclusione, Voglia comunque rigettare totalmente l'appello incidentale proposto dalla nei confronti Controparte_6 di in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale, per quanto Controparte_8 concerne i rapporti tra le stesse parti, della sentenza di primo grado;
5. In ogni caso, nella denegata ipotesi di condanna di voglia dichiarare irripetibili Controparte_8 le spese affrontate dalla per il ripristino dell'area circostante su Via Caduti di Controparte_6 Nassiriya e della grotta, che eccedano quanto accertato dal C.T.U. in sede di A.T.P. come necessario per l'esecuzione dei medesimi lavori;
6. In ogni caso, laddove ritenuta dimostrata l'effettuazione dei lavori da parte della CP_6
con declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla richiesta principale formulata
[...] dalle appellanti.
7. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle conclusioni di cui ai punti 1) e
[... 2), Voglia in ogni caso rigettare totalmente il gravame proposto dalle appellanti nei confronti di in quanto infondato in fatto e diritto, con conferma integrale, per quanto concerne i Controparte_8 rapporti tra le stesse parti, della sentenza di primo grado;
8. In tutti i casi precedenti, con condanna di esse appellanti e/o appellanti incidentali al rimborso delle spese e competenze del grado, oltre che delle spese e competenze del giudizio di A.T.P., del giudizio cautelare ex art. 700 C.P.C. e del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Avezzano;
9. In ogni caso, con condanna, altresì, di esse appellanti, e/o delle altre parti processuali che abbiano chiesto il rigetto del ricorso in Cassazione, al rimborso delle spese e competenze maturate per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione n. 23860/2021 R.G.;
10. In ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita ravvisasse una qualsivoglia corresponsabilità in capo alla società deducente – previo stralcio del nuovo documento depositato dalle appellanti, o comunque senza tenerne alcun conto – Voglia condannare la a tenere indenne la e ciò sia per sorte capitale Controparte_6 Controparte_8 che per spese e competenze di lite;
11. In quest'ultimo caso, con condanna di essa al rimborso delle spese e Controparte_6 competenze della fase di A.T.P., della causa ex art. 700 C.P.C. e del primo e del secondo grado di giudizio, oltre che quelle per il Giudizio dinanzi alla Corte di cassazione n. 23860/2021 R.G., stante la linea difensiva dalla stessa assunta in tale sede;
12. In ulteriore via gradata, atteso che le parti hanno dato atto che nel dicembre 2024 sono stati effettuati lavori di ripristino dei luoghi di causa, Voglia dichiarare la cessazione della materia del contendere nei confronti di Controparte_8
13. In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita dare atto che le appellanti hanno chiesto
[... che il solo fosse condannato all'esecuzione dei lavori, per cui la deducente Controparte_1 non potrà mai subire una condanna del genere, se non in violazione del noto principio CP_8 della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
14. In queste ultime ipotesi, con condanna della controparte ritenuta responsabile della citazione di al rimborso delle spese e competenze della fase di A.T.P., della causa ex art. 700 C.P.C. CP_8 e del primo e del secondo grado di giudizio, oltre che quelle per il Giudizio dinanzi alla Corte di cassazione n. 23860/2021 R.G. “
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. , e , previo espletamento di ATP, convennero in giudizio, nel Pt_1 Pt_3 Parte_2 2014, davanti al Tribunale di Avezzano la la insieme con Controparte_5 Controparte_6 la compagnia assicuratrice della stessa, e il Controparte_3 Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da infiltrazione subiti dal fabbricato di loro proprietà ─ composto, tra l'altro, da una grotta posta sotto la strada comunale denominata Via Caduti di Nassirya ─ a causa dei lavori di scavo per l'allacciamento a un'utenza privata della rete gas metano: lavori autorizzati dal Comune di Celano ed eseguiti in appalto dalla su CP_6 commessa di quest'ultima, ritualmente citata, venne dichiarata contumace;
gli altri CP_5 convenuti, costituendosi, svolsero le seguenti difese: il negò la propria responsabilità, per CP_1 avere solo autorizzato l'esecuzione delle opere;
eccepì di avere eseguito le opere su CP_9 progetto di e comunque in maniera corretta;
chiese, in subordine, di essere manlevata CP_5 Cont dalla eccepì l'inammissibilità dell'azione diretta nei suoi confronti e negò Controparte_3 l'operatività della polizza assicurativa;
2.All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Avezzano emetteva la sentenza n.72/2017, così decidendo:
PQM
1)Condanna la ditta ad eseguire in favore di Controparte_6 Parte_1 Parte_3 e le opere indicate a pag. 8 e 9 della C.T.U. dell'Ing. Parte_2 Persona_1
2) Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del G.A. con riguardo alla domanda proposta contro il;
Controparte_1
3) Rigetta ogni altra domanda ed eccezione;
4) Spese di lite e C.T.U. come in parte motiva”.
3.Con tale decisione il Tribunale accolse la domanda nei soli confronti della società appaltatrice, che condannò soltanto all'esecuzione delle opere indicate nella relazione di consulenza espletata nel procedimento di a.t.p. svoltosi in precedenza;
dichiarò il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda proposta nei confronti del;
rigettò ogni altra domanda;
condannò Controparte_1
al pagamento delle spese processuali in favore delle attrici;
condannò invece queste CP_6 ultime al pagamento delle spese processuali in favore del e della Controparte_1 [...] Cont
condannò infine al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_3 ; CP_6
4.Proposero appello le chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la declaratoria di Pt_2 responsabilità solidale del , di della e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 della compagnia con conseguente ordine di ripristino dei luoghi diretto a tutti i Controparte_7 soggetti appellati, non solo alla appaltatrice;
le appellanti insistevano anche per il risarcimento di ulteriori danni materiali e morali. Nel conseguente giudizio proponevano appello incidentale autonomo: sia la , che invocava CP_6 anch'essa la corresponsabilità del e dell quanto all'obbligo di ripristino e chiedeva la CP_1 CP_5 Cont Cont condanna di a tenerla indenne da ogni onere;
sia che eccepiva la inoperatività della polizza intercorsa con , polizza ritenuta dal Tribunale operativa, sia pur senza condanna alla CP_6 manleva. Il resisteva all'appello ed non si costituiva. CP_1 CP_5
5.Con sentenza n. 671/2021 del 3 maggio 2021, pronunciata nella dichiarata contumacia della
[... appellata (divenuta nel frattempo, per cambio di denominazione sociale, « Controparte_5
), questa Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto Controparte_8 da , e , ha condannato anche la predetta appellata Pt_1 Pt_3 Parte_2 CP_8
in solido con la appaltatrice , all'esecuzione dei lavori indicati dal giudice di
[...] CP_6 primo grado;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla , ne ha CP_6 dichiarato il diritto ad essere tenuta indenne dalla secondo le condizioni Controparte_3 contrattuali;
ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, regolando le spese secondo soccombenza.
6.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la sulla base di due Controparte_8 motivi, cui resistevano, con controricorso, , e , con lo stesso atto Pt_1 Pt_3 Parte_2 proponendo ricorso incidentale affidato a dodici motivi;
depositava Controparte_6 controricorso per resistere all'impugnazione principale;
il depositava due distinti Controparte_1 controricorsi, il primo per resistere al ricorso principale, il secondo a quello incidentale;
[...] non svolgeva difese. Controparte_3
7.La Corte di cassazione, sezione terza, con ordinanza n. 16663/2024 del 14.6.2024 accoglieva il secondo motivo di ricorso, rigettava il primo;
dichiarava assorbito il ricorso incidentale;
cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa a questa Corte d'appello, in diversa composizione, cui demandava anche il regolamento delle spese giudizio di legittimità.
8.In particolare, la Suprema Corte accertava come la Corte distrettuale non avesse rilevato che l'atto di appello venne notificato non personalmente ad nei luoghi indicati Controparte_5 dall'art. 145 c.p.c., come avrebbe dovuto essere, essendo tale società rimasta contumace nel giudizio di primo grado, ma all'Avv. Marcello Venturini, sul presupposto che la detta società fosse da quest'ultimo «rappresenta e assistita» nel giudizio di primo grado e presso lo studio dell'Avv. Anna Tantalo in Avezzano, quale domicilio eletto;
presupposto contraddetto da quanto affermato nella sentenza del Tribunale, nella quale si affermava esplicitamente (nell'intestazione e poi a pag. 2, nella parte narrativa) che era rimasta contumace. Controparte_5 Disponeva, pertanto, un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, Controparte_8
9.Con atto di citazione in riassunzione, quindi, le hanno riassunto la causa chiedendo Pt_2 l'integrale accoglimento delle loro originarie pretese, previa dichiarazione di sussistenza della giurisdizione del G.O. riguardo alla domanda nei confronti del , ossia che, Controparte_1 ritenuta la responsabilità solidale del , di di Controparte_1 Controparte_5 CP_6 e di i convenuti siano condannati al ripristino dello status quo ante,
[...] Controparte_7 disponendo che sia il ad eseguire i lavori descritti nella CTU a chiarimenti, con Controparte_1 supervisione dell'Ing. nonché al risarcimento di tutti i danni materiali e morali. Persona_1 Si sono costituite tutte le parti convenute, concludendo come in epigrafe. Contr In particolare, e hanno riproposto le doglianze di cui ai precedenti appelli incidentali. CP_6
10.Con ordinanza dell'11.6.2025 questa Corte, quindi, ha riservato la causa in decisione con termini di gg. 60 + 20 ex art. 190 cpc, norma tuttora applicabile ratione temporis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, giova chiarire l'ambito del presente giudizio di rinvio, il quale, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza nomofilattica, pur se dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario (v. Cass. SS.UU. sent. n. 11844/2016). Dunque, sulla base dei principi appena esposti, la pronuncia rescindente, conseguente all'accoglimento del secondo motivo (con relativo rigetto del primo ed assorbimento dei restanti) del ricorso per Cassazione, ha imposto a questa Corte di ripetere il giudizio di appello una volta integrato il contraddittorio nei confronti della parte pretermessa nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ovvero la . Controparte_8 Tanto premesso, valga quanto segue.
APPELLO PRINCIPALE MARCANIO
1.Le tre hanno riassunto la causa richiamando integralmente il contenuto del loro primo Pt_2 atto di appello, proposto per estendere la condanna al ripristino, disposta dal Tribunale solo a carico della , anche al alla e persino alla CP_6 Controparte_1 Controparte_10 [...]
chiamata in causa da in primo grado, continuando a non voler comprendere CP_3 CP_6 di non avere alcuna azione diretta nei confronti dell'assicurazione, come già rilevato dal Tribunale. Hanno anche riproposto la domanda di risarcimento di “tutti i danni materiali e morali”, senza allegare alcunchè al riguardo, il che comporta di per sé l'inammissibilità della domanda in questione, sulla quale il Tribunale si era pronunciato rigettandola per il seguente rilievo, non contestato: “ed invero, quanto agli ulteriori profili di danni patrimoniali e non patrimoniali invocati dalle attrici, la domanda deve dirsi infondata stante l'assoluta genericità delle allegazioni ed il difetto di prove”. Quanto alla esecuzione delle opere di ripristino le appellanti chiedono, in particolare, che sia il Comune di Celano ad eseguire i lavori descritti nella CTU.
2.Ciò posto, in disparte sia il ritenuto (in primo grado, ma in effetti inesistente) difetto di giurisdizione quanto alla domanda nei confronti del sia il fatto che si continui ad invocare CP_1 la corresponsabilità dell' ignorando che essa era divenuta nel frattempo, per cambio CP_5 di denominazione sociale, sia che si continui a vagheggiare una responsabilità Controparte_8 Contr solidale di (in ipotesi tenuta solo a manlevare la ), si ha che nel presente giudizio, CP_6 riassunto nell'agosto 2024, è palesemente cessata la materia del contendere sull'obbligo di ripristino già nel successivo mese di settembre 2024.
3.Ed invero, le attrici non hanno contestato, se non inammissibilmente e tardivamente, ovvero dopo che la causa è stata trattenuta in decisone, quanto dedotto e documentato da nella sua CP_6 comparsa di risposta, ovvero, testualmente, quanto segue. Pa
, in forza di sentenza n. 671/2017 munita di formula esecutiva in data 1.7.2021 Pt_2 provvedevano a notificare, esclusivamente nei confronti dell'odierna convenuta, dapprima atto di precetto per esecuzione degli obblighi di fare in data 20.10.2022 (all. 6 atto di precetto
[...]
), e successivamente a notificare, sempre nei soli confronti dell'odierna esponente, Parte_6 ricorso per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. (all. 7 ricorso ex art. 612 cpc). Quanto ai compensi del doppio grado di giudizio e di precetto, questi venivano integralmente pagati per l'importo di € 20.232,37 (all.6 bis bonifico per atto di precetto) anteriormente CP_6 alla fase esecutiva. Con il giudizio di esecuzione contenente obblighi di fare, rubricato al n. 734/2022 RG Es Mob Tribunale di Avezzano, le ricorrenti chiedevano all'On.le Giudice adito di determinare le modalità relative all'effettuazione dei lavori come meglio descritti nella CTU, pp.
8-9 dell'Ing. Per_1 disposti con la sentenza n. 671/2021 Corte di Appello di L'Aquila, RG n. 430/2017 p. 17, dando le disposizioni del caso e di legge. Costituitasi nel giudizio di esecuzione sopra richiamato, l'odierna esponente, dopo una serie di tavoli tecnici avviati con le RE , il loro difensore e l'Ufficio Tecnico del Comune di Pt_2 Celano – necessari in quanto riguardanti le lavorazioni su suolo pubblico- eseguiva i lavori in oggetto. Con istanza del 17.9.2024 (all. 8 istanza ) l'odierna esponente chiariva al Giudice CP_2 dell'esecuzione che le lavorazioni cd esterne-su via Caduti di Nassirya (già via Cotarda) – avevano avuto inizio il 24/07/2023 e erano giunte a termine in data 2/11/2023, come da allegata relazione asseverata del Direttore dei Lavori, Arch. (all. 9 relazione asseverata del Persona_2 30.11.2023). Inoltre, nei mesi estivi del corrente anno, la medesima società appellata eseguiva anche le lavorazioni interne nella grotta/abitazione delle RE , per come risulta dalla Pt_2 relazione asseverata del Direttore dei Lavori, Arch. del 16 settembre 2024 (all. 10 Persona_2 relazione asseverata Arch. el 16.09.2024). Per_2 Pertanto, sulla scorta di quanto sopra descritto, le lavorazioni sono state realizzate esclusivamente dall'odierna concludente, che si è sobbarcata notevoli costi e spese per l'ammontare complessivo di
€ 116.830,21, come risulta dalla documentazione che si versa in atti, formatasi nelle more (all. 11 computo metrico 1^ branca lavori;
all. 11bis quadro economico 1^ branca lavori;
all. 12 consuntivo lavori grotta e all. 13 parcella lavori grotta Arch. . Per_2 La Compagnia obbligata a manlevare la convenuta da qualsiasi spesa Controparte_3 derivante dal giudizio in virtù di sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 671/2021, ha provveduto a rimborsare alla società oltre le spese oggetto di atto di precetto, Controparte_2 esclusivamente la somma di € 34.270,00 (all. 14 quietanza parziale in data 19.09.2024.” CP_11
4.Queste le testuali allegazioni della , non obiettate in alcun modo dalle (se non CP_6 Pt_2 tardivamente, come si vedrà) che consentono di ritenere ampiamente provato come i lavori su via Caduti di Nassirya nella grotta/abitazione sono stati compiutamente da essa realizzati, con la conseguenza per la quale la strada di proprietà comunale – Via Caduti di Nassirya- e, soprattutto, l'abitazione/grotta delle RE sono state ripristinate allo status quo ante rispetto alla Pt_2 proposizione dei giudizi cautelari e di merito promossi dalle originarie appellanti in data di poco successiva alla pronuncia della cassazione e alla riassunzione del presente giudizio di rinvio.
5.Ne deriva che la loro pretesa ripristinatoria è stata integralmente soddisfatta, il che comporta (non comprendendosi quale sia l'interesse delle attrici, ribadito persino nel precisare le conclusioni il 9.6.2025, a che opere già fatte siano svolte dalla società elettrica o, addirittura, direttamente dal e dalla compagnia di assicurazioni) pronuncia di cessazione della materia del contendere CP_1 sulla questione dell'esecuzione delle opere di cui all'ATP, oltre l'inevitabile pronuncia di inammissibilità delle domande delle attrici in riassunzione, riproposte in questa sede nei confronti Contr del di di e di , per come volte al risarcimento degli inesistenti, CP_1 CP_8 CP_6 perché mai circostanziati, danni morali e materiali, domande già respinte in primo grado con motivazione nemmeno censurata, salvo che con tardive ed invero incomprensibili argomentazioni svolte dalle col depositare ben 4 comparse conclusionali il 9.9.2025 a distanza di pochi Pt_2 minuti l'una dall'altra, cui hanno fatto seguito 4 memorie di replica, contenenti anche esse tardive e poco comprensibili contestazioni, peraltro a seguito di inammissibile modifica della conclusioni precisate all'udienza a ciò deputata (uniche da tenere in considerazione), il tutto non volendo tenere conto del fatto che il giudizio di esecuzione contenente obblighi di fare, rubricato al n. 734/2022 RG Es Mob Tribunale di Avezzano, si è da tempo concluso con ordinanza del GE, non impugnata , del seguente contenuto.
“ Rilevato che con ricorso redatto ai sensi dell'art. 612 cpc il 18.11.2022, Parte_1 e hanno chiesto la determinazione delle modalità di Parte_2 Parte_3 esecuzione dell'obbligo di fare contenuto nella sentenza n. 671/2021 con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila ha condannato la ora in Controparte_12 Controparte_13 persona del Legale Rappresentante, in solido con la in persona del Controparte_14 Legale Rappresentante, ad eseguire, in favore delle ricorrenti, i lavori indicati alle pagg.
8-9 della consulenza tecnica d'ufficio dell'Ing. Persona_1
- che con la predetta consulenza il CTU aveva già fornito le indicazioni tecniche e le modalità di realizzazione delle opere da eseguirsi necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni lamentate dalle attuali ricorrenti;
- che successivamente alla proposizione del ricorso la società esecutata, ha Controparte_6 manifestato la disponibilità ad eseguire spontaneamente i lavori;
- che le ricorrenti nulla hanno opposto in ordine a tale disponibilità ed all'esecuzione dei lavori da parte dell'esecutata;
- che, pertanto, non è stato emesso alcun provvedimento ai sensi dell'art. 612, comma 2, cpc;
- che i lavori, eseguiti a cura e spese della resistente, hanno riguardato un intervento CP_12 esterno, sulla pavimentazione stradale carrabile, ed uno interno alla “grotta” delle ricorrenti così come indicato nella suddetta consulenza tecnica;
- che i lavori esterni sono stati ultimati, come risulta anche dalla dichiarazione resa dai procuratori delle parti all'udienza del 02.02.2024;
- che dalla documentazione in atti essi risultano essere stati eseguiti secondo le indicazioni tecniche fornite dall'Ing. nella suddetta consulenza;
Per_1
- che le ricorrenti nulla hanno eccepito in ordine alla realizzazione degli stessi;
- che anche i lavori interni alla “grotta” risultano essere ultimati, come risulta dalle relazioni asseverate in atti dell'Arch. incaricato dalla società resistente alla direzione dei lavori, che Per_2 detti lavori interni sono consistiti, in conformità a quanto previsto nella sentenza e secondo le modalità disposte nella richiamata consulenza tecnica, anche nell'istallazione di una “centralina elettrofisica”;
- che le ricorrenti ora lamentano che l'istallazione della suddetta centralina sia inefficace alla risoluzione dei problemi di umidità riscontrati all'interno della grotta e che tale intervento sia stato inutilmente eseguito. Considerato, come anzidetto, che le modalità di attuazione dei lavori da eseguire sono state indicate nella relazione del CTU e che le stesse sono espressamente richiamate nella sentenza della Corte Corte d'Appello di L'Aquila la quale, evidentemente, le ha ritenute idonee e sufficienti alla risoluzione dei problemi lamentati dalle ricorrenti.
Ritenuto che
ogni valutazione in ordine all'efficacia delle suddette indicazioni tecniche sia preclusa in questa sede che è diretta, esclusivamente, a dare esecuzione ai lavori da realizzare in conformità al titolo;
- che, per quanto su esposto, sia stata data esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di L'Aquila n. 671/2021 in conformità a quanto previsto dalla stessa e nella richiamata consulenza tecnica dell'Ing. Persona_1
- che, pertanto, l'esecuzione sia giunta al suo naturale epilogo dichiara estinta la presente procedura e liquida in favore delle ricorrenti (C.F. Parte_1
), (C.F. e C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3 (C.F. ) le spese di esecuzione in euro 3.259,00 di cui euro 166,00 per spese C.F._3 ed euro 3.093,00 per compensi, oltre Spese generali, CPA e IVA, se dovuta, come per legge da porsi a carico della società esecutata (P.I. ).” Controparte_6 P.IVA_1 Ciò ha posto una pietra tombale sulla pretesa di ulteriore soddisfacimento di obblighi di facere in base alla sentenza azionata come titolo esecutivo.
6.L'appello principale, quindi, va nel resto dichiarato inammissibile e le attrici reputate per ciò solo soccombenti per aver reclamato inesistenti danni patrimoniali nei confronti di tutte le parti convenute in riassunzione;
virtualmente soccombenti, inoltre, esse vanno reputate anche nei Contr confronti di (verso cui giammai potevano pretendere opere di ripristino) e del il CP_1 quale, se anche non fosse stato esente da responsabilità per omesso controllo dei lavori, appaltati dall' alla , di certo non era tenuto esso al ripristino in luogo di chi aveva materialmente CP_5 CP_6 causato i danni, ovvero la ditta appaltatrice (unica condannata in prime cure), eventualmente in solido con la società committente, in quanto le opere causative delle infiltrazioni erano state commissionate da e materialmente eseguite dalla che, Controparte_5 Controparte_15 come da Autorizzazione comunale del 21.3.12 , ex art. 12, si era impegnata ad eseguire l'opera
“sotto la propria diretta responsabilità, con tutte le necessarie precauzioni atte ad evitare danni di sorta a persone, animali e cose”, con la ulteriore previsione per la quale “ogni eventuale danno, ovvero eventuali vertenze con terzi che avessero a verificarsi in dipendenza del rilascio del presente nulla-osta faranno esclusivo carico alla Ditta che ne risponderà sia civilmente che penalmente”. Quanto alla posizione dell' ora invece, la cessazione della materia del contendere CP_5 CP_8 non comporta soccombenza virtuale delle , dato che, ove non avesse già eseguito Pt_2 CP_6 le opere, l'appello avrebbe dovuto trovare accoglimento sul punto, ciò poiché all'esito della ATP ante causam era emerso come tra le cause delle infiltrazioni da eliminare figurasse la “carenza di progettazione e di direzione lavori da parte di Controparte_5
7.Questo Collegio, quindi passa ad esaminare l'impugnazione incidentale dell'appaltatrice, per come volta anch'essa ad estendere alla committente, ora la responsabilità di eseguire le CP_8 opere di ripristino, oggi tradottasi nella richiesta di obbligo di rimborsare degli esborsi CP_6 sostenuti a seguito della esecuzione forzata di obbligo di fare summenzionata.
APPELLO INCIDENTALE EDILFINO
1.La convenuta in riassunzione ha riproposto le domande già avanzate con l'appello incidentale, a suo tempo proposto mediante tre motivi. Nel presente giudizio di rinvio essa ha insistito nel chiedere, in via principale, di imputare le
[... responsabilità per i danni lamentati dalle esclusivamente al e/o alla Pt_2 Controparte_1 (già ) e di condannarli al rimborso delle spese da essa sostenute CP_8 Controparte_5 per le lavorazioni eseguite sulla strada comunale e nella abitazione/grotta delle appellanti, pari ad € 116.830,21 iva inclusa;
in subordine ha chiesto di graduare le colpe tra i convenuti CP_1
e e per l'effetto, ridurre il risarcimento secondo la gravità della colpa delle
[...] Controparte_8 signore , e , del e di e secondo Pt_1 Pt_3 Parte_2 Controparte_1 CP_8 le entità delle conseguenze che ne sono derivate, condannando la , in accoglimento CP_7 della domanda di manleva, al pagamento della quota eventualmente posta a suo carico, condannando il e/o la alla refusione delle somme anticipate nei Controparte_1 Controparte_8 limiti della quota posta a carico di ciascuno. Ciò premesso, valga quanto segue, premettendosi che non è dato capire in che consisterebbe la colpa delle . Pt_2
Primo Motivo: Erronea valutazione delle risultanze peritali da parte del Giudice di primo grado - Vizio di motivazione della sentenza.
1.Si contesta al Primo giudice di aver recepito acriticamente quanto rilevato dal CTU nell' elaborato peritale esperito nel giudizio di accertamento tecnico preventivo per addossare la responsabilità per i danni lamentati dalle appellanti principali unicamente in capo alla ditta appellante incidentale, affermando, sempre sulla scorta del suddetto elaborato, l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta della ditta esecutrice nella fase dei lavori di metanizzazione nel Comune di Celano in via Caduti di Nassirya ed i danni lamentati nell'abitazione e nella grotta di proprietà delle appellanti principali.
2.In realtà, secondo l'impugnante, nell'ambito della consulenza tecnica acquisita nel corso dell'ATP era emerso che le cause delle infiltrazioni manifestatesi in occasione dei predetti lavori all'interno dei locali di proprietà delle attrici, fossero da ricondursi a:
1) carenza di progettazione e direzione lavori da parte della;
CP_5
2) erronea posa della condotta metanifera;
3) disinteresse del nel verificare la regolarità dei lavori su strada pubblica, Controparte_1 autorizzando lavori senza preventiva relazione e progetto tecnico nonostante le doglianze della signora . Pt_2
L'unico profilo di responsabilità attribuibile alla era stato individuato dal CTU Controparte_14 CP_1 nella erronea posa in opera, ossia nell'aver “unitamente al tecnico di zona della CP_5
concertato la posa in opera della condotta metanifera ad una profondità minore di quella
[...] prevista, derogando dalla normativa vigente in materia, senza alcun specifico ordine di servizio da parte della direzione dei lavori del Concessionario salvo un formale assenso ricevuto via e-mail da parte dei responsabili di zona dopo aver già eseguito i lavori”. CP_5 Nel corso del giudizio di primo grado, però, secondo l'impugnante la prova orale espletata aveva chiarito che l'ordine di eseguire gli scavi ad una profondità di soli 60 cm era stato impartito agli operai della dal Geometra dell' ben prima della loro esecuzione (non CP_15 CP_5 soltanto quindi come erroneamente riferito nella CTU “con un formale assenso ricevuto via e- mail da parte dei responsabili di dopo aver già eseguito i lavori”). Parte_7 Ciò, nonostante i medesimi operai della avessero preventivamente e scrupolosamente CP_15 segnalato alla Società committente la presenza di locali interrati sottostanti la strada interessata. Prova di detto assunto doveva evincersi dalle dichiarazioni rese all'udienza del 15.09.2015 dal teste
, il quale, interrogato sul capitolo di prova n.1 di cui alla memoria istruttoria della Testimone_1
( vero che nelle fasi di scavo e di metanizzazione effettuate nel mese di aprile 2012 in Via CP_6 CP_1 Caduti di Nassirya n. 8 del Comune di Celano, la comunicava alla Controparte_6 [...] la presenza di locali interrati sottostanti la strada interessata dallo scavo) ha così CP_5 risposto: “Si è vero quanto mi si legge, era presente il Geometra dell' oltre a me, ed CP_5 abbiamo constatato la presenza di locali interrati sottostanti la strada interessata dallo scavo”. Sempre il medesimo teste, di poi, ha espressamente chiarito: “preciso altresì che noi operai facemmo presente al Geometra di Enel Rete Gas degli allacci aerei nelle abitazioni sottostanti;
tuttavia, ci fu impartito l'ordine di fare gli scavi sotto strada”.
3.La , quindi, assume che doveva andare esente da responsabilità non solo per aver assolto CP_6 il proprio onere di “segnalare eventuali difetti del progetto” al committente, ma anche per avere agito, nell'eseguire lo scavo e la posa in opera del tubo gas metano, secondo le specifiche indicazioni e prescrizioni della impartite dopo aver preso atto e valutato la Controparte_5 presenza di locali interrati sottostanti la strada interessata dallo scavo, quindi senza alcuna autonomia. Errando, quindi, il Tribunale ebbe a ritenere che “Ebbene in primo luogo si deve rilevare come tale direttiva, non provenendo da soggetto munito di poteri rappresentativi dell' fosse priva di CP_5 efficacia. Inoltre, non è stato allegato né è emerso in sede istruttoria che la ditta Controparte_6 abbia segnalato all' l'erroneità di tale direttiva e, quindi, che quest'ultima abbia ordinato di CP_5 darvi ugualmente esecuzione”.
4.La doglianza, per come volta ad addossare la responsabilità esclusivamente all' e al CP_5 CP_1 non coglie nel segno: se anche, invero, la avesse segnalato ad la presenza dei locali CP_6 CP_5 sotterranei sottostanti la strada e, ciò nonostante, la committente per mezzo del suo geometra presente in cantiere le avesse genericamente ordinato di scavare, resta il fatto che non vi è la prova dell'ordine espresso di scavare ad una profondità di soli 60 cm, in deroga al DM 24.11.1984, che prevede, alla sezione “2.4 - Modalità di posa in opera- 2.4.1 - Profondità di interramento”: a) Le tubazioni devono essere di regola interrate;
la profondità di interramento di norma non deve essere inferiore a 0,90 m. In casi particolari, di cui ai successivi paragrafi, le tubazioni possono essere interrate a profondità minori o anche essere poste fuori terra……. Nei casi in cui le condotte poste in sede stradale non possano essere interrate alla profondità minima di 0,90 m, é consentita una profondità minore, fino ad un minimo di 0,50 metri purché si provveda alla protezione della condotta mediante struttura tubolare che la contenga e che resista ai carichi massimi del traffico ed alle azioni corrosive del terreno, o mediante sovrastante piastra in cemento armato o altro manufatto equivalente. La protezione deve essere prolungata per almeno 0,50 metri oltre il bordo della zona carrabile nei tratti di accesso e di abbandono della sede stradale”.
5.Ne deriva che reputare la nudus minister appare tesi non condivisibile in quanto essa non CP_6 ha comunque rispettato dette prescrizioni e ha scavato a 60 centimetri in assenza di ordini specifici in tal senso, mai impartiti dal geometra dell' e nemmeno riferiti dal teste suddetto. CP_5 Essa, quindi, era certamente corresponsabile della errata posa della condotta metanifera a una profondità minore di quella prevista, derogando alla normativa vigente in materia, senza alcuno specifico ordine di servizio della direzione lavori che la giustificasse, come comunque appurato in sede di ATP: ne deriva che non vi fossero ragioni per ricondurre le cause dei danni lamentati dalle a responsabilità esclusiva del e dell' Pt_2 Controparte_1 CP_5
6.Tutte le allegazioni di cui al gravame incidentale, peraltro, richiamano circostanze dalle quali desumere, nei desiderata dell'impugnante, la responsabilità esclusiva di non del CP_5 CP_1
, il quale, come già rilevato, non avrebbe in ogni caso potuto essere obbligato al ripristino,
[...] nemmeno in solido con la appaltatrice e la committente, in quanto le opere causative delle infiltrazioni erano state commissionate da e materialmente eseguite dalla Controparte_5 [...] che, come da Autorizzazione comunale del 21.3.12 , ex art. 12, si era impegnata Controparte_15 ad eseguire l'opera “sotto la propria diretta responsabilità, con tutte le necessarie precauzioni atte ad evitare danni di sorta a persone, animali e cose”, con la ulteriore previsione per la quale “ogni eventuale danno, ovvero eventuali vertenze con terzi che avessero a verificarsi in dipendenza del CP_1 rilascio del presente nulla-osta faranno esclusivo carico alla che ne risponderà sia civilmente che penalmente”.
7.Tanto rilevato, va nuovamente esclusa ogni responsabilità, esclusiva e concorsuale, del CP_1 non certo evincibile ex art. 2051 cc, volta che, a prescindere dal dichiarato difetto di giurisdizione del Tribunale di Avezzano in favore del G.A., decisione non condivisibile vertendosi in tema di risarcimento danni, si ha che l' , pur se custode della strada interessata dallo scavo, Controparte_17 non poteva rispondere di danni (peraltro non liquidati) causati non dalla strada in sè e per sé, ma dalla maldestra esecuzione dello scavo a profondità di soli 60 cm. Assumere, quindi, nonostante il preciso accollo di ogni responsabilità per danni da parte di , CP_6 che il si fosse ingiustificatamente disinteressato di far rispettare le prescrizioni per la CP_1 tutela della res publica e per la salvaguardia dei diritti delle appellanti e avesse omesso di fare manutenzione sulla strada comunale oggetto del contendere, sulla base del principio del neminem laedere, per cui sarebbe tenuto al risarcimento del danno, anche ex art. 2051 c.c., per aver omesso qualunque controllo e sorveglianza sui lavori riguardanti la posa della condotta metanifera sulla res pubblica, rimasta sempre nella disponibilità giuridica e di fatto del è tesi incondivisibile in CP_1 quanto persino il Primo Giudice aveva rilevato che il danno era stato causato dagli interventi di scavo della , non dalla strada comunale in custodia del e in questa sede va ribadito CP_6 CP_1 CP_ che l' non doveva rispondere nemmeno ex art. 2043 cc , stante l'esonero di responsabilità previsto nella citata autorizzazione e la non precisata attività di manutenzione della strada che esso avrebbe omesso di svolgere.
8.Quanto alla possibilità di reputare corresponsabile, in accoglimento della subordinata, la società elettrica, ora valgano le seguenti considerazioni. CP_8
9.Quest'ultima, costituitasi nel presente giudizio, ha svolto una serie di difese: in primo luogo ha sostenuto che la sentenza di primo grado, che aveva respinto ogni domanda nei suoi confronti, sarebbe passata in giudicato, con la conseguenza per cui non solo le , ma anche la Pt_2
, sarebbero decadute dalla possibilità di gravarla incidentalmente. CP_6 Essa invoca a tal fine un passo della ordinanza rescindente per farne derivare tale conseguenza, ossia il seguente: “la nullità della notifica dell'atto d'appello (NB: curata dalle nei Pt_2 confronti di non risulta sanata in alcuno dei modi previsti dall'art. 291 cod. proc. civ.; giova al CP_5 riguardo in particolare rilevare che il potere del giudice, previsto dall'art. 291 c.p.c., di rilevare d'ufficio la nullità della notificazione dell'atto introduttivo e di disporre la rinnovazione della notificazione, ove erroneamente non esercitato dal giudice a quo, ricade nell'ambito della disciplina generale dettata dall'art. 161 c.p.c., traducendosi in motivo di impugnazione della sentenza che mette capo al procedimento non ritualmente condotto (cfr. Cass. Del 03/11/2006, n. 23587 Rv. 594613 – 01; v. anche, in motivazione, Cass. 04/04/2019, n. 9325); nel caso di specie, avendo proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza Controparte_8
d'appello nella parte in cui, in riforma sul punto della sentenza di primo grado, ha esteso anche a suo carico solidale la condanna al risarcimento dei danni subiti dalle attrici/appellate, queste ultime, nel resistere al ricorso, avrebbero necessariamente dovuto proporre ricorso incidentale condizionato all'eventuale accoglimento del ricorso principale, invocando, per tale evenienza, il rilievo del vizio in cui era incorsa la sentenza impugnata nella parte in cui aveva omesso di rilevare la necessità di procedere alla rinnovazione della notifica dell'atto di appello ai sensi dell'art. 291 c.p.c. allo scopo di evitare ogni decadenza (cfr. Cass. n. 9325 del 2019); pertanto, non avendo le predette a tanto provveduto, la violazione, in parte qua, dell'art. 291 cod. proc. civ., da parte del giudice d'appello non è più rilevabile in questa sede.”
però, trascura di considerare come prosegue l'ordinanza della Terza Sezione, che dopo CP_8 aver richiamato il suddetto principio, anziché annullare senza rinvio la sentenza di appello nella parte in cui aveva esteso ad essa la condanna di primo grado, in concreto ha statuito quanto appresso.
“Ciò precisato deve però anche rilevarsi che, avuto riguardo allo sviluppo del procedimento nel giudizio di gravame, la posizione di è quella di litisconsorte in causa inscindibile Controparte_8
o comunque dipendente da quella delle altre cumulativamente trattate, tale da doversi configurare una ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 331 cod. proc. civ.; come questa Corte ha più volte puntualizzato, infatti, se è vero che, sulla base di quanto emerge dall'art. 1306 cod. civ., di regola l'obbligazione solidale passiva non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario nemmeno in sede di impugnazione, bensì a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, di modo che il creditore può far valere nei confronti di ciascuno di quei condebitori l'intero suo credito, in tal modo essendo sempre possibile la scissione del rapporto processuale, che può svolgersi utilmente anche nei confronti di uno solo dei condebitori, a tale regola si deroga, venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario, quando le stesse siano in rapporto di dipendenza ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (Cass. 06/07/2006, n. 15358; 08/02/2012, n. 1771; 21/08/2018, n. 20860; 28/11/2022, n. 34899); si configura, in particolare, l'inscindibilità delle cause nell'ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità di uno dei condebitori presupponga necessariamente quello della responsabilità dell'altro, cioè in caso di rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause nei confronti di ciascuno dei condebitori solidali, in relazione al contenuto delle censure proposte ed all'esito della lite, poiché, in tal caso, si genera un rapporto di dipendenza di cause che dà luogo ad una ipotesi di litisconsorzio necessario e, di conseguenza, anche alla necessaria integrazione del contraddittorio, ex art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del coobbligato non appellante (Cass. 19/04/2018, n. 9766); nella specie emerge dalla sentenza impugnata che aveva proposto appello Controparte_6 incidentale chiedendo tra l'altro che «in riforma della sentenza impugnata» fosse accertato e dichiarato che «le cause dei danni lamentati dalle parti appellanti sono da riferirsi a responsabilità esclusiva del e/o dell' e, in subordine, che fossero comunque Controparte_1 CP_5 graduate le colpe tra i convenuti ed . Controparte_1 CP_5 Controparte_8 Il tutto ha indotto la Corte di legittimità a cassare la sentenza impugnata e a rimettere le parti tutte dinanzi al giudice di appello per un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, Controparte_8
Ne deriva che, sia pur limitatamente al gravame incidentale di , non vi sia alcuna CP_6 preclusione al suo esame nel merito derivante da giudicato, nemmeno per intervenuta decadenza dalla possibilità di proporlo per omessa notifica dello stesso appello incidentale a Controparte_8 personalmente, nel precedente giudizio di appello n. 430/2017 R.G., eccezione sollevata solo in questo giudizio di rinvio, ma non nel proporre ricorso per cassazione. 10.Nel merito, però, la censura non può essere condivisa. Una corresponsabilità della società elettrica avrebbe potuto configurarsi solo nei confronti delle terze danneggiate, in quanto se è vero che per costante giurisprudenza, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, atteso che egli esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, è anche vero che una corresponsabilità del committente può eccezionalmente configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti dall'art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in eligendo, per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea, ovvero ancora quando l'appaltatore, in base a patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto. In particolare, un dovere di controllo di origine non contrattuale gravante sul committente al fine di evitare che dall'opera derivino lesioni del principio del neminem laedere può essere configurato solo con riferimento alla finalità di evitare specifiche violazioni di regole di cautela: questo è proprio ciò che ebbe a verificarsi in concreto, in quanto , come già rilevato, se è vero che la non era un CP_6 nudus minister e non ricevette l'inderogabile ordine di scavare a soli 60 cm, è pur vero che, come riferito dal teste , al momento di dover procedere allo scavo era presente il geometra Tes_1 dell' e, una volta constatata la presenza di locali interrati sottostanti la strada CP_5 interessata dallo scavo, il geometra, in tal modo di fatto ingerendosi nell'esecuzione dell'opera appaltata, o comunque concordandone le modalità, nonostante gli operai della appaltatrice gli avessero fatto presente degli allacci aerei nelle abitazioni sottostanti, egli impartì l'ordine di fare comunque gli scavi sotto strada, presumibilmente alla luce della carenza di progettazione rilevata in sede di ATP. 11.Poiché, però, nei confronti delle , come visto, la materia del contendere è cessata Pt_2 avendo l'appaltatrice ripristinato gli immobili di loro proprietà dopo aver eliminato le cause delle infiltrazioni, occorre verificare se abbia il preteso diritto di vedersi in parte rimborsate da CP_6 Co le spese sostenute al riguardo. La risposta è negativa: vi è in atti lettera d'ordine, depositata dalla in allegato alla sua CP_6 prima memoria ex art. 183/6 C.P.C. in primo grado e richiamata quanto alla sua valenza da 2I in questo giudizio, che prevedeva espressamente: “Sarà a carico dell'Appaltatore il risarcimento di eventuali danni richiesti da Terzi in relazione alla mancata o difforme esecuzione di attività commissionate”: ne deriva come di ogni eventuale danno provocato a terzi doveva rispondere, come in effetti è infine avvenuto, unicamente la , in quanto nei rapporti interni tra essa e la CP_6 committente, non certo opponibili ai terzi danneggiati, ma pienamente efficaci tra i contraenti l'appalto, la clausola in esame esimeva da responsabilità l' CP_5 Il motivo, quindi, va respinto.
Secondo motivo: Erronea interpretazione e valutazione della consulenza tecnica d'ufficio ai fini dell'esecuzione specifica delle opere.
1.Secondo parte impugnante il Giudice di prime cure, discostandosi dalla indicazione del suo ausiliario, non tenendo conto delle condotte da essa poste in essere e delle prove emerse nel corso del giudizio, ha ritenuto di dover ordinare l'esecuzione in forma specifica delle opere unicamente ad essa , con la conseguenza per cui doveva essa sola farsi carico Controparte_6 Controparte_6 dei lavori di rispristino dello status quo ante nella abitazione e nella grotta delle appellanti principali, per un ammontare complessivo individuato dal CTU di € 57.500,00.
2.La censura nulla aggiunge alla precedente, per cui è assorbita dalla decisione di rigetto.
Terzo motivo: Errore materiale – difetto di correlazione tra motivazione e dispositivo di sentenza – violazione art. 112 c.p.c.
3.Con detta censura si lamenta che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che la condotta oggetto del giudizio di primo grado rientrasse fra quelle oggetto di copertura assicurativa e pur avendo dichiarato fondata la domanda di adempimento contrattuale proposta, abbia omesso di pronunciare, nel dispositivo, le conseguenti statuizioni in ordine alla richiesta di manleva e garanzia sollevata dalla nei confronti della Compagnia CP_6 Controparte_7 Tanto perché il primo Giudice, pur dichiarando in motivazione “è invece fondata la domanda di adempimento contrattuale proposta dalla ditta contro la Ed Controparte_6 Controparte_3 invero dalla documentazione versata in atti dalla prima (doc 3) risulta chiaramente come la condotta oggetto del presente giudizio rientri tra quelle oggetto di copertura assicurativa”, ha omesso di inserire nel dispositivo di sentenza la condanna nei confronti della Compagnia assicuratrice
[...] per le somme relative al ripristino dello status quo ante nell'immobile di Controparte_3 proprietà delle attrici/appellanti principali, per l'ammontare complessivo di € 57.500,00, oltre iva, ed ha omesso condannare la suddetta Compagnia, obbligata in manleva, a tenere indenne la società assicurata, qui concludente, dalle spese di lite e di CTU. Cont
4.Il motivo di appello va respinto in quanto, come fondatamente opposto da la condotta oggetto del giudizio era esclusa dalla copertura assicurativa, ciò per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre avuto riguardo all'appello incidentale della compagnia, che si premette fondato.
5. In conclusione, l'appello incidentale di va respinto ed essa, pertanto, risulta soccombente CP_6 Cont nei riguardi del di e della CP_1 CP_8
Contr
APPELLO INCIDENTALE 1.Viene contestata la seguente decisione del Tribunale: “E'invece fondata la domanda di adempimento contrattuale proposta dalla ditta contro la . Ed Controparte_6 Controparte_3 invero dalla documentazione versata in atti dalla prima (doc. 3) risulta chiaramente come la condotta oggetto del presente giudizio rientri tra quelle oggetto di copertura assicurativa”.
2.Si rammenta che con la sentenza di primo grado è stata pronunciata solo la condanna della ditta assicurata, la ad eseguire in favore di e Controparte_6 Parte_1 Parte_3 le opere indicate a pag. 8 e 9 della C.T.U. dell'Ing. Parte_2 Persona_1 Non è stata, quindi, pronunciata alcuna condanna al risarcimento di danni rispetto alla quale potesse scattare l'obbligo di manleva dell'assicurazione, che di certo non poteva reputarsi obbligata essa stessa ad una esecuzione in forma specifica ma solo, eventualmente, a coprire il risarcimento dei danni patrimoniali che la assicurata e chiamante in causa in primo grado avesse arrecato alle a seguito dei lavori eseguiti. Pt_2
3.Di ciò, per vero, la è consapevole, tanto che invocava, ed invoca, la condanna CP_6 dell'assicurazione a rimborsarle le spese sostenute per il ripristino, reputandola obbligata a garantirla e manlevarla da ogni e qualsivoglia onere derivante dal doppio grado di giudizio, in virtù di polizza n. 1-6503-7-000080923 per responsabilità civile, così chiedendone la condanna al pagamento delle somme anticipate per l'esecuzione delle lavorazioni sulla strada comunale e all'interno dell'abitazione/grotta delle RE , per un ammontare oggi lievitato ad € Pt_2 116.830,21 iva inclusa, detratto l'acconto corrisposto, ponendo comunque a carico della compagnia assicuratrice chiamata in causa ogni onere derivante dal presente giudizio.
4.Ciò posto, la decisione del Tribunale di ritenere, in base a non meglio indicata documentazione sub 3, che la condotta oggetto del giudizio rientrasse chiaramente nella copertura, appare a questo collegio del tutto errata in quanto, ed in ciò era ed è fondato l'appello incidentale dell'assicurazione, col quale è stato svolto il rilievo, la polizza AXA n. 000080923 stipulata con la società CP_6
non era affatto operativa quanto alla copertura delle spese in questione, perchè il preteso
[...] danno, in questo caso patito dall'assicurata e non dai terzi danneggiati, non risultava in ogni modo ricompreso tra quelli garantiti dalla predetta polizza, che all'art. 11, condizione aggiuntiva A36, escludeva espressamente dalla garanzia “qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione “di impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute. Le spese sostenute dall'assicurata, quindi, non erano soggette a rimborso, non avendo rilievo la Cont circostanza per cui abbia corrisposto un acconto, in quanto ciò è avvenuto in esecuzione della sentenza di appello poi cassata, non per sua volontà. Ne deriva che la decisione di primo grado, per vero non seguita da condanna dell'assicurazione in dispositivo, vada comunque riformata, in accoglimento della censura in esame, laddove, in motivazione, ha accertato l'operatività della polizza. Ciò determina soccombenza di al riguardo. CP_6
CONSIDERAZIONI FINALI
Tutto ciò ritenuto, alla luce del nuovo esame della controversia imposto a questa Corte dalla pronuncia di rinvio, va dichiarata cessata la materia del contendere quanto all'obbligo di facere costituito dalla sentenza di primo grado, dichiarato inammissibile, nel resto, l'appello principale, Cont respinto quello incidentale della e accolto quello della CP_6
SPESE
1.Il valore della controversia da prendere a riferimento è quello dello scaglione da 52.000 a 260.000,00 euro, volta che si controverte di opere il cui costo è stato stimato in Atp in 57.000,00 euro e che sono comunque state eseguite per un esborso di 116.000, 00 euro. I compensi medi per detto valore ammontano ad: € 7962,00 sia per il procedimento di ATP che per quello ex art. 700 cpc, € 13430,00 per il giudizio di primo grado, € 11575,00 per il primo appello, € 7655,00 per il giudizio di legittimità, € 12154, 00 per il presente giudizio di rinvio. Con aggiunta di spese generali, Iva e cpa. Ciò perché i primi quattro giudizi sono stati esauriti prima del 2022 e la fase di trattazione in appello viene liquidata al minimo per la sua sinteticità.
2.Le , soccombenti nei confronti del devono rifonderle ad esso per tutti i gradi di Pt_2 CP_1 giudizio. Cont Devono parimenti rifonderle ad salvo quelle del giudizio di cassazione nel quale essa non si è costituita. Quanto ad , virtualmente soccombente in relazione all'obbligo di fare, ma vittoriosa sulle CP_6 ulteriori domande risarcitorie, esse hanno il diritto di ripeterle in ragione del 50%, con Pt_2 compensazione del resto. Quanto a contumace nei primi due gradi, vittoriosa in cassazione e sulle ulteriori CP_8 domande risarcitorie, ma virtualmente soccombente quanto all'obbligo di fare, sussistono ragioni di reciproca soccombenza per disporne la compensazione al 75% quanto al primo grado, alla fase di cassazione e al presente rinvio, il restante 25% spettando alle , con esclusione dell'appello Pt_2 inficiato da nullità della notifica. Cont Co
3. , soccombente nei confronti del di e di dovrà corrisponderle CP_6 CP_1 CP_8 Cont per ogni grado al per il primo e secondo grado, nonché per il rinvio, ad per i soli CP_1 giudizi di legittimità e di rinvio a CP_8 Cont
4. non soccombe nei confronti di alcuno, come pure non si ravvisa soccombenza del CP_1
5.Il tutto comporta condanna in solido delle parti come sopra variamente tenute alla refusa delle Cont spese in favore di del e delle , comprendendosi nella condanna anche gli CP_1 Pt_2 esborsi per iscrizione a ruolo, ove sostenuti dalle parti aventi diritto al ristoro e il compenso liquidato al CTU dell'ATP, oltre che i compensi delle due fasi cautelari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in merito all'obbligo di eseguire in favore di Parte_1
, e le opere indicate a pag. 8 e 9 della C.T.U. dell'Ing.
[...] Parte_3 Parte_2
Persona_1 dichiara inammissibile, per il resto, l'appello principale di esse;
Pt_2 rigetta l'appello incidentale della;
CP_6 accoglie l'appello incidentale della e dichiara inoperativa la polizza n. Controparte_3
000080923 stipulata con la società ; CP_6 regola le spese di tutti i gradi di giudizio come in parte motiva. Così deciso in camera di consiglio l'8.10.2025.
Il Presidente estensore Alberto Iachini Bellisarii