Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5826
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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Il giudice del merito che applica un coefficiente ricavato dagli Indici ISTAT per rivalutare la somma attribuita a titolo risarcitorio ha l'obbligo di indicare i passaggi e i calcoli effettuati per determinarlo, al fine di consentire il controllo sulla correttezza del procedimento logico seguito; non può liquidare automaticamente, in base agli indici ISTAT, il danno per il ritardo con cui il creditore ottiene la reintegra patrimoniale, ma soltanto se questi ha dedotto e dimostrato, avvalendosi di ogni mezzo di prova, compreso della categoria economica di appartenenza, il concreto pregiudizio derivatone; per liquidare tale danno non può computare gli interessi dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale e definitivamente rivalutata, ma li deve invece computare prima sull'importo originario, e quindi sui progressivi adeguamenti di questo alla sopravvenuta inflazione, secondo cadenze temporali fisse (principio affermato per la liquidazione del corrispettivo per il diritto reale di uso del parcheggio, ai sensi dell' art. 41 sexies legge 17 agosto 1942 n.1150, su area rimasta in proprietà del venditore di unità abitative).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5826
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5826
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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