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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 03/07/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 559/2019 RG vertente
IDE(A (P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Di Mase ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via N. Sauro n. 102
APPELLANTE-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bello ed elettivamente domiciliato in Policoro, alla via Longarone, n. 23
APPELLATO-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: appello avverso sentenza n.196/2019 del Tribunale di Lagonegro;
risoluzione contrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_2
, esponendo: che con delibera di Giunta Comunale n. Controparte_1
113 del 7.11.2007 era risultata aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica promossa con determina dirigenziale n. 164 del 19.9.2007 dal Controparte_1
per l'affidamento in concessione, previa ristrutturazione, trasformazione e gestione, della “scuola di montagna” sita in loc. “Segheria”; che, pertanto, la società attrice aveva stipulato con il Comune di in data 3.7.2008 il contratto di concessione avente CP_1
ad oggetto la gestione della struttura in questione, per una durata di 30 anni, con canone annuo fissato in € 6.500,00 per i primi cinque anni e in € 12.000,00 per i successivi anni, sino al trentesimo;
che il aveva assunto l'obbligo di approntare tutta la CP_1
progettazione esecutiva al fine di rendere la struttura perfettamente idonea all'uso prefissato, predisponendo l'affidamento dei lavori e la sollecita realizzazione, mentre a carico della società attrice gravavano gli obblighi di gestione (approvvigionamento delle attrezzature necessarie alle attività ricettiva); che il Comune si era impegnato, entro un anno dalla stipula del contratto, a dare avvio all'attività di ristrutturazione e trasformazione, e a consegnare la struttura alla società entro un ulteriore anno dall'inizio della ristrutturazione;
che, a seguito di interlocuzioni più volte susseguitesi fra la concessionaria e l'ente in merito ai documenti progettuali depositati dal CP_1
–a dire della società attrice carenti ed inidonei dal punto di vista progettuale–, il progetto esecutivo era stato approvato solo il 18.2.2010, a quasi due anni dalla stipula del contratto;
che anche il progetto esecutivo era stato ritenuto insufficiente e inidoneo dalla società concessionaria, ma ciò nonostante il aveva comunque CP_1
provveduto ad indire la gara di appalto per l'esecuzione dei lavori, espletata il successivo 29.6.2010; che, atteso il grave inadempimento dell'Amministrazione, la aveva rappresentato all'ente di ritenere risolto il contratto, atteso il mancato Parte_2
rispetto da parte del Comune di dell'obbligo di realizzazione della struttura CP_1
entro un anno dall'inizio della ristrutturazione, nonché dell'obbligo di realizzare tale struttura secondo le esigenze dell'impresa affidataria. Chiedeva la condanna del al pagamento della somma di € 266.000,00, ai sensi CP_1
della clausola penale contenuta in contratto, nonché della somma di € 59.996,00 a titolo di danno emergente e di € 915.429,46 a titolo di lucro cessante, per un totale di €
1.241.425,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo effettivo, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di , il quale contestava quanto CP_1 CP_1
dedotto da parte attrice e rappresentava: che l'amministrazione si era subito attivata al fine di predisporre il progetto per la ristrutturazione della struttura “scuola di Par montagna”, secondo il piano di ristrutturazione presentato dalla società (a)ndo; che i ritardi nella predisposizione del progetto esecutivo erano da imputarsi ad esclusiva colpa della società concessionaria, il cui legale rappresentante non si era mai presentato agli incontri organizzati dal di per i necessari confronti sulla CP_1 CP_1
progettazione, pure previsti dal contratto di concessione;
che, nonostante il si CP_1
Part fosse adeguato al piano di ristrutturazione presentato dalla società (a)ndo, approvando il progetto il 18.2.2010 (a sua volta trasmesso alla Regione Basilicata, che lo aveva ulteriormente approvato il 21.5.2010), il tecnico di fiducia della società concessionaria aveva comunicato all'ente che il progetto non rispondeva a quanto Par stabilito;
che, pertanto, il comportamento ostruzionistico della (a)ndo, contrario al principio della buona fede in sede di esecuzione del contratto, doveva considerarsi causa esclusiva dei ritardi del nell'approvazione del progetto esecutivo, già CP_1
pronto alla data del 1.4.2009 ed ultimato –a causa dei comportamenti di controparte– solo il 18.2.2010; che la penale prevista in contratto non poteva applicarsi, essendo stata pattuita solo in caso di intervenuta consegna dell'opera, e che il risarcimento dei danni non poteva essere accordato, non essendo parte creditrice interessata a conseguire tardivamente l'adempimento della concessione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in via subordinata, dichiararsi risolto il contratto per colpa della società, con vittoria di spese. La causa, dopo essere stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento di una c.t.u. tecnica, veniva assegnata in decisione all'udienza dell'8.1.2019.
2. Con sentenza n. 196/2019 pubblicata in data 20.5.2019, il Tribunale di Lagonegro accoglieva la domanda principale e, per l'effetto, dichiarava risolto il contratto di concessione della struttura “scuola di montagna” per grave inadempimento della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 c.c.; accoglieva la domanda di risarcimento del danno con riduzione del 40% in considerazione del fatto colposo del creditore e, per l'effetto, condannava il a Controparte_1
pagare alla la somma di € 6.714,06 oltre interessi al tasso legale e Parte_2
rivalutazione monetaria dal giorno della sentenza al saldo effettivo;
dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di risoluzione;
compensava integralmente le spese di lite fra le parti;
poneva le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che la domanda riconvenzionale proposta dal di risoluzione della CP_1
concessione per inadempimento della società attrice deve essere dichiarata inammissibile, essendo stata formulata nella comparsa di risposta depositata il
1.7.2011, oltre il termine di venti giorni prima della prima udienza del 7.7.2011 previsto, a pena di decadenza, dall'art. 167 c.p.c.;
b) che, con il contratto di concessione della struttura denominata “scuola di montagna”, in loc. Segheria del Comune di , stipulato il Controparte_1
3.7.2008, il Comune convenuto si era impegnato espressamente: a) a curare l'iter progettuale tecnico-amministrativo, nonché l'affidamento dei lavori secondo le esigenze di ristrutturazione e trasformazione della ditta affidataria, nell'ambito del finanziamento accordato dall'Amministrazione, ammontante a complessivi
€ 490.000,00 (art. 2); b) a dare avvio all'attività di ristrutturazione e trasformazione entro un anno dalla stipula del contratto (dunque, entro il 3.7.2009) e alla consegna della struttura alla società entro un Parte_2
anno dall'inizio della ristrutturazione (dunque, entro il 3.7.2010), provvedendo a consegnare l'immobile ristrutturato e trasformato secondo le esigenze della società concessionaria, ad esclusione degli arredi e di tutte le attrezzature necessarie per la gestione;
c) che, con il citato contratto, la si era invece impegnata Parte_2
espressamente: a) alla manutenzione ordinaria della zona attigua alla struttura
(sistemazione del verde, illuminazione notturna, pulizia periodica dei viali e dei parcheggi) ad esclusione della vigilanza diurna e notturna (art. 3); b) alla fornitura dell'acqua, dell'energia termica ed elettrica, con conseguente manutenzione ordinaria degli impianti (art. 4); c) a dotare l'intero immobile di tutte le attrezzature utili all'espletamento delle attività di esercizio alberghiero, ristorazione, bar, palestra ed accessori, con patto di riscatto in favore dell'Amministrazione comunale al termine del periodo di concessione (art. 5);
d) alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature al fine di conservarne il perfetto stato d'uso (art. 6); e) all'assicurazione a proprie spese, contro gli incendi, atti vandalici, fulmini e furti di tutti gli immobili e gli impianti della struttura (art. 15);
d) che era stato poi stabilita la facoltà per la parte concessionaria di incaricare, a sue spese, un tecnico di propria fiducia per seguire l'iter procedurale per la finalizzazione e l'ottimizzazione degli interventi, con la facoltà di intervento anche in fase di realizzazione dei lavori (art. 2);
e) che, dal tenore complessivo delle pattuizioni contrattuali, emergeva che i piani di progettazione e ristrutturazione dell'intero immobile, con i calcoli economici Par dell'intero iter lavorativo, presentati dalla (a)ndo in sede di gara e richiesti dall'art. 9 lett. b) del bando di gara (doc. 1 fasc. 1 att.) avrebbero dovuto essere elaborati e recepiti dal Comune di nella predisposizione del progetto CP_1
esecutivo, costituendo in sostanza le “esigenze di ristrutturazione e trasformazione” della struttura manifestate dall'impresa concessionaria;
f) che, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che il Tribunale riteneva di condividere in quanto congruamente motivata ed esente da vizi logici, era emerso che la progettazione esecutiva elaborata dal Controparte_1
era gravemente inficiata da una serie di carenze e lacune in contrasto con
[...]
la legge quadro sui lavori pubblici (l. 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata e sostituita dal d. l. vo. 12 aprile 2006, n. 163), consistenti nell'omessa predisposizione: – di particolari costruttivi relativi agli elementi delle opere da realizzare;
– di disegni esecutivi della sistemazione dell'area esterna al fabbricato del rifugio;
– del progetto dell'impianto di depurazione;
– della relazione geologica, dimensionamento e verifica della gabbionatura prevista a contenimento della scarpata a monte della struttura del rifugio;
– delle calcolazioni, progettazione e dimensionamento degli impianti elettrici, di riscaldamento, idrico, sanitario e fognante;
– del nulla osta dei VV. FF. in ordine al generatore di energia termica;
– della rispondenza all'abbattimento delle barriere architettoniche per i diversamente abili;
– delle calcolazioni, verifiche, dimensionamento delle strutture in legno previste in progetto;
– dei presidi ed oneri di sicurezza imposti dal T. U. S. L. (d. l. vo. n. 82/2008 e successive modificazioni ed integrazioni);
g) che, secondo il c.t.u., le carenze del progetto erano tali da non raggiungere lo standard di un progetto esecutivo cantierabile e da consentire l'avvio dei lavori di ricostruzione e ristrutturazione, con la precisazione che le opere necessarie ed indispensabili a rendere funzionale il rifugio avrebbero necessitato l'applicazione di un supplemento di spesa decisamente superiore al limite di €
490.000,00 entro cui l'amministrazione comunale si era impegnata a redigere il progetto esecutivo (p. 8 c.t.u.);
h) che le carenze progettuali erano tali da integrare certamente inadempimento all'obbligo di cui all'art. 2 del contratto di concessione, con cui il
[...]
si era impegnato a curare l'iter progettuale tecnico- Controparte_1
amministrativo e l'affidamento dei lavori, che avrebbe dovuto essere seguito in maniera tale da risultare conforme agli obblighi imposti dalla legge, curando la predisposizione di tutti gli elaborati e le relazioni tecniche previste dalla normativa in materia di lavori pubblici (d. l. vo. n. 163/2006) ed includendo, nella progettazione, gli elementi progettuali essenziali che sono invece risultati pretermessi;
i) che, tuttavia, non poteva non rilevarsi che, in considerazione del limite di spesa di € 490.000,00 entro cui l'Amministrazione si era impegnata alla predisposizione del progetto –sulla base degli elaborati “di massima” forniti Par dalla (a)ndo in sede di gara– e dell'omessa partecipazione della concessionaria agli incontri di volta in volta fissati dalla stazione appaltante per consentire l'ottimizzazione e l'integrazione degli interventi progettuali, il ritardo nella predisposizione del progetto esecutivo e nella consegna dell'opera alla società attrice era stato causalmente determinato anche dalla condotta contraria a buona fede tenuta da quest'ultima;
j) che, qualora la società concessionaria avesse tenuto un comportamento maggiormente improntato a collaborazione e compartecipazione con la stazione appaltante nella predisposizione del progetto esecutivo finale, partecipando agli incontri e nominando sin dall'inizio della fase progettuale un tecnico di propria fiducia per seguire l'iter progettuale (impegno che non avrebbe comportato eccessivo sacrificio per gli interessi della do, potendosi considerarsi Pt_2
“accessorio” alle prestazioni contrattuali principali assunte con la concessione e tale da consentire la migliore attuazione della causa in concreto dell'affare), la corretta predisposizione degli elaborati progettuali e la messa in opera del cantiere avrebbe potuto essere realizzata nel rispetto delle tempistiche contrattuali, eventualmente concordando con l'Amministrazione i supplementi di spesa necessari a carico della concessionaria;
k) che, pertanto, in accoglimento della domanda attorea, andava accertato e dichiarato l'inadempimento del agli obblighi Controparte_1
assunti con la concessione del 3.7.2008, e, per l'effetto, dichiarato risolto fra le parti il contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 c.c.; che la
Par domanda di risarcimento del danno proposta dalla (a andava Parte_2
accolta con riduzione del quantum risarcibile pari al 40%, in considerazione del concorso del fatto colposo della medesima società concessionaria, rappresentato dalla violazione dell'obbligo di buona fede durante la fase esecutiva del contratto;
l) che, passando all'esame del danno patrimoniale risarcibile: la somma di €
266.000,00, richiesta a titolo di penale, non poteva trovare ristoro, poiché la penale in questione era stata prevista in contratto quale corrispettivo per il recesso eventualmente esercitato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1386
c.c., fattispecie non verificatasi nel caso di specie;
la somma di € 915.429,46, richiesta a titolo di lucro cessante, era frutto di un calcolo effettuato sulla base di criteri arbitrari;
la somma di € 59.996,00, invocata a titolo di danno emergente, appariva supportata da idonea prova documentale e, tuttavia, non poteva trovare accoglimento la richiesta di liquidazione delle competenze del consulente tecnico di parte, abnormemente quantificate in € 49.929,00, potendo essere riconosciuto il solo importo di € 9.851,23 (€ 2519,23 per realizzazione piano di marketing, all. 5 c.t.p.; € 2.400,00 per redazione computo estimativo, all. 6 c.t.p.;
€ 52,00 per premio assicurativo, all. 7 c.t.p.; € 1.880,00 per spese di rogito, all.
8 c.t.p.; € 3.000,00 per fideiussione definitiva, all. 10 c.t.p. = 9.851,23); le spese di viaggio non potevano essere liquidate, perché sfornite di supporto probatorio;
m) che l'importo di € 9.851,23, da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno, andava ulteriormente ridotto del 40% ai sensi dell'art. 1227 c.c., per un totale risarcibile di € 5.910,74, somma che rivalutata all'attualità era pari ad €
6.714,06, oltre interessi legali e rivalutazione dalla sentenza sino al saldo.
3. Con atto di citazione notificato in data 25.10.19 la Parte_3
proponeva due motivi di appello avverso detta sentenza:
[...]
3.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ.; errata e infondata valutazione dei fatti e della documentazione prodotta;
inesistenza del concorso colposo della ditta attrice;
esclusiva responsabilità del appellato. In particolare, CP_1
deduceva:
- preliminarmente, andava evidenziato che non vi era alcun supplemento di spesa a carico della concessionaria, ad eccezione della fornitura delle attrezzature utili allo svolgimento dell'attività di esercizio alberghiero (cfr. art. 5 del contratto) e pertanto non si comprendeva a cosa si riferiva il Tribunale col riferimento a supplementi di spesa a carico della ditta da concordare;
che doveva evidenziarsi l'errore in cui era incorso il Giudice nell'affermare che la società avrebbe potuto o dovuto compartecipare con la stazione appaltante alla predisposizione del progetto esecutivo finale;
- che, pur prevedendo, l'art. 2 del contratto, esclusivamente la possibilità per la ditta di nominare un tecnico di fiducia per “seguire” l'iter progettuale senza alcuna previsione di “compartecipare” alla predisposizione del progetto, il
Giudice aveva forzato l'interpretazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto facendovi rientrare anche un'attività di “intervento” dell'appellante, totalmente esclusa dal contratto;
- che, in materia di appalto di opere pubbliche, gravava esclusivamente sull'Amministrazione appaltante l'obbligo di attivarsi al fine di adeguare il progetto a qualsiasi problematica, incluse quelle derivanti da sopravvenute norme di legge e tale obbligo in capo alle stazioni appaltanti derivava dal generale dovere buona fede e correttezza;
- che l'appaltatore aveva più volte segnalato le carenze progettuali;
- che, se, come accertato dalla consulenza d'ufficio espressamente condivisa dalla sentenza impugnata, “le carenze del progetto sono tali da non raggiungere lo standard di un progetto esecutivo cantierabile e da consentire l'avvio dei lavori di ricostruzione e ristrutturazione”, per logica era escluso che tali carenze progettuali potessero essere dipese dall'omessa nomina da parte della ditta del tecnico di fiducia “per seguire l'iter progettuale”; - che, dalla tipologia e dalla rilevanza delle carenze elencate, si evinceva che il progetto adottato dal era totalmente insufficiente e Controparte_1
irrispettoso delle prescrizioni normative in materia di appalti pubblici;
che se le suddette carenze erano relative alla mancanza di elaborati progettuali imprescindibili, per la cui predisposizione nessun apporto sarebbe potuto giungere dalla ditta appellante perché attinente a documentazione obbligatoria per legge e non relativa a questioni su cui la ditta avrebbe potuto interloquire o proporre soluzioni alternative (calcoli statici, relazione geologica, impianto depurazione, impianti elettrico e di riscaldamento), ne derivava che l'appellante non poteva aver contribuito in nessun modo ad aggravare o ritardare il procedimento di redazione del progetto da parte del CP_1
- che, infatti, il avrebbe dovuto curare “la predisposizione Controparte_1
di tutti gli elaborati e le relazioni tecniche previste dalla normativa in materia di lavori pubblici”, e, in assenza di tali elaborati e relazioni tecniche, non poteva sostenersi che l'appellante avrebbe dovuto partecipare agli incontri e compartecipare alla predisposizione di un progetto esecutivo finale che non era nemmeno esistente;
- che, pertanto, il primo Giudice aveva volontariamente imposto sull'appellante un “facere” eccessivo che andava oltre i limiti del criterio di buona fede asseritamente violato;
- che nessun effetto avrebbe potuto avere la nomina del tecnico di fiducia sulle palesi e gravissime carenze da cui era afflitto il progetto, dato che il suddetto tecnico, al più, avrebbe potuto evidenziare all'amministrazione la necessità di dover rispettare le norme vigenti e, conseguentemente, di dover adottare gli elaborati progettuali, che erano assenti;
- che l'appellante aveva mantenuto un comportamento cristallino in quanto, con la nota del 04 settembre 2009 (doc. n. 17 del fascicolo di parte di primo grado), aveva già evidenziato all le gravi carenze progettuali, confermate poi in Pt_4
giudizio; che pertanto il avrebbe potuto porre rimedio alle suddette CP_1 lacune visto che, alla data di ricezione della indicata nota, (04.09.2009), il progetto non era ancora stato approvato (18.02.2010);
- che erroneamente la sentenza aveva invece attribuito all'appellante una responsabilità addirittura del 40%, (cioè quasi pari a quella dell'Ente pur essendo esso unico soggetto tenuto alla redazione del progetto), per “le carenze del progetto tali da non raggiungere lo standard di un progetto esecutivo cantierabile e da consentire l'avvio dei lavori di ricostruzione e ristrutturazione” di competenza esclusiva dell'ente appellato;
- che, pertanto, doveva escludersi il concorso del fatto colposo dell'appellante, con la conseguente liquidazione integrale di tutti i danni subiti, pari alla somma di € 59.996,00 a titolo di danno emergente senza alcuna riduzione;
- che la sentenza appellata era errata anche nella parte in cui non aveva riconosciuto le competenze del consulente tecnico di parte, in quanto aveva erroneamente sostenuto che non erano state dettagliate le voci di spesa che avrebbero condotto alla quantificazione delle competenze del consulente di parte;
che il Giudice non aveva considerato che la quantificazione del compenso del commercialista era avvenuta nel rispetto dell'art. 31 del D.M.169/2010, all'epoca vigente, che fissava appunto il metodo per il calcolo dei compensi dei dottori commercialisti nel redigere pareri e perizie, e che ciò si evinceva anche dalla parcella che era allegata alla penultima pagine della perizia tecnica depositata in giudizio;
3.2. violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ.; risarcimento del danno da lucro cessante;
sussistenza dei presupposti per la liquidazione. In particolare, deduceva:
- che aver affermato l'impossibilità di procedere alla liquidazione di un danno futuro, come era qualificato il danno da lucro cessante, per via del fatto che il rapporto non aveva avuto un principio di esecuzione, era una chiara volontà di disattendere i basilari principi su cui si fondava un'azione risarcitoria, non prevista dal Codice civile né dalla giurisprudenza;
- che la conseguenza di tale argomentazione era che il Giudice aveva, di fatto,
“avvantaggiato”, l'amministrazione per non aver mai consegnato la struttura e per non aver permesso alla società di avviare l'attività;
- che, assecondando tale tesi, nell'ipotesi di inadempimento parziale vi sarebbero stati gli elementi (avvio dell'attività e profitto medio) per liquidare il danno futuro, mentre nel caso di inadempimento totale, molto più grave, il lucro cessante non poteva essere liquidato perché non vi sarebbe stato nessun inizio di esecuzione dell'attività;
- che, in sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt.
2056 e 1226 c.c., si richiedeva la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza e, dunque, la certezza sull'esistenza del pregiudizio subito dal danneggiato;
- che il fatto che l'appellante aveva subito un sicuro pregiudizio non poteva essere messo in discussione, in quanto era certo ed indiscutibile che la Società, per esclusiva colpa del non aveva potuto gestire per 30 anni una CP_1
struttura alberghiera e non aveva potuto svolgere le ulteriori attività di ristorazione e di bar, di gestione della sala polifunzionale ove svolgere congressi, meeting, riunioni, di attuazione della beauty farm a supporto dell'attività sciistica e del turismo;
- che, non essendo stata consegnata la struttura all'appellante, a quest'ultima non poteva chiedersi di fornire “la prova dei profitti medi annuali effettivi”, asseritamente necessari alla liquidazione del danno da mancato guadagno;
che, pertanto, per la categoria del lucro cessante di cui all'art. 1223 c.c., che rappresentava un “incremento patrimoniale atteso e non conseguito” a causa del fatto ingiusto altrui, era sufficiente una “prova di verosimiglianza”;
- che, al fine di offrire tale prova di verosimiglianza, l'appellante aveva evidenziato i seguenti elementi: a) durata della concessione;
b) posizione della struttura;
c) previsione progettuale e di marketing;
d) relazione tecnica di parte;
e) valore del canone annuale;
f) importo della penale. Chiedeva, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado -prova testimoniale del dott. richiesta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. Testimone_1
2 c.p.c. e CTU finalizzata a quantificare il danno risarcibile a titolo di lucro cessante-, di annullare e/o riformare la sentenza n. 196/2019 del Tribunale di Lagonegro e, per l'effetto, dichiarare insussistente il presunto concorso colpa dell'appellante, con la conseguente condanna del al pagamento a titolo di Controparte_1
danno emergente della somma di € 59.996,00, oltre interessi e rivalutazione, o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarre la somma di € 6.714.06 già versata in esecuzione della sentenza di primo grado;
occorrendo previa ammissione delle richieste istruttorie, in riforma della sentenza appellata, dichiarare il diritto della ditta appellante a vedersi riconosciuto il danno da lucro cessante subito per esclusiva responsabilità del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
suddetto Ente al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 915.429,46 o della diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi sino all'effettivo soddisfo;
condannare, in ogni caso, il Controparte_1
al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di
[...]
giudizio.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.2.2020 si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva di rigettare, in quanto Controparte_1
inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla e, Parte_2
per l'effetto confermare la sentenza n. 196/2019 emessa dal Tribunale di Lagonegro;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro il CP_1
rigettare le richieste istruttorie avanzate dall'appellante e, in caso di
[...]
ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante, ammettere le prove testimoniali articolate in primo grado nella terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
5. All'udienza del 25.6.24 il giudizio veniva interrotto in conseguenza della cancellazione dall'albo del difensore della parte appellata. La Parte_2 depositava ricorso in riassunzione in data 26.6.24, cui seguiva la costituzione dell'Ente appellato con un nuovo difensore.
All'udienza del 17.9.2024, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
Con provvedimento del 4.3.2005 il Presidente della sezione civile della Corte di
Appello disponeva la rimessione della causa sul ruolo, in ragione della prolungata aspettativa per ragioni di salute del dott. Ettore Nesti, che presiedeva il collegio che aveva rimesso in decisione la causa all'udienza del 17.9.2024.
All'udienza del 6.5.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava la causa in decisione, dando atto della rinuncia di entrambe le parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre in primo luogo precisare che la parte appellata non ha proposto appello incidentale avverso la statuizione con la quale il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da ha dichiarato risolto, per grave inadempimento Parte_2
del , il contratto di concessione della struttura “scuola Controparte_1
di montagna” in località “Segheria”, stipulato il 3.7.2008 fra e il Parte_2
dichiarando inammissibile la domanda Controparte_1
riconvenzionale di risoluzione formulata dal . Controparte_1
Nel merito, l'appello proposto dalla è infondato e deve, pertanto, essere Parte_2
rigettato.
6.1. Col primo motivo di appello, la ha censurato la sentenza impugnata Parte_2
nella parte in cui ha riconosciuto il concorso colposo della società concessionaria, rappresentato dalla violazione dell'obbligo di buona fede durante la fase esecutiva del contratto, nonché nella parte in cui non ha riconosciuto, nel liquidare il danno emergente, l'importo richiesto a titolo di competenze del consulente tecnico di parte. Sotto il profilo del concorso colposo della società concessionaria, la Corte osserva quanto segue.
Il Tribunale, dopo aver affermato che le carenze progettuali erano tali da integrare certamente l'inadempimento del concedente all'obbligo di cui all'art. 2 del CP_1
contratto di concessione -con cui il si era impegnato a Controparte_1
curare l'iter progettuale tecnico-amministrativo e l'affidamento dei lavori, che avrebbe dovuto essere seguito in maniera tale da risultare conforme agli obblighi imposti dalla legge, curando la predisposizione di tutti gli elaborati e le relazioni tecniche previste dalla normativa in materia di lavori pubblici (d. l. vo. n. 163/2006) ed includendo, nella progettazione, gli elementi progettuali essenziali che sono invece risultati pretermessi-
, ha poi evidenziato che non poteva non rilevarsi che, in considerazione del limite di spesa di € 490.000,00 entro cui l'Amministrazione si era impegnata alla predisposizione del progetto -sulla base degli elaborati “di massima” forniti dalla
)ndo in sede di gara- e dell'omessa partecipazione della concessionaria agli Pt_2
incontri di volta in volta fissati dal Comune concedente per consentire l'ottimizzazione e l'integrazione degli interventi progettuali, il ritardo nella predisposizione del progetto esecutivo e nella consegna dell'opera alla società attrice era stato causalmente determinato anche dalla condotta contraria a buona fede tenuta da quest'ultima.
Ha in particolare spiegato che, qualora la società concessionaria avesse tenuto un comportamento maggiormente improntato a collaborazione e compartecipazione con l'ente concedente nella predisposizione del progetto esecutivo finale, partecipando agli incontri e nominando sin dall'inizio della fase progettuale un tecnico di propria fiducia per seguire l'iter progettuale (impegno che non avrebbe comportato eccessivo sacrificio per gli interessi della , potendosi considerarsi “accessorio” alle Parte_2
prestazioni contrattuali principali assunte con la concessione e tale da consentire la migliore attuazione della causa in concreto dell'affare), la corretta predisposizione degli elaborati progettuali e la messa in opera del cantiere avrebbe potuto essere realizzata nel rispetto delle tempistiche contrattuali, eventualmente concordando con l'Amministrazione i supplementi di spesa necessari a carico della concessionaria. Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, ha accertato l'inadempimento del agli obblighi assunti con la concessione del 3.7.2008, Controparte_1
e, per l'effetto, ha dichiarato risolto fra le parti il contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 c.c., accogliendo la domanda di risarcimento del danno proposta dalla con riduzione del quantum risarcibile pari al 40%, in considerazione Parte_2
del concorso del fatto colposo della medesima società concessionaria, rappresentato dalla violazione dell'obbligo di buona fede durante la fase esecutiva del contratto.
La parte appellante si è sostanzialmente doluta dell'onere, che il Tribunale ha posto a suo carico, di collaborazione con l'ente concedente al fine di consentire la predisposizione del progetto esecutivo finale e ha segnalato di avere più volte evidenziato le carenze progettuali, sostenendo di non aver potuto contribuire alla corretta predisposizione degli elaborati e alla messa in opera del cantiere perché gli elaborati progettuali non erano stati nemmeno in parte predisposti, con la conseguenza che neanche la nomina di un tecnico di fiducia e la partecipazione agli incontri avrebbe potuto incidere sulla predisposizione del progetto esecutivo finale.
Ebbene, il Tribunale, nel ricostruire i passaggi salienti della fase di esecuzione del contratto -ricostruzione non specificamente censurata dalla parte appellante-, ha dato atto della circostanza che il , “con nota prot. n. 1604 Controparte_1
del 1.4.2009 …significando che con delibera di Giunta n. 116 del 16.12.2008 era stato approvato il progetto preliminare dei lavori, e che con conferenza di servizi del
30.1.2009 erano stati acquisiti i pareri prescritti dalla legge, ha invitato il legale rappresentante della società concessionaria ad un incontro congiunto ai sensi dell'art.
2 del contratto, al fine di “seguire l'iter tecnico procedurale finalizzato ad ottimizzare gli interventi” (doc. 6bis fasc. conv.)”.
Appare utile sul punto specificare che l'art. 2 del contratto prevedeva la facoltà della società AN di incaricare, a sue spese, un tecnico di propria fiducia per seguire l'iter tecnico-procedurale per finalizzare e ottimizzare gli interventi, anche in fase di realizzazione dei lavori. Ha poi dato altresì atto il Tribunale della circostanza che “il legale rappresentante della
sig. con raccomandata del 10.4.2009 – lo stesso CP_2 Parte_1
giorno fissato per l'incontro - ha comunicato di non poter presenziare per “motivi di salute”, allegando certificato medico (doc. 7 fasc. conv.)”.
Ha proseguito il Tribunale aggiungendo che “l'invito è stato quindi reiterato dal R.U.P. del , con nota n. 1902 prot. del 20.4.2009 (doc. 8 fasc. conv.), e Controparte_1
con nota n. 2804 prot. del 28.5.2009, con cui il ha rappresentato di avere dato CP_1
corso all'elaborazione del progetto esecutivo, precisando di dover procedere all'approvazione dello stesso per potere dare inizio ai lavori entro l'estate, data
l'altitudine in cui era situata la struttura (doc. 9 fasc. conv.): con tale ultima comunicazione, è stato reso noto che in caso di mancata presenza del rappresentante della concessionaria, l'amministrazione avrebbe comunque provveduto ad indire la procedura di approvazione del progetto esecutivo” e che “agli incontri ulteriormente fissati dalla stazione appaltante, la concessionaria non si è mai presentata, senza addurre giustificazione”.
Poi, il Tribunale ha richiamato la raccomandata del 9.7.2009, con la quale “la AN ha rivolto al istanza di accesso agli atti progettuali, “al fine di valutare CP_1
l'operato dell'Ente sotto il profilo del rispetto del cronoprogramma esecutivo” della concessione (doc. 10 fasc. conv.), riservandosi la nomina di un tecnico di fiducia per il ritiro degli atti”, raccomandata cui il Comune “ha risposto con nota prot. n. 3711 del
13.7.2009, facendo presente di non aver potuto completare il progetto esecutivo per i mancati incontri con la concessionaria (doc. 11 fasc. att. e doc. 11 fasc. conv.), rivolgendo invito a quest'ultima al fine di conoscere il nominativo del tecnico di sua fiducia, per la conclusione dell'iter progettuale”.
Infine, il Tribunale ha dato atto che “il tecnico di fiducia è stato successivamente individuato nella persona del geom. con raccomandata del Controparte_3
26.8.2009 (doc. 13 fasc. conv.) ed autorizzato dalla AN al solo ritiro degli elaborati progettuali oggetto dell'istanza di accesso agli atti, come risulta dalla nota n. 4358 del 31.8.2009 del Comune di (doc. 14 fasc. conv.), con cui CP_1
l'Amministrazione ha concesso termine alla società concessionaria per far pervenire le “eventuali osservazioni” atte a finalizzare ed ottimizzare gli interventi, significando che, trascorso detto termine, avrebbe avviato le procedure per l'appalto dei lavori,
“avendo già acquisito tutti i pareri previsti dalle norme”.
Ha continuato il Tribunale spiegando che solo “con raccomandata del 4.9.2009, la
AN ha contestato analiticamente i grafici progettuali elaborati dalla stazione appaltante, lamentando (in sintesi) che l'amministrazione si era limitata a recepire gli elaborati progettuali “di massima” depositati dalla concessionaria in sede di gara, omettendo la verifica della struttura in cemento armato, la predisposizione e la messa in sicurezza degli impianti elettrici, idrici, termoidraulici, di riscaldamento a pavimento di taluni locali e fognari, e prevedendo voci di spesa non strettamente afferenti alla ristrutturazione del rifugio (doc. 15 fasc. conv.; doc. 17 fasc. att.)”.
Appare dunque evidente che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il tempo intercorso tra il 1.4.2009 -data in cui il ha comunicato alla società CP_1
concessionaria l'approvazione del progetto preliminare dei lavori- e il 4.9.2009 -data in cui la società concessionaria ha formulato un'analitica contestazione del detto progetto- non può essere valutato quale ritardo imputabile a responsabilità del CP_1
trattandosi di un tempo durante il quale l'attività svolta dal -concretizzatasi, CP_1
alla data del 1.4.2009, nella predisposizione di un progetto preliminare- ha subito una stasi a causa del comportamento non collaborativo tenuto dalla società concessionaria
-che non ha tempestivamente nominato un tecnico di fiducia, munito di delega ad operare, e non ha partecipato agli incontri sollecitati dal proprio al fine di un CP_1
confronto tecnico, volto a ottimizzare e integrare gli interventi progettuali, nonché di concordare eventuali supplementi di spesa necessari-.
Pertanto, considerato che l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, grava su entrambi i contraenti, ne consegue che condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto sussistente un concorso del fatto colposo della società concessionaria -quantificato in misura pari al 40%-, rappresentato dall'aver rallentato, in violazione dell'obbligo di buona fede durante la fase esecutiva del contratto, l'iter di approvazione del progetto definitivo.
Sotto il profilo dell'importo liquidato a titolo di danno emergente, la Corte osserva quanto segue.
Il Tribunale, dopo aver spiegato che il danno emergente (definito dall'art. 1223 c.c. come la “perdita subita dal creditore” -vale a dire la diminuzione della sfera patrimoniale del creditore conseguente all'inadempimento- che risulta “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento di controparte), quantificato dalla parte convenuta sulla base delle spese sostenute dall'impresa concessionaria per la partecipazione alla gara di concessione (realizzazione piano di marketing, elaborati grafici, polizza per fideiussione, spese di viaggio, di rogito e di pubblicità degli atti di gara) risultava supportato da idonea prova documentale (cfr. p. 10 e allegati a c.t.p. rag.
doc. 33 fasc. att.), ha poi aggiunto che non poteva tuttavia trovare Tes_1
accoglimento la richiesta di liquidazione delle competenze del consulente tecnico di parte (abnormemente quantificate in € 49.929,00, senza alcuna prova dettagliata delle voci di spesa che ne giustificano la determinazione), in quanto sostenute dall'attrice per il compimento di una attività stragiudiziale facoltativa, laddove ai fini della prova del costo effettivamente sostenuto dalla concessionaria per la predisposizione del progetto di ristrutturazione e la partecipazione alla gara appariva sufficiente la documentazione prodotta in giudizio, attestante le singole voci di spesa affrontate da per un totale pari ad € 9.851,23 (€ 2519,23 per realizzazione piano di CP_2
marketing, all. 5 c.t.p.; € 2.400,00 per redazione computo estimativo, all. 6 c.t.p.; €
52,00 per premio assicurativo, all. 7 c.t.p.; € 1880,00 per spese di rogito, all. 8 c.t.p.; €
3.000,00 per fideiussione definitiva, all. 10 c.t.p. = 9.851,23); né potevano essere liquidate le spese di viaggio, poiché sfornite di supporto probatorio.
La parte appellante si è doluta del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto le competenze del consulente tecnico di parte, affermando che non erano state dettagliate le voci di spesa che avrebbero condotto alla quantificazione delle competenze del consulente di parte;
ha, in particolare, sostenuto che erroneamente il Tribunale non aveva considerato che la quantificazione del compenso del commercialista era avvenuta nel rispetto dell'art. 31 del D.M.169/2010, all'epoca vigente, che fissava appunto il metodo per il calcolo dei compensi dei dottori commercialisti nel redigere pareri e perizie, come si evinceva anche dalla parcella che era allegata alla penultima pagina della perizia tecnica depositata in giudizio.
Ebbene, la mancata inclusione, da parte del Tribunale, tra le poste riconosciute a titolo risarcitorio, degli importi corrispondenti alle spese relative alla consulenza tecnica di parte, è stata motivata in forza, per un verso, della ritenuta superfluità delle dette spese
-avendo il Tribunale affermato che si trattava di spese sostenute “per il compimento di un'attività stragiudiziale facoltativa”- e, per altro verso, in forza della ritenuta eccessività delle stesse -avendo il Tribunale affermato che si trattava di spese
“abnormemente quantificate in € 49.929,00, senza alcuna prova dettagliata delle voci di spesa che ne giustificano la determinazione”-
Appare pertanto evidente che le censure sollevate dall'appellante, il quale senza contestare la ritenuta superfluità delle dette spese -da sola sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento delle stesse in favore della società-, si è limitato ad affermare l'avvenuto rispetto dell'art. 31 del D.M. 169/2010 -richiamando il contenuto della parcella allegata alla penultima pagina della perizia tecnica depositata in giudizio, già visionata dal Tribunale e ritenuta eccessiva nell'importo finale indicato di € 49.929,00, senza aggiungere alcun elemento atto a dettagliare le voci di spesa determinanti l'importo finale-, non risultano idonee ad indurre ad una modifica della statuizione resa sul punto dal Tribunale;
né risulta provato che la società AN abbia effettivamente sostenuto l'esborso di € 49.929,00 per la redazione della consulenza tecnica di parte.
6.2. Col secondo motivo di appello, la ha censurato la sentenza Parte_2
impugnata nella parte in cui ha ritenuto non risarcibile il danno da lucro cessante richiesto in misura pari all'importo di € 915.429,46. Ebbene, il Tribunale, sul punto, ha affermato che la somma di € 915.429,46, richiesta a titolo di “lucro cessante”, è stata richiesta sulla base di un prospetto di calcolo – redatto unilateralmente dalla concessionaria- che aveva ipotizzato un conto economico di previsione dell'esercizio della concessione (ed i conseguenti ricavi medi) redatto sulla base di criteri arbitrari e, soprattutto, dando per scontata la frequentazione della struttura da parte di un flusso turistico costante;
ha poi rammentato che il lucro cessante
-definito dall'art. 1223 c.c. come il “mancato guadagno” causalmente riconducibile all'inadempimento della controparte contrattuale- rappresenta una voce di danno futuro, che richiede in ogni caso una ragionevole certezza in ordine al suo accadimento
(certezza che può ritenersi raggiunta quando, sulla base della proiezione di situazioni fattuali già esistenti, possa ritenersi che il danno si produrrà in futuro secondo una ragionevole e fondata previsione: cfr., per tutte, Cass. Civ. n. 1908 del 22.2.1991); ha concluso che una proiezione verosimile e proporzionata alla realtà fattuale dei mancati introiti futuri derivanti dall'esercizio della concessione da parte della società CP_2
avrebbe potuto essere effettuata qualora il rapporto avesse avuto un principio di
[...]
esecuzione, ad esempio anche di un anno, consentendo di raggiungere la prova dei profitti medi annuali effettivi della struttura;
in assenza di qualsiasi elemento fattuale da assumere a base per il calcolo del danno futuro, non ha pertanto proceduto ad alcuna liquidazione a titolo di lucro cessante.
La parte appellante si è doluta del fatto che il Tribunale abbia negato il risarcimento del danno da lucro cessante, affermando l'arbitrarietà dei criteri utilizzati dalla società appaltatrice per redigere il relativo prospetto di calcolo;
ha, in particolare, sostenuto l'esistenza della prova, anche presuntiva, in ordine alla certezza del danno subito per non aver potuto gestire per trenta anni la struttura oggetto del contratto di appalto.
Ebbene, il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, del danno da lucro cessante
è stato motivato in forza della ritenuta arbitrarietà dei criteri utilizzati dalla società appaltatrice per redigere il relativo prospetto di calcolo e dell'assenza di qualsiasi elemento fattuale da assumere a base per il calcolo del danno futuro. Ciò posto, si deve ricordare che la Suprema Corte ha anche di recente avuto occasione di statuire che “Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata
e attendibile tale possibilità” (cfr. Cass. Civ., n. 8758/2025) e che “In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura”
(cfr. Cass. Civ., n. 11968/2013).
Nel caso di specie, l'appellante, richiamando la relazione tecnica di parte, nella quale il mancato introito è stato quantificato, per i trent'anni di durata della concessione, in
€ 915.429,46, non ha fornito elementi convincenti al fine di indurre a ritenere che il conto economico di previsione risultante dalla relazione tecnica di parte sia stato redatto sulla base di criteri attendibili e non “arbitrari”, come invece ritenuto dal
Tribunale, che ha, in particolare, condivisibilmente evidenziato che a fondamento del prospetto di calcolo sia stata data “per scontata la frequentazione della struttura da parte di un flusso turistico costante”.
Ed invero, considerato che il rapporto contrattuale non ha avuto un principio di esecuzione e dunque non esiste la prova documentale del profitto medio annuo,
l'appellante avrebbe dovuto fornire elementi gravi, precisi e concordanti al fine di dimostrare, in via presuntiva, la certezza del danno, che non può invece ritenersi provata, anche tenuto conto della durata trentennale della concessione, in forza della sola “posizione della struttura”, ubicata al centro del Parco del Pollino o della
“previsione progettuale e di marketing prodotta in sede di gara” -definita dallo stesso appellante come “l'idea di attività che sarebbe stata svolta”-, né tenendo conto del valore del canone annuo di concessione da corrispondere al ad € CP_4
12.000,00 annui- o dell'importo della clausola penale contenuta nell'art. 9 del contratto -riguardante la diversa ipotesi in cui il avesse deciso di risolvere in via CP_1
anticipata il contratto-.
Ne consegue l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno da lucro cessante.
Le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento del risarcimento da lucro cessante, essendo attinenti al profilo dell'an debeatur, rendono irrilevante l'espletamento della CTU richiesta dall'appellante ai fini della quantificazione del relativo danno.
Quanto alla richiesta, formulata nell'atto di appello, di ammissione delle istanze di prova testimoniale formulate in primo grado, la Corte osserva quanto segue.
Dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che le istanze di prova orale rigettate dal Tribunale con l'ordinanza depositata il 26.1.2012 non sono state riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni -cfr. verbale di udienza del 10.7.2018-, né nella memoria conclusionale depositata in data 11.3.2019 e che non è stata mai chiesta, nel corso del giudizio di primo grado, la revoca dell'ordinanza istruttoria depositata in data 26.1.2012, nella parte in cui aveva rigettato dette istanze;
pertanto, le istanze di prova orale non ammesse in primo grado devono intendersi abbandonate e non riproponibili con l'atto di impugnazione.
Ne consegue che l'ammissione in appello delle istanze di prova testimoniale non ammesse in primo grado risulta preclusa.
7. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022 -tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00) e dei parametri minimi-. Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 196/2019 emessa dal Tribunale di
Lagonegro e pubblicata in data 20.5.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 13.078,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 30.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 559/2019 RG vertente
IDE(A (P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Di Mase ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla Via N. Sauro n. 102
APPELLANTE-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bello ed elettivamente domiciliato in Policoro, alla via Longarone, n. 23
APPELLATO-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: appello avverso sentenza n.196/2019 del Tribunale di Lagonegro;
risoluzione contrattuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_2
, esponendo: che con delibera di Giunta Comunale n. Controparte_1
113 del 7.11.2007 era risultata aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica promossa con determina dirigenziale n. 164 del 19.9.2007 dal Controparte_1
per l'affidamento in concessione, previa ristrutturazione, trasformazione e gestione, della “scuola di montagna” sita in loc. “Segheria”; che, pertanto, la società attrice aveva stipulato con il Comune di in data 3.7.2008 il contratto di concessione avente CP_1
ad oggetto la gestione della struttura in questione, per una durata di 30 anni, con canone annuo fissato in € 6.500,00 per i primi cinque anni e in € 12.000,00 per i successivi anni, sino al trentesimo;
che il aveva assunto l'obbligo di approntare tutta la CP_1
progettazione esecutiva al fine di rendere la struttura perfettamente idonea all'uso prefissato, predisponendo l'affidamento dei lavori e la sollecita realizzazione, mentre a carico della società attrice gravavano gli obblighi di gestione (approvvigionamento delle attrezzature necessarie alle attività ricettiva); che il Comune si era impegnato, entro un anno dalla stipula del contratto, a dare avvio all'attività di ristrutturazione e trasformazione, e a consegnare la struttura alla società entro un ulteriore anno dall'inizio della ristrutturazione;
che, a seguito di interlocuzioni più volte susseguitesi fra la concessionaria e l'ente in merito ai documenti progettuali depositati dal CP_1
–a dire della società attrice carenti ed inidonei dal punto di vista progettuale–, il progetto esecutivo era stato approvato solo il 18.2.2010, a quasi due anni dalla stipula del contratto;
che anche il progetto esecutivo era stato ritenuto insufficiente e inidoneo dalla società concessionaria, ma ciò nonostante il aveva comunque CP_1
provveduto ad indire la gara di appalto per l'esecuzione dei lavori, espletata il successivo 29.6.2010; che, atteso il grave inadempimento dell'Amministrazione, la aveva rappresentato all'ente di ritenere risolto il contratto, atteso il mancato Parte_2
rispetto da parte del Comune di dell'obbligo di realizzazione della struttura CP_1
entro un anno dall'inizio della ristrutturazione, nonché dell'obbligo di realizzare tale struttura secondo le esigenze dell'impresa affidataria. Chiedeva la condanna del al pagamento della somma di € 266.000,00, ai sensi CP_1
della clausola penale contenuta in contratto, nonché della somma di € 59.996,00 a titolo di danno emergente e di € 915.429,46 a titolo di lucro cessante, per un totale di €
1.241.425,46, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo effettivo, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio il Comune di , il quale contestava quanto CP_1 CP_1
dedotto da parte attrice e rappresentava: che l'amministrazione si era subito attivata al fine di predisporre il progetto per la ristrutturazione della struttura “scuola di Par montagna”, secondo il piano di ristrutturazione presentato dalla società (a)ndo; che i ritardi nella predisposizione del progetto esecutivo erano da imputarsi ad esclusiva colpa della società concessionaria, il cui legale rappresentante non si era mai presentato agli incontri organizzati dal di per i necessari confronti sulla CP_1 CP_1
progettazione, pure previsti dal contratto di concessione;
che, nonostante il si CP_1
Part fosse adeguato al piano di ristrutturazione presentato dalla società (a)ndo, approvando il progetto il 18.2.2010 (a sua volta trasmesso alla Regione Basilicata, che lo aveva ulteriormente approvato il 21.5.2010), il tecnico di fiducia della società concessionaria aveva comunicato all'ente che il progetto non rispondeva a quanto Par stabilito;
che, pertanto, il comportamento ostruzionistico della (a)ndo, contrario al principio della buona fede in sede di esecuzione del contratto, doveva considerarsi causa esclusiva dei ritardi del nell'approvazione del progetto esecutivo, già CP_1
pronto alla data del 1.4.2009 ed ultimato –a causa dei comportamenti di controparte– solo il 18.2.2010; che la penale prevista in contratto non poteva applicarsi, essendo stata pattuita solo in caso di intervenuta consegna dell'opera, e che il risarcimento dei danni non poteva essere accordato, non essendo parte creditrice interessata a conseguire tardivamente l'adempimento della concessione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, in via subordinata, dichiararsi risolto il contratto per colpa della società, con vittoria di spese. La causa, dopo essere stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e mediante l'espletamento di una c.t.u. tecnica, veniva assegnata in decisione all'udienza dell'8.1.2019.
2. Con sentenza n. 196/2019 pubblicata in data 20.5.2019, il Tribunale di Lagonegro accoglieva la domanda principale e, per l'effetto, dichiarava risolto il contratto di concessione della struttura “scuola di montagna” per grave inadempimento della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 c.c.; accoglieva la domanda di risarcimento del danno con riduzione del 40% in considerazione del fatto colposo del creditore e, per l'effetto, condannava il a Controparte_1
pagare alla la somma di € 6.714,06 oltre interessi al tasso legale e Parte_2
rivalutazione monetaria dal giorno della sentenza al saldo effettivo;
dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di risoluzione;
compensava integralmente le spese di lite fra le parti;
poneva le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che la domanda riconvenzionale proposta dal di risoluzione della CP_1
concessione per inadempimento della società attrice deve essere dichiarata inammissibile, essendo stata formulata nella comparsa di risposta depositata il
1.7.2011, oltre il termine di venti giorni prima della prima udienza del 7.7.2011 previsto, a pena di decadenza, dall'art. 167 c.p.c.;
b) che, con il contratto di concessione della struttura denominata “scuola di montagna”, in loc. Segheria del Comune di , stipulato il Controparte_1
3.7.2008, il Comune convenuto si era impegnato espressamente: a) a curare l'iter progettuale tecnico-amministrativo, nonché l'affidamento dei lavori secondo le esigenze di ristrutturazione e trasformazione della ditta affidataria, nell'ambito del finanziamento accordato dall'Amministrazione, ammontante a complessivi
€ 490.000,00 (art. 2); b) a dare avvio all'attività di ristrutturazione e trasformazione entro un anno dalla stipula del contratto (dunque, entro il 3.7.2009) e alla consegna della struttura alla società entro un Parte_2
anno dall'inizio della ristrutturazione (dunque, entro il 3.7.2010), provvedendo a consegnare l'immobile ristrutturato e trasformato secondo le esigenze della società concessionaria, ad esclusione degli arredi e di tutte le attrezzature necessarie per la gestione;
c) che, con il citato contratto, la si era invece impegnata Parte_2
espressamente: a) alla manutenzione ordinaria della zona attigua alla struttura
(sistemazione del verde, illuminazione notturna, pulizia periodica dei viali e dei parcheggi) ad esclusione della vigilanza diurna e notturna (art. 3); b) alla fornitura dell'acqua, dell'energia termica ed elettrica, con conseguente manutenzione ordinaria degli impianti (art. 4); c) a dotare l'intero immobile di tutte le attrezzature utili all'espletamento delle attività di esercizio alberghiero, ristorazione, bar, palestra ed accessori, con patto di riscatto in favore dell'Amministrazione comunale al termine del periodo di concessione (art. 5);
d) alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature al fine di conservarne il perfetto stato d'uso (art. 6); e) all'assicurazione a proprie spese, contro gli incendi, atti vandalici, fulmini e furti di tutti gli immobili e gli impianti della struttura (art. 15);
d) che era stato poi stabilita la facoltà per la parte concessionaria di incaricare, a sue spese, un tecnico di propria fiducia per seguire l'iter procedurale per la finalizzazione e l'ottimizzazione degli interventi, con la facoltà di intervento anche in fase di realizzazione dei lavori (art. 2);
e) che, dal tenore complessivo delle pattuizioni contrattuali, emergeva che i piani di progettazione e ristrutturazione dell'intero immobile, con i calcoli economici Par dell'intero iter lavorativo, presentati dalla (a)ndo in sede di gara e richiesti dall'art. 9 lett. b) del bando di gara (doc. 1 fasc. 1 att.) avrebbero dovuto essere elaborati e recepiti dal Comune di nella predisposizione del progetto CP_1
esecutivo, costituendo in sostanza le “esigenze di ristrutturazione e trasformazione” della struttura manifestate dall'impresa concessionaria;
f) che, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che il Tribunale riteneva di condividere in quanto congruamente motivata ed esente da vizi logici, era emerso che la progettazione esecutiva elaborata dal Controparte_1
era gravemente inficiata da una serie di carenze e lacune in contrasto con
[...]
la legge quadro sui lavori pubblici (l. 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata e sostituita dal d. l. vo. 12 aprile 2006, n. 163), consistenti nell'omessa predisposizione: – di particolari costruttivi relativi agli elementi delle opere da realizzare;
– di disegni esecutivi della sistemazione dell'area esterna al fabbricato del rifugio;
– del progetto dell'impianto di depurazione;
– della relazione geologica, dimensionamento e verifica della gabbionatura prevista a contenimento della scarpata a monte della struttura del rifugio;
– delle calcolazioni, progettazione e dimensionamento degli impianti elettrici, di riscaldamento, idrico, sanitario e fognante;
– del nulla osta dei VV. FF. in ordine al generatore di energia termica;
– della rispondenza all'abbattimento delle barriere architettoniche per i diversamente abili;
– delle calcolazioni, verifiche, dimensionamento delle strutture in legno previste in progetto;
– dei presidi ed oneri di sicurezza imposti dal T. U. S. L. (d. l. vo. n. 82/2008 e successive modificazioni ed integrazioni);
g) che, secondo il c.t.u., le carenze del progetto erano tali da non raggiungere lo standard di un progetto esecutivo cantierabile e da consentire l'avvio dei lavori di ricostruzione e ristrutturazione, con la precisazione che le opere necessarie ed indispensabili a rendere funzionale il rifugio avrebbero necessitato l'applicazione di un supplemento di spesa decisamente superiore al limite di €
490.000,00 entro cui l'amministrazione comunale si era impegnata a redigere il progetto esecutivo (p. 8 c.t.u.);
h) che le carenze progettuali erano tali da integrare certamente inadempimento all'obbligo di cui all'art. 2 del contratto di concessione, con cui il
[...]
si era impegnato a curare l'iter progettuale tecnico- Controparte_1
amministrativo e l'affidamento dei lavori, che avrebbe dovuto essere seguito in maniera tale da risultare conforme agli obblighi imposti dalla legge, curando la predisposizione di tutti gli elaborati e le relazioni tecniche previste dalla normativa in materia di lavori pubblici (d. l. vo. n. 163/2006) ed includendo, nella progettazione, gli elementi progettuali essenziali che sono invece risultati pretermessi;
i) che, tuttavia, non poteva non rilevarsi che, in considerazione del limite di spesa di € 490.000,00 entro cui l'Amministrazione si era impegnata alla predisposizione del progetto –sulla base degli elaborati “di massima” forniti Par dalla (a)ndo in sede di gara– e dell'omessa partecipazione della concessionaria agli incontri di volta in volta fissati dalla stazione appaltante per consentire l'ottimizzazione e l'integrazione degli interventi progettuali, il ritardo nella predisposizione del progetto esecutivo e nella consegna dell'opera alla società attrice era stato causalmente determinato anche dalla condotta contraria a buona fede tenuta da quest'ultima;
j) che, qualora la società concessionaria avesse tenuto un comportamento maggiormente improntato a collaborazione e compartecipazione con la stazione appaltante nella predisposizione del progetto esecutivo finale, partecipando agli incontri e nominando sin dall'inizio della fase progettuale un tecnico di propria fiducia per seguire l'iter progettuale (impegno che non avrebbe comportato eccessivo sacrificio per gli interessi della do, potendosi considerarsi Pt_2
“accessorio” alle prestazioni contrattuali principali assunte con la concessione e tale da consentire la migliore attuazione della causa in concreto dell'affare), la corretta predisposizione degli elaborati progettuali e la messa in opera del cantiere avrebbe potuto essere realizzata nel rispetto delle tempistiche contrattuali, eventualmente concordando con l'Amministrazione i supplementi di spesa necessari a carico della concessionaria;
k) che, pertanto, in accoglimento della domanda attorea, andava accertato e dichiarato l'inadempimento del agli obblighi Controparte_1
assunti con la concessione del 3.7.2008, e, per l'effetto, dichiarato risolto fra le parti il contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 c.c.; che la
Par domanda di risarcimento del danno proposta dalla (a andava Parte_2
accolta con riduzione del quantum risarcibile pari al 40%, in considerazione del concorso del fatto colposo della medesima società concessionaria, rappresentato dalla violazione dell'obbligo di buona fede durante la fase esecutiva del contratto;
l) che, passando all'esame del danno patrimoniale risarcibile: la somma di €
266.000,00, richiesta a titolo di penale, non poteva trovare ristoro, poiché la penale in questione era stata prevista in contratto quale corrispettivo per il recesso eventualmente esercitato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 1386
c.c., fattispecie non verificatasi nel caso di specie;
la somma di € 915.429,46, richiesta a titolo di lucro cessante, era frutto di un calcolo effettuato sulla base di criteri arbitrari;
la somma di € 59.996,00, invocata a titolo di danno emergente, appariva supportata da idonea prova documentale e, tuttavia, non poteva trovare accoglimento la richiesta di liquidazione delle competenze del consulente tecnico di parte, abnormemente quantificate in € 49.929,00, potendo essere riconosciuto il solo importo di € 9.851,23 (€ 2519,23 per realizzazione piano di marketing, all. 5 c.t.p.; € 2.400,00 per redazione computo estimativo, all. 6 c.t.p.;
€ 52,00 per premio assicurativo, all. 7 c.t.p.; € 1.880,00 per spese di rogito, all.
8 c.t.p.; € 3.000,00 per fideiussione definitiva, all. 10 c.t.p. = 9.851,23); le spese di viaggio non potevano essere liquidate, perché sfornite di supporto probatorio;
m) che l'importo di € 9.851,23, da liquidarsi a titolo di risarcimento del danno, andava ulteriormente ridotto del 40% ai sensi dell'art. 1227 c.c., per un totale risarcibile di € 5.910,74, somma che rivalutata all'attualità era pari ad €
6.714,06, oltre interessi legali e rivalutazione dalla sentenza sino al saldo.
3. Con atto di citazione notificato in data 25.10.19 la Parte_3
proponeva due motivi di appello avverso detta sentenza:
[...]
3.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 cod. civ.; errata e infondata valutazione dei fatti e della documentazione prodotta;
inesistenza del concorso colposo della ditta attrice;
esclusiva responsabilità del appellato. In particolare, CP_1
deduceva:
- preliminarmente, andava evidenziato che non vi era alcun supplemento di spesa a carico della concessionaria, ad eccezione della fornitura delle attrezzature utili allo svolgimento dell'attività di esercizio alberghiero (cfr. art. 5 del contratto) e pertanto non si comprendeva a cosa si riferiva il Tribunale col riferimento a supplementi di spesa a carico della ditta da concordare;
che doveva evidenziarsi l'errore in cui era incorso il Giudice nell'affermare che la società avrebbe potuto o dovuto compartecipare con la stazione appaltante alla predisposizione del progetto esecutivo finale;
- che, pur prevedendo, l'art. 2 del contratto, esclusivamente la possibilità per la ditta di nominare un tecnico di fiducia per “seguire” l'iter progettuale senza alcuna previsione di “compartecipare” alla predisposizione del progetto, il
Giudice aveva forzato l'interpretazione del dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto facendovi rientrare anche un'attività di “intervento” dell'appellante, totalmente esclusa dal contratto;
- che, in materia di appalto di opere pubbliche, gravava esclusivamente sull'Amministrazione appaltante l'obbligo di attivarsi al fine di adeguare il progetto a qualsiasi problematica, incluse quelle derivanti da sopravvenute norme di legge e tale obbligo in capo alle stazioni appaltanti derivava dal generale dovere buona fede e correttezza;
- che l'appaltatore aveva più volte segnalato le carenze progettuali;
- che, se, come accertato dalla consulenza d'ufficio espressamente condivisa dalla sentenza impugnata, “le carenze del progetto sono tali da non raggiungere lo standard di un progetto esecutivo cantierabile e da consentire l'avvio dei lavori di ricostruzione e ristrutturazione”, per logica era escluso che tali carenze progettuali potessero essere dipese dall'omessa nomina da parte della ditta del tecnico di fiducia “per seguire l'iter progettuale”; - che, dalla tipologia e dalla rilevanza delle carenze elencate, si evinceva che il progetto adottato dal era totalmente insufficiente e Controparte_1
irrispettoso delle prescrizioni normative in materia di appalti pubblici;
che se le suddette carenze erano relative alla mancanza di elaborati progettuali imprescindibili, per la cui predisposizione nessun apporto sarebbe potuto giungere dalla ditta appellante perché attinente a documentazione obbligatoria per legge e non relativa a questioni su cui la ditta avrebbe potuto interloquire o proporre soluzioni alternative (calcoli statici, relazione geologica, impianto depurazione, impianti elettrico e di riscaldamento), ne derivava che l'appellante non poteva aver contribuito in nessun modo ad aggravare o ritardare il procedimento di redazione del progetto da parte del CP_1
- che, infatti, il avrebbe dovuto curare “la predisposizione Controparte_1
di tutti gli elaborati e le relazioni tecniche previste dalla normativa in materia di lavori pubblici”, e, in assenza di tali elaborati e relazioni tecniche, non poteva sostenersi che l'appellante avrebbe dovuto partecipare agli incontri e compartecipare alla predisposizione di un progetto esecutivo finale che non era nemmeno esistente;
- che, pertanto, il primo Giudice aveva volontariamente imposto sull'appellante un “facere” eccessivo che andava oltre i limiti del criterio di buona fede asseritamente violato;
- che nessun effetto avrebbe potuto avere la nomina del tecnico di fiducia sulle palesi e gravissime carenze da cui era afflitto il progetto, dato che il suddetto tecnico, al più, avrebbe potuto evidenziare all'amministrazione la necessità di dover rispettare le norme vigenti e, conseguentemente, di dover adottare gli elaborati progettuali, che erano assenti;
- che l'appellante aveva mantenuto un comportamento cristallino in quanto, con la nota del 04 settembre 2009 (doc. n. 17 del fascicolo di parte di primo grado), aveva già evidenziato all le gravi carenze progettuali, confermate poi in Pt_4
giudizio; che pertanto il avrebbe potuto porre rimedio alle suddette CP_1 lacune visto che, alla data di ricezione della indicata nota, (04.09.2009), il progetto non era ancora stato approvato (18.02.2010);
- che erroneamente la sentenza aveva invece attribuito all'appellante una responsabilità addirittura del 40%, (cioè quasi pari a quella dell'Ente pur essendo esso unico soggetto tenuto alla redazione del progetto), per “le carenze del progetto tali da non raggiungere lo standard di un progetto esecutivo cantierabile e da consentire l'avvio dei lavori di ricostruzione e ristrutturazione” di competenza esclusiva dell'ente appellato;
- che, pertanto, doveva escludersi il concorso del fatto colposo dell'appellante, con la conseguente liquidazione integrale di tutti i danni subiti, pari alla somma di € 59.996,00 a titolo di danno emergente senza alcuna riduzione;
- che la sentenza appellata era errata anche nella parte in cui non aveva riconosciuto le competenze del consulente tecnico di parte, in quanto aveva erroneamente sostenuto che non erano state dettagliate le voci di spesa che avrebbero condotto alla quantificazione delle competenze del consulente di parte;
che il Giudice non aveva considerato che la quantificazione del compenso del commercialista era avvenuta nel rispetto dell'art. 31 del D.M.169/2010, all'epoca vigente, che fissava appunto il metodo per il calcolo dei compensi dei dottori commercialisti nel redigere pareri e perizie, e che ciò si evinceva anche dalla parcella che era allegata alla penultima pagine della perizia tecnica depositata in giudizio;
3.2. violazione e falsa applicazione dell'art. 1223 cod. civ.; risarcimento del danno da lucro cessante;
sussistenza dei presupposti per la liquidazione. In particolare, deduceva:
- che aver affermato l'impossibilità di procedere alla liquidazione di un danno futuro, come era qualificato il danno da lucro cessante, per via del fatto che il rapporto non aveva avuto un principio di esecuzione, era una chiara volontà di disattendere i basilari principi su cui si fondava un'azione risarcitoria, non prevista dal Codice civile né dalla giurisprudenza;
- che la conseguenza di tale argomentazione era che il Giudice aveva, di fatto,
“avvantaggiato”, l'amministrazione per non aver mai consegnato la struttura e per non aver permesso alla società di avviare l'attività;
- che, assecondando tale tesi, nell'ipotesi di inadempimento parziale vi sarebbero stati gli elementi (avvio dell'attività e profitto medio) per liquidare il danno futuro, mentre nel caso di inadempimento totale, molto più grave, il lucro cessante non poteva essere liquidato perché non vi sarebbe stato nessun inizio di esecuzione dell'attività;
- che, in sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt.
2056 e 1226 c.c., si richiedeva la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza e, dunque, la certezza sull'esistenza del pregiudizio subito dal danneggiato;
- che il fatto che l'appellante aveva subito un sicuro pregiudizio non poteva essere messo in discussione, in quanto era certo ed indiscutibile che la Società, per esclusiva colpa del non aveva potuto gestire per 30 anni una CP_1
struttura alberghiera e non aveva potuto svolgere le ulteriori attività di ristorazione e di bar, di gestione della sala polifunzionale ove svolgere congressi, meeting, riunioni, di attuazione della beauty farm a supporto dell'attività sciistica e del turismo;
- che, non essendo stata consegnata la struttura all'appellante, a quest'ultima non poteva chiedersi di fornire “la prova dei profitti medi annuali effettivi”, asseritamente necessari alla liquidazione del danno da mancato guadagno;
che, pertanto, per la categoria del lucro cessante di cui all'art. 1223 c.c., che rappresentava un “incremento patrimoniale atteso e non conseguito” a causa del fatto ingiusto altrui, era sufficiente una “prova di verosimiglianza”;
- che, al fine di offrire tale prova di verosimiglianza, l'appellante aveva evidenziato i seguenti elementi: a) durata della concessione;
b) posizione della struttura;
c) previsione progettuale e di marketing;
d) relazione tecnica di parte;
e) valore del canone annuale;
f) importo della penale. Chiedeva, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado -prova testimoniale del dott. richiesta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. Testimone_1
2 c.p.c. e CTU finalizzata a quantificare il danno risarcibile a titolo di lucro cessante-, di annullare e/o riformare la sentenza n. 196/2019 del Tribunale di Lagonegro e, per l'effetto, dichiarare insussistente il presunto concorso colpa dell'appellante, con la conseguente condanna del al pagamento a titolo di Controparte_1
danno emergente della somma di € 59.996,00, oltre interessi e rivalutazione, o della diversa somma ritenuta di giustizia, da cui detrarre la somma di € 6.714.06 già versata in esecuzione della sentenza di primo grado;
occorrendo previa ammissione delle richieste istruttorie, in riforma della sentenza appellata, dichiarare il diritto della ditta appellante a vedersi riconosciuto il danno da lucro cessante subito per esclusiva responsabilità del e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
suddetto Ente al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 915.429,46 o della diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi sino all'effettivo soddisfo;
condannare, in ogni caso, il Controparte_1
al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di
[...]
giudizio.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.2.2020 si costituiva in giudizio il , il quale chiedeva di rigettare, in quanto Controparte_1
inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla e, Parte_2
per l'effetto confermare la sentenza n. 196/2019 emessa dal Tribunale di Lagonegro;
respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro il CP_1
rigettare le richieste istruttorie avanzate dall'appellante e, in caso di
[...]
ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante, ammettere le prove testimoniali articolate in primo grado nella terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c..
5. All'udienza del 25.6.24 il giudizio veniva interrotto in conseguenza della cancellazione dall'albo del difensore della parte appellata. La Parte_2 depositava ricorso in riassunzione in data 26.6.24, cui seguiva la costituzione dell'Ente appellato con un nuovo difensore.
All'udienza del 17.9.2024, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
Con provvedimento del 4.3.2005 il Presidente della sezione civile della Corte di
Appello disponeva la rimessione della causa sul ruolo, in ragione della prolungata aspettativa per ragioni di salute del dott. Ettore Nesti, che presiedeva il collegio che aveva rimesso in decisione la causa all'udienza del 17.9.2024.
All'udienza del 6.5.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava la causa in decisione, dando atto della rinuncia di entrambe le parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Occorre in primo luogo precisare che la parte appellata non ha proposto appello incidentale avverso la statuizione con la quale il Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da ha dichiarato risolto, per grave inadempimento Parte_2
del , il contratto di concessione della struttura “scuola Controparte_1
di montagna” in località “Segheria”, stipulato il 3.7.2008 fra e il Parte_2
dichiarando inammissibile la domanda Controparte_1
riconvenzionale di risoluzione formulata dal . Controparte_1
Nel merito, l'appello proposto dalla è infondato e deve, pertanto, essere Parte_2
rigettato.
6.1. Col primo motivo di appello, la ha censurato la sentenza impugnata Parte_2
nella parte in cui ha riconosciuto il concorso colposo della società concessionaria, rappresentato dalla violazione dell'obbligo di buona fede durante la fase esecutiva del contratto, nonché nella parte in cui non ha riconosciuto, nel liquidare il danno emergente, l'importo richiesto a titolo di competenze del consulente tecnico di parte. Sotto il profilo del concorso colposo della società concessionaria, la Corte osserva quanto segue.
Il Tribunale, dopo aver affermato che le carenze progettuali erano tali da integrare certamente l'inadempimento del concedente all'obbligo di cui all'art. 2 del CP_1
contratto di concessione -con cui il si era impegnato a Controparte_1
curare l'iter progettuale tecnico-amministrativo e l'affidamento dei lavori, che avrebbe dovuto essere seguito in maniera tale da risultare conforme agli obblighi imposti dalla legge, curando la predisposizione di tutti gli elaborati e le relazioni tecniche previste dalla normativa in materia di lavori pubblici (d. l. vo. n. 163/2006) ed includendo, nella progettazione, gli elementi progettuali essenziali che sono invece risultati pretermessi-
, ha poi evidenziato che non poteva non rilevarsi che, in considerazione del limite di spesa di € 490.000,00 entro cui l'Amministrazione si era impegnata alla predisposizione del progetto -sulla base degli elaborati “di massima” forniti dalla
)ndo in sede di gara- e dell'omessa partecipazione della concessionaria agli Pt_2
incontri di volta in volta fissati dal Comune concedente per consentire l'ottimizzazione e l'integrazione degli interventi progettuali, il ritardo nella predisposizione del progetto esecutivo e nella consegna dell'opera alla società attrice era stato causalmente determinato anche dalla condotta contraria a buona fede tenuta da quest'ultima.
Ha in particolare spiegato che, qualora la società concessionaria avesse tenuto un comportamento maggiormente improntato a collaborazione e compartecipazione con l'ente concedente nella predisposizione del progetto esecutivo finale, partecipando agli incontri e nominando sin dall'inizio della fase progettuale un tecnico di propria fiducia per seguire l'iter progettuale (impegno che non avrebbe comportato eccessivo sacrificio per gli interessi della , potendosi considerarsi “accessorio” alle Parte_2
prestazioni contrattuali principali assunte con la concessione e tale da consentire la migliore attuazione della causa in concreto dell'affare), la corretta predisposizione degli elaborati progettuali e la messa in opera del cantiere avrebbe potuto essere realizzata nel rispetto delle tempistiche contrattuali, eventualmente concordando con l'Amministrazione i supplementi di spesa necessari a carico della concessionaria. Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, ha accertato l'inadempimento del agli obblighi assunti con la concessione del 3.7.2008, Controparte_1
e, per l'effetto, ha dichiarato risolto fra le parti il contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1458 c.c., accogliendo la domanda di risarcimento del danno proposta dalla con riduzione del quantum risarcibile pari al 40%, in considerazione Parte_2
del concorso del fatto colposo della medesima società concessionaria, rappresentato dalla violazione dell'obbligo di buona fede durante la fase esecutiva del contratto.
La parte appellante si è sostanzialmente doluta dell'onere, che il Tribunale ha posto a suo carico, di collaborazione con l'ente concedente al fine di consentire la predisposizione del progetto esecutivo finale e ha segnalato di avere più volte evidenziato le carenze progettuali, sostenendo di non aver potuto contribuire alla corretta predisposizione degli elaborati e alla messa in opera del cantiere perché gli elaborati progettuali non erano stati nemmeno in parte predisposti, con la conseguenza che neanche la nomina di un tecnico di fiducia e la partecipazione agli incontri avrebbe potuto incidere sulla predisposizione del progetto esecutivo finale.
Ebbene, il Tribunale, nel ricostruire i passaggi salienti della fase di esecuzione del contratto -ricostruzione non specificamente censurata dalla parte appellante-, ha dato atto della circostanza che il , “con nota prot. n. 1604 Controparte_1
del 1.4.2009 …significando che con delibera di Giunta n. 116 del 16.12.2008 era stato approvato il progetto preliminare dei lavori, e che con conferenza di servizi del
30.1.2009 erano stati acquisiti i pareri prescritti dalla legge, ha invitato il legale rappresentante della società concessionaria ad un incontro congiunto ai sensi dell'art.
2 del contratto, al fine di “seguire l'iter tecnico procedurale finalizzato ad ottimizzare gli interventi” (doc. 6bis fasc. conv.)”.
Appare utile sul punto specificare che l'art. 2 del contratto prevedeva la facoltà della società AN di incaricare, a sue spese, un tecnico di propria fiducia per seguire l'iter tecnico-procedurale per finalizzare e ottimizzare gli interventi, anche in fase di realizzazione dei lavori. Ha poi dato altresì atto il Tribunale della circostanza che “il legale rappresentante della
sig. con raccomandata del 10.4.2009 – lo stesso CP_2 Parte_1
giorno fissato per l'incontro - ha comunicato di non poter presenziare per “motivi di salute”, allegando certificato medico (doc. 7 fasc. conv.)”.
Ha proseguito il Tribunale aggiungendo che “l'invito è stato quindi reiterato dal R.U.P. del , con nota n. 1902 prot. del 20.4.2009 (doc. 8 fasc. conv.), e Controparte_1
con nota n. 2804 prot. del 28.5.2009, con cui il ha rappresentato di avere dato CP_1
corso all'elaborazione del progetto esecutivo, precisando di dover procedere all'approvazione dello stesso per potere dare inizio ai lavori entro l'estate, data
l'altitudine in cui era situata la struttura (doc. 9 fasc. conv.): con tale ultima comunicazione, è stato reso noto che in caso di mancata presenza del rappresentante della concessionaria, l'amministrazione avrebbe comunque provveduto ad indire la procedura di approvazione del progetto esecutivo” e che “agli incontri ulteriormente fissati dalla stazione appaltante, la concessionaria non si è mai presentata, senza addurre giustificazione”.
Poi, il Tribunale ha richiamato la raccomandata del 9.7.2009, con la quale “la AN ha rivolto al istanza di accesso agli atti progettuali, “al fine di valutare CP_1
l'operato dell'Ente sotto il profilo del rispetto del cronoprogramma esecutivo” della concessione (doc. 10 fasc. conv.), riservandosi la nomina di un tecnico di fiducia per il ritiro degli atti”, raccomandata cui il Comune “ha risposto con nota prot. n. 3711 del
13.7.2009, facendo presente di non aver potuto completare il progetto esecutivo per i mancati incontri con la concessionaria (doc. 11 fasc. att. e doc. 11 fasc. conv.), rivolgendo invito a quest'ultima al fine di conoscere il nominativo del tecnico di sua fiducia, per la conclusione dell'iter progettuale”.
Infine, il Tribunale ha dato atto che “il tecnico di fiducia è stato successivamente individuato nella persona del geom. con raccomandata del Controparte_3
26.8.2009 (doc. 13 fasc. conv.) ed autorizzato dalla AN al solo ritiro degli elaborati progettuali oggetto dell'istanza di accesso agli atti, come risulta dalla nota n. 4358 del 31.8.2009 del Comune di (doc. 14 fasc. conv.), con cui CP_1
l'Amministrazione ha concesso termine alla società concessionaria per far pervenire le “eventuali osservazioni” atte a finalizzare ed ottimizzare gli interventi, significando che, trascorso detto termine, avrebbe avviato le procedure per l'appalto dei lavori,
“avendo già acquisito tutti i pareri previsti dalle norme”.
Ha continuato il Tribunale spiegando che solo “con raccomandata del 4.9.2009, la
AN ha contestato analiticamente i grafici progettuali elaborati dalla stazione appaltante, lamentando (in sintesi) che l'amministrazione si era limitata a recepire gli elaborati progettuali “di massima” depositati dalla concessionaria in sede di gara, omettendo la verifica della struttura in cemento armato, la predisposizione e la messa in sicurezza degli impianti elettrici, idrici, termoidraulici, di riscaldamento a pavimento di taluni locali e fognari, e prevedendo voci di spesa non strettamente afferenti alla ristrutturazione del rifugio (doc. 15 fasc. conv.; doc. 17 fasc. att.)”.
Appare dunque evidente che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, il tempo intercorso tra il 1.4.2009 -data in cui il ha comunicato alla società CP_1
concessionaria l'approvazione del progetto preliminare dei lavori- e il 4.9.2009 -data in cui la società concessionaria ha formulato un'analitica contestazione del detto progetto- non può essere valutato quale ritardo imputabile a responsabilità del CP_1
trattandosi di un tempo durante il quale l'attività svolta dal -concretizzatasi, CP_1
alla data del 1.4.2009, nella predisposizione di un progetto preliminare- ha subito una stasi a causa del comportamento non collaborativo tenuto dalla società concessionaria
-che non ha tempestivamente nominato un tecnico di fiducia, munito di delega ad operare, e non ha partecipato agli incontri sollecitati dal proprio al fine di un CP_1
confronto tecnico, volto a ottimizzare e integrare gli interventi progettuali, nonché di concordare eventuali supplementi di spesa necessari-.
Pertanto, considerato che l'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto, grava su entrambi i contraenti, ne consegue che condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto sussistente un concorso del fatto colposo della società concessionaria -quantificato in misura pari al 40%-, rappresentato dall'aver rallentato, in violazione dell'obbligo di buona fede durante la fase esecutiva del contratto, l'iter di approvazione del progetto definitivo.
Sotto il profilo dell'importo liquidato a titolo di danno emergente, la Corte osserva quanto segue.
Il Tribunale, dopo aver spiegato che il danno emergente (definito dall'art. 1223 c.c. come la “perdita subita dal creditore” -vale a dire la diminuzione della sfera patrimoniale del creditore conseguente all'inadempimento- che risulta “conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento di controparte), quantificato dalla parte convenuta sulla base delle spese sostenute dall'impresa concessionaria per la partecipazione alla gara di concessione (realizzazione piano di marketing, elaborati grafici, polizza per fideiussione, spese di viaggio, di rogito e di pubblicità degli atti di gara) risultava supportato da idonea prova documentale (cfr. p. 10 e allegati a c.t.p. rag.
doc. 33 fasc. att.), ha poi aggiunto che non poteva tuttavia trovare Tes_1
accoglimento la richiesta di liquidazione delle competenze del consulente tecnico di parte (abnormemente quantificate in € 49.929,00, senza alcuna prova dettagliata delle voci di spesa che ne giustificano la determinazione), in quanto sostenute dall'attrice per il compimento di una attività stragiudiziale facoltativa, laddove ai fini della prova del costo effettivamente sostenuto dalla concessionaria per la predisposizione del progetto di ristrutturazione e la partecipazione alla gara appariva sufficiente la documentazione prodotta in giudizio, attestante le singole voci di spesa affrontate da per un totale pari ad € 9.851,23 (€ 2519,23 per realizzazione piano di CP_2
marketing, all. 5 c.t.p.; € 2.400,00 per redazione computo estimativo, all. 6 c.t.p.; €
52,00 per premio assicurativo, all. 7 c.t.p.; € 1880,00 per spese di rogito, all. 8 c.t.p.; €
3.000,00 per fideiussione definitiva, all. 10 c.t.p. = 9.851,23); né potevano essere liquidate le spese di viaggio, poiché sfornite di supporto probatorio.
La parte appellante si è doluta del fatto che il Tribunale non abbia riconosciuto le competenze del consulente tecnico di parte, affermando che non erano state dettagliate le voci di spesa che avrebbero condotto alla quantificazione delle competenze del consulente di parte;
ha, in particolare, sostenuto che erroneamente il Tribunale non aveva considerato che la quantificazione del compenso del commercialista era avvenuta nel rispetto dell'art. 31 del D.M.169/2010, all'epoca vigente, che fissava appunto il metodo per il calcolo dei compensi dei dottori commercialisti nel redigere pareri e perizie, come si evinceva anche dalla parcella che era allegata alla penultima pagina della perizia tecnica depositata in giudizio.
Ebbene, la mancata inclusione, da parte del Tribunale, tra le poste riconosciute a titolo risarcitorio, degli importi corrispondenti alle spese relative alla consulenza tecnica di parte, è stata motivata in forza, per un verso, della ritenuta superfluità delle dette spese
-avendo il Tribunale affermato che si trattava di spese sostenute “per il compimento di un'attività stragiudiziale facoltativa”- e, per altro verso, in forza della ritenuta eccessività delle stesse -avendo il Tribunale affermato che si trattava di spese
“abnormemente quantificate in € 49.929,00, senza alcuna prova dettagliata delle voci di spesa che ne giustificano la determinazione”-
Appare pertanto evidente che le censure sollevate dall'appellante, il quale senza contestare la ritenuta superfluità delle dette spese -da sola sufficiente a giustificare il mancato riconoscimento delle stesse in favore della società-, si è limitato ad affermare l'avvenuto rispetto dell'art. 31 del D.M. 169/2010 -richiamando il contenuto della parcella allegata alla penultima pagina della perizia tecnica depositata in giudizio, già visionata dal Tribunale e ritenuta eccessiva nell'importo finale indicato di € 49.929,00, senza aggiungere alcun elemento atto a dettagliare le voci di spesa determinanti l'importo finale-, non risultano idonee ad indurre ad una modifica della statuizione resa sul punto dal Tribunale;
né risulta provato che la società AN abbia effettivamente sostenuto l'esborso di € 49.929,00 per la redazione della consulenza tecnica di parte.
6.2. Col secondo motivo di appello, la ha censurato la sentenza Parte_2
impugnata nella parte in cui ha ritenuto non risarcibile il danno da lucro cessante richiesto in misura pari all'importo di € 915.429,46. Ebbene, il Tribunale, sul punto, ha affermato che la somma di € 915.429,46, richiesta a titolo di “lucro cessante”, è stata richiesta sulla base di un prospetto di calcolo – redatto unilateralmente dalla concessionaria- che aveva ipotizzato un conto economico di previsione dell'esercizio della concessione (ed i conseguenti ricavi medi) redatto sulla base di criteri arbitrari e, soprattutto, dando per scontata la frequentazione della struttura da parte di un flusso turistico costante;
ha poi rammentato che il lucro cessante
-definito dall'art. 1223 c.c. come il “mancato guadagno” causalmente riconducibile all'inadempimento della controparte contrattuale- rappresenta una voce di danno futuro, che richiede in ogni caso una ragionevole certezza in ordine al suo accadimento
(certezza che può ritenersi raggiunta quando, sulla base della proiezione di situazioni fattuali già esistenti, possa ritenersi che il danno si produrrà in futuro secondo una ragionevole e fondata previsione: cfr., per tutte, Cass. Civ. n. 1908 del 22.2.1991); ha concluso che una proiezione verosimile e proporzionata alla realtà fattuale dei mancati introiti futuri derivanti dall'esercizio della concessione da parte della società CP_2
avrebbe potuto essere effettuata qualora il rapporto avesse avuto un principio di
[...]
esecuzione, ad esempio anche di un anno, consentendo di raggiungere la prova dei profitti medi annuali effettivi della struttura;
in assenza di qualsiasi elemento fattuale da assumere a base per il calcolo del danno futuro, non ha pertanto proceduto ad alcuna liquidazione a titolo di lucro cessante.
La parte appellante si è doluta del fatto che il Tribunale abbia negato il risarcimento del danno da lucro cessante, affermando l'arbitrarietà dei criteri utilizzati dalla società appaltatrice per redigere il relativo prospetto di calcolo;
ha, in particolare, sostenuto l'esistenza della prova, anche presuntiva, in ordine alla certezza del danno subito per non aver potuto gestire per trenta anni la struttura oggetto del contratto di appalto.
Ebbene, il mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, del danno da lucro cessante
è stato motivato in forza della ritenuta arbitrarietà dei criteri utilizzati dalla società appaltatrice per redigere il relativo prospetto di calcolo e dell'assenza di qualsiasi elemento fattuale da assumere a base per il calcolo del danno futuro. Ciò posto, si deve ricordare che la Suprema Corte ha anche di recente avuto occasione di statuire che “Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata
e attendibile tale possibilità” (cfr. Cass. Civ., n. 8758/2025) e che “In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura”
(cfr. Cass. Civ., n. 11968/2013).
Nel caso di specie, l'appellante, richiamando la relazione tecnica di parte, nella quale il mancato introito è stato quantificato, per i trent'anni di durata della concessione, in
€ 915.429,46, non ha fornito elementi convincenti al fine di indurre a ritenere che il conto economico di previsione risultante dalla relazione tecnica di parte sia stato redatto sulla base di criteri attendibili e non “arbitrari”, come invece ritenuto dal
Tribunale, che ha, in particolare, condivisibilmente evidenziato che a fondamento del prospetto di calcolo sia stata data “per scontata la frequentazione della struttura da parte di un flusso turistico costante”.
Ed invero, considerato che il rapporto contrattuale non ha avuto un principio di esecuzione e dunque non esiste la prova documentale del profitto medio annuo,
l'appellante avrebbe dovuto fornire elementi gravi, precisi e concordanti al fine di dimostrare, in via presuntiva, la certezza del danno, che non può invece ritenersi provata, anche tenuto conto della durata trentennale della concessione, in forza della sola “posizione della struttura”, ubicata al centro del Parco del Pollino o della
“previsione progettuale e di marketing prodotta in sede di gara” -definita dallo stesso appellante come “l'idea di attività che sarebbe stata svolta”-, né tenendo conto del valore del canone annuo di concessione da corrispondere al ad € CP_4
12.000,00 annui- o dell'importo della clausola penale contenuta nell'art. 9 del contratto -riguardante la diversa ipotesi in cui il avesse deciso di risolvere in via CP_1
anticipata il contratto-.
Ne consegue l'insussistenza dei presupposti per la liquidazione del danno da lucro cessante.
Le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento del risarcimento da lucro cessante, essendo attinenti al profilo dell'an debeatur, rendono irrilevante l'espletamento della CTU richiesta dall'appellante ai fini della quantificazione del relativo danno.
Quanto alla richiesta, formulata nell'atto di appello, di ammissione delle istanze di prova testimoniale formulate in primo grado, la Corte osserva quanto segue.
Dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che le istanze di prova orale rigettate dal Tribunale con l'ordinanza depositata il 26.1.2012 non sono state riproposte in occasione della precisazione delle conclusioni -cfr. verbale di udienza del 10.7.2018-, né nella memoria conclusionale depositata in data 11.3.2019 e che non è stata mai chiesta, nel corso del giudizio di primo grado, la revoca dell'ordinanza istruttoria depositata in data 26.1.2012, nella parte in cui aveva rigettato dette istanze;
pertanto, le istanze di prova orale non ammesse in primo grado devono intendersi abbandonate e non riproponibili con l'atto di impugnazione.
Ne consegue che l'ammissione in appello delle istanze di prova testimoniale non ammesse in primo grado risulta preclusa.
7. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche del 2022 -tenuto conto del valore della controversia (rientrante nello scaglione compreso tra € 520.000,01 ed € 1.000.000,00) e dei parametri minimi-. Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 196/2019 emessa dal Tribunale di
Lagonegro e pubblicata in data 20.5.2019, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in Euro 13.078,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica del 30.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta