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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 30/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 545/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 545/2024 R.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Piazza Armerina (EN) alla via Garibaldi n. 25 presso lo studio dell'Avv.
Jeanne Casano (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 8
(C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._4
-RESISTENTE-
con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 dicembre
2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.06.2024, la sig.ra ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
la pronuncia della sua separazione personale dal sig. , con il quale aveva contratto Controparte_1
matrimonio concordatario a Piazza Armerina il 30.09.1989; atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 123, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1989.
La ricorrente ha rappresentato che dalla predetta unione sono nate tre figlie, oggi tutte maggiorenni:
nata a [...] il [...], non ancora economicamente autosufficiente, ma prossima Persona_1 alla laurea in medicina presso l'Università di Bari;
nata a [...] il [...], non ancora Per_2
economicamente autosufficiente e prossima al matrimonio, e , nata a [...] il Per_3
19.05.1994, economicamente autosufficiente.
La ricorrente ha dedotto e documentato che, con Decreto reso in data 21-23-02.2017, il Tribunale di
Enna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, in conformità all'accordo dagli stessi raggiunto e trascritto in seno al verbale di udienza del 13.02.2017, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1394/2016 R.G., che prevedeva: “- l'assegnazione della casa coniugale di Piazza
Armerina via Libero Grassi snc., con ogni arredo ed accessorio, alla ricorrente che continuava a coabitare con le tre figlie , e;
– l'obbligo del IG. di Persona_1 Per_2 Per_3 Controparte_1
continuare a pagare le rate mensili del mutuo acceso, per esigenze di famiglia, con la BNL agenzia di
Enna, cod. fin. N. CF fino alla sua estinzione prevista per il 31.10.2034; – la corresponsione, P.IVA_1
CP_ da parte del di un assegno di mantenimento per la stessa IG.ra e CP_1 Parte_1 le tre figlie nei seguenti termini: €. 100.00 alla IG.ra , €. 200.00 alla figlia Parte_1
, €. 200.00 alla figlia €. 530.00 alla figlia , oltre al pagamento del 70% Per_2 Per_3 Persona_1 delle spese extra inerenti le figlie ed il pagamento delle tasse universitarie annuali delle figlie”
pagina 2 di 8 La ricorrente, oggi cinquantasettenne, in 28 anni di matrimonio si è dedicata alla cura della famiglia e alla crescita delle tre figlie e ha rilevato di essere a tutt'oggi priva di occupazione anche a causa di motivi di salute, atteso che dopo la separazione ha scoperto di essere affetta da “un linfoma di Hodgkin
IV stadio chemio-trattato a seguito del quale Le è stata riconosciuta una invalidità del 74% e ad oggi del 46%, comportando il riconoscimento e accertamento da parte dell' di Enna di uno stato di CP_3 handicap ai sensi dell'art. 3 L. n. 104/92 (…), con minorazione che è causa di difficoltà di integrazione lavorativa” (cfr. pag. 2 del ricorso), evidenziando il proprio stato di bisogno, non avendo mezzi adeguati di sostentamento e non potendo procurarseli per ragioni oggettive.
La ricorrente ha rilevato, di contro, un miglioramento delle condizioni economiche del coniuge che dal mese di aprile 2024 è “in pensione quale brigadiere dell'Arma dei Carabinieri già in servizio presso il
Comando Provinciale di Enna e percepiva uno stipendio mensile di €.
2.400.00 circa”, con conseguente maturazione del diritto a percepire il maturato T.F.S. (cfr. pag.3 del ricorso).
La ricorrente ha quindi chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di confermare l'assegnazione della casa coniugale;
di porre a carico del sig. un assegno di CP_1 divorzio dell'importo di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, “in quanto senza reddito e senza possibilità di trovare un'occupazione consona all'età e al proprio stato di salute;
ciò anche in vista del miglioramento della situazione reddituale del , atteso che andando in pensione, ha percepito CP_1 il trattamento di fine servizio e a breve, l'anno prossimo, anche le altre due figlie raggiungeranno l'indipendenza economica e quindi sarà alleggerito dal versamento del loro mantenimento”; di porre
“a carico del IG. un assegno di mantenimento diretto in favore della figlia di €. CP_1 Per_2
200.00 e di €. 350.00 per fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, con Persona_1 adeguamento Istat, oltre le spese straordinarie mediche e scolastiche documentate;
di “disporre a carico del l'obbligo di continuare a pagare le rate di un mutuo acceso presso la Controparte_1
banca BNL spa agenzia di Enna cod. fin. CF fino ad estinzione prevista per il 31.10.2034, P.IVA_1 come già concordato in sede di separazione consensuale”; di riconoscerle “la quota del TFS pari al
40% della indennità di fine servizio spettante al IG. ”. Controparte_1
A seguito della notifica del ricorso e nelle more della celebrazione della prima udienza di comparizione dell'11.12.2024, le parti hanno raggiunto un accordo, depositato in atti in data 08.11.2024, chiedendo, previo mutamento del rito, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito trascritte: “Sulla casa familiare grava un mutuo acceso con la BNL spa agenzia di
Piazza Armerina, cod. fin. n. CF , che Il IG. continuerà a pagare in rate P.IVA_1 Controparte_1
pagina 3 di 8 mensili fino alla sua estinzione prevista per il 31.10.2034; Il IG. si obbliga a versare un CP_1 assegno mensile di mantenimento per la figlia di € 200,00 ed € 300,00 per la figlia Per_2 Per_1
; Il , inoltre, contribuirà nella misura del 70% al pagamento delle spese extra inerenti
[...] CP_1
le figlie, concordate e programmate relative a spese mediche non coperte dal s.s.n., odontoiatriche finché le stesse non potranno provvedere autonomamente al loro sostentamento;
le spese universitarie continuano ad essere pagate dal IG. : dal momento in cui la IGnora avrà CP_1 Parte_1
trovato una stabile occupazione, la stessa parteciperà alle spese straordinarie nella misura del 50%. lnoltre il IG. si obbliga a versare mensilmente un assegno divorzile di €. 250.00 alla IG.ra CP_1
, con versamento sulla postepayEvolution intestata alla stessa di cui si indicano Parte_1
gli estremi: [...]; il versamento degli assegni di mantenimento e divorzile verrà effettuato entro il giorno trenta di ogni mese. Tali somme, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, saranno dovute a ciascuna percipiente finché le stesse non saranno economicamente autosufficienti.; il IG. , a titolo di quota del TFS, si obbliga a versare entro il Controparte_1
31.07.2025 alla IG.ra la somma di € 10.000.00 (diecimila/00), mediante assegno Parte_1
circolare o bonifico sulla postepayEvolution intestata alla stessa con IBAN
[...]; tale somma di 10.000 euro (diecimila/00 euro) viene accettata dalla a totale soddisfacimento di quanto dovutole a titolo di quota TFS, poiché concordemente Parte_1
le parti hanno pattuito, altresì, che il sig. si obbliga a trasferire, così come effettivamente CP_1
trasferisce, alla sig.ra la propria quota di proprietà sulla casa coniugale, Parte_1 corrispondente al 50% della stessa” (cfr. pagg. 1 – 4 dell'accordo depositato in data 08.11.2024).
In seno all'accordo, le parti hanno altresì inserito la seguente pattuizione: “Pertanto, le parti manifestano la volontà di definire la crisi coniugale anche con riferimento ai rapporti patrimoniali, relativamente agli immobili in comunione, e il relativo trasferimento e riconoscimento della proprietà esclusiva a favore della sig.ra avrà funzione solutoria e compensativa aventi causa nella Parte_1
soluzione della crisi coniugale e quindi si chiede di PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI
ULTERIORI PATTUIZIONI CONCORDATE SUGLI ASPETTI ECONOMICI E PATRIMONIALI: con la emananda sentenza di divorzio, il IG. trasferisce alla IG.ra Controparte_1 Parte_1
, che accetta, la proprietà della sua quota del 50% sull'immobile acquistato in regime di
[...]
comunione, e precisamente: immobile sito nel comune di Piazza Armerina c.da Santa Croce snc, piano secondo, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Piazza Armerina sez. Urbana al foglio 138, particella 468, sub 8, zona cens. 1, cat. A/2, classe 2 consistenza 6,5 vani, rendita 443,12 e annesso pagina 4 di 8 garage censito al Catasto Fabbricati del Comune di Piazza Armerina sez. Urbana al foglio 138, part. 468, sub 17, zona cens. 1, cat. C/6, classe 4, consistenza 31 mq, rendita €. 67,24. Il trasferimento della quota di pertinenza del IG. corrispondente al 50% della comproprietà viene ceduta Controparte_1
e trasferita, senza spirito di liberalità, alla IG.ra , che accetta. La parte cedente, Parte_1
consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa, ai sensi e per gli effetti della L. 47/85, oltre che ai sensi del T.U. 445/00, e succ. mod. e int., dichiara che nei fabbricati in oggetto non sono state realizzate opere che richiedono il rilascio di provvedimenti autorizzativi. La parte cedente garantisce la conformità dei fabbricati oggetto di trasferimento alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. Ai sensi e per gli effetti del D.L. 78/10 art. 19 c. 14 conv. in L.
122/10, la parte cedente dichiara e garantisce che i dati catastali relativi alle unità immobiliari cedute sopra descritte e le relative planimetrie catastali depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto.
La parte cedente garantisce la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità di quanto ceduto, puntualizzando che sull'immobile, con atto notarile del 29.09.2014, Repertorio n. 22808, Raccolta n.
11383, è stata costituita ipoteca a garanzia di un mutuo con scadenza il 31.10.2034, di cui il CP_1
ha sempre regolarmente pagato le rate che continuerà a pagare fino alla estinzione dello stesso. La OR accetta. Dopo il trasferimento della quota del 50% alla IG.ra , la Parte_1 Parte_1
provvederà a sostenere tutte le spese relative ad imposte e spese di manutenzione ordinaria o Pt_2 straordinaria riguardanti l'immobile ceduto. Le parti danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà. Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione all' Agenzia delle Entrate competente;
inoltre, si chiede di ordinare al Conservatore dei registri immobiliari competente per territorio di trascrivere l'emananda sentenza. Ai trasferimenti si applicherà la disposizione di cui all'art. 19 L. 74/87 e succ. ed in conseguenza di quanto previsto dalla sent. della Corte di Cass. Civ. Sez. Unite del 29.07.2021 n.
21761/2021, in quanto trasferimento parte delle condizioni di divorzio, è esente da ogni tassa e imposta di registro, ipotecaria e catastale. I ricorrenti si impegnano ad effettuare a loro cura la trascrizione e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la
Cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del territorio. Le relative spese saranno a carico del IG. . I ricorrenti producono oltre alla dichiarazione del tecnico in ordine alla conformità CP_1
pagina 5 di 8 dello stato di fatto degli immobili dei dati catastali e delle planimetrie ed alla conformità dell'intestazione catastale alle risultanze dei registri immobiliari, con allegati gli attestati di prestazione energetica, la conformità dell'impianto termico alle prescrizioni legali, le visure e le planimetrie catastali degli immobili e relative pertinenze”.
All'udienza dell'11.12.2024, le parti, personalmente comparse, hanno confermato di voler divorziare alle condizioni pattuite in seno all'accordo a firma congiunta depositato l'08.11.2024, ivi compresa quella relativa al trasferimento immobiliare da parte di in favore di Controparte_1 Parte_1
della proprietà della sua quota del 50% sull'immobile ivi indicato acquistato in regime di
[...]
comunione.
Tuttavia, le parti hanno precisato “che, qualora il ricorso non dovesse contenere quanto necessario per la produzione del superiore effetto reale, intendono, in ogni caso, ottenere la pronuncia di divorzio, attribuendo all'accordo, sul punto, efficacia obbligatoria e che il successivo atto definitivo di trasferimento della proprietà verrà stipulato innanzi ad un Notaio scelto dal signor Controparte_1 che si accollerà le relative spese”.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tener conto degli accordi patrimoniali intervenuti tra i coniugi, si osserva che le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, ferma restando l'efficacia meramente obbligatoria del trasferimento immobiliare ivi pattuito (pagg. 4 e ss. del richiamato accordo ove si indicano “ULTERIORI PATTUIZIONI CONCORDATE SUGLI ASPETTI
ECONOMICI E PATRIMONIALI”).
Al riguardo deve infatti precisarsi che è pur vero, in linea generale, anche alla luce dei principi enucleati dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 21761/2021, che “Le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c.
e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio
(che, rispetto alle pattuizioni relative alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa) ovvero dopo l'omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiamo prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, mentre non pagina 6 di 8 produce la nullità del trasferimento il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica soggettiva circa l'intestatario catastale dei beni e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
Tuttavia, occorre rilevare che è il ricorso o, come nella fattispecie a mani, l'accordo depositato con richiesta congiunta di conversione del rito da contenzioso a congiunto, che definisce il contenuto dell'atto pubblico deputato a costituire o trasferire un diritto reale immobiliare e che, come tale, deve essere completo di tutti i requisiti legali a ciò necessari.
La pattuizione de qua manca, peraltro, di una serie di requisiti indispensabili perché un tale effetto possa prodursi;
anzitutto, difetta dell'indicazione del valore dell'immobile la cui quota di proprietà si intende cedere;
valore che va indicato indipendentemente dall'avere le parti concordato o meno la corresponsione di un corrispettivo.
La pattuizione è altresì carente di ulteriori requisiti contenutistici, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'indicazione dei confini dell'immobile, dei titoli urbanistici abilitativi rilasciati dal Comune, degli estremi dell'A.P.E.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la pattuizione contenuta in ricorso (rectius, nel caso di specie, nell'accordo depositato con richiesta congiunta di conversione del rito da contenzioso a congiunto) non possa integrare il contenuto dell'atto pubblico idoneo al trasferimento di diritti reali immobiliari.
Alla ridetta udienza le parti hanno espressamente dichiarato di volere “ottenere la pronuncia di divorzio, attribuendo all'accordo, sul punto, efficacia obbligatoria e che il successivo atto definitivo di trasferimento della proprietà verrà stipulato innanzi ad un Notaio scelto dal signor Controparte_1 che si accollerà le relative spese” e, pertanto, di non volere subordinare la concorde domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alla possibilità di effettuare in questa sede il suddetto trasferimento immobiliare.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del Decreto di omologa, reso dal Tribunale di Enna in data 21-23-02.2017 nell'ambito del procedimento iscritto al n.
1394/2016 R.G., dell'accordo dagli stessi raggiunto e trascritto in seno al verbale di udienza del
13.02.2017, oltre che dal protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
pagina 7 di 8 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
In conclusione, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sopra riportato, con la precisazione che la pattuizione relativa al trasferimento della metà indivisa dell'immobile sito in Piazza Armerina alla Contrada Sante Croce s.n.c. (cfr. pagg. 4 e ss. del richiamato accordo ove si indicano “ULTERIORI PATTUIZIONI CONCORDATE SUGLI ASPETTI
ECONOMICI E PATRIMONIALI”) ha efficacia meramente obbligatoria.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le stesse vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e nato a [...] l'[...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
, alle condizioni concordate tra le parti, come sopra riportate e nei limiti C.F._3
precisati in parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Piazza Armerina al numero 123, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 1989.
Compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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