Articolo 2 della Legge 3 aprile 1958, n. 535
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 giugno 1958
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Versione
8 marzo 1963
Art. 2.
La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esami e titoli, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e di titoli specifici, stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia.
Per il rilascio di titoli specifici di cui al comma precedente sono periodicamente banditi e autorizzati corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 72))
Entrata in vigore il 8 marzo 1963
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