Versione
19 giugno 1958
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Versione
8 marzo 1963
8 marzo 1963
Art. 2.
La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esami e titoli, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e di titoli specifici, stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia.
Per il rilascio di titoli specifici di cui al comma precedente sono periodicamente banditi e autorizzati corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 72))
La nomina in prova del personale insegnante si consegue mediante pubblico concorso per esami e titoli, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani muniti di diploma magistrale e di titoli specifici, stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di intesa con il Ministro per la grazia e giustizia.
Per il rilascio di titoli specifici di cui al comma precedente sono periodicamente banditi e autorizzati corsi di specializzazione dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 3 FEBBRAIO 1963, N. 72))
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Modena, sentenza 14/12/2023, n. 524Provvedimento: […] Osserva il Giudicante come sia pacifico inter partes che, in assenza di corsi di specializzazione periodicamente banditi ed autorizzati, come previsto dall'art. 2 della Legge 535/1958 ovvero in assenza di concorsi riservati previsti dall'art. 135, comma 2, del d. Lgs 297/1994, la titolarità sulle scuole carcerarie venga riservata a docenti già di ruolo che possano vantare pregressa esperienza sulle sedi predette.Leggi di più...
- art. 417 bis c.p.c.·
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- art. 429 c.p.c.·
- art. 91 c.p.c.·
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- docenti scuole carcerarie