Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 12870/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. BELLANCA GIUSEPPE Parte_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA CORRIDORI, 10 PADERNO DUGNANO contro
, contumace Controparte_1
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 6-11-
24, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
per sentir accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro
[...]
subordinato a tempo indeterminato dal 1-2-24 al 1-3-24, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del complessivo importo di € 4.767,28 a titolo di componente contributiva previdenziale e assistenziale, del complessivo importo di € 3.202,18 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilita' e del complessivo importo netto di € di € 120,74 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione.
La ricorrente ha esposto di aver prestato attivita' lavorativa con funzioni di addetta sala e bancone, dal febbraio 2024, presso la gastronomia/ristorante etnico e presso il ristorante della convenuta: il rapporto era stato regolarizzato dal 11-3-24, con inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. turismo-pubblici esercizi.
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Quindi, ammessa ed espletata in parte la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, del cui dispositivo ha dato lettura in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1.Dall'istruttoria svolta e' emersa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche precedentemente alla formale assunzione.
La teste Ha dichiarato: “Fino a giugno 2024 e da gennaio 2024 ho lavorato per Testimone_1 la convenuta;
lavoravo all'Hotel Aurora in c.so come receptionist e a volte CP_1
lavoravo al ristorante n via Pasubio. CP_1
Non ho mai promosso vertenze nei confronti della convenuta.
Lavoravo in media quattro giorni al ristorante e due all'albergo. Lavoravo da lunedi' a sabato compreso.
Al ristorante lavoravo come addetta al bancone.
Al ristorante lavoravo dalle 9 alle 15.
Ho conosciuto la ricorrente sul lavoro, al ristorante.
A volte faceva l'orario di pomeriggio e io al mattino.
La ricorrente stava alla cassa.
L'ho vista fin dall'inizio del mio rapporto.
Nessuno le dava direttive sul lavoro.
I turni di lavoro venivano decisi dalla sig.ra che era il capo. Ognuno aveva un contatto Pt_2 personale con lei”.
La teste ha riferito: “Da agosto 2023 a giugno 2024 ho Testimone_2
lavorato per la convenuta.
Non ho mai promosso vertenze nei confronti della convenuta.
Lavoravo al ristorante in via Pasubio n.6; lavoravo in cucina. CP_1
Lavoravo dalle 10 all15/15,30 e dalle 17,30/18 alle 22/22,30, da lunedi' a sabato compreso.
Ho conosciuto la ricorrente sul lavoro.
La ricorrente e' arrivata dopo di me;
ha iniziato a gennaio/febbraio 2024.
Faceva cassa.
pagina 2 di 4 All'inizio lavorava dalle 10 alle 15/15,30 e dalle 18 alle 22/22,30; dopo circa due mesi faceva solo il turno serale;
a volte comunque faceva anche quello di giorno. Era la titolare , sig,ra che decideva i turni. Pt_2
Non c'era nessuno che desse ordini sul lavoro alla ricorrente”.
2. Deve pertanto essere riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e a tempo pieno tra le parti almeno dal 1-2-24 e la ricorrente ha quindi diritto, fin dall'inizio, all'inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. turismo pubblici esercizi.
Il rapporto e' cessato per dimissioni a fine aprile 2024.
La ricorrente ha quindi diritto al complessivo importo lordo di € 5.706,18 a titolo di retribuzioni e tredicesima e quattorrdicesima mensilita: da tale importo deve essere detratto l'importo netto percepito di € 2.504,00.
La ricorrente ha inoltre diritto all'importo netto di € 120,74 a titolo di t.f.r.
Sugli importi suddetti sono dovuti altresi' gli interessi legali e la rivalutazione, con decorrenza dalle singole scadenze e fino al saldo effettivo.
Gli importi sopra indicati risultano correttamente calcolati, ai sensi di legge e della contrattazione collettiva applicabile.
Del resto la convenuta, non costituendosi nel presente giudizio nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non ha contesta le circostanze di fatto dedotte in ricorso e neppure hanno offerto prova di avere adempiuto alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
3. Non puo' invece trovare accoglimento la domanda di corresponsione dell'importo di €
4.767,28 a titolo di componente contributiva previdenziale e assistenziale.
Dal conteggio riportato in ricorso si ricava che tale somma e' stata in realta' ottenuta moltiplicando l'aliquota fiscale del 23% mensile IRPEF per quattordici mensilita'.
Non si comprende il fondamento di tale domanda, tenuto conto del fatto che il datore di lavoro si pone come sostituto d'imposta e che titolare del diritto al versamento dell'imposta sulla retribuzione non e' la lavoratrice, bensi' Agenzia delle Entrate.
Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Definitivamente pronunciando, accerta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 1-2-24 al 10-3-24; condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente il complessivo importo lordo di €
5.706,18, da cu deve essere detratto l'importo netto percepito di € 2.504,00, e l'importo di €
120,74 a titolo di t.f.r.; rigetta per il resto il ricorso;
condanna la convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
1.400,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
fissa termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 18/03/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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