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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2024, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6813 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'avv. TERESA PALOMBA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
presso lo studio dell'avv. STEFANINO CASTI, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
1 1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1
addebito di colpa al CP_1
2) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore in favore di entrambi i genitori, PE
indicando quale residenza anagrafica prevalente quella materna sita in Capoterra, Via Marconi n.23;
3) Determinare il diritto di visita del signor secondo le esigenze del figlio minore e Controparte_1
compatibilmente alle occupazioni scolastiche e sportive di quest'ultimo. In considerazione dell'età
del minore, sarà lo stesso a concordare con il padre i giorni e gli orari delle visite.
4) Determinare a carico del l'obbligo di corrispondere, entro il cinque di ogni mese, la CP_1
somma di € 2.000,00 in favore della di cui € 1.600,00 a titolo di mantenimento in favore dei Pt_1
figli e ed € 400,00 a titolo di assegno di mantenimento del coniuge, somma da Per_2 PE
rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli. Si precisa che per spese straordinarie s'intenderanno quelle sportive, mediche non coperte dal SSN, scolastiche ( tasse universitarie, mensa, gite di istruzione, campus estivi, libri di inizio anno e corredo scolastico) abbigliamento almeno una volta all'anno. Quanto alle spese scolastiche si precisa che le tasse universitarie e i libri di inizio anno non necessiteranno di preventivo consenso, mentre tutte le altre dovranno essere preventivamente concertate e documentate. Si precisa, altresì, che il contributo di mantenimento del coniuge, così
come quantificato, s'intende comprensivo del canone corrisposto per la locazione dell'immobile ove la ricorrente intende trasferirsi, rinunciando alla assegnazione della casa coniugale.”
Conclusioni Sub procedimento 6813/2018 – 2: “Voglia il Tribunale adito:
“Si chiede che il Giudice in riforma dell'ordinanza presidenziale, emessa in data 13.05.2019, voglia aumentare il contributo di mantenimento a carico del e a favore della ricorrente e dei figli CP_1
minori con lei conviventi.”
Nell'interesse del resistente: “Voglia il Tribunale adito:
1) Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e senza alcuna Controparte_1 Parte_1
statuizione di addebito, con ogni conseguente obbligo di legge.
2 2) Disporre l'affidamento condiviso del minore con domiciliazione dello stesso presso la PE
madre e determinando il diritto di visita del padre secondo le esigenze del minore figlio.
3) Disporre a carico di un contributo per il mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_2 PE
nella misura non superiore ad € 800,00 (ottocento/00=) pari ad € 400,00 (quattrocento/00) per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie che si rendessero per i medesimi necessarie.
4) Disporre che nulla è dovuto a a titolo di assegno di mantenimento. Parte_1
5) Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Conclusioni Sub procedimento 6813/2018 – 2:
“- Rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
- In ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/07/2018, premesso di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 18/07/1998, e che dall'unione coniugale erano nati i figli Controparte_1 Per_2
(21/10/1998) e (4/03/2004); che a causa della condotta aggressiva e violenta del PE CP_1
era stata costretta a lasciare l'abitazione familiare, e a trasferirsi con i propri figli presso la madre;
che aveva individuato un immobile in Capoterra per il canone di locazione di 610,00 euro mensili,
ma allo stato era priva di occupazione e di mezzi per sostenerlo;
fino al 2017, il era CP_1
titolare del ristorante “Sa Cardiga e Su Schironi” ma, dopo l'insorgere della crisi coniugale, l'aveva strategicamente trasferito in capo al padre, divenendo un mero dipendente con la retribuzione mensile di euro 1.400,00; il era titolare inoltre dell'albergo “Ceasar”; il figlio era CP_1 PE
iscritto al primo anno del Liceo scientifico, mentre era iscritta alla facoltà di Lingue ma Per_2
affetta da una grave forma di anoressia;
che entrambi i figli avevano manifestato grave disagio a causa del conflitto familiare e dell'abbandono da parte del padre che sentivano quasi esclusivamente per telefono;
di dover ricorrere al supporto economico dalla madre giacché il non contribuiva in alcun modo al mantenimento dei figli;
tanto premesso, la ricorrente ha CP_1
chiesto la pronuncia della separazione con addebito al coniuge, oltre all'affidamento condiviso del figlio con collocazione presso la madre e diritto di visita del padre, prevedendo in capo al PE
3 convenuto un assegno di euro 2.000,00, a titolo di mantenimento del coniuge (400,00), e dei figli
(800 per ciascuno).
si è costituito in giudizio in data 20/02/2019, non opponendosi alla Controparte_1
pronuncia della separazione ma chiedendo il rigetto dell'addebito, con la previsione di un assegno di euro 800,00 a suo carico per il mantenimento dei soli figli.
Ha sostenuto, in particolare, che la crisi matrimoniale fosse scaturita dal progressivo allontanamento della manifestato con atteggiamenti di distacco ed indifferenza verso il marito;
di non Pt_1
essere titolare della società “Sa Cardiga e Su Schironi”, e nemmeno del “Ceasar”; che, in passato,
aveva piuttosto prestato la propria fidejussione accumulando un debito, unitamente ai soci familiari
(padre), e (fratelli), di euro 3.777.601,60; di essere dipendente della società CP_2 Per_3 Per_4
“Sa Cardiga e Su Schironi”, di percepire la retribuzione di euro 1.500,00, e di corrispondere mensilmente per il mantenimento dei figli la somma di euro 800,00, essendo la moglie dotata di redditi propri.
Sentiti i coniugi, con provvedimento del 13/05/2020, il Presidente f.f. - tenuto conto dell'attuale reddito da lavoro della ricorrente quale commessa di euro 786,00 al mese, gravato dalla spesa locativa di euro 618,00 al mese, e di un reddito medio mensile del resistente pari a euro 2.263,00
(CU/2019, CU/2018, CU/2017), non gravato da spese documentate, ed altresì considerata l'assenza di rapporti fra il padre e i figli, e il rifiuto di questi di fare rientro nella dimora familiare -, ha affidato il minore a entrambi i genitori, disponendo il suo collocamento presso la madre e regolamentando il diritto di visita del padre, altresì prevedendo in capo al resistente il versamento mensile di euro 1.100,00 a titolo di mantenimento della moglie (euro 400,00), e dei figli (euro
350,00 cadauno), e la ripartizione al 50% fra i genitori delle spese straordinarie per i figli.
Mutato il rito, le parti hanno insistito nelle domande formulate.
Con sentenza non definitiva pubblicata il 6/04/2020, è stata pronunciata la separazione personale tra le parti.
Con ricorso depositato in data 10/06/2021, ha chiesto l'ordine di pagamento Parte_1
diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro dell'obbligato, lamentando il non regolare
4 adempimento da parte di questo.
Il Giudice istruttore, con provvedimento del 23/09/2021, ha accolto la domanda.
Con ulteriore ricorso del 26/04/2022, ha chiesto l'incremento dell'assegno Parte_1
allegando di essere stata licenziata in data 4/12/2021, e che, malgrado l'ordine del pagamento diretto, la corresponsione dell'assegno non avveniva con puntualità, deducendo inoltre che nonostante l'impegno assunto dal di sostenere i costi della psicoterapia della figlia CP_1
, egli non se ne era mai fatto carico. Per_2
Il resistente ha contestato il fondamento della domanda, in particolare, sostenendo di avere sempre provveduto al pagamento delle spese della psicoterapia della figlia tra l'altro assunta presso Per_2
il negozio “Prenatal” di Sestu dove era lo stesso padre ad accompagnarla regolarmente, di avere inoltre acquistato per la figlia una autovettura anticipandone l'intero prezzo, e infine che la ricorrente svolgeva attività lavorativa alle dipendenze del supermercato MD.
Riuniti i procedimenti, la causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova per testi, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate.
***
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve essere respinta.
La ricorrente infatti non ha in alcun modo ottemperato al proprio onere di specifica allegazione e prova di fatti da porre a base della domanda, che risulta pertanto manifestamente infondata.
***
Nulla deve disporsi in ordine all'affidamento dei figli delle parti, ormai entrambi maggiorenni.
È peraltro pacifico che entrambi convivano con la madre, e rifiutino di avere col padre una assidua frequentazione.
È incontroverso che il figlio (20 anni) non sia economicamente autosufficiente, mentre vi è PE
contrasto tra le parti circa la capacità di lavoro e di reddito della figlia (26 anni). Per_2
La madre sostiene infatti che la figlia non sarebbe nelle condizioni di svolgere un'attività lavorativa a causa della grave forma di anoressia da cui è affetta, mentre il padre afferma il contrario avendo la figlia svolto, fino alle volontarie dimissioni, un tirocinio retribuito con 500 euro al mese per quasi
5 un anno.
Al riguardo, ritiene il Collegio che non sia cessato l'obbligo di mantenimento della figlia , la Per_2
quale, nonostante l'età, in ragione delle sue fragili e instabili condizioni psicofisiche non appare avere acquisito la capacità di provvedere autonomamente a sé stessa. Infatti, la sua validità
lavorativa appare limitata e ostacolata dalla grave forma di anoressia da cui è affetta da anni, che attendibilmente rende in alcuni periodi necessario il supporto costante dei familiari, difficoltà note anche al padre che ha sostenuto le spese della psicoterapia della figlia.
A ciò si aggiunga che il semplice svolgimento di un tirocinio per quanto retribuito, invero modestamente, e neppure concluso proprio a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, non appare ragionevolmente avere determinato un sicuro ingresso della ragazza nel mondo del lavoro.
Sussiste quindi per entrambi i figli l'obbligo del loro mantenimento.
La ricorrente ha domandato sin da principio che sia stabilito a carico del resistente un assegno complessivo di euro 2.000,00, di cui 1.600 per il mantenimento dei figli ed euro 400,00 per il proprio, da ultimo motivando l'incremento dell'assegno provvisoriamente disposto in causa (1.100)
con il sopravvenuto licenziamento, l'aggravamento delle condizioni di salute della figlia , la Per_2
mancata contribuzione del padre alle spese straordinarie.
Il resistente ha invece concluso confermando la richiesta di un assegno a suo carico per i soli figli,
stante la piena capacità lavorativa dimostrata dalla ricorrente.
Ebbene, attraverso le allegazioni delle parti e l'istruttoria testimoniale svolta, risulta provato che durante il matrimonio, durato 18 anni, la ricorrente abbia costantemente lavorato per il marito nel ristorante da lui gestito, ed è altresì emerso che, dopo la separazione, abbia costantemente svolto il lavoro di commessa o cassiera alle dipendenze di diversi supermercati per la retribuzione media di circa 1.000,00 euro al mese, salvo il breve periodo di alcuni mesi in cui lavorando 40 ore a settimana anziché 30 ore, ha percepito una retribuzione di circa 1.600 euro, e il breve periodo in cui non ha lavorato a seguito del licenziamento percependo l'indennità di disoccupazione.
La richiedente quindi, tenuto anche conto della sua giovane età, possiede una piena capacità
6 lavorativa grazie alla quale ha reperito in modo continuativo un'occupazione sia dopo la separazione sia dopo il più recente licenziamento.
Deve tuttavia tenersi conto che sulla stessa grava l'onere locativo di 650 euro al mese, oltre agli oneri di mantenimento e cura dei figli, in via pressoché esclusiva, data l'assenza di rapporti col padre.
Il figura invece dipendente del ristorante “Sa Cardiga e Su Schironi”, con una CP_1
retribuzione mensile di circa euro 1.530,00 (PF/2022).
Tuttavia, i costi da lui effettivamente sostenuti per il mantenimento di moglie e figli (1.100,00 al mese), oltre alla rata per l'acquisto di una BMW Z4 (464 al mese), e alle significative spese della psicoterapia della figlia (si vedano le ricevute prodotte nel sub procedimento), alla quale ha Per_2
anche acquistato in corso di causa un autoveicolo Mini One sostenendone i costi di circolazione, e gli ulteriori costi documentati per la frequenza dell'Istituto Superiore d'Istruzione del figlio PE
(si vedano ricevute sub procedimento), rendono poco plausibile che la capacità economica del resistente sia limitata al reddito evidenziato.
Valutata quindi la effettiva capacità lavorativa e di reddito di entrambe le parti, e gli oneri economici da ciascuno sostenuti, si ritiene congruo confermare l'importo stabilito di 1.100,00 euro quale contributo al mantenimento della ricorrente (euro 400,00), e dei figli (euro 350,00 per ciascuno).
Le spese del giudizio devono essere compensate fra le parti stante la reciproca soccombenza in ordine alle domande formulate.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza n. 771/2020 è stata pronunciata la separazione dei coniugi,
definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda:
1. Rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da Parte_1
2. Pone in capo a il versamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di 1.100,00 euro, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della moglie e (400) e dei figli e (euro 350,00 per ciascuno), con rivalutazione annuale PE Per_2
7 secondo ISTAT;
3. conferma il pagamento diretto dell'assegno da parte del datore di lavoro di Controparte_1
4. dispone che entrambe le parti concorrano in ragione del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, preventivamente concordate salvo le urgenti;
5. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 7/11/2024 nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
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