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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 15.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1866/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Zurolo e Maria Paola Monti, Parte_1 come da procura in atti appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ivanoe Ciocca, CP_1 come da procura in atti appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 107/2024, pubblicata il 19.1.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato in data 16.2.2021, esponeva di aver presentato all' Parte_1 in data 20.3.2018, domanda amministrativa per il riconoscimento dell'assegno sociale e che l'Ente non aveva accolto tale richiesta;
di avere presentato ricorso amministrativo, in data 18.11.2019, senza esito.
1 Deduceva di avere diritto alla prestazione dell'assegno sociale, alla maggiorazione sociale di cui all'art. 70 della L. n. 388/2000 dall'1.4.2018, e all'incremento della maggiorazione sociale ex art. 38 L. n. 448/2001 dall'1.6.2020. CP_ Conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni:
“a) dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno sociale a decorrere dal 1^ aprile 2018, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 20.03.2018,
o dalla data che si riterrà di giustizia, comunque antecedente al 1^ aprile 2020, nella misura di legge;
b) conseguentemente, dichiarare il diritto della ricorrente alla maggiorazione sociale di cui all'art.
70 L. n. 388/2000 a decorrere dal 1^ aprile 2018, nella misura di legge;
c) dichiarare comunque il diritto della ricorrente all'incremento della maggiorazione sociale ex art.
38 L. n. 448/2001 a decorrere dal 1^.06.2020, primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 69^ anno di età, o dalla data che si riterrà di giustizia, nella misura di legge;
CP_ d) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 11.700,48 per ratei maturati dal 1^.04.2018 al 28.02.2021, o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, nonché al pagamento dei ratei successivamente maturati
e maturandi, il tutto con gli accessori di legge.
Con condanna dell' alla refusione delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in CP_1 favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. CP_ Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Rappresentava, inoltre, che l'assegno sociale era stato riconosciuto alla a seguito di una nuova domanda Parte_1 amministrativa, presentata il 20.3.2020, e la maggiorazione ex art. 38 L. n. 448/2001 da giugno
2020.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri rigettava la domanda di riconoscimento del diritto all'assegno sociale e alla maggiorazione sociale di cui all'art. 7 L. n. 388/2001, ritenendo che con la seconda domanda amministrativa, presentata in data 20.3.2020, la ricorrente avesse fatto acquiescenza all'esito del primo procedimento amministrativo, precludendosi la possibilità di contestare giudizialmente il rigetto della prima domanda amministrativa;
dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda volta a ottenere la maggiorazione sociale CP_ ex art. 38 L. n. 448/2001, in quanto riconosciuta dall' compensava per 2/3 le spese di lite e CP_ condannava l' al pagamento del residuo.
Ha proposto appello per i motivi di seguito sinteticamente indicati: Parte_1
2 1) erronea interpretazione dell'art. 11 della L. n. 222/1984 e dell'art. 56, comma 2, della L. n.
69/2009 – insussistenza della ritenuta acquiescenza.
Ha sostenuto parte appellante che non sussiste alcuna norma che prevede una condizione ostativa alla presentazione di una nuova domanda amministrativa in materia di assegno sociale.
Ha, quindi, ribadito la fondatezza della prima domanda amministrativa del 20.3.2018, respinta per la permanenza della coabitazione dei coniugi anche dopo la loro separazione legale, in considerazione della estrema difficoltà per la di lasciare l'abitazione coniugale, non Parte_1 disponendo dei mezzi economici per provvedere al proprio mantenimento.
2) In ragione della integrale fondatezza del ricorso, illegittimità della parziale compensazione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c., e loro liquidazione sulla scorta del terzo scaglione della Tabella 4
Cause di previdenza del DM n. 55/2014, atteso il maggior valore della res controversa.
Ha, quindi, così concluso:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi suesposti, riformare parzialmente l'impugnata sentenza, ferma nel resto:
Dichiarando il suo diritto all'assegno sociale e alla maggiorazione sociale di cui all'art. 70 L. n. CP_ 388/2000 a decorrere dal 1^ aprile 2018 in poi, con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei a tale titolo maturati, da quantificarsi nella somma di euro 9.872,67 per il periodo dal
1^.04.2018 al 31.03.2020, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con gli accessori di legge;
CP_ Condannando l' a rifondere integralmente le spese processuali - da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari – del primo grado di giudizio, da riliquidarsi nel rispetto dei parametri minimi introdotti dal DM n. 55/2014, siccome modificati dal DM. n 147/2022, indicati nella Tabella 4 Cause di previdenza, nello scaglione di valore da euro 5.200,01 a euro 26.000,00, ferma restando la maggiorazione art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014 già riconosciuta nella sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari anche del presente giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari e da liquidarsi applicando la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, sempre dovuta ex art. 2, comma 1, lett. b), del DM n.
147/2022 quando l'atto sia stato redatto, come il presente, con tecniche informatiche, quali i collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti e la navigazione al suo interno, idonee ad agevolarne la consultazione”. CP_ Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 15.7.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, la ha lamentato l'erronea interpretazione, da parte del Parte_1
Tribunale, dell'art. 11 della L. n. 222/1984 e dell'art. 56, comma 2, della L. n. 69/2009, affermando l'insussistenza della ritenuta acquiescenza al rigetto della prima domanda amministrativa a seguito della presentazione della seconda domanda amministrativa.
La censura coglie nel segno, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Secondo Cass. n. 960/2021, in tema di prestazione assistenziale (indennità di accompagnamento)
“per aversi acquiescenza tacita ai sensi dell'art. 329 c.p.c., è necessario che la parte soccombente compia, spontaneamente e per sua libera decisione, atti o fatti che siano assolutamente incompatibili, in via logica e giuridica, con la volontà di avvalersi delle impugnazioni apprestate dalla legge e che manifestino in modo univoco la volontà di accettare la decisione della controversia ad essa sfavorevole” (in tal senso Cass. n. 1045/88). Questa Corte ha chiarito che
"Gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere" (Cass. n. 21491/2014).
Rispetto ai principi così declinati in tema di atti di acquiescenza deve quindi ritenersi correttamente svolta la valutazione della corte territoriale circa la non idoneità della nuova domanda amministrativa a costituire prova inequivoca della volontà di rinunciare alla impugnazione della precedente decisione. La proposizione della nuova domanda non preclude infatti che comunque sussista l'interesse ad ottenere (giudizialmente) la prestazione per il periodo antecedente, evidentemente escluso dal nuovo procedimento amministrativo (sulla reiterazione di domande amministrative si veda Cass. 20664/2011)” (Cass. n. 960/2021).
Ebbene, nel caso di specie, nella domanda amministrativa presentata in data 20.3.2020 la Parte_1
CP_ non ha manifestato alcuna volontà di rinunciare alla impugnazione del rigetto, da parte dell' della prima domanda ammnistrativa del 20.3.2018.
Il divieto previsto dall'art. 11 della L. n. 222/1984 - divieto esteso alla materia dell'invalidità civile dalla previsione contenuta nell'art. 56, comma 2, L. n. 69/2009 - di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'iter amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, e che, quindi, mira ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto la stessa prestazione, non preclude all'odierna appellante di impugnare giudizialmente il rigetto della prima domanda amministrativa.
4 L'improponibilità contemplata dall'art. 11 della L. n. 222/1984, infatti, riguarda non già il giudizio sulla prima domanda amministrativa ma la presentazione di una seconda domanda amministrativa, trattandosi di una norma che, da un lato, non impedisce iniziative giudiziarie a tutela di diritti soggettivi degli assistiti, dall'altro, è volta a soddisfare esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, evitando duplicazioni di procedimenti amministrativi inerenti alle stesse prestazioni poste dalla legge a tutela di medesime condizioni invalidanti (Cass. n. 614/2025).
2. Ciò posto, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335/1995, nel testo in vigore al momento della presentazione della domanda amministrativa da parte dell'odierna appellante: “Con effetto dal
1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni (67 anni dal 1° gennaio 2019) e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
5 dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”.
Gli unici requisiti richiesti ai fini della concessione dell'assegno sociale sono, quindi, l'età, la cittadinanza italiana, la residenza e il possesso di redditi (propri e del coniuge) non superiori al limite stabilito dalla legge. CP_ L' ha respinto la domanda della presentata il 20.3.2018 per la permanenza della Parte_1 coabitazione dei coniugi anche dopo la loro separazione legale.
Osserva il Collegio che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale e, in quanto tale, è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo art. 38 comma 1 lett. b 1. 448/2011).
La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale. Si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura. Si computano anche gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano invece il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della stessa 1. 335/1995 a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
In base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti, è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
6 In base alla stessa legge conta esclusivamente lo stato di bisogno effettivo, risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: "L'assegno è infatti erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti" (cfr. in particolare: Cass. n. 14513/2020; n. 22755/2024, in tema di assegno sociale spettante al coniuge separato).
Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995, prevede, quindi, come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. Ciò non è di ostacolo all'eventuale accertamento, in concreto, di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza, ma in mancanza di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, ad esempio, pur avendo astrattamente diritto a un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito, come in caso di separazione legale, quando uno dei due coniugi abbia rinunciato o non chiesto l'assegno di mantenimento (Cass. n. 24954/2021).
3. Nel caso di specie, la ha depositato, nel giudizio di primo grado, l'accordo di Parte_1 separazione consensuale dal coniuge, sottoscritto il 13.2.2018; la certificazione dell'Agenzia delle
Entrate dalla quale risulta che la stessa non ha percepito redditi negli anni 2018 e 2019, nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella quale ha dichiarato di aver sempre soggiornato in Italia dal 2018 e di aver ricevuto, negli anni 2020 e 2021, € 1.200,00 annui di mantenimento dall'ex coniuge (all. 1, 10 e 11 al ricorso di primo grado).
Ha, inoltre, allegato di essersi potuta trasferire a casa della figlia solo nel 2020, e di non aver potuto lasciare la casa coniugale prima di tale data, non avendo i necessari mezzi di sostentamento. CP_ A fronte di tali allegazioni e prove, spettava all' dimostrare, anche per il tramite di indizi gravi, precisi e concordanti, l'eventuale sussistenza di una condotta fraudolenta della ossia la Parte_1 simulazione della separazione in ragione di una ripresa effettiva della comunione di vita e di intenti fra i coniugi, e che il sostegno economico del coniuge non era venuto meno dopo la separazione, ma tale prova non è stata fornita.
Nonostante il dato pacifico della convivenza di fatto tra la e l'ex coniuge fino al 2020 Parte_1 possa indurre il sospetto di una separazione di comodo, la legge, nel prevedere che la regola del cumulo non si applica al coniuge legalmente separato, è chiara nel fondare l'eccezione sul mero stato di separazione legale, e lo fa in base alla ragionevole presunzione che il coniuge legalmente separato non possa più contare sul sostegno economico del partner, con la conseguenza che non
7 sembra potersi revocare in dubbio che tale stato è tutto ciò che il richiedente deve dimostrare, CP_ mentre spetta all' provare che la separazione è simulata e che da tale simulazione sia derivato un reddito coniugale superiore al limite massimo consentito per l'accesso al beneficio (cfr. Corte di appello di Roma n. 2010/2023; n. 414/2023).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, deve essere dichiarato il diritto dell'appellante a percepire l'assegno sociale e la relativa maggiorazione sociale, ex art. 70 L. n. 388/2000, a decorrere dall'1.4.2018, ossia dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della prima domanda amministrativa, e, per CP_ l'effetto, deve essere condannato l' al pagamento dei relativi ratei dall'1.4.2018 al 31.3.2020, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, restando assorbito il secondo motivo di appello, dovendosi procedere alla riliquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, stante l'accoglimento della domanda della Parte_1
5. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, e della maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore degli avv. Paolo Zurolo e Maria Paola Monti, che si sono dichiarati antistatari.
Si osserva, quanto alla maggiorazione ex art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014 - richiesta da parte appellante nel giudizio di primo grado e nel presente grado – che, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 13 agosto 2022, n. 147, tale norma prevede che “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. È, pertanto, rimessa alla discrezionalità del giudice la quantificazione del predetto aumento, di cui è fissata solo la misura massima. Nella specie, pur presentando il ricorso di primo grado caratteristiche integranti i presupposti di applicazione della norma citata, devono considerarsi il numero modesto di documenti da consultare e le dimensioni contenute degli stessi;
pertanto, tenuto conto della limitata agevolazione fornita, la maggiorazione può riconoscersi nella misura del
10%.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma:
- dichiara il diritto di a percepire l'assegno sociale e la relativa maggiorazione Parte_1
CP_ sociale, ex art. 70 L. n. 388/2000, a decorrere dall'1.4.2018, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei relativi ratei dall'1.4.2018 al 31.3.2020, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
8 CP_
- condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.200,00 quanto al primo grado, e in € 2.420,00 quanto al secondo grado, oltre spese generali, Iva e Cpa di legge, da distrarsi in favore degli avv. Paolo Zurolo e Maria Paola
Monti.
Roma, 15.7.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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