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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/07/2025, n. 4750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4750 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Settima Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente Relatore
Maria Speranza Ferrara Consigliere
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di onorari di avvocato iscritta al n. R.G. 5355/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025, ai sensi all'esito del deposito delle note telematiche ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi da sè stessi ex art. 86 c.p.c., - RICORRENTI -
E
(cf. ), RT P.IVA_1
in persona del Presidente pt. rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Valerio Tallini (C.F. ) C.F._3
RESISTENTE
, (c.f. Controparte_2 C.F._4
rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Volanti ( ) e CodiceFiscale_5
Francesca Bernadel (C.F. ). – RESISTENTE C.F._6
CF: ), Controparte_3 C.F._7
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo e Maria Grazia Turriziani, CF:
RESISTENTE C.F._8
OGGETTO: compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex artt. 14 d.lgs. 150/2011, come mod., gli avvocati Parte_1
e di hanno convenuto in giudizio la , Pt_2 Pt_2 RT CP_2
e per ottenere il pagamento dei compensi per l'attività
[...] Controparte_3
professionale svolta, nell'interesse della , nei giudizi innanzi a RT
questa Corte d'Appello, che vedevano come controparte la società : CP_4 CP_5
- Giudizio di Impugnazione Lodo Arbitrale promosso nell'interesse della iscritto al NRG 4876/2010; RT
- Subprocedimento di inibitoria esecutorietà lodo arbitrale, iscritto al NRG 4876-
1/2010;
- Procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al NRG 51199/2011.
Gli istanti deducono la complessità della controversia, avente per oggetto l'appalto, affidato dalla provincia di alla società Tre Esse Italia, dei servizi di CP_1
rilevamento, ricognizione, regolarizzazione, gestione amministrativa e tecnica, nonché di rilevazione dati e formazione banche dati, finalizzati all'ottimizzazione della gestione per l'applicazione del canone COSAP provinciale.
Precisano che il procedimento arbitrale era stato promosso, ben due volte, dalla società appaltante che, una prima volta, ha declinato la competenza degli arbitri, poi ha revocato la declinatoria ed ha introdotto un nuovo procedimento arbitrale, che si è così concluso:
- il rigetto delle eccezioni, proposte nell'interesse della , RT
a) di inammissibilità della domanda arbitrale;
b) illegittimità della composizione e delle modalità di costituzione del Collegio arbitrale;
c) natura (rituale o irrituale) dell'arbitrato; d) accertamento dell'appartenenza o meno della controversia in oggetto al contenuto della clausola compromissoria di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale;
- l'accoglimento del quesito n.1, con la condanna della al RT
pagamento, in favore della della somma di € Parte_3
3.358.032,11, a titolo risarcitorio, valutato equitativamente, oltre rivalutazione monetaria e gli interessi ulteriori il danno;
- il rigetto dei quesiti nn. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9);
- il parziale accoglimento del quesito n.10, con la condanna della CP_1
al pagamento, in favore della della somma di
[...] Parte_3
€ 245.078,75 oltre rivalutazione monetaria;
- il rigetto della domanda riconvenzionale di danno, quantificato in €
31.510.125,00 e proposta dall'ente provinciale, deducendo mancati introiti nelle casse provinciali, a causa dell'inadempimento imputabile alla;
Pt_3
- la condanna della al pagamento, nella misura di 4/5 di € RT
16.000,00, già liquidato al C.T.U., a titolo di compenso, con l'ordinanza dell'1.03.2010, e la condanna della al pagamento del Parte_3
restante 1/5;
- la condanna della al pagamento della somma di € RT
41.952,92 a favore della per quanto da quest'ultima Parte_3
anticipato e corrisposto nel rispetto della percentuale di cui all'art. 241, comma
11, D.Lgs. 163/06 e giusta ordinanza del 24.03.2010;
- la condanna della alla rifusione delle spese di difesa della RT
nella misura di 4/5 di € 60.994,72, oltre spese generali al Parte_3
12,50%, I.V.A. e C.p.a., ponendo il restante 1/5 a carico della stessa Tre Esse
Italia a.r.l., attesa la parziale soccombenza di parte istante, fermo il vincolo della solidarietà di entrambe le parti contrapposte nei confronti del difensore costituito;
- posto le spese di funzionamento del Collegio arbitrale, inclusi gli onorari spettanti agli arbitri e le spese di segreteria, nella misura dei 4/5 a carico della
, e nella misura di 1/5 a carico della RT Controparte_6
attesa la parziale soccombenza di parte istante, fermo il vincolo di
[...]
solidarietà delle Parti nei confronti del Collegio arbitrale, la cui specifica è oggetto dell'ordinanza dell'1.04.2009 e del 20.11.2009.
Aggiungono di aver proposto impugnazione, con un atto corposo, di ben 55 pagine e con 30 allegati;
di aver dovuto esaminare la copiosa costituzione della controparte;
di aver proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato, con esito positivo;
di aver dovuto resistere al reclamo, proposto contro il provvedimento di sospensione e poi rigettato. Sottolineano il riconoscimento, da parte della stessa amministrazione provinciale, dell'importanza del provvedimento di sospensione ed il risalto dato ad esso dai mezzi di informazione locale;
il vantaggio conseguito dall'ente, anche dopo la loro rinuncia al mandato difensivo, con la trasmissione di tutti gli atti “in formato word” alla Avvocatura provinciale;
di aver chiesto, a seguito della rinuncia, i compensi, inviando nel giugno 2011, al Segretario
Generale della Provincia di , dell'epoca, dott.ssa , i CP_1 Controparte_2
preavvisi di parcella, a saldo dell'attività sino ad allora svolta;
di aver integrato la documentazione e successivamente inviato le fatture relative ai compensi professionali maturati per un importo complessivo pari ad € 209.084,44; di aver più volte sollecitato il pagamento, anche a fini interruttivi della prescrizione, mentre l'amministrazione si è limitata, e solo nel gennaio 2022, ad eccepire la prescrizione di ogni diritto;
di aver introdotto anche un tentativo di mediazione (facoltativa), senza alcun esito per indisponibilità della controparte;
di aver tentato successivamente una definizione bonaria della controversia, proponendo una riduzione del 50% della somma richiesta, anche in questo caso senza alcun riscontro.
Ciò posto, chiedono la condanna dell'amministrazione provinciale, in virtù della procura ad litem loro conferita e dell'attività professionale svolta, al pagamento della somma di € 104.542,22, in favore di ciascun difensore, comprensivi di CPA ed IVA al 21%, come portate dalle fatture nn. 3/2012 e 4/2012 (Avv. e n. 6/2012 e 7/2012 Pt_1
(Avv. , oltre adeguamento IVA in rapporto all'aliquota vigente, al momento Pt_2
del pagamento (trattandosi di IVA ad esigibilità differita ex art. 6 comma 5 DPR n.
633/1972), oltre interessi di mora decorrenti dal 30°giorno dall'invio delle fatture sino all'effettivo soddisfo, ovvero della somma, maggiore o minore, che verrà determinata in corso di giudizio o che verrà, comunque, ritenuta di giustizia;
in via alternativa, se applicabile l'art. 191 commi 1 e 4 del Tuel, la condanna dei funzionari, e CP
, in solido fra loro ovvero in proporzione alla percentuale di responsabilità, al CP_2 pagamento delle somme già indicate;
o, ancora, in via alternativa, per l'ipotesi di inerzia dei suddetti funzionari nell'esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. verso la
, accertare e dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la RT
, in via surrogatoria degli stessi funzionari, ex art. 2900 c.c.; in RT ogni caso, accertare e dichiarare tenuti e, per l'effetto, condannare, per le causali esposte, e nonché la , al Controparte_2 Controparte_3 RT
risarcimento, in favore degli istanti avvocati, al 50% ciascuno, del maggior danno nella misura di € 45.000,00 ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese processuali.
§ I ricorrenti hanno dato attuazione all'ordinanza di questa Corte, emessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, Dlgs 28/2010, e la mediazione esperita ha avuto esito negativo.
E' così superata l'eccezione di improcedibilità della domanda, proposta dai funzionari della provincia, per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria anche nei loro confronti. Il eccepisce l'inammissibilità di una “integrazione” della CP
mediazione, originariamente effettuata nei confronti di una sola parte, nel caso, la provincia di . La norma di riferimento è, però, chiara nel rimettere al giudice CP_1
la valutazione della sussistenza della condizione di procedibilità, assegnando un termine, questo perentorio, perché si provveda all'esperimento della mediazione.
La eccepisce la nullità del contratto d'opera professionale RT
stipulato con la P.A., in assenza della prova scritta richiesta ad substantiam e della mancanza di un legittimo impegno di spesa: precisamente, da un lato, sottolinea che, per il conferimento dell'incarico, non è sufficiente l'adozione della sola delibera o determina di incarico, atti interni all'Amministrazione, così come la sottoscrizione della procura ad litem, e, dall'altro, che non risulta un impegno di spesa preventivamente assunto con relativa attestazione di copertura finanziaria e iscrizione nel capitolo di bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 191 D.lgs. n. 267/2000.
La , con la delibera della Giunta 8.6.2010 n. 176, ha deliberato RT
l'affidamento dell'incarico agli avvocati e di di proporre l'impugnativa Pt_1 Pt_2
del lodo arbitrale del 7.4.2010, emesso nella controversia proposta dalla società CP_5
nei confronti dell'amministrazione provinciale, ed ha demandato al dirigente del settore avvocatura l'onere di determinare il relativo impegno di spesa.
La procura ad litem è stata rilasciata, in esecuzione della delibera, ed il conferimento dell'incarico è avvenuto correttamente, seguendo l'orientamento giurisprudenziale, più di recente, riportato nella sentenza della Suprema Corte, a sezioni unite n. 37836/2022
(in motivazione), e confermato nell' ordinanza della S.C. n. 21007/2019 e sentenza n.1168/2024 (“In tema di forma scritta "ad substantiam" dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria”)
In altri termini, il requisito della forma scritta "ad substantiam" per i contratti della
P.A., nel contratto di patrocinio legale, è soddisfatto mediante il rilascio al difensore, ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di una procura generale alle liti, purché in essa sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera. Il contratto è, inoltre, valido anche in mancanza di uno specifico impegno di spesa e della sua copertura, perchè la nullità prevista in questi casi “non concerne anche le deliberazioni relative alla partecipazione degli enti a controversie giudiziarie, sia perché è incerta l'incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, e sia perché, nel bilancio dell'Ente, è di norma presente una voce generale nella quale possono essere inserite le prevedibili spese di lite» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13963/2006, in motivazione;
Cass., Sez. 1, Sentenza n.
8646/1993, in motivazione) inoltre, “il riferimento alle vigenti tariffe professionali, la cui applicabilità, in assenza di uno specifico accordo tra le parti, è di per sé sufficiente ad escludere l'incertezza in ordine alla controprestazione dovuta dalla
Amministrazione, quantificabile soltanto in via approssimativa al momento della stipulazione del contratto, in quanto correlata al compimento degli atti difensivi resi necessari dall'evoluzione del giudizio, e proprio per tale motivo idonea a giustificare la previsione della copertura finanziaria mediante generica imputazione al capitolo di bilancio riguardante le spese processuali» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24859 del
09/12/2015, 1830/2018 in motivazione).
Del resto, è pacifico il versamento di somme, documentato per un ammontare complessivo pari ad € 148.625,98, escluso cpa e iva (cfr. ancora doc. 2, nonché doc.
14, 17 e 18 fasc. Provincia, innanzi al tribunale).
E' priva di pregio anche l'eccezione relativa al conferimento dell'incarico per il procedimento cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato e del successivo reclamo. La giurisprudenza di legittimità, in un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ritiene idonea la procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi (nella specie, "con ogni più ampia facoltà") ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l'interesse del proprio assistito (Cass, a sez. unite 4909/2016; sez. III, sent. 20898/2018).
In conclusione, sussiste la legittimazione passiva della . RT
§ Esaminando la richiesta di pagamento, i professionisti richiamano le tariffe medie di cui al d.m. 127/2004, previste per gli onorari a carico del cliente, individuando il valore effettivo della controversia in 35.000.000,00 euro, considerata sia la fase rescissoria che rescindente. Precisano che, nella denegata ipotesi dell'individuazione di un minor valore della controversia, le tariffe vanno applicate nella misura massima, in ragione dell'impegno profuso e della particolare difficoltà dell'incarico svolto. Chiedono, in ogni caso, la liquidazione del maggior danno, trattandosi di fatture emesse nel lontano anno 2012, che, se onorate tempestivamente, avrebbero consentito di affrontare un acquisto immobiliare, senza contrarre un mutuo: il maggior danno sarebbe, dunque, costituito dagli interessi moratori, da calcolare nella misura degli interessi passivi corrisposti e da corrispondere alla banca mutuante, fino al pagamento del credito professionale.
Non è corretto il valore della causa, individuato dai professionisti in 35.000.000,00 euro. Va premesso, in punto di diritto, che “Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art.10 cod. proc. civ.); identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza, che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire.” (Cass. Sez. 6487/2023; n. 18233/2009).
Nella fattispecie, l'impugnazione ha per oggetto il lodo arbitrale, che ha condannato l' al pagamento della somma risarcitoria di € Parte_4
3.358.032,11, oltre spese di lite per poco più di 100.000,00 euro, per sorte, oltre accessori per le spese di difesa della controparte e la quota di 4/5 per le spese di funzionamento del collegio arbitrale, compresi gli onorari spettanti agli arbitri. I professionisti sommano al valore del “decisum”, di cui è stata richiesta la riforma, quello della domanda riconvenzionale di danni per € 31.510.125,00, rigettata dal collegio arbitrale e riproposta in appello. Il cumulo delle domande è corretto, perché è un'applicazione dell'art. 10 c.p.c. in base al quale il valore della causa si determina in base alla domanda e si ispira anche ad un principio di proporzionalità della retribuzione, in considerazione del fatto che il difensore esplica la propria opera professionale sia riguardo alle domande principali che a quelle riconvenzionali
(cfr. sent. n. 1948 del 1974 cit.). Cass. 7275/1991.
Il problema si pone in relazione all'ammontare della domanda risarcitoria.
L'art. 6 del D.m. 127/2004, applicabile ratione temporis, al p. 2, prevede espressamente che “ Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.”
Secondo un costante orientamento della Suprema Corte, in materia di liquidazione onorari a carico del cliente, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, quale è desumibile dagli sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. Nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, l'indagine, che, di volta in volta, il giudice di merito deve compiere, è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia (Ordinanza n. 28885/2023; 18507/2018; 1805/2012).
Nella fattispecie, mancano concreti ed attendibili elementi di valutazione per la stima del danno, disponibili fin dall'introduzione del giudizio, se non le indicazioni della stessa amministrazione, tutte da verificare. Di conseguenza, il valore della controversia deve essere considerato indeterminato. Si viene così a verificare un cumulo tra una domanda di valore determinato, la richiesta di riforma dei capi di condanna del lodo arbitrale, e altra di valore indeterminabile.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato.”
In concreto, l'impugnativa, con la richiesta di riforma del lodo arbitrale, nella parte determinata, ha un valore complessivo di circa euro 4.000.000,00 e ricade in uno scaglione sicuramente più favorevole per i professionisti, rispetto a quello previsto per le cause di valore indeterminabile.
Individuato lo scaglione applicabile, va precisato che non vi sono ragioni per l'applicazione della misura minima delle tariffe sia in ragione del numero e del tipo delle questioni proposte, sia perché non appaiono dirimenti gli impegni di spesa indicati dall'amministrazione, eccezione, che peraltro, si pone in contrasto con le precedenti difese. L'amministrazione oppone un impegno di spesa, in virtù della delibera n. 2010/2516 del 4 agosto 2010, per un importo presuntivo di 4000,00, al minimo delle tariffe, ed una successiva integrazione n. 2010/4999 del 30 dicembre
2010. Le delibere prescindono da un accordo con i professionisti e sono frutto di un'autonoma determinazione dell'amministrazione, che non può essere vincolante nei loro confronti. L'assenza di una convenzione impone il ricorso alle tariffe professionali. L'attività si è svolta durante la vigenza del d.m. n. 127/2004 e non è specificamente contestata. E' pacifico che la rinuncia al mandato è intervenuta dopo la definizione della fase cautelare (istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale, con esito favorevole per l'amministrazione, e dichiarazione di inammissibilità del reclamo).
Prima di procedere alla liquidazione, va ancora precisato che la , RT
con la delibera n. 2011/1816 del 20/4/2011, dando atto della intervenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo e del successivo provvedimento, in sede di reclamo, ha liquidato l'importo di 74.880,00 euro, in favore di ciascun difensore, a saldo della fattura n. 4/2011 emessa dall'avv. e n. 7/2011 emessa dall'avv. In Pt_1 Pt_2
questo ambito, si può ragionevolmente ritenere che la diversa indicazione, “acconto”, nella causale dei rispettivi mandati di pagamento, nell'aprile 2011, trovasse la sua giustificazione nella prosecuzione dell'attività difensiva. La rinuncia al mandato, da parte dei difensori, è intervenuta poco dopo nel successivo mese di ottobre 2011(doc.
21 fasc. parte ricorrente), in attesa di un ulteriore pagamento, a titolo di compensi per l'intera attività svolta, richiesto, nel precedente mese di giugno (doc. 18 fasc. parte ricorrente), come da fatture, anno 2012, n. 3 euro, per impugnativa lodo arbitrale, e n.
4, per la fase cautelare, emessa dall'avv. ed altre n. 6 e 7, emesse dall' avv. Pt_1 [...]
Pt_2
In questo ambito, non si pone la questione di un riconoscimento da parte della
, di un adempimento parziale, ma piuttosto di valutare i compensi CP_1
effettivamente spettanti fino alla rinuncia al mandato.
Ciò posto, sulla scorta dei criteri indicati, in applicazione delle tabelle forensi, vigenti al momento dello svolgimento dell'incarico, ed utilizzando gli atti a disposizione della
Corte, i compensi vengono liquidati come segue:
fase del reclamo avverso il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale,
Valore: scaglione da € 2,.582.300,01 a € 5.164.600,00
diritti e spese Importo spese imp. Spese esenti
Posizione e archivio € 207,00
Disamina € 52,00
Corrispondenza informativa € 207,00
Consultazione cliente € 207,00
Comparsa costituzione € 207,00
Scritturazione e collazione (n.7) € 217,00 17,50
Fascicolo e indice € 52,00 Costituzione in giudizio € 52,00
Esame scritti controparte € 103,00
Esame documentazione controparte € 103,00
Partecipazione udienze € 103,00 totale e. 1510, 00 17,50
Onorari importo
Studio controversia € 6.275,00
Consultazione col cliente € 3.145,00
Redazione memoria di costituzione € 5.700,00
Discussione in camera di consiglio € 7.045,00
_________
Totale onorari € 22.165,00
Riporto diritti € 1.510,00
Spese generali 12,5% € 2.959,375
Riporto spese imponibili € 17,50
_____________
Totale € 26.651,875 oltre accessori di legge
impugnazione lodo arbitrale Corte di Appello Roma RG 4876/2010
Valore: scaglione da € 2.582.300,01 a € 5.164.600,00
diritti e spese Importo spese imp. Spese esenti
Posizione e archivio € 207,00 € 8,00
Disamina € 52,00
Delega e autentica € 52,00
Corrispondenza informativa € 207,00
Consultazione cliente € 207,00 Atto introduttivo (citazione) € 207,00
Scritturazione e collazione
(n.14) € 124,00 € 35,00
Notifica atto € 52,00
Ritiro atto € 52,00
Esame relata di notifica € 52,00
Pagamento contributo unificato € 52,00 € 110,00
Fascicolo e indice € 52,00
Iscrizione causa a ruolo € 52,00 € 8,00
Atto introduttivo ricorso € 207,00
Scritturazione e collazione (pag. 10) € 93,00 euro 25,00
Fascicolo e indice € 52,00
Esame decreto fissazione udienza € 52,00
Richiesta copie ricorso e decreto € 31,00 € 159,00
Ritiro dette € 52,00
Notifica ricorso e decreto € 52,00 € 24,00
Ritiro atto notificato € 52,00
Esame relata di notifica € 52,00
Esame scritti controparte € 103,00
Esame documentazione controparte € 55,00
Note e scritti difensivi € 414,00
Scritturazione e collazione € 29,00 € 5,00
Deposito in cancelleria € 106,00
Esame dispos. decreto o ordinanza € 52,00
Partecipazione udienze € 207,00 € 150,00
Richiesta certificato o documento € 104,00
Esame ordinanza collegiale € 103,00
Richiesta depos. fascicolo arbitrato € 52,00 € 24,00
Totale € 3.236,00 € 247,00 € 301,00
Onorari
Studio controversia € 6.275,00
Consultazione col cliente € 3.145,00
Ricerca documenti € 1.685,00
Redazione atto introduttivo citazione € 5.700,00
Redazione atto introduttivo ricorso € 5.700,00
Memorie € 3.095,00
Discussione in camera di consiglio € 7.045,00
Indennità trasferta (n.8) € 240,00
___________
Totale onorari € 32.885,00
Riporto diritti € 3.236,00
Spese generali 12,5% € 4.515,125
Riporto spese imponibili € 247,00
Riporto spese esenti € 301,00
_____________
Totale € 41.184,13 oltre accessori di legge
Gli onorari sono stati liquidati nella misura massima, in ragione della complessità della controversia e del risultato raggiunto, e valutati insieme ai diritti ed alle spese, oltre iva, cpa e ritenuta di acconto, risultano anche inferiori a quelli già versati dalla
. Di conseguenza, la domanda va rigettata, con la condanna al RT
pagamento delle spese per questo grado di giudizio, anche nei confronti dei funzionari chiamati in causa.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese da liquidare in ragione della domanda, applicando lo scaglione previsto per le controversie fino a 260.000,00 euro, di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato. Le spese vengono liquidate nella misura medio/bassa, considerato il numero delle eccezioni risultate infondate, in particolare, quelle dell , e l'effettiva portata della linea Parte_4
difensiva di ciascun resistente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, e con la condanna al RT Controparte_2 Controparte_3
pagamento, in favore delle controparti, delle spese di lite, liquidate in 8000,00 euro, per ogni parte costituita, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso 16.7.2025 Il Presidente