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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 20/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 2287/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. METTA MICHELANGELO Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e NToparte_1 difeso, dai funzionari di istituto
Opposto
oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15/03/2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 303/2022, dedotta notifica in data 13.02.2023, con la quale è stato intimato a quale titolare della ditta di Autotrasporti Michele Perrotti, il pagamento della complessiva Parte_1 somma di euro 16.666,67, a titolo di sanzione amministrativa conseguente ai seguenti illeciti: a) art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5-bis, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art.1, comma
1 D.lgs. n. 8/2016, per avere utilizzato i lavoratrici analiticamente riportati nell'ordinanza illecitamente somministrati dalla mediante contratto di appalto ritenuto non genuino. NToparte_2
L'opponente ha in particolare eccepito: la genuinità del contratto di appalto;
ritualità della certificazione del contratto da Ente a ciò abilitato;
violazione degli artt. 79 e 80 D. Lgs. 276/2003; insussistenza dell'illecita interposizione.
1.1. Parte opposta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, l'opposizione è infondata potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc le motivazioni espresse da precedenti intervenuti in questo Ufficio investenti questioni analoghe rispetto a oggetto di causa (v. sentenze n. 4057/2022, est. Dott. n. 1323/2023, est. dott. e n. Per_1 Per_2
3272/2023, est. Dott.ssa ). Per_3
2.1. In specie, l'ordinanza ingiunzione opposta trae origine dal verbale di accertamento e notificazione n.
FG00000/2022-540-01 del 30.05.2022, emesso a conclusione dell'accesso ispettivo svolto dall'
[...]
di presso l'Autotrasporti Perrotti Michele, iniziato in data 21.07.2021. NToparte_1 CP_1
2.2. Va, al riguardo, rilevato che l'oggetto del presente giudizio è la fondatezza della pretesa sanzionatoria azionata dalla amministrazione convenuta, sicché il giudice è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'opponente, la quale va dimostrata in giudizio mediante un'inversione dell'onere probatorio, inversione che accolla alla Amministrazione l'onere di fornire la prova della fondatezza degli addebiti e della responsabilità del contravventore ingiunto.
Posto, quindi, che oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass. 7.3.2007, n. 5277; Cass. 20.8.1997, n. 7779), e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (Cass 21.5.2018, n. 12503; Cass SS UU 28.01.2010, n. 1786).
Altresì, va rimarcato che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9251/2010).
2.3. Più in dettaglio, all'esito della compiuta attività ispettiva i Funzionari hanno accertato l'irregolare esternalizzazione dei rapporti di lavoro intercorsi con i lavoratori , Persona_4 Persona_5
, , , , Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
, , , , , Persona_11 Persona_12 Parte_2 Persona_13 Persona_14 Persona_15 Per_16
, , , ,
[...] Persona_17 Persona_18 Persona_19 Persona_20 CP_3
, , , , , essendo Persona_21 Persona_22 Persona_23 Persona_24 Persona_25 emersolo svolgimento dell'attività solo formalmente prestata quali dipendenti della NToparte_4
in quanto organizzata e diretta dal quale titolare dell'omonima azienda di autotrasporti, al
[...] Pt_1 quale i dipendenti si rivolgevano per tutti gli aspetti gestionali dei rispettivi rapporti.
Così sintetizzati gli addebiti elevati nei confronti dell'odierna parte opponente, giova subito richiamare il consolidato orientamento di legittimità (cfr., Cass. n. 18207/2020, nonché, più di recente, Cass. n.
3768/2022), secondo cui, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, del D.lgs.
n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.
“Invero, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd.
"labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020)”
(così, Cass. n. 3768 cit.).
2.4. Nel caso di specie, le risultanze dell'accertamento ispettivo risultano adeguatamente circostanziate con riguardo all'esame dei documenti contabili acquisiti in sede ispettiva (peraltro, nel verbale è dato atto il mancato riscontro delle richieste di integrazione documentale del 30.11.2021 e del 15.4.2022) e delle dichiarazioni acquisite da alcuni dei lavoratori.
In specie, dette emergenze non consentono di affermare che il contratto commerciale intercorso tra l'Autotrasporti Perrotti e la abbia avuto le caratteristiche di un genuino appalto NToparte_4 di servizi.
Difatti, dall'esame delle risultanze dell'accertamento, è emerso che le direttive circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa sono state impartite ai dipendenti dal peraltro, da lui stesso Pt_1 anche reclutati, mediante l'utilizzazione dei mezzi della omonima ditta di autotrasporti.
Tanto emerge già dalle dichiarazioni rese agli ispettori dal in data 03.03.2022. Pt_1
Nello specifico, il confermando di avere usufruito dei lavoratori - riportati nominativamente- Pt_1 NT forniti dalla ha riferito di averli utilizzati con le medesime modalità con le quali ha utilizzato e coordinato i propri dipendenti.
Ha, quindi, precisato di avere “coordinato l'attività di tutti gli autisti indicando loro i mezzi da utilizzare, i NT luoghi di carico e scarico”; di avere comunicato alla su accordo con i lavoratori, le giornate di viaggio NT in relazione alle quali la società ha emesso le buste paga;
di avere interrotto i rapporti con la in seguito all'accesso ispettivo e di avere assunto in proprio i lavoratori;
di non essere a conoscenza che la NT non fosse autorizzata alla somministrazione di lavoro.
Rilevano, altresì, le dichiarazioni acquisite dai lavoratori utilmente reperiti dagli ispettori: 1) ER NT
, ha riferito di avere contattato la tramite altri autisti e, su indicazione di detta società, di
[...] essersi recato dal presso il quale ha iniziato a lavorare nel gennaio 2021; di avere utilizzato i camion
Pt_1 del da quest'ultimo indicati, di avere ricevuto dallo stesso le direttive lavorative per i viaggi
Pt_1 Pt_1 NT da fare, di avere avuto con la solo il contatto iniziale e per l'accredito dello stipendio;
di avere ricevuto le buste paga dal 2) , ha riferito di conoscere il in quanto
Pt_1 Persona_8 Pt_1 vicino di casa, di aver lavorato per quest'ultimo per circa un mese, di avere firmato il contratto, di fatto, NT neanche letto, di non avere mai conosciuto la di avere avuto rapporti solo con il e di avere
Pt_1 svolto attività di manutenzione e movimentazione dei camion. 3) , ha dichiarato di essere Persona_11 stato dipendente della da settembre od ottobre 2020 e sino al gennaio 2021, che il contratto Parte_3 NT firmato con la gli è stato dato dal il quale è stato l'unico riferimento dell'attività lavorativa
Pt_1 svolta tutta la settimana, eccetto la domenica, di avere ricevuto le buste paga dal di non avere
Pt_1 NT avuto contatti con la 4) ha riferito di aver lavorato per il Testimone_1 Pt_1 dall'ottobre 2018 al maggio 2019, oltre al mese di giugno 2021, di essere stato addetto al trasporto di cereali in varie destinazioni indicate telefonicamente dal stesso, di essere entrato in contatto con il
Pt_1 tramite il sito “Subito.it” e di essere stato da questi assunto, di avere scoperto di essere alle
Pt_1 NT dipendenze della alla sottoscrizione del contratto e di non avere mai avuto contatti con detta società, dalla quale ha avuto l'accredito dello stipendio, di ricevere le buste paga dal che le faceva trovare
Pt_1 nella postazione di guida.
2.5. Le predette dichiarazioni complessivamente valutate – sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare stante la concordanza del loro contenuto, presentandosi, altresì, genuine in quanto rese in concomitanza con l'accertamento ispettivo - evidenziano come l'attività di trasporto sia stata svolta direttamente dal tramite direttive organizzative impartite ai lavoratori formalmente assunti dalla Pt_1 NT e con l'utilizzazione dei camion dell' NToparte_5
NT Non si evincono elementi da cui desumere che la si sia assunta il rischio di impresa con propri mezzi e non emergendo da parte del Penchev il ruolo di effettivo preposto della società.
Di alcun ausilio, riveste la successiva nomina di altro preposto ), non ricorrendo già all'epoca della Per_7 sottoscrizione del contratto i requisiti dell'appalto di servizi.
2.6. In specie, la doglianza relativa alla ritenuta efficacia preclusiva di cui all'art. 79 D. Lgs 276/2003, costituita dalla esistenza di contratto di appalto di servizi certificato dalla Commissione di Certificazione presso l'Ente Paritetico Bilaterale ENBLI di Roma, non si presenta fondata.
Sulla questione è stato affermato che l'eventuale presunzione di regolarità del contratto e di correttezza della qualificazione derivanti dalla pretesa certificazione non possano comunque impedire l'accertamento, in fatto, da parte degli organi pubblici di vigilanza, in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed al rispetto delle condizioni contrattuali del rapporto (per tale condivisibile interpretazione, si Co veda sentenza n. 181/2021 del Tribunale di Cuneo prodotta dall' ).
Va, inoltre, rilevato che, al fine di poter considerare la sussistenza di una valida certificazione del contratto, efficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 D. Lgs 276/2003, è essenziale che l'ente bilaterale presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità sia espressione di una o più organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Tale dato non si evidenzia con riguardo al contratto stipulato nell'ottobre 2018, tenuto conto, altresì, della certificazione – peraltro, proveniente da commissione composta da tre membri rispetto a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento allegato dalla stessa parte opponente - intervenuta successivamente nel mese ovvero in epoca successiva alla stipula del contratto.
L'Integrazione contrattuale del 7.5.2020 è irrilevante ai fini della efficacia della certificazione, trattandosi, per l'appunto di mera integrazione del contratto del 2018.
2.7. Le richieste istruttorie articolate, alla luce di tutto quanto innanzi motivato, si presentano ultronee ai fini del decidere e quindi inammissibili.
3. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata e l'ordinanza ingiunzione integralmente confermata.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n.147/2022 (con la riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 149/2015) – seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 15/03/2023, iscritto al n. 2287/2023
R.G.A.C. così provvede:- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente al versamento delle spese di lite in favore del resistente che si liquidano in € 2.160,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20/02/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 20/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 2287/2023 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. METTA MICHELANGELO Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e NToparte_1 difeso, dai funzionari di istituto
Opposto
oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 15/03/2023 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. 303/2022, dedotta notifica in data 13.02.2023, con la quale è stato intimato a quale titolare della ditta di Autotrasporti Michele Perrotti, il pagamento della complessiva Parte_1 somma di euro 16.666,67, a titolo di sanzione amministrativa conseguente ai seguenti illeciti: a) art. 29, comma 1 e art. 18, comma 5-bis, D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art.1, comma
1 D.lgs. n. 8/2016, per avere utilizzato i lavoratrici analiticamente riportati nell'ordinanza illecitamente somministrati dalla mediante contratto di appalto ritenuto non genuino. NToparte_2
L'opponente ha in particolare eccepito: la genuinità del contratto di appalto;
ritualità della certificazione del contratto da Ente a ciò abilitato;
violazione degli artt. 79 e 80 D. Lgs. 276/2003; insussistenza dell'illecita interposizione.
1.1. Parte opposta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, l'opposizione è infondata potendosi richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc le motivazioni espresse da precedenti intervenuti in questo Ufficio investenti questioni analoghe rispetto a oggetto di causa (v. sentenze n. 4057/2022, est. Dott. n. 1323/2023, est. dott. e n. Per_1 Per_2
3272/2023, est. Dott.ssa ). Per_3
2.1. In specie, l'ordinanza ingiunzione opposta trae origine dal verbale di accertamento e notificazione n.
FG00000/2022-540-01 del 30.05.2022, emesso a conclusione dell'accesso ispettivo svolto dall'
[...]
di presso l'Autotrasporti Perrotti Michele, iniziato in data 21.07.2021. NToparte_1 CP_1
2.2. Va, al riguardo, rilevato che l'oggetto del presente giudizio è la fondatezza della pretesa sanzionatoria azionata dalla amministrazione convenuta, sicché il giudice è chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità dell'opponente, la quale va dimostrata in giudizio mediante un'inversione dell'onere probatorio, inversione che accolla alla Amministrazione l'onere di fornire la prova della fondatezza degli addebiti e della responsabilità del contravventore ingiunto.
Posto, quindi, che oggetto dell'opposizione non è l'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo, ma la pretesa sanzionatoria (Cass. 7.3.2007, n. 5277; Cass. 20.8.1997, n. 7779), e che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, i vizi di motivazione dell'atto opposto così come in genere i vizi di procedura, non determinano la nullità del provvedimento (Cass 21.5.2018, n. 12503; Cass SS UU 28.01.2010, n. 1786).
Altresì, va rimarcato che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9251/2010).
2.3. Più in dettaglio, all'esito della compiuta attività ispettiva i Funzionari hanno accertato l'irregolare esternalizzazione dei rapporti di lavoro intercorsi con i lavoratori , Persona_4 Persona_5
, , , , Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
, , , , , Persona_11 Persona_12 Parte_2 Persona_13 Persona_14 Persona_15 Per_16
, , , ,
[...] Persona_17 Persona_18 Persona_19 Persona_20 CP_3
, , , , , essendo Persona_21 Persona_22 Persona_23 Persona_24 Persona_25 emersolo svolgimento dell'attività solo formalmente prestata quali dipendenti della NToparte_4
in quanto organizzata e diretta dal quale titolare dell'omonima azienda di autotrasporti, al
[...] Pt_1 quale i dipendenti si rivolgevano per tutti gli aspetti gestionali dei rispettivi rapporti.
Così sintetizzati gli addebiti elevati nei confronti dell'odierna parte opponente, giova subito richiamare il consolidato orientamento di legittimità (cfr., Cass. n. 18207/2020, nonché, più di recente, Cass. n.
3768/2022), secondo cui, in tema di divieto d'intermediazione di manodopera, l'art. 29, comma 1, del D.lgs.
n. 276 del 2003 distingue il contratto di appalto dalla somministrazione irregolare di lavoro in base all'assunzione, nel primo, del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore ed all'eterodirezione dei lavoratori utilizzati, la quale ricorre quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma dirige anche i dipendenti dell'appaltatore rimanendo sull'interposta solo compiti di gestione amministrativa del rapporto senza una reale organizzazione della prestazione lavorativa.
“Invero, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd.
"labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. n. 12551 del 2020)”
(così, Cass. n. 3768 cit.).
2.4. Nel caso di specie, le risultanze dell'accertamento ispettivo risultano adeguatamente circostanziate con riguardo all'esame dei documenti contabili acquisiti in sede ispettiva (peraltro, nel verbale è dato atto il mancato riscontro delle richieste di integrazione documentale del 30.11.2021 e del 15.4.2022) e delle dichiarazioni acquisite da alcuni dei lavoratori.
In specie, dette emergenze non consentono di affermare che il contratto commerciale intercorso tra l'Autotrasporti Perrotti e la abbia avuto le caratteristiche di un genuino appalto NToparte_4 di servizi.
Difatti, dall'esame delle risultanze dell'accertamento, è emerso che le direttive circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa sono state impartite ai dipendenti dal peraltro, da lui stesso Pt_1 anche reclutati, mediante l'utilizzazione dei mezzi della omonima ditta di autotrasporti.
Tanto emerge già dalle dichiarazioni rese agli ispettori dal in data 03.03.2022. Pt_1
Nello specifico, il confermando di avere usufruito dei lavoratori - riportati nominativamente- Pt_1 NT forniti dalla ha riferito di averli utilizzati con le medesime modalità con le quali ha utilizzato e coordinato i propri dipendenti.
Ha, quindi, precisato di avere “coordinato l'attività di tutti gli autisti indicando loro i mezzi da utilizzare, i NT luoghi di carico e scarico”; di avere comunicato alla su accordo con i lavoratori, le giornate di viaggio NT in relazione alle quali la società ha emesso le buste paga;
di avere interrotto i rapporti con la in seguito all'accesso ispettivo e di avere assunto in proprio i lavoratori;
di non essere a conoscenza che la NT non fosse autorizzata alla somministrazione di lavoro.
Rilevano, altresì, le dichiarazioni acquisite dai lavoratori utilmente reperiti dagli ispettori: 1) ER NT
, ha riferito di avere contattato la tramite altri autisti e, su indicazione di detta società, di
[...] essersi recato dal presso il quale ha iniziato a lavorare nel gennaio 2021; di avere utilizzato i camion
Pt_1 del da quest'ultimo indicati, di avere ricevuto dallo stesso le direttive lavorative per i viaggi
Pt_1 Pt_1 NT da fare, di avere avuto con la solo il contatto iniziale e per l'accredito dello stipendio;
di avere ricevuto le buste paga dal 2) , ha riferito di conoscere il in quanto
Pt_1 Persona_8 Pt_1 vicino di casa, di aver lavorato per quest'ultimo per circa un mese, di avere firmato il contratto, di fatto, NT neanche letto, di non avere mai conosciuto la di avere avuto rapporti solo con il e di avere
Pt_1 svolto attività di manutenzione e movimentazione dei camion. 3) , ha dichiarato di essere Persona_11 stato dipendente della da settembre od ottobre 2020 e sino al gennaio 2021, che il contratto Parte_3 NT firmato con la gli è stato dato dal il quale è stato l'unico riferimento dell'attività lavorativa
Pt_1 svolta tutta la settimana, eccetto la domenica, di avere ricevuto le buste paga dal di non avere
Pt_1 NT avuto contatti con la 4) ha riferito di aver lavorato per il Testimone_1 Pt_1 dall'ottobre 2018 al maggio 2019, oltre al mese di giugno 2021, di essere stato addetto al trasporto di cereali in varie destinazioni indicate telefonicamente dal stesso, di essere entrato in contatto con il
Pt_1 tramite il sito “Subito.it” e di essere stato da questi assunto, di avere scoperto di essere alle
Pt_1 NT dipendenze della alla sottoscrizione del contratto e di non avere mai avuto contatti con detta società, dalla quale ha avuto l'accredito dello stipendio, di ricevere le buste paga dal che le faceva trovare
Pt_1 nella postazione di guida.
2.5. Le predette dichiarazioni complessivamente valutate – sulla cui attendibilità non vi è ragione di dubitare stante la concordanza del loro contenuto, presentandosi, altresì, genuine in quanto rese in concomitanza con l'accertamento ispettivo - evidenziano come l'attività di trasporto sia stata svolta direttamente dal tramite direttive organizzative impartite ai lavoratori formalmente assunti dalla Pt_1 NT e con l'utilizzazione dei camion dell' NToparte_5
NT Non si evincono elementi da cui desumere che la si sia assunta il rischio di impresa con propri mezzi e non emergendo da parte del Penchev il ruolo di effettivo preposto della società.
Di alcun ausilio, riveste la successiva nomina di altro preposto ), non ricorrendo già all'epoca della Per_7 sottoscrizione del contratto i requisiti dell'appalto di servizi.
2.6. In specie, la doglianza relativa alla ritenuta efficacia preclusiva di cui all'art. 79 D. Lgs 276/2003, costituita dalla esistenza di contratto di appalto di servizi certificato dalla Commissione di Certificazione presso l'Ente Paritetico Bilaterale ENBLI di Roma, non si presenta fondata.
Sulla questione è stato affermato che l'eventuale presunzione di regolarità del contratto e di correttezza della qualificazione derivanti dalla pretesa certificazione non possano comunque impedire l'accertamento, in fatto, da parte degli organi pubblici di vigilanza, in ordine alle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed al rispetto delle condizioni contrattuali del rapporto (per tale condivisibile interpretazione, si Co veda sentenza n. 181/2021 del Tribunale di Cuneo prodotta dall' ).
Va, inoltre, rilevato che, al fine di poter considerare la sussistenza di una valida certificazione del contratto, efficace ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 D. Lgs 276/2003, è essenziale che l'ente bilaterale presso il quale è stata istituita la commissione che ha effettuato la certificazione di conformità sia espressione di una o più organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Tale dato non si evidenzia con riguardo al contratto stipulato nell'ottobre 2018, tenuto conto, altresì, della certificazione – peraltro, proveniente da commissione composta da tre membri rispetto a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento allegato dalla stessa parte opponente - intervenuta successivamente nel mese ovvero in epoca successiva alla stipula del contratto.
L'Integrazione contrattuale del 7.5.2020 è irrilevante ai fini della efficacia della certificazione, trattandosi, per l'appunto di mera integrazione del contratto del 2018.
2.7. Le richieste istruttorie articolate, alla luce di tutto quanto innanzi motivato, si presentano ultronee ai fini del decidere e quindi inammissibili.
3. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata e l'ordinanza ingiunzione integralmente confermata.
4. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n.147/2022 (con la riduzione di cui all'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 149/2015) – seguono la soccombenza della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 15/03/2023, iscritto al n. 2287/2023
R.G.A.C. così provvede:- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente al versamento delle spese di lite in favore del resistente che si liquidano in € 2.160,00 oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza del 20/02/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro