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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/07/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 3102 del 20.10.2023 Oggetto: retribuzione N. R.G. 892/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Domenico Rosario Monterisi Giudice Ausiliario ha emesso la presente
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro , in grado di appello,
tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Emanuele Poggi e Sonia Selletti
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Toma CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 13.10.2021, CP_1 aveva dedotto: - di aver lavorato, dall'1.10.2009 al 14.06.2021 alle dipendenze della
[...]
(di seguito sinteticamente indicata come , o come Controparte_2 CP_3 Parte_1
con le mansioni di infermiera professionale, livello D del CCNL AIOP- Case di cura
[...] private personale non medico a tempo pieno per n.36 ore settimanali nel reparto di cardiochirurgia con orario articolato su tre turni;
-di aver dovuto indossare per l'intera durata del turno lavorativo degli indumenti di lavoro, effettuando le operazioni di vestizione/svestizione presso la sede lavorativa, operazioni per le quali doveva giungere sul posto di lavoro circa quindici minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio del turno e fermarsi dopo la fine del turno per ulteriori quindici minuti;
-che tali operazioni erano eterodirette, soggette al datore di lavoro che ne aveva determinato tempo e luogo, ed erano integrative dell'obbligazione principale e funzionali al suo corretto espletamento. Tanto premesso, aveva chiesto che fosse accertato che, per il periodo dal 01.03.2016 alla data del ricorso, il tempo impiegato per le operazioni di vestizione/svestizione - quindici minuti prima dell'inizio di ogni turno e quindici minuti dopo ogni turno - costituiva tempo di lavoro;
che la società fosse Controparte_2 condannata al pagamento delle differenze retributive pari ad € 5.388,77 lordi (sul tempo calcolato come orario ordinario) e/o ad € 6.466,57 lordi (sul tempo calcolato come orario straordinario) o della maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in subordine, per un tempo quotidiano complessivo di quattordici minuti, ha chiesto la condanna della Società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad € 2.445,22 lordi (come orario ordinario) e/o ad € 2.934,36 lordi (come straordinario) o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre accessori e spese.
Costituitasi in giudizio, la Parte_1
premesso che il nuovo CCNL AIOP (stipulato l'8.10.2020) aveva riconosciuto all'art.18,
[...] comma 10, quattordici minuti complessivi destinati alle attività di vestizione/svestizione, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e viceversa, e che le modalità di applicazione della norma erano state rimesse alla contrattazione di II livello, aveva dedotto che tale norma trovava applicazione solo dal mese successivo all'entrata in vigore del CCNL, dunque da novembre 2020; aveva precisato che il contratto di secondo livello era intervenuto il 18.2.2022, con decorrenza dal 01.01.2022, e aveva previsto 14 minuti/die complessivi per il c.d. tempo tuta e una somma una tantum di € 275,00 lordi per il periodo intercorso tra la stipula del CCNL e l'attuazione dello stesso. Aveva inoltre eccepito la carenza di prova in ordine all'eterodirezione dell'attività in questione e in ordine all'effettiva esecuzione e alla durata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Escussi i testimoni addotti dalle parti, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che le dichiarazioni testimoniali fossero idonee a provare che gli infermieri dovevano entrare in struttura prima di cominciare il turno, timbrare il cartellino marcatempo e dedicare 7-8 minuti alla vestizione, in modo da avere già indosso la divisa all'inizio del turno di lavoro, che tanto valeva anche per la svestizione nei minuti successivi alla fine del turno e che tale attività era imposta dalla Società, essendo la libertà del lavoratore limitata all'eventuale impiego di un maggior tempo per le operazioni di vestizione/svestizione, alla scelta tra due dispositivi marcatempo e tra due spogliatoi. Ha affermato che, trattandosi di orario necessario per la prestazione di lavoro, esso doveva essere retribuito quale lavoro straordinario nella misura di 14 minuti complessivi per ciascun turno. Ha rilevato che l'attuazione dell'art.18, comma 10 del CCNL AIOP di ottobre 2020, che aveva disciplinato in via negoziale la materia del tempo- tuta, era avvenuta solo da gennaio 2022 e che l'erogazione di una somma una tantum di € 275,00 quale bonus transattivo per il periodo novembre 2020 - dicembre 2021, previsto nell'accordo integrativo del 18.2.2022, non costituiva una retribuzione per lo straordinario, ma compensava i disagi psichici ed esistenziali dovuti al ritardo nella stipula del contratto integrativo. Il Tribunale ha quindi condannato la Società a pagare al ricorrente l'importo di € 2.934,36 lordi, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando, con il primo motivo, l'erroneità della valutazione delle
[...] deposizioni testimoniali in ordine agli effetti della timbratura del cartellino marcatempo, posto che le operazioni di vestizione e svestizione erano incluse nell'intervallo delle timbrature e dovevano quindi considerarsi già comprese nell'orario di lavoro. Ha inoltre eccepito l'erroneità della valutazione circa l'affermata eterodirezione dell'attività di vestizione/svestizione. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'interpretazione dell'Accordo Integrativo, attuativo della disciplina del CCNL sul c.d. tempo tuta e in particolare dell'art.18, comma 10, sostenendo che esso aveva efficacia erga omnes a decorrere da gennaio 2022, e ribadendo che aveva inteso regolare il periodo da novembre 2020 a dicembre 2021 mediante il riconoscimento di una somma una tantum e il periodo successivo con la contabilizzazione informatica di 14 minuti al giorno nella banca delle ore. Con il terzo motivo ha lamentato l'insussistenza di un diritto alla remunerazione del tempo- tuta e l'erroneità della decisione che si era estesa al periodo successivo al 30.10.2020, nonostante gli accordi sindacali che avevano regolato la questione da novembre 2020. Con il quarto motivo la Società ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva adeguatamente considerato la contestazione dei conteggi proposti dal ricorrente. Ha concluso quindi chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata, anche con riferimento alle spese di lite. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ne ha CP_1 chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 11.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1. Giova partire dall'esame del secondo e del terzo motivo di gravame, attinenti all'interpretazione del contratto collettivo integrativo, della pattuizione del pagamento una tantum di € 275,00, e dei suoi effetti. Se, da un lato, è chiaro che l'art.18 del CCNL per i dipendenti degli ospedali privati (AIOP, ARIS, CGIL, CISL, UIL) del 08.10.2020 trova applicazione solo per il periodo successivo alla sua stipulazione e che le modalità di applicazione del comma 10 (secondo cui l'orario di lavoro comprende 14 minuti complessivi per la vestizione/svestizione di divise, per il transito dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e per il passaggio delle consegne) erano da definirsi “in sede di contrattazione di II livello”, da altro lato, tuttavia, non può automaticamente escludersi la sussistenza del diritto del dipendente infermiere alla retribuzione per il periodo di vestizione e svestizione per il periodo anteriore a quello in cui è intervenuta la contrattazione integrativa attuativa del 18.2.2022. Occorre rilevare, sotto un profilo, che un simile diritto trova potenziale e prioritario fondamento nell' art.36 Cost. e, sotto altro profilo, che per il periodo in cui è stato previsto anche dalla fonte negoziale di primo livello il suo sorgere non è stato subordinato all'intervento della contrattazione di secondo livello, poiché a quest'ultima è stata rimessa solo la definizione delle modalità di attuazione. Con l'accordo sindacale del 18.2.2022 è stato infatti stabilito che, con decorrenza dal 01.01.2022, per il personale chiamato ad indossare una divisa da lavoro, sarebbero stati riconosciuti, ad ogni turno di servizio, e aggiunti informaticamente 14 minuti di tempo, che sarebbero stati accantonati e contabilizzati nel contatore di “banca ore Tempo tuta”, restando utilizzabili per la fruizione di permessi retribuiti o per il completamento dell'orario di servizio. Nello stesso accordo integrativo del 18.2.2022 è stata prevista, per i lavoratori già in forza al 01.11.2020 e per quelli assunti successivamente, ma ancora in forza al 31.12.2021, una somma a titolo di una tantum, “quale bonus transattivo esente da contrattazione previdenziale e assoggettata al regime di tassazione separata, pari ad € 275,00” . Tale clausola è stata pattuita al dichiarato fine di “far fronte ai disagi psicofisici ed esistenziali subiti dai lavoratori conseguenti al ritardo nella sottoscrizione del presente Accordo” e quindi per scopi diversi rispetto a quello di tacitare le pretese che erano state già azionate dal ricorrente con il ricorso proposto in primo grado in data 31.08.2021 e che avevano natura (non di risarcimento di danni non patrimoniali, ma) retributiva. Peraltro si rileva che, sebbene all'epoca della stipulazione dell'Accordo integrativo del 18.2.2022, il giudizio tra le parti fosse già pendente, nessun riferimento agli eventuali effetti della transazione sul predetto giudizio in corso è ivi contenuto . Inoltre, a fronte di un processo civile pendente e in assenza di prova di conferimento del mandato del lavoratore per la conclusione bonaria della lite, non può presumersi l'esistenza di poteri di rappresentanza del singolo e specifico lavoratore in capo agli esponenti sindacali (senza peraltro alcuna individuazione dell'una o dell'altra organizzazione sindacale firmatarie), sì da autorizzare l'implicita rinunzia del lavoratore ricorrente a far valere i diritti retributivi azionati in giudizio. L'interpretazione della clausola dell'Accordo collettivo integrativo fatta propria dal Tribunale risulta condivisibile per questa Corte, in quanto rispondente ai criteri ermeneutici stabiliti dagli art.1362 e segg. c.c., per i quali al significato letterale si affianca, in maniera ragionata e in una valutazione armonica della pattuizione, il senso complessivo dell'atto stesso e la comune intenzione dei contraenti alla luce dell'integrale contesto negoziale. In sostanza assumono rilievo i criteri di interpretazione che consentono l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica, e che collegano la comune intenzione delle parti di una determinata clausola con le restanti disposizioni dell'accordo (cfr.Cass. n. 24699/2021).
2. Infondato è altresì il primo motivo di appello, attinente alla valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio sulla eterodirezione dell'attività di vestizione e svestizione, sulla quantificazione del tempo occorrente per tali attività Dalla deposizione resa dalla testimone emerge che il dipendente deve Testimone_1 farsi registrare con il cartellino all'ingresso quando è “in borghese” e poi vestirsi con la tuta da lavoro e andare ad iniziare il proprio turno;
che il tempo mediamente occorrente per tale operazione è di 7-8 minuti;
che il cambio di abiti avviene negli spogliatoi posti all'ingresso degli spogliatoi o a brevissima distanza;
che le stesse operazioni, con ordine al contrario, avvengono all'uscita dal turno. Allorché tale testimone ha affermato che “non vi sono disposizioni aziendali specifiche sul punto” si riferiva non alle disposizioni sull'obbligatorietà della vestizione anteriormente all'inizio del turno, ma alle disposizioni dirette a regolare la quantità di minuti da impiegare per la vestizione, avendo ella precisato che “i dipendenti che vogliono vestirsi e svestirsi con più calma lo possono fare”. Dalla deposizione resa dalla testimone si rileva che per i lavoratori era Testimone_2 necessario timbrare il cartellino marcatempo alcuni minuti prima dell'inizio del turno (minuti variabili a seconda del tipo di vestizione occorrente, rafforzata per la prevenzione del covid, oppure normale); ella ha riferito che “la disposizione di arrivare in reparto già vestiti proveniva dalla direzione infermieristica, nella persona di e prima ancora da altre Testimone_1 persone”. Anche dalla deposizione resa dalla testimone emerge che gli infermieri Testimone_3 devono stare già in divisa quando vanno a prendere le consegne dai colleghi che hanno terminato il turno precedente e che per prendere la divisa, andare negli spogliatoi ed eseguire la vestizione occorre un tempo variabile, anche perché “a volte si forma la fila davanti alla macchina erogatrice della divisa”. Ha precisato che, quando timbrano il cartellino all'uscita, gli infermieri hanno già tolto la divisa. La deposizione della teste nella parte in cui riferisce che gli infermieri Testimone_4
“non hanno l'obbligo di marcare prima dell'inizio del turno né di arrivare in reparto già vestiti all'orario di inizio turno” non appare credibile, posto che la timbratura del cartellino marcatempo, che segna l'ingresso in servizio, deve ovviamente avvenire prima dell'inizio del turno, risultando altrimenti una misurazione oraria inferiore a quella della prestazione. Anche l'arrivo degli infermieri in reparto con gli abiti propri indosso costituisce elemento contrario alla comune esperienza, oltre che a basilari norme di igiene. Dai fogli estratti dal L.U.L. sezione presenze, depositati in giudizio, si rileva che, sebbene fosse registrato l'orario esatto di entrata e di uscita, comunque i turni di presenza registrati erano indicati con riferimento alla loro durata standard, ossia di 7 ore per il giorno e di 10 ore per la notte (v. deposizione teste . Testimone_5
Quindi, sotto un primo profilo, può dirsi adeguatamente provata l'obbligatorietà della vestizione dell'infermiere anteriormente all'ingresso in reparto, e poi all'uscita prima della timbratura del cartellino, e, sotto altro profilo, anche il fatto che nell'orario di lavoro rientrante nel turno, ossia nell'orario retribuito, non siano stati inclusi i minuti occorrenti per la vestizione e la svestizione. Tale attività deve considerarsi eterodiretta in quanto doverosa e organizzata dalla Società datrice di lavoro (v. spogliatoi;
modalità di erogazione delle divise) e, quindi, facendo parte della prestazione di lavoro, è idonea a radicare, ai sensi dell'art.36 Cost., il diritto alla retribuzione (v. Cass. n.9306/2022), che, stante il superamento dell'orario ordinario contrattuale, va commisurata a quella del lavoro straordinario. 3. Quanto fin qui esposto vale anche ad evidenziare l'infondatezza della quarta doglianza mossa dalla in ordine ai conteggi proposti dalla controparte. Ed invero non sussiste CP_3
l'eccepita mancanza di prova del fatto che il ricorrente sia tra coloro a cui occorre il tempo di vestizione e svestizione, posto che non è contestata la sua qualifica di infermiere e che è notorio che l'infermiere debba prestare servizio con apposita divisa. Quanto al computo dei minuti occorrenti per la vestizione e la svestizione, si rileva che esso è stato congruamente limitato dal Tribunale (14 minuti complessivi per ogni giornata di lavoro effettivo) in adesione al conteggio relativo alla domanda subordinata del ricorrente: si tratta di quantificazione del tutto ragionevole considerando sia quello che nelle deposizioni testimoniali è stato indicato come tempo minimo, sia la validazione operata dalla contrattazione collettiva nella disciplina pattuita per il periodo successivo a quello dedotto nel presente giudizio. Ne consegue l'infondatezza del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 01/12/2023 da
[...] nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
20/10/2023 n.3102 del Tribunale di Lecce, così provvede: Rigetta l'appello . Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962 ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gabriele TOMA. Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 11/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Domenico Rosario Monterisi Giudice Ausiliario ha emesso la presente
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro , in grado di appello,
tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Emanuele Poggi e Sonia Selletti
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Toma CP_1
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 13.10.2021, CP_1 aveva dedotto: - di aver lavorato, dall'1.10.2009 al 14.06.2021 alle dipendenze della
[...]
(di seguito sinteticamente indicata come , o come Controparte_2 CP_3 Parte_1
con le mansioni di infermiera professionale, livello D del CCNL AIOP- Case di cura
[...] private personale non medico a tempo pieno per n.36 ore settimanali nel reparto di cardiochirurgia con orario articolato su tre turni;
-di aver dovuto indossare per l'intera durata del turno lavorativo degli indumenti di lavoro, effettuando le operazioni di vestizione/svestizione presso la sede lavorativa, operazioni per le quali doveva giungere sul posto di lavoro circa quindici minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio del turno e fermarsi dopo la fine del turno per ulteriori quindici minuti;
-che tali operazioni erano eterodirette, soggette al datore di lavoro che ne aveva determinato tempo e luogo, ed erano integrative dell'obbligazione principale e funzionali al suo corretto espletamento. Tanto premesso, aveva chiesto che fosse accertato che, per il periodo dal 01.03.2016 alla data del ricorso, il tempo impiegato per le operazioni di vestizione/svestizione - quindici minuti prima dell'inizio di ogni turno e quindici minuti dopo ogni turno - costituiva tempo di lavoro;
che la società fosse Controparte_2 condannata al pagamento delle differenze retributive pari ad € 5.388,77 lordi (sul tempo calcolato come orario ordinario) e/o ad € 6.466,57 lordi (sul tempo calcolato come orario straordinario) o della maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in subordine, per un tempo quotidiano complessivo di quattordici minuti, ha chiesto la condanna della Società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad € 2.445,22 lordi (come orario ordinario) e/o ad € 2.934,36 lordi (come straordinario) o della diversa somma da accertarsi in corso di causa, oltre accessori e spese.
Costituitasi in giudizio, la Parte_1
premesso che il nuovo CCNL AIOP (stipulato l'8.10.2020) aveva riconosciuto all'art.18,
[...] comma 10, quattordici minuti complessivi destinati alle attività di vestizione/svestizione, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e viceversa, e che le modalità di applicazione della norma erano state rimesse alla contrattazione di II livello, aveva dedotto che tale norma trovava applicazione solo dal mese successivo all'entrata in vigore del CCNL, dunque da novembre 2020; aveva precisato che il contratto di secondo livello era intervenuto il 18.2.2022, con decorrenza dal 01.01.2022, e aveva previsto 14 minuti/die complessivi per il c.d. tempo tuta e una somma una tantum di € 275,00 lordi per il periodo intercorso tra la stipula del CCNL e l'attuazione dello stesso. Aveva inoltre eccepito la carenza di prova in ordine all'eterodirezione dell'attività in questione e in ordine all'effettiva esecuzione e alla durata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Escussi i testimoni addotti dalle parti, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che le dichiarazioni testimoniali fossero idonee a provare che gli infermieri dovevano entrare in struttura prima di cominciare il turno, timbrare il cartellino marcatempo e dedicare 7-8 minuti alla vestizione, in modo da avere già indosso la divisa all'inizio del turno di lavoro, che tanto valeva anche per la svestizione nei minuti successivi alla fine del turno e che tale attività era imposta dalla Società, essendo la libertà del lavoratore limitata all'eventuale impiego di un maggior tempo per le operazioni di vestizione/svestizione, alla scelta tra due dispositivi marcatempo e tra due spogliatoi. Ha affermato che, trattandosi di orario necessario per la prestazione di lavoro, esso doveva essere retribuito quale lavoro straordinario nella misura di 14 minuti complessivi per ciascun turno. Ha rilevato che l'attuazione dell'art.18, comma 10 del CCNL AIOP di ottobre 2020, che aveva disciplinato in via negoziale la materia del tempo- tuta, era avvenuta solo da gennaio 2022 e che l'erogazione di una somma una tantum di € 275,00 quale bonus transattivo per il periodo novembre 2020 - dicembre 2021, previsto nell'accordo integrativo del 18.2.2022, non costituiva una retribuzione per lo straordinario, ma compensava i disagi psichici ed esistenziali dovuti al ritardo nella stipula del contratto integrativo. Il Tribunale ha quindi condannato la Società a pagare al ricorrente l'importo di € 2.934,36 lordi, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 lamentando, con il primo motivo, l'erroneità della valutazione delle
[...] deposizioni testimoniali in ordine agli effetti della timbratura del cartellino marcatempo, posto che le operazioni di vestizione e svestizione erano incluse nell'intervallo delle timbrature e dovevano quindi considerarsi già comprese nell'orario di lavoro. Ha inoltre eccepito l'erroneità della valutazione circa l'affermata eterodirezione dell'attività di vestizione/svestizione. Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'interpretazione dell'Accordo Integrativo, attuativo della disciplina del CCNL sul c.d. tempo tuta e in particolare dell'art.18, comma 10, sostenendo che esso aveva efficacia erga omnes a decorrere da gennaio 2022, e ribadendo che aveva inteso regolare il periodo da novembre 2020 a dicembre 2021 mediante il riconoscimento di una somma una tantum e il periodo successivo con la contabilizzazione informatica di 14 minuti al giorno nella banca delle ore. Con il terzo motivo ha lamentato l'insussistenza di un diritto alla remunerazione del tempo- tuta e l'erroneità della decisione che si era estesa al periodo successivo al 30.10.2020, nonostante gli accordi sindacali che avevano regolato la questione da novembre 2020. Con il quarto motivo la Società ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva adeguatamente considerato la contestazione dei conteggi proposti dal ricorrente. Ha concluso quindi chiedendo la riforma integrale della sentenza gravata, anche con riferimento alle spese di lite. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza dell'appello e ne ha CP_1 chiesto il rigetto.
All'udienza di discussione del 11.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta infondato.
1. Giova partire dall'esame del secondo e del terzo motivo di gravame, attinenti all'interpretazione del contratto collettivo integrativo, della pattuizione del pagamento una tantum di € 275,00, e dei suoi effetti. Se, da un lato, è chiaro che l'art.18 del CCNL per i dipendenti degli ospedali privati (AIOP, ARIS, CGIL, CISL, UIL) del 08.10.2020 trova applicazione solo per il periodo successivo alla sua stipulazione e che le modalità di applicazione del comma 10 (secondo cui l'orario di lavoro comprende 14 minuti complessivi per la vestizione/svestizione di divise, per il transito dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e per il passaggio delle consegne) erano da definirsi “in sede di contrattazione di II livello”, da altro lato, tuttavia, non può automaticamente escludersi la sussistenza del diritto del dipendente infermiere alla retribuzione per il periodo di vestizione e svestizione per il periodo anteriore a quello in cui è intervenuta la contrattazione integrativa attuativa del 18.2.2022. Occorre rilevare, sotto un profilo, che un simile diritto trova potenziale e prioritario fondamento nell' art.36 Cost. e, sotto altro profilo, che per il periodo in cui è stato previsto anche dalla fonte negoziale di primo livello il suo sorgere non è stato subordinato all'intervento della contrattazione di secondo livello, poiché a quest'ultima è stata rimessa solo la definizione delle modalità di attuazione. Con l'accordo sindacale del 18.2.2022 è stato infatti stabilito che, con decorrenza dal 01.01.2022, per il personale chiamato ad indossare una divisa da lavoro, sarebbero stati riconosciuti, ad ogni turno di servizio, e aggiunti informaticamente 14 minuti di tempo, che sarebbero stati accantonati e contabilizzati nel contatore di “banca ore Tempo tuta”, restando utilizzabili per la fruizione di permessi retribuiti o per il completamento dell'orario di servizio. Nello stesso accordo integrativo del 18.2.2022 è stata prevista, per i lavoratori già in forza al 01.11.2020 e per quelli assunti successivamente, ma ancora in forza al 31.12.2021, una somma a titolo di una tantum, “quale bonus transattivo esente da contrattazione previdenziale e assoggettata al regime di tassazione separata, pari ad € 275,00” . Tale clausola è stata pattuita al dichiarato fine di “far fronte ai disagi psicofisici ed esistenziali subiti dai lavoratori conseguenti al ritardo nella sottoscrizione del presente Accordo” e quindi per scopi diversi rispetto a quello di tacitare le pretese che erano state già azionate dal ricorrente con il ricorso proposto in primo grado in data 31.08.2021 e che avevano natura (non di risarcimento di danni non patrimoniali, ma) retributiva. Peraltro si rileva che, sebbene all'epoca della stipulazione dell'Accordo integrativo del 18.2.2022, il giudizio tra le parti fosse già pendente, nessun riferimento agli eventuali effetti della transazione sul predetto giudizio in corso è ivi contenuto . Inoltre, a fronte di un processo civile pendente e in assenza di prova di conferimento del mandato del lavoratore per la conclusione bonaria della lite, non può presumersi l'esistenza di poteri di rappresentanza del singolo e specifico lavoratore in capo agli esponenti sindacali (senza peraltro alcuna individuazione dell'una o dell'altra organizzazione sindacale firmatarie), sì da autorizzare l'implicita rinunzia del lavoratore ricorrente a far valere i diritti retributivi azionati in giudizio. L'interpretazione della clausola dell'Accordo collettivo integrativo fatta propria dal Tribunale risulta condivisibile per questa Corte, in quanto rispondente ai criteri ermeneutici stabiliti dagli art.1362 e segg. c.c., per i quali al significato letterale si affianca, in maniera ragionata e in una valutazione armonica della pattuizione, il senso complessivo dell'atto stesso e la comune intenzione dei contraenti alla luce dell'integrale contesto negoziale. In sostanza assumono rilievo i criteri di interpretazione che consentono l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica, e che collegano la comune intenzione delle parti di una determinata clausola con le restanti disposizioni dell'accordo (cfr.Cass. n. 24699/2021).
2. Infondato è altresì il primo motivo di appello, attinente alla valutazione degli elementi probatori acquisiti in giudizio sulla eterodirezione dell'attività di vestizione e svestizione, sulla quantificazione del tempo occorrente per tali attività Dalla deposizione resa dalla testimone emerge che il dipendente deve Testimone_1 farsi registrare con il cartellino all'ingresso quando è “in borghese” e poi vestirsi con la tuta da lavoro e andare ad iniziare il proprio turno;
che il tempo mediamente occorrente per tale operazione è di 7-8 minuti;
che il cambio di abiti avviene negli spogliatoi posti all'ingresso degli spogliatoi o a brevissima distanza;
che le stesse operazioni, con ordine al contrario, avvengono all'uscita dal turno. Allorché tale testimone ha affermato che “non vi sono disposizioni aziendali specifiche sul punto” si riferiva non alle disposizioni sull'obbligatorietà della vestizione anteriormente all'inizio del turno, ma alle disposizioni dirette a regolare la quantità di minuti da impiegare per la vestizione, avendo ella precisato che “i dipendenti che vogliono vestirsi e svestirsi con più calma lo possono fare”. Dalla deposizione resa dalla testimone si rileva che per i lavoratori era Testimone_2 necessario timbrare il cartellino marcatempo alcuni minuti prima dell'inizio del turno (minuti variabili a seconda del tipo di vestizione occorrente, rafforzata per la prevenzione del covid, oppure normale); ella ha riferito che “la disposizione di arrivare in reparto già vestiti proveniva dalla direzione infermieristica, nella persona di e prima ancora da altre Testimone_1 persone”. Anche dalla deposizione resa dalla testimone emerge che gli infermieri Testimone_3 devono stare già in divisa quando vanno a prendere le consegne dai colleghi che hanno terminato il turno precedente e che per prendere la divisa, andare negli spogliatoi ed eseguire la vestizione occorre un tempo variabile, anche perché “a volte si forma la fila davanti alla macchina erogatrice della divisa”. Ha precisato che, quando timbrano il cartellino all'uscita, gli infermieri hanno già tolto la divisa. La deposizione della teste nella parte in cui riferisce che gli infermieri Testimone_4
“non hanno l'obbligo di marcare prima dell'inizio del turno né di arrivare in reparto già vestiti all'orario di inizio turno” non appare credibile, posto che la timbratura del cartellino marcatempo, che segna l'ingresso in servizio, deve ovviamente avvenire prima dell'inizio del turno, risultando altrimenti una misurazione oraria inferiore a quella della prestazione. Anche l'arrivo degli infermieri in reparto con gli abiti propri indosso costituisce elemento contrario alla comune esperienza, oltre che a basilari norme di igiene. Dai fogli estratti dal L.U.L. sezione presenze, depositati in giudizio, si rileva che, sebbene fosse registrato l'orario esatto di entrata e di uscita, comunque i turni di presenza registrati erano indicati con riferimento alla loro durata standard, ossia di 7 ore per il giorno e di 10 ore per la notte (v. deposizione teste . Testimone_5
Quindi, sotto un primo profilo, può dirsi adeguatamente provata l'obbligatorietà della vestizione dell'infermiere anteriormente all'ingresso in reparto, e poi all'uscita prima della timbratura del cartellino, e, sotto altro profilo, anche il fatto che nell'orario di lavoro rientrante nel turno, ossia nell'orario retribuito, non siano stati inclusi i minuti occorrenti per la vestizione e la svestizione. Tale attività deve considerarsi eterodiretta in quanto doverosa e organizzata dalla Società datrice di lavoro (v. spogliatoi;
modalità di erogazione delle divise) e, quindi, facendo parte della prestazione di lavoro, è idonea a radicare, ai sensi dell'art.36 Cost., il diritto alla retribuzione (v. Cass. n.9306/2022), che, stante il superamento dell'orario ordinario contrattuale, va commisurata a quella del lavoro straordinario. 3. Quanto fin qui esposto vale anche ad evidenziare l'infondatezza della quarta doglianza mossa dalla in ordine ai conteggi proposti dalla controparte. Ed invero non sussiste CP_3
l'eccepita mancanza di prova del fatto che il ricorrente sia tra coloro a cui occorre il tempo di vestizione e svestizione, posto che non è contestata la sua qualifica di infermiere e che è notorio che l'infermiere debba prestare servizio con apposita divisa. Quanto al computo dei minuti occorrenti per la vestizione e la svestizione, si rileva che esso è stato congruamente limitato dal Tribunale (14 minuti complessivi per ogni giornata di lavoro effettivo) in adesione al conteggio relativo alla domanda subordinata del ricorrente: si tratta di quantificazione del tutto ragionevole considerando sia quello che nelle deposizioni testimoniali è stato indicato come tempo minimo, sia la validazione operata dalla contrattazione collettiva nella disciplina pattuita per il periodo successivo a quello dedotto nel presente giudizio. Ne consegue l'infondatezza del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, come da dispositivo.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 01/12/2023 da
[...] nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
20/10/2023 n.3102 del Tribunale di Lecce, così provvede: Rigetta l'appello . Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962 ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gabriele TOMA. Ai sensi dell'art. 13 co.1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 11/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi