Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 13/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1915/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 1915/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...], (Avv. DI FRANCESCO OLINDO) Parte_1
Parte appellante
E
, in persona del legale rappresentatnte p.t. Controparte_1
Parte appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 427/2024 resa dal Giudice di Pace di Agrigento il
17.04.2024
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 11.2.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio interponendo appello avverso la sentenza n. Controparte_1
427/2024, resa dal Giudice di Pace di Agrigento il 17.04.2024, nella parte in cui il decidente, dopo aver interamente accolto la domanda attorea, compensava le spese di lite.
Nessuno si costituiva per sebbene ritualmente evocata in Controparte_1 giudizio.
1
. Controparte_2
L'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe disposto la compensazione delle spese di lite con affermazione di stile ed in palese violazione delle norme di legge. Ha dedotto in particolare, che non poteva certamente esser considerato come “grave ed eccezionale ragione” per compensare il fatto che la causa richiedesse solo limitate attività istruttorie e che la questione fosse di minima complessità.
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Si deve precisare che prima della riforma del 2014 l'art 92 prevedeva quali vicende legittimanti la compensazione, la soccombenza reciproca e la sussistenza gravi ed eccezionali ragioni (in precedenza, prima della novella del 2009, di giusti motivi).
Di seguito, in forza dell'art. 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, pubblicato in G.U. n. 212 del 12.9.2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10.11.2014, n. 162, l'ipotesi della ricorrenza di «gravi ed eccezionali ragioni» è stata sostituita da quella di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Tale modifica opera con riguardo ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (dunque, dall'11.12.2014: cfr. 2° co. dell'art. 13, D.L. 12.9.2014, n.
132, conv. dalla L. n. 162 del 2014).
Deve quindi essere valutato se l'operato del primo decidente sia stato corretto avuto riguardo alla vigente formulazione della norma.
La risposta alla domanda non può che essere negativa giacchè il legislatore ha ulteriormente ristretto le ipotesi in cui può procedersi a compensazione limitandole a quelle di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ciò che non ricorre nel caso in esame in quanto il decidente ha compensato le spese processuali
“per equi motivi, attesa la limitata attività istruttoria e la minima complessità delle questioni trattate”.
L'appello deve quindi essere accolto.
Le spese di lite di questo grado sono liquidate sulla scorta dei valori minimi di cui al dm
55/2014, avuto riguardo alla esiguità delle difese e semplicità delle questioni trattate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, condanna parte appellata al rimborso in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano, in euro 278,00 per compenso di avvocato oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna parte appellata al rimborso in favore di parte appellante delle spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in euro 231,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 12/02/2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
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