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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/04/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 632/2019 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 897/2019 del Tribunale di Potenza tra:
(C.F. Parte_1
), in pers. l.r., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Baldassarre, presso il P.IVA_1 quale elettivamente domicilia in Trani alla via Montegrappa, n.ro 02 appellante contro
, in persona del l.r. pro tempore Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Melfi e con lui P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Senise alla Zona Mercato, 7 appellata in persona del l.r. pro tempore (C.F. , Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Michele De Bonis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza al a Via D. Di Giura, n.ro 54, appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di opposizione notificato il 18/01/16 la e la Parte_2
proponevano opposizione avverso la cartella esattoriale Controparte_3
n. 09220150010001202001, emessa da Equitalia Sud s.p.a. per conto di Pt_1 [...]
notificata in data 16/11/15, Controparte_4
chiedendo preliminarmente sospendersi l'esecutività della stessa.
Le opponenti chiedevano accertarsi la nullità della cartella impugnata sia per presunti vizi di forma che per la pretesa illegittimità del procedimento di riscossione esattoriale nonché per la dedotta insussistenza del credito azionato.
1.1. Si costituiva la convenuta, impugnando e contestando tutti i motivi Pt_3
posti a fondamento della proposta opposizione, deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
1.2. Costituitasi la ET opposta Equitalia Sud s.p.a., concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e comunque per il rigetto.
A seguito di istruttoria soltanto documentale, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti.
2. Il Tribunale di Potenza, con sentenza n.ro 897/2019 del 13/11/2019 e notificata in pari data a e a Equitalia s.p.a. accoglieva l'opposizione. Parte_1
2.1. Il Tribunale preliminarmente rilevava che, essendo stata emessa la cartella esattoriale solo nei confronti della ET FI , soltanto Parte_4 quest'ultima risultava legittimata a far valere i vizi dell'atto impugnato, mentre
[...]
era legittimata a far valere l'illegittima iscrizione al ruolo da parte di _3
, non potendo far valere la mancata notifica della cartella Pt_1 Parte_1
impugnata per non esserne destinataria, fermo che essa era stata comunque posta in grado di proporre specifica opposizione al credito iscritto al ruolo nei suoi confronti.
2.2. Quanto alla legittimazione passiva, ad avviso del Tribunale essa spettava all'ente titolare del credito e non al concessionario, legittimato quest'ultimo soltanto in relazione ai vizi propri della cartella o dell'atto esecutivo.
2.3. Il vizio di omessa motivazione della cartella per mancato rispetto delle forme, ad avviso del Tribunale, concretizzava opposizione agli atti esecutivi da far valere entro 20 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento termine che, non risultando rispettato, determinava la decadenza ex art. 617 c.p.c.
2.4. Quanto poi al diritto della di procedere a riscossione Controparte_5
coattiva pur in assenza di un titolo esecutivo, non avendo il credito azionato carattere tributario, ad avviso del Tribunale l'opposizione all'esecuzione doveva considerarsi fondata.
2.5. Atteso che il credito azionato nasceva da un finanziamento a medio lungo termine garantito da quale FI, ed essendo intervenuta la garanzia Parte_2
pubblica da parte del Fondo di Garanzia come deliberato dal Comitato di Gestione presso la , veniva formalizzato il contratto di finanziamento. Parte_1
_______________
pag. 2 2.6. A seguito di inadempimento e della infruttuosa intimazione di pagamento, l'istituto erogatore del mutuo chiedeva l'attivazione del fondo, con conseguente intimazione di pagamento al debitore principale e al garante, seguita da iscrizione al ruolo.
2.7. Richiamato il quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 21 del D. Lgs.
46/1999, il Tribunale rilevava che per i rapporti di diritto privato, quale quello per cui è causa, la procedura di recupero esattoriale doveve essere preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo per le vie ordinarie, non sussistendo alcuna deroga normativa espressa alla necessaria presenza di un titolo esecutivo.
2.8. Per conseguenza il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta rispettivamente da e da Parte_2
accoglieva l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 Controparte_3
c.p.c. proposta dalle attrici e per l'effetto annullava la cartella di pagamento emessa nei confronti di nonché l'iscrizione al ruolo n.ro 2015/002351 nei Parte_2
confronti di Controparte_3
3. Avverso la sentenza n.ro 897/2019 del Tribunale di Potenza proponeva appello
[...]
e, a supporto dell'impugnazione, deduceva il seguente unico motivo: Parte_1
1)violazione e falsa applicazione di norme di diritto – falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto – erroneità della motivazione.
3.1. Si costituiva l'appellata subentrata a Controparte_1 [...]
eccependo la nullità della sentenza impugnata atteso il Controparte_6
fallimento di una delle opponenti, e in subordine per Parte_2
l'accoglimento dell'appello.
3.2. Si costituiva la ET in persona del l.r. quale ET nata Controparte_2
dalla fusione di e con atto per Parte_2 Controparte_7
notar del 09.04.2016 e chiedeva il rigetto dell'appello. Per_1
3.3. All'udienza del 05.03.2024, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di nullità della sentenza impugnata sollevata dall'appellata e fondata sulla dedotta Controparte_1
declaratoria di fallimento della ET una delle due opponenti Parte_2
_______________
pag. 3 in prime cure, intervenuta con sentenza del 10.01.2017 mentre era in corso il giudizio di prime cure mai interrotto.
L'eccezione è infondata.
4.1. All'atto della costituzione nel presente grado di giudizio v'è prova che la ET deve considerarsi estinta a seguito di fusione con l'altra ET Parte_2
appellata, con atto del 09.04.2016 antecedente quindi alla dedotta declaratoria di fallimento. L'odierna appellata risulta infatti nascere dalla Controparte_2
fusione delle due ET e , vicenda di cui s'è data Pt_2 Controparte_3
pubblicità mediante iscrizione al registro delle imprese, come risulta da visure dalle due ET depositate dall'odierna appellata.
4.2. Per conseguenza ogni vicenda, compresa la pronuncia della sentenza oggetto di impugnativa, deve considerarsi impermeabile rispetto alla posizione di Parte_2
, attesa l'estinzione per effetto della fusione, ivi compresa la dedotta
[...]
declaratoria di fallimento e così anche gli effetti della sentenza impugnata che quindi va considerata legittimamente emessa.
5. Con l'unico motivo di impugnazione parte appellante deduce la violazione da parte del Tribunale del D. Lgs. 46/1999, avendo erroneamente qualificato come privatistico il recupero da parte del Fondo di garanzia delle somme versate all'istituto creditore per la liquidazione della perdita sull'operazione garantita. Parte appellante all'uopo richiama il quadro normativo costituito in primis dal D.M. 23.09.2005 nonché dalle disposizioni che ne sono seguite ratione temporis applicabili alla fattispecie per cui è causa.
Il motivo è fondato.
5.1. Occorre invero considerare le puntualizzazioni sul quadro normativo applicabile come risultanti dalla giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima ha avuto modo di precisare che:
- il D. Lgs. n. 123 del 1998 è una normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi;
per conseguenza il D. Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della L. n. 662 del 1996, a favore di chi ha finanziato la PIMI (Cassazione Sez. 3, Ord. n. 30739 del 26.11.2019;
_______________
pag. 4 Cassazione, Sez. 1, Sent. n. 2663 del 30.01.2019; Cassazione sez.
6-3 ord. n. 3025 del
9.02.2021);
- gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, atteso che le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione;
peraltro non vi è alcuna necessità - sotto il profilo strutturale, come pure sotto quello logico - che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perché di un privilegio possa disporre il garante, indipendentemente dalla esatta qualificazione dell'azione esercitata dal garante che sia stato escusso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2664 del 30/01/2019, Rv.
652683 - 01);
- il privilegio previsto dal D. Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della ET beneficiaria del finanziamento (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486 - 01). La norma, infatti, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018, Rv. 648259 - 01; conf.:
Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019);
5.2. Atteso che il contratto di finanziamento, da cui trae origine la pretesa creditoria, venne stipulato in data 27.12.2010 occorre verificare la portata della normativa successivamente intervenuta che ha esplicitato il carattere privilegiato del diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie come esplicitato dall'art. 8 bis del D.L. n.ro 3 del 2015, convertito in L. 24 marzo 2015, n. 33.
Il comma 3 della norma appena richiamata prevede in maniera esplicita che costituisce credito privilegiato il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), ha natura di interpretazione autentica e non ha carattere innovativo.
_______________
pag. 5 5.3. Intervenuta sul punto, la giurisprudenza nomofilattica ha chiarito che là dove, l'art.
8-bis prevede che "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art.
2751-bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi"(Cass. civ, I, ord. 17/01.2019, n.ro 14915).
Esso non va considerato né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, trattandosi invece di disposizione meramente confermativa del regime già vigente.
5.4. Si tratta, quindi, di disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente" (Cass., 31 maggio 2019, n. 14915), pertanto già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998. Difatti le più e "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare
- delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass., 30 gennaio 2019, n.
2664).
5.5. Quanto alla natura del credito azionato mediante la procedura esattoriale che, a dire dell'appellante, ha carattere pubblicistico/privilegiato e quindi non necessita di titolo esecutivo giudiziale non essendo assimilabile alle entrate jure privatorum, va richiamato quanto evidenziato dalla Suprema Corte. Essa ha precisato (Cass. civ. ord. 21841/2017) che il termine finanziamento debba essere interpretato in senso meno formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo il D.Lgs. n. 123 del 1998, art.
7 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse
_______________
pag. 6 pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo.
5.6. Partendo da tale interpretazione le risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, devono trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici.
Ne deriva il rifiuto di una "interpretazione riduttiva" (cfr. Cass. ordinanze nn.
2664/2019 e 14915/15) del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla.
5.7. Essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento. Infine, l'intervento di sostegno a mezza di una garanzia personale non presenta, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro.
5.8. Pertanto, anche il credito dell'Amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di
Garanzia delle PMI, in quanto credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art.
7 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
5.9. Va, peraltro, osservato che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del
Fondo, che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla
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pag. 7 concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento.
5.10. La natura pubblicistica dell'erogazione fa sì che alla procedura esattoriale possa ricorrersi senza che occorra la formazione di un titolo giudiziale, dovendo imporsi un approccio interpretativo maggiormente rispettoso della ratio legis e degli interessi pubblicistici sottesi al privilegio del credito e, come tale, non limitato alla formulazione testuale delle norme.
5.11. La giurisprudenza nomofilattica chiarisce infatti che “…In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Parte_1
surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999.” (Cass. civ. n.
1005/2023)
Conclusivamente è fondato il motivo di impugnazione.
6. Le spese seguono la soccombenza e, atteso il complessivo esito del giudizio, vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. con riguardo al doppio grado e nella misura di cui al D.M.
55/2014 nella formulazione applicabile dall'ottobre 2022 (scaglione da euro
1.000.000,00 a euro 2.000.000,00) con riferimento ai valori mimini e con esclusione della fase istruttoria quanto al giudizio di appello perché non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_5
in persona del l.r. contro in
[...] Controparte_1
persona del l.r. e in persona del l.r. avente ad oggetto la Controparte_8
sentenza n.ro 897/19 del Tribunale di Potenza così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta da e (ora Parte_2 Controparte_3
dichiarando la legittimità della cartella di pagamento n.ro Controparte_8
_______________
pag. 8 09220150010001202001 emessa da Equitalia sud s.p.a. e del ruolo n.ro 2015/002351 formato da;
Parte_1
2) condanna l'appellata in persona del l.r. al pagamento delle Controparte_8
spese del doppio grado di giudizio in favore di nonché di Parte_1
che liquida in favore di ciascuna di esse in euro Controparte_1
18.977,00 per il giudizio di primo grado e in euro 12.033,00 per il presente grado di giudizio maggiorate di spese generali (15%), CNA e IVA nella misura di legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 01/04/2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 632/2019 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 897/2019 del Tribunale di Potenza tra:
(C.F. Parte_1
), in pers. l.r., rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Baldassarre, presso il P.IVA_1 quale elettivamente domicilia in Trani alla via Montegrappa, n.ro 02 appellante contro
, in persona del l.r. pro tempore Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Melfi e con lui P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Senise alla Zona Mercato, 7 appellata in persona del l.r. pro tempore (C.F. , Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Michele De Bonis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza al a Via D. Di Giura, n.ro 54, appellata
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di opposizione notificato il 18/01/16 la e la Parte_2
proponevano opposizione avverso la cartella esattoriale Controparte_3
n. 09220150010001202001, emessa da Equitalia Sud s.p.a. per conto di Pt_1 [...]
notificata in data 16/11/15, Controparte_4
chiedendo preliminarmente sospendersi l'esecutività della stessa.
Le opponenti chiedevano accertarsi la nullità della cartella impugnata sia per presunti vizi di forma che per la pretesa illegittimità del procedimento di riscossione esattoriale nonché per la dedotta insussistenza del credito azionato.
1.1. Si costituiva la convenuta, impugnando e contestando tutti i motivi Pt_3
posti a fondamento della proposta opposizione, deducendone l'inammissibilità e l'infondatezza e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
1.2. Costituitasi la ET opposta Equitalia Sud s.p.a., concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e comunque per il rigetto.
A seguito di istruttoria soltanto documentale, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni delle parti.
2. Il Tribunale di Potenza, con sentenza n.ro 897/2019 del 13/11/2019 e notificata in pari data a e a Equitalia s.p.a. accoglieva l'opposizione. Parte_1
2.1. Il Tribunale preliminarmente rilevava che, essendo stata emessa la cartella esattoriale solo nei confronti della ET FI , soltanto Parte_4 quest'ultima risultava legittimata a far valere i vizi dell'atto impugnato, mentre
[...]
era legittimata a far valere l'illegittima iscrizione al ruolo da parte di _3
, non potendo far valere la mancata notifica della cartella Pt_1 Parte_1
impugnata per non esserne destinataria, fermo che essa era stata comunque posta in grado di proporre specifica opposizione al credito iscritto al ruolo nei suoi confronti.
2.2. Quanto alla legittimazione passiva, ad avviso del Tribunale essa spettava all'ente titolare del credito e non al concessionario, legittimato quest'ultimo soltanto in relazione ai vizi propri della cartella o dell'atto esecutivo.
2.3. Il vizio di omessa motivazione della cartella per mancato rispetto delle forme, ad avviso del Tribunale, concretizzava opposizione agli atti esecutivi da far valere entro 20 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento termine che, non risultando rispettato, determinava la decadenza ex art. 617 c.p.c.
2.4. Quanto poi al diritto della di procedere a riscossione Controparte_5
coattiva pur in assenza di un titolo esecutivo, non avendo il credito azionato carattere tributario, ad avviso del Tribunale l'opposizione all'esecuzione doveva considerarsi fondata.
2.5. Atteso che il credito azionato nasceva da un finanziamento a medio lungo termine garantito da quale FI, ed essendo intervenuta la garanzia Parte_2
pubblica da parte del Fondo di Garanzia come deliberato dal Comitato di Gestione presso la , veniva formalizzato il contratto di finanziamento. Parte_1
_______________
pag. 2 2.6. A seguito di inadempimento e della infruttuosa intimazione di pagamento, l'istituto erogatore del mutuo chiedeva l'attivazione del fondo, con conseguente intimazione di pagamento al debitore principale e al garante, seguita da iscrizione al ruolo.
2.7. Richiamato il quadro normativo di riferimento, costituito dall'art. 21 del D. Lgs.
46/1999, il Tribunale rilevava che per i rapporti di diritto privato, quale quello per cui è causa, la procedura di recupero esattoriale doveve essere preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo per le vie ordinarie, non sussistendo alcuna deroga normativa espressa alla necessaria presenza di un titolo esecutivo.
2.8. Per conseguenza il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta rispettivamente da e da Parte_2
accoglieva l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 Controparte_3
c.p.c. proposta dalle attrici e per l'effetto annullava la cartella di pagamento emessa nei confronti di nonché l'iscrizione al ruolo n.ro 2015/002351 nei Parte_2
confronti di Controparte_3
3. Avverso la sentenza n.ro 897/2019 del Tribunale di Potenza proponeva appello
[...]
e, a supporto dell'impugnazione, deduceva il seguente unico motivo: Parte_1
1)violazione e falsa applicazione di norme di diritto – falsa ed erronea presupposizione di fatto e di diritto – erroneità della motivazione.
3.1. Si costituiva l'appellata subentrata a Controparte_1 [...]
eccependo la nullità della sentenza impugnata atteso il Controparte_6
fallimento di una delle opponenti, e in subordine per Parte_2
l'accoglimento dell'appello.
3.2. Si costituiva la ET in persona del l.r. quale ET nata Controparte_2
dalla fusione di e con atto per Parte_2 Controparte_7
notar del 09.04.2016 e chiedeva il rigetto dell'appello. Per_1
3.3. All'udienza del 05.03.2024, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di nullità della sentenza impugnata sollevata dall'appellata e fondata sulla dedotta Controparte_1
declaratoria di fallimento della ET una delle due opponenti Parte_2
_______________
pag. 3 in prime cure, intervenuta con sentenza del 10.01.2017 mentre era in corso il giudizio di prime cure mai interrotto.
L'eccezione è infondata.
4.1. All'atto della costituzione nel presente grado di giudizio v'è prova che la ET deve considerarsi estinta a seguito di fusione con l'altra ET Parte_2
appellata, con atto del 09.04.2016 antecedente quindi alla dedotta declaratoria di fallimento. L'odierna appellata risulta infatti nascere dalla Controparte_2
fusione delle due ET e , vicenda di cui s'è data Pt_2 Controparte_3
pubblicità mediante iscrizione al registro delle imprese, come risulta da visure dalle due ET depositate dall'odierna appellata.
4.2. Per conseguenza ogni vicenda, compresa la pronuncia della sentenza oggetto di impugnativa, deve considerarsi impermeabile rispetto alla posizione di Parte_2
, attesa l'estinzione per effetto della fusione, ivi compresa la dedotta
[...]
declaratoria di fallimento e così anche gli effetti della sentenza impugnata che quindi va considerata legittimamente emessa.
5. Con l'unico motivo di impugnazione parte appellante deduce la violazione da parte del Tribunale del D. Lgs. 46/1999, avendo erroneamente qualificato come privatistico il recupero da parte del Fondo di garanzia delle somme versate all'istituto creditore per la liquidazione della perdita sull'operazione garantita. Parte appellante all'uopo richiama il quadro normativo costituito in primis dal D.M. 23.09.2005 nonché dalle disposizioni che ne sono seguite ratione temporis applicabili alla fattispecie per cui è causa.
Il motivo è fondato.
5.1. Occorre invero considerare le puntualizzazioni sul quadro normativo applicabile come risultanti dalla giurisprudenza di legittimità. Quest'ultima ha avuto modo di precisare che:
- il D. Lgs. n. 123 del 1998 è una normativa avente portata generale, idonea a trovare applicazione trasversale a tutte le ipotesi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concesso da amministrazioni pubbliche anche tramite soggetti terzi;
per conseguenza il D. Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, è fonte normativa diretta del titolo di privilegio anche in relazione al credito derivante da concessione in garanzia collaterale al finanziamento erogato ad impresa ai sensi della L. n. 662 del 1996, a favore di chi ha finanziato la PIMI (Cassazione Sez. 3, Ord. n. 30739 del 26.11.2019;
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pag. 4 Cassazione, Sez. 1, Sent. n. 2663 del 30.01.2019; Cassazione sez.
6-3 ord. n. 3025 del
9.02.2021);
- gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godono anch'essi del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, atteso che le diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive risultano espressione di un disegno unitario, ed occorre comunque recuperare la provvista per ulteriori e futuri interventi di sostegno della produzione;
peraltro non vi è alcuna necessità - sotto il profilo strutturale, come pure sotto quello logico - che la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perché di un privilegio possa disporre il garante, indipendentemente dalla esatta qualificazione dell'azione esercitata dal garante che sia stato escusso (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2664 del 30/01/2019, Rv.
652683 - 01);
- il privilegio previsto dal D. Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della ET beneficiaria del finanziamento (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 6508 del 09/03/2020, Rv. 657486 - 01). La norma, infatti, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9926 del 20/04/2018, Rv. 648259 - 01; conf.:
Sez. 1, Sentenza n. 2663 del 30/01/2019);
5.2. Atteso che il contratto di finanziamento, da cui trae origine la pretesa creditoria, venne stipulato in data 27.12.2010 occorre verificare la portata della normativa successivamente intervenuta che ha esplicitato il carattere privilegiato del diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie come esplicitato dall'art. 8 bis del D.L. n.ro 3 del 2015, convertito in L. 24 marzo 2015, n. 33.
Il comma 3 della norma appena richiamata prevede in maniera esplicita che costituisce credito privilegiato il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), ha natura di interpretazione autentica e non ha carattere innovativo.
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pag. 5 5.3. Intervenuta sul punto, la giurisprudenza nomofilattica ha chiarito che là dove, l'art.
8-bis prevede che "Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a), costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art.
2751-bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi"(Cass. civ, I, ord. 17/01.2019, n.ro 14915).
Esso non va considerato né come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, né come disposizione innovativa, trattandosi invece di disposizione meramente confermativa del regime già vigente.
5.4. Si tratta, quindi, di disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente" (Cass., 31 maggio 2019, n. 14915), pertanto già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998. Difatti le più e "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare
- delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass., 30 gennaio 2019, n.
2664).
5.5. Quanto alla natura del credito azionato mediante la procedura esattoriale che, a dire dell'appellante, ha carattere pubblicistico/privilegiato e quindi non necessita di titolo esecutivo giudiziale non essendo assimilabile alle entrate jure privatorum, va richiamato quanto evidenziato dalla Suprema Corte. Essa ha precisato (Cass. civ. ord. 21841/2017) che il termine finanziamento debba essere interpretato in senso meno formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche, che possono consistere - secondo il D.Lgs. n. 123 del 1998, art.
7 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, e ciò in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse
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pag. 6 pubbliche lo Stato persegue con tali interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione del loro sviluppo e del tessuto economico produttivo.
5.6. Partendo da tale interpretazione le risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, devono trovare adeguata protezione, una più sicura e certa soddisfazione, per poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici.
Ne deriva il rifiuto di una "interpretazione riduttiva" (cfr. Cass. ordinanze nn.
2664/2019 e 14915/15) del D.Lgs. n. 123 del 1998, art. 9, comma 5 che circoscriva gli interventi pubblici ivi rientranti a quelli caratterizzati dall'erogazione diretta di una somma di denaro nelle mani del soggetto tenuto a restituirla.
5.7. Essendo tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal D.Lgs. n. 123 del 1998 espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento. Infine, l'intervento di sostegno a mezza di una garanzia personale non presenta, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale diversa ed inferiore rispetto alla concessione di mutui o alla erogazione diretta di somme di denaro.
5.8. Pertanto, anche il credito dell'Amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di
Garanzia delle PMI, in quanto credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsto dal D.Lgs. n. 123 del 1998, art.
7 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, legge cit. in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma.
5.9. Va, peraltro, osservato che il credito in oggetto, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del
Fondo, che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo la "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla
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pag. 7 concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento.
5.10. La natura pubblicistica dell'erogazione fa sì che alla procedura esattoriale possa ricorrersi senza che occorra la formazione di un titolo giudiziale, dovendo imporsi un approccio interpretativo maggiormente rispettoso della ratio legis e degli interessi pubblicistici sottesi al privilegio del credito e, come tale, non limitato alla formulazione testuale delle norme.
5.11. La giurisprudenza nomofilattica chiarisce infatti che “…In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la Parte_1
surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999.” (Cass. civ. n.
1005/2023)
Conclusivamente è fondato il motivo di impugnazione.
6. Le spese seguono la soccombenza e, atteso il complessivo esito del giudizio, vengono liquidate ex art. 91 c.p.c. con riguardo al doppio grado e nella misura di cui al D.M.
55/2014 nella formulazione applicabile dall'ottobre 2022 (scaglione da euro
1.000.000,00 a euro 2.000.000,00) con riferimento ai valori mimini e con esclusione della fase istruttoria quanto al giudizio di appello perché non espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Parte_5
in persona del l.r. contro in
[...] Controparte_1
persona del l.r. e in persona del l.r. avente ad oggetto la Controparte_8
sentenza n.ro 897/19 del Tribunale di Potenza così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto e in riforma dell'impugnata sentenza rigetta l'opposizione proposta da e (ora Parte_2 Controparte_3
dichiarando la legittimità della cartella di pagamento n.ro Controparte_8
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pag. 8 09220150010001202001 emessa da Equitalia sud s.p.a. e del ruolo n.ro 2015/002351 formato da;
Parte_1
2) condanna l'appellata in persona del l.r. al pagamento delle Controparte_8
spese del doppio grado di giudizio in favore di nonché di Parte_1
che liquida in favore di ciascuna di esse in euro Controparte_1
18.977,00 per il giudizio di primo grado e in euro 12.033,00 per il presente grado di giudizio maggiorate di spese generali (15%), CNA e IVA nella misura di legge.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 01/04/2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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