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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 13635/2023 RG fissata all'udienza del 06/05/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
BORTONE ENRICO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che il 22.11.22 presentava domanda amministrativa n. 3940945700005 per il riconoscimento della pensione INVCIV
e di concessione dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge n. 18/1980. Nella fase amministrativa la ricorrente veniva dichiarata inabile, non le veniva riconosciuta invece l'indennità di accompagnamento.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
3572/23 rg per il riconoscimento della predetta indennità. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
17.11.2023 negava ancora il beneficio richiesto.
1 Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_2
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Dall'esame della documentazione su elencata si evincono variazioni importanti, significative e progressive dello stato di salute della signora nata il [...], dalla data della domanda
Parte_1 amministrativa del 16/3/22, all'epoca della visita della C. I C. di Tricase e durante la visita CTU del dr. e fino alla vista CTU del 7/11/24. In ogni caso la signora durante le precedenti Per_1 Parte_1 visite era deambulante, ma presentava cardiopatia ipertensiva, spondilo disco artrosi rachidea, sindrome depressiva, ipoacusia e incontinenza urinaria. Le patologie di cui soffre la signora sono
Parte_1 molteplici: spondilo disco artrosi rachidea con gonartrosi, crisi ipertensive, sindrome depressiva con deterioramento cognitivo da encefalopatia vascolare cronica e perdite urinarie. Va qui ribadito, viste le forma morbose, singolarmente e tutte insieme le stesse riducono l'autonomia della signora che
Parte_1 pertanto va dichiarata invalida al 100% e, visto il deficit deambulatorio e cerebrale, con necessità di assistenza continua. La completa chiarificazione delle già menzionate patologie va fatta risalire a circa tre mesi prime della presente visita CTU e quindi la decorrenza dell'invalidità si stima al Settembre 2024 a tutt'oggi. Di seguito si elencano le patologie riscontrate, ma va ribadito che il loro complesso rende la signora , nata il [...], invalida al 100% con necessità di assistenza continua
Parte_1
e con decorrenza dal mese di al Settembre 2024 a tutt'oggi:
1) Grave poliartrosi cod. 7001 val. 75%
2) Cardiopatia sclero ipertensiva cod. 6441 val. 30%
3) Deterioramento cognitivo moderato cod. 2001 val. 70%
4) Ipoacusia moderata cod. 4005 val. 30%
5) Deficit della deambulazione autonoma cod. 05
6) incontinenza urinaria 6203 val. 10% (ana)
DIAGNOSI
Alla luce di quanto su esposto si può esprimere la seguente diagnosi:
GRAVE Parte_2
SCLERO IPERTENSIVA
[...]
2 DETERIORAMENTO COGNITIVO MODERATO
IPOACUSIA MODERATA
DEFICIT DELLA DEAMBULAZIONE AUTONOMA
INCONTINENZA URINARIA
CONCLUSIONI
Considerando, dunque, le patologie sopra esposte e con l'esame della nova documentazione sanitaria si può concludere che la riduzione della capacità di lavoro della signora , nata il [...] Parte_1
è da ritenere invalida al 100% condiritto all'indennità di accompagnamento dal mese di al Settembre 2024 a tutt'oggi.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario della ricorrente, nonché la sua evoluzione. Invero egli ha precisato come si sia verificato un peggioramento dello stato di salute della predetta dalla data della visita fino alla data della visita peritale, sottolineando che “durante le CP_2 precedente visite era deambulante” e che tale ulteriore patologia è sopraggiunta ed è stata rilevata alla presente consulenza, che ha statuito la decorrenza del beneficio invocato
(considerando le patologie olisticamente intese) dal settembre 2024.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto, la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (settembre 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
3 pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_2
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 13635/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento a far data da settembre 2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_2
Lecce, 07/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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