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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2025, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2497 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Alfonso Celotto, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
EL CP_1
-APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 236/2023 pronunciata dal Tribunale di Velletri, sezione lavoro e pubblicata in data 5.4.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso in appello.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale Parte_1 di Velletri, parzialmente accogliendo il ricorso proposto in primo grado da , ha così Controparte_2 statuito: «Dichiara inammissibile la domanda di accertamento del diritto del minore al trattamento con metodologia ABA a carico della per difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita, Parte_1 sussistendo la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
Condanna la in persona del l.r.p.t., a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_2
7.645,85 a titolo di rimborso spese come indicato in motivazione».
L'appellante censura la sola condanna al pagamento della somma di € 7.654,85, che assume
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ingiusta ed erronea in quanto violativa dell'art. 1, comma 7, let. c) d.lgs. 502/1992, della Deliberazione
Regionale n. 75/2018, del Regolamento Regionale n. 1/2019 e dell'art. 26, comma 1 l. 833/1978, oltre carente sotto il profilo della motivazione e dell'istruttoria. Chiede, dunque, la riforma della decisione impugnata, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, nel senso della reiezione della domanda di rimborso o in subordine nel senso della riduzione della somma da corrispondere a titolo di rimborso a carico dell'appellante, alla luce dell'importo oggetto del contributo ex Regolamento regionale n. 1/2019 già versato.
non si costituisce in appello, restando contumace. Controparte_2
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del 20.11.2025 l'unica parte costituita non è comparsa, sicché la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 181 c.p.c., alla successiva udienza del 27.11.2025, anch'essa disertata dall , che pure aveva ricevuto valida comunicazione del disposto rinvio. Parte_1
La Corte , dunque, non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno
2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 310 comma 4 c.p.c.
PQM
La Corte così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma il 27.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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