Art. 6. Autorizzazione alla regione Veneto 1. La regione Veneto e' autorizzata a destinare alla concessione di contributi di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 , anche per le finalita' indicate al comma 1 dello stesso articolo 1, le somme non utilizzate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, in deroga alle disposizioni del comma 11 dello stesso articolo.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 1, comma 3, della legge n. 424/1989 (Misure di sostegno per le attivita' economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatasi nell'anno 1989 nel mare Adriatico) e' il seguente: "3. Sono altresi' concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle localita' di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attivita' turistica. Le disponibilita' di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalita' indicate nel comma 9".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 1, comma 3, della legge n. 424/1989 (Misure di sostegno per le attivita' economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatasi nell'anno 1989 nel mare Adriatico) e' il seguente: "3. Sono altresi' concessi contributi per un ammontare complessivo di lire 30 miliardi ai comuni, alle province ed agli enti pubblici e privati delle localita' di cui al comma 1 per la ristrutturazione e il completamento di strutture di rilevante interesse culturale strettamente connesse all'attivita' turistica. Le disponibilita' di cui al presente comma sono suddivise tra le regioni interessate con le modalita' indicate nel comma 9".