Articolo 10 della Legge 4 agosto 1984, n. 508
Articolo 9Articolo 11
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11 settembre 1984
Art. 10. (Entrate)

Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1982 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 1.205.209.490 interamente versate.
Al 31 dicembre 1982 non risultano residui attivi.
Entrata in vigore il 11 settembre 1984