Sentenza 5 gennaio 2021
Decreto cautelare 3 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2021
Parere sospensivo 27 settembre 2021
Decreto presidenziale 7 settembre 2022
Decreto cautelare 28 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 17 maggio 2023
Ordinanza cautelare 22 maggio 2023
Ordinanza cautelare 31 agosto 2023
Ordinanza collegiale 7 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 27 novembre 2024
Ordinanza collegiale 23 maggio 2025
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
Parere interlocutorio 8 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 15/05/2023, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 00304/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F.LL SS fu Alderige, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Graziosi e Antonella Almerigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GI Marche - Difensore Civico - Garante Regionale dei Diritti della persona presso l'Assemblea Legislativa, GI Marche, non costituiti in giudizio;
nei confronti
P.R.B. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, piazza Paganica 13;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento del Difensore Civico-Garante Regionale dei Diritti della Persona del 25.1.2023, trasmesso il 31.1.2023, che ha riconosciuto a P.R.B. il diritto di accedere agli atti richiesti con l'istanza del 8.11.2022;
b) degli atti connessi e presupposti, ad oggi non conosciuti;
e per il conseguente accertamento
- della legittimità del provvedimento emesso dalla Direzione Ambiente della GI Marche in data 7.12.2022;
- della infondatezza della domanda di accesso agli atti formulata dalla società P.R.B. con l'”Atto di intervento procedimentale e contestuale di accesso agli atti e documenti amministrativi” dell'8.11.2022.
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da F.LL SS fu Alderige il 13/3/2023:
per l'annullamento previa sospensiva
a) del provvedimento del Difensore Civico-Garante Regionale dei Diritti della Persona del 25.1.2023, trasmesso il 31.1.2023, che ha riconosciuto a P.R.B. il diritto di accedere agli atti richiesti con l'istanza del 8.11.2022;
b) degli atti connessi e presupposti, ad oggi non conosciuti;
e per il conseguente accertamento
- della legittimità del provvedimento emesso dalla Direzione Ambiente della GI Marche in data 7.12.2022;
- della infondatezza della domanda di accesso agli atti formulata dalla società P.R.B. con l'”Atto di intervento procedimentale e contestuale di accesso agli atti e documenti amministrativi” dell'8.11.2022;
per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da P.R.B. S.r.l. il 20/3/2023:
del diniego espresso della GI Marche – P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali con atto prot. n. 1515840 del 7.12.2022 sull'istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi formulata da P.R.B. S.r.l. ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/90 e acquisita al prot. regionale n. 1393918 del 10.11.2022.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di P.R.B. S.r.l.;
Visto il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda che perviene all’odierno esame del Tribunale può essere così riassunta, dovendosi precisare che nel presente giudizio non rilevano le questioni sottostanti su cui le parti private costituite si confrontano ormai da alcuni anni tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziale.
E, sempre in premessa, va osservato che né la ricorrente principale e nemmeno il Tribunale dubitano della legittimazione attiva di P.R.B. a censurare in tutte le sedi gli atti autorizzativi che siano stati (o saranno) eventualmente rilasciati dalla GI Marche e/o dal Comune di MI per l’esercizio dell’attività svolta dalla IT F.LL SS fu Alderige, il problema sostanziale essendo, in questa sede, piuttosto quello di verificare l’attualità dell’interesse di P.R.B. ad accedere ai documenti per cui è giudizio. Peraltro, come si vedrà infra , l’esame delle questioni sostanziali è inibito dall’assorbente pregiudizialità di vizi formali e di questioni processuali.
2. Ciò premesso, dagli atti di causa emerge quanto segue.
2.1. In data 10 novembre 2022 (con nota protocollata al n. 1393918) P.R.B. ha presentato alla P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali della GI Marche un’istanza finalizzata ad avere accesso ai seguenti atti e documenti, relativi al procedimento di revisione dell’A.I.A. in forza della quale la IT F.LL SS esercisce l’impianto di MI (impianto che sorge in area limitrofa a quella in cui P.R.B. esercita la medesima attività industriale):
i) progetto di decisione sulla predetta istanza di riesame dell’A.I.A. presentata nel 2019 dalla IT F.LL SS;
ii) determinazione conclusiva e ogni ulteriore atto comunque assunto dall’amministrazione sull’istanza della IT F.LL SS;
iii) ogni atto, documento e/o provvedimento adottati successivamente alla nota prot. n. 606317 del 17 giugno 2020 nell’ambito del procedimento di riesame dell’A.I.A., ivi compresi i verbali della conferenza dei servizi eventualmente indetta ai sensi dell’art. 29- quater del D.Lgs. n. 152/2006, nonché tutti gli avvisi, convocazioni, pareri e gli altri atti e/o documenti comunque denominati, rilasciati da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento;
iv) ogni atto, documento e/o provvedimento relativi ad eventuali valutazioni d'impatto ambientale eventualmente condotte sul progetto della IT F.LL SS,
specificando che la richiesta di accesso aveva le seguenti finalità: “ …PRB …intende partecipare al procedimento amministrativo di riesame AIA avviato su istanza della F.LL SS, essendo ormai scaduti tutti i termini di conclusione del procedimento il quale si protrae da 3 anni senza che alcuna decisione sia stata assunta, per quanto è dato a tutt’oggi sapere, e l’odierna istante intende contribuire all’adozione del progetto di decisione finale mediante l’apporto di osservazioni procedimentali e documenti decisivi in virtù della pacifica legittimazione riconosciutale anche dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche… ”.
Con la nota allegata come doc. n. 5 al ricorso introduttivo il competente ufficio regionale, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, comunicava la predetta istanza alla IT F.LL SS; quest’ultima, a ministero dell’avv. Graziosi, in data 16 novembre 2022 (doc. allegato n. 6 al ricorso e doc. allegato n. 10 alla memoria della IT F.LL SS del 29 aprile 2023), formulava opposizione all’accoglimento dell’istanza, precisando che, in ogni caso, l’ostensione non avrebbe dovuto riguardare quelle parti del progetto che descrivono il processo produttivo ideato e implementato dalla IT, trattandosi di elaborati progettuali coperti da segreto industriale.
Con nota del 7 dicembre 2022 la P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali della GI Marche, senza citare l’opposizione formulata dalla IT F.LL SS, respingeva l’istanza di P.R.B., evidenziando, in sintesi, che:
- a quella data non era stato adottato l’atto conclusivo del provvedimento, né era stata elaborata la proposta di decisione;
- tutti gli altri atti menzionati nell’istanza di accesso sono atti endoprocedimentali, rispetto ai quali “ …l’interesse manifestato della P.R.B. S.r.l. Unipersonale della tutela in giudizio dei propri diritti ed interessi difetta dei requisiti della concretezza e dell’attualità… ”, visto che gli atti in questione, non avendo autonoma lesività, non possono essere impugnati;
“ …Con riferimento alla richiesta di partecipazione, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L. 241/90, al procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale presentato dalla F.LL SS fu Alderige S.r.l., si rileva che l’art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 ha una specifica disciplina della partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo mediante la pubblicazione di un annuncio per la messa a disposizione della documentazione e la produzione di osservazioni scritte da parte del pubblico, limitate da termini fissati dal legislatore. Essendo nel caso di specie tali termini scaduti non può essere accolta la richiesta di intervento nel procedimento… ”.
In data 5 gennaio 2023 P.R.B., a ministero dell’avv. Genovese, proponeva, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, ricorso amministrativo al Garante regionale dei diritti della persona (organo che nella GI Marche svolge anche le funzioni di Difensore civico regionale). Il ricorso, ancorché nell’epigrafe riporti anche l’indicazione e l’indirizzo di posta elettronica della IT F.LL SS (espressamente indicata come “controinteressato”), non risulta notificato a quest’ultima, né la prova dell’avvenuta notifica è stata fornita in corso di causa.
Con il provvedimento impugnato in principalità dalla IT F.LL SS il Garante regionale ha ritenuto che l’istanza di accesso a suo tempo presentata da P.R.B. dovesse trovare accoglimento, limitatamente agli atti endoprocedimentali detenuti dall’ufficio regionale presso cui pende la domanda di revisione dell’A.I.A. (nel provvedimento si precisa infatti che alla data della decisione sul ricorso non risultavano ancora adottati né il progetto di decisione né la determinazione finale).
2.2. Come prescrive l’art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, il provvedimento di accoglimento del ricorso amministrativo non è immediatamente efficace, visto che l’amministrazione può, nei successivi trenta giorni, adottare un provvedimento confermativo di rigetto dell’istanza di accesso.
Nella specie la GI non ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà, per cui, prospettando l’irreparabilità del danno che le sarebbe derivato dall’ostensione degli atti summenzionati, la IT F.LL SS, con il ricorso introduttivo, ha impugnato il provvedimento del Garante regionale, chiedendone la sospensione, dapprima in sede monocratica e poi in sede collegiale.
La domanda cautelare è stata accolta inizialmente con decreto presidenziale n. 45/2023.
Nelle more della celebrazione della camera di consiglio fissata per la trattazione in sede collegiale della domanda cautelare, la IT F.LL SS ha proposto un atto di motivi aggiunti, giustificato dalla necessità di superare un’eventuale eccezione di inammissibilità del ricorso principale (in sostanza, non essendo del tutta univoca in dottrina e in giurisprudenza la qualificazione del provvedimento di accoglimento del ricorso amministrativo ex art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990 – se cioè esso sia l’atto che chiude la vicenda oppure se esso sia semplicemente un atto endoprocedimentale rispetto alla decisione di conferma del diniego di accesso che l’amministrazione può adottare nei trenta giorni successivi all’accoglimento del ricorso – nella specie si sarebbe potuta eccepire l’inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di lesività del provvedimento impugnato. La IT F.LL SS ha dunque atteso il decorso del termine di trenta giorni, di modo che il provvedimento del Garante regionale consolidasse i suoi effetti). Nell’atto di motivi aggiunti sono reiterate le medesime doglianze articolate nel ricorso introduttivo.
2.3. Oltre a costituirsi in giudizio per resistere al ricorso principale e ai motivi aggiunti, in data 20 marzo 2023 P.R.B. ha depositato un ricorso incidentale condizionato, con cui impugna l’originario provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso adottato dalla P.F. Valutazioni e autorizzazioni ambientali della GI Marche, deducendone l’illegittimità per vari profili.
La IT F.LL SS, richiamando alcune decisioni del G.A. in thema (in particolare, T.A.R. Lazio, Roma, n. 5484/2017 e T.A.R. Lazio, Latina, n. 629/2005, quest’ultima, come si dirà infra , relativa ad una questione di diritto analoga a quella in esame), ha eccepito l’irricevibilità del ricorso incidentale.
P.R.B. ha replicato all’eccezione deducendo che:
- la ricorrente principale non ha in alcun modo documentato l’avvenuta presentazione di un atto di opposizione ai sensi del D.P.R. n. 184/2006 (atto che non viene in effetti citato nel provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso);
- anche laddove dovesse ritenersi dimostrata l’avvenuta presentazione dell’opposizione formulata dalla F.LL SS, ciò implicherebbe l’esistenza di un ulteriore profilo di illegittimità del diniego regionale sub specie di difetto di motivazione,
insistendo per l’accoglimento nel merito del ricorso incidentale.
2.4. Con ordinanza n. 55/2023 il Tribunale ha confermato gli effetti del decreto presidenziale n. 45/2023, fissando per la trattazione del merito del ricorso principale e di quello incidentale la camera di consiglio del 10 maggio 2023, all’esito della quale la causa è passata in decisione. Nel corso della discussione orale la difesa di P.R.B. ha eccepito la tardività della memoria difensiva depositata dalla IT F.LL SS in data 29 aprile 2023.
3. Il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno accolti, mentre il ricorso incidentale va dichiarato irricevibile.
Ciò impone l’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità del deposito della memoria e dei documenti ad essa allegati, eseguito dalla IT F.LL SS in data 29 aprile 2023.
L’eccezione è infondata, atteso che:
- quanto alla memoria, il deposito è da considerare tempestivo alla luce dell’orientamento giurisprudenziale nella stessa richiamato ( ex multis , Cons. Stato, n. 1652/2023);
- quanto invece al documento ad essa allegato, si tratta della prova dell’avvenuta comunicazione alla GI dell’opposizione all’istanza di accesso, per cui esso completa la documentazione già allegata al ricorso introduttivo. In ogni caso, come si dirà infra , il fatto che la IT F.LL SS abbia o meno proposto opposizione all’accesso è irrilevante ai fini del presente giudizio.
Va poi osservato che l’eventuale inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di lesività del provvedimento del Garante regionale è stata comunque “sanata” dalla proposizione dei motivi aggiunti, con cui il provvedimento stesso è stato reimpugnato a seguito del suo definitivo consolidamento.
3.1. Ciò detto, e passando a trattare del merito del ricorso principale e dei motivi aggiunti, è necessario prendere le mosse dal disposto dell’art. 12, commi 2, 5, 7 e 8 del D.P.R. n. 184/2006 (rubricato “ Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso ”, ma, come stabilisce il comma 10, applicabile anche nei procedimenti che si svolgono davanti agli organi regionali competenti in materia di impugnazione dei dinieghi di accesso), il quale recita testualmente “ 2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni […].
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso [...]
7. […]. La Commissione:
a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge;
c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento ”.
Come si può vedere, l’art. 12 stabilisce in maniera chiara ed inequivoca che il ricorso amministrativo avverso un diniego di accesso deve essere notificato, a pena di inammissibilità (vedasi il comma 7, let. c), e il comma 8), ai controinteressati formali e sostanziali, mentre l’integrazione officiosa del contraddittorio è possibile solo con riguardo agli (eventuali ulteriori) controinteressati sostanziali individuati dall’organo competente a decidere il ricorso, il quale procede direttamente ad evocare tali ulteriori controinteressati.
Tale disciplina si pone in perfetta consonanza con quella che regola la fase amministrativa iniziale, in cui pure è previsto il coinvolgimento obbligatorio dei controinteressati all’accesso, questa volta, però, a cura dell’amministrazione procedente (art. 3 del D.P.R. n. 184/2006).
3.2. A questo punto si deve verificare come la giurisprudenza abbia applicato la suddetta normativa e al riguardo vanno citate, per tutte, le sentenze del T.A.R. Lazio, rispettivamente sedi di Roma e Latina, n. 5484/2017 e n. 629/2005.
In particolare, la sentenza n. 5484/2017 riguarda una vicenda esattamente sovrapponibile a quella per cui è causa, mentre la sentenza del T.A.R. Latina riguarda una questione analoga, ossia l’effetto sospensivo del termine decadenziale per agire in sede giurisdizionale legato alla proposizione di un ricorso gerarchico.
Il T.A.R. Lazio, Roma, ha così statuito:
“ …Per quanto riguarda l’impugnazione dell’originario diniego d’accesso … osserva il Collegio che, al fine di valutare la tempestività del gravame, occorre considerare che è stato presentato un ricorso alla Commissione per l’accesso, ancorché esso è poi stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’articolo 12, comma 7, lett. b) [ recte , c)] del d.P.R. n.184 del 2006 che espressamente prevede l’inammissibilità del ricorso privo delle ricevute di avvenuta spedizione di copia dello stesso ai controinteressati.
Ora l’art. 25, comma 4, l. 241/1990 prevede, tra l’altro, che: “Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa.”
Nel caso di specie, il termine di 30 giorni per impugnare l’esito del ricorso dinanzi alla Commissione per l’accesso decorreva dalla data di ricevimento dell’esito del ricorso proposto alla Commissione e cioè dal …; rispetto a tale data dunque il ricorso sarebbe tempestivo essendo stato spedito per la notifica il ...
Il problema sorge tuttavia in quanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso dinanzi alla Commissione per l’accesso appare correttamente pronunciata per mancata spedizione per la notifica del ricorso ai controinteressati, né le censure svolte da parte ricorrente su tale profilo, concernenti l’asserita insussistenza di tale obbligo di preventiva notifica in capo al ricorrente, possono trovare accoglimento, alla luce del chiaro disposto dell’art. 12, comma 7, lett. b) [ recte , c)] del d.P.R. n.184 del 2006. Ed infatti, solo qualora la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso (cfr. comma 8 del citato art. 12).
La decisione della Commissione è pertanto ineccepibile ed essa, non avendo per contenuto né un accoglimento né un rigetto, non essendo entrata nel merito della questione, non consente di ritenere operante la sospensione del termine per la proposizione del ricorso dinanzi al TAR di cui all’art. 25, comma 4, l. 241/90, né di procedere all’esame delle determinazioni assunte dalla amministrazione in esito alla istanza di accesso ai documenti, verificando la fondatezza del diritto alla ostensione dei documenti richiesti. In caso contrario, infatti, basterebbe la presentazione di un ricorso tardivo o inammissibile alla Commissione per l’accesso per far slittare in avanti il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la decisione sull’accesso, elidendo il termine di 30 giorni previsto dalla legge… ”.
Ad analoghe conclusioni è pervenuto il T.A.R. Latina nella prefata sentenza n. 629/2005.
Il Tribunale ritiene di dover condividere tali argomenti, non essendo consentita la sostanziale elusione del termine decadenziale mediante la proposizione di un ricorso amministrativo affetto da vizi procedurali che lo rendono inammissibile o irricevibile (sul punto si veda anche la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, n. 3675/2008). Infatti, poiché per giurisprudenza consolidata ( ex multis , T.A.R. Milano, n. 4422/2009, confermata sul punto da Cons. Stato, n. 347/2013) oggetto del ricorso in sede giurisdizionale è pur sempre il provvedimento iniziale, rispetto al quale la decisione sul ricorso amministrativo può costituire al limite solo un’appendice motivazionale, la sospensione del termine decadenziale a seguito della proposizione del ricorso amministrativo si giustifica solo se quest’ultimo è ritualmente proposto, salvo il caso di errore scusabile di cui si dirà infra . In generale, dunque, se il ricorso amministrativo ex art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990 e ex art. 12 del D.P.R. n. 184/2006 viene (o avrebbe dovuto essere) dichiarato inammissibile o irricevibile per ragioni imputabili al ricorrente, quest’ultimo decade dalla possibilità di riproporre la controversia in sede giurisdizionale.
Né a diversa conclusione si perviene eccependo - come ha fatto la difesa di P.R.B. nel corso della discussione orale - che i principi affermati dal T.A.R. Lazio valgono solo nel caso in cui la decisione sul ricorso amministrativo abbia confermato l’originario diniego di accesso adottato dall’amministrazione (mentre essi non varrebbero laddove, essendo stato accolto il suo ricorso amministrativo, il richiedente l’accesso non ha più interesse a censurare l’iniziale diniego). Infatti, va di contro osservato che questa eccezione è fondata solo se il controinteressato è stato posto in condizione di difendersi tanto in sede amministrativa quanto in sede contenziosa (ossia se gli sono stati notificati sia l’istanza di accesso che il ricorso amministrativo), mentre lo stesso non può dirsi quando sia mancato, per causa imputabile al richiedente l’accesso, il contraddittorio in fase amministrativa o, come nella specie, nella fase contenziosa.
In questo caso, infatti, il richiedente l’accesso si avvantaggia indebitamente a danno del controinteressato, per cui non gli può essere consentito di rimettersi in termini ai fini del ricorso (anche incidentale) giurisdizionale.
E, con specifico riguardo al caso di specie, nemmeno rileva il fatto che la IT F.LL SS abbia proposto anche la domanda di accertamento della legittimità dell’originario diniego di accesso adottato dalla GI.
Infatti, poiché l’accoglimento del primo motivo di ricorso determina la reviviscenza del provvedimento regionale, la suddetta domanda è assorbita, non essendo più contestabile, se non per fatti nuovi che consentano di riproporre l’istanza (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria nn. 6 e 7 del 2006), il diniego di accesso del 7 dicembre 2022.
Laddove invece il procedimento davanti al Garante regionale si fosse svolto nel rispetto del principio del contraddittorio e si fosse concluso in senso favorevole a P.R.B., allora in capo a quest’ultima, a seguito della proposizione del ricorso principale, sarebbe riemerso l’interesse a contestare la legittimità del diniego di accesso adottato dalla GI (di talché il ricorso incidentale sarebbe stato tempestivo).
3.3. Ora, applicando tali principi al caso di specie:
- il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti vanno accolti, risultando fondato e assorbente il motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, visto che il Garante regionale ha deciso il gravame di P.R.B. senza avvedersi del fatto che il ricorso non era stato notificato al controinteressato;
- il ricorso incidentale va invece (e conseguentemente) dichiarato irricevibile.
3.4. A questo punto restano solo da esaminare gli argomenti esposti da P.R.B. in replica al primo motivo del ricorso principale e all’eccezione della IT F.LL SS.
La controinteressata/ricorrente incidentale, come si è visto, sostiene che:
- da un lato, la GI non ha dato conto, nel provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso, dell’opposizione formulata dalla IT F.LL SS;
- dall’altro (e conseguente) lato, ciò non ha consentito ad essa P.R.B. di sapere dell’esistenza di un controinteressato a cui doveva essere notificato il ricorso amministrativo.
Ebbene, tali argomenti non meritano condivisione poiché essi confliggono con quanto emerge dagli atti di causa.
Non si può infatti seriamente sostenere che la veste di controinteressato formale e sostanziale della IT F.LL SS non fosse evincibile per il fatto che nel provvedimento del 7 dicembre 2022 la GI non ha menzionato l’opposizione all’accesso formulata dalla odierna ricorrente principale. Infatti, poiché sin dall’inizio P.R.B. ha dichiarato che il suo interesse all’ostensione degli atti de quibus discende dalla volontà di contrastare in ogni sede eventuali atti autorizzativi rilasciati alla IT F.LL SS e poiché il procedimento di revisione dell’A.I.A. concerne una domanda presentata da quest’ultima, è del tutto evidente che la IT F.LL SS era facilmente individuabile come controinteressato formale e sostanziale.
E, in ogni caso, il fatto che nel provvedimento regionale non fosse menzionata l’opposizione della IT F.LL SS è del tutto irrilevante, visto che un provvedimento può fondarsi su più ragioni fra loro autonome, per cui, ai fini della validità dell’atto, è sufficiente che l’amministrazione ne espliciti anche solo alcune (mentre il fatto che esistano altre ragioni ostative non menzionate assume rilievo unicamente ai fini dell’applicazione del principio del c.d. one shot , nel senso che l’amministrazione si preclude la possibilità di far valere in futuro ragioni ostative non comunicate al richiedente nel preavviso di diniego adottato ai sensi dell’art. 10- bis della L. n. 241/1990 o, nei casi in cui il preavviso non è dovuto, nel provvedimento impugnato).
Ma non vi è dubbio che P.R.B. fosse perfettamente in grado di individuare il controinteressato, tanto è vero che, come detto, nell’epigrafe del ricorso amministrativo erano riportati l’indicazione e l’indirizzo di posta elettronica della IT F.LL SS e che, del resto, il provvedimento regionale aveva fra i suoi destinatari anche l’avvocato di fiducia della IT F.LL SS (dal che si sarebbe potuta comprendere l’esistenza di un controinteressato, la cui identità, ove effettivamente sconosciuta, avrebbe potuto essere agevolmente accertata da P.R.B.).
4. Per tali ragioni, il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti vanno accolti, mentre il ricorso incidentale va dichiarato irricevibile.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, visto che:
- la IT F.LL SS non ha chiesto la condanna della GI a sopportare le spese di lite (salvo che l’amministrazione non avesse a sua volta chiesto la condanna alle spese della ricorrente principale);
- quanto al ricorso incidentale, esso è stato in realtà proposto contro la GI (che non ha svolto difese) e non contro la IT F.LL SS;
- in ogni caso, la controversia involge questioni di diritto parzialmente nuove.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso principale e i motivi aggiunti allo stesso;
- dichiara irricevibile il ricorso incidentale;
- compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Giuseppe Daniele |
IL SEGRETARIO