Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 4761/2024 promosso da: nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BRUSCIA VALTERO;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti CONTI CP_1
CARLA e MARCELLI AURORA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove lo riterranno più opportuno, con reciproco obbligo di comunicazione del luogo dove andranno a risiedere;
2- La casa coniugale, costituita da un'abitazione posta al piano primo di un edificio condominiale, con due balconi e cantinetta al piano interrato e relativo garage, anch'esso al piano interrato, sito in Marzocca di Senigallia(AN), V.le della Resistenza n. 117/D, di proprietà rispettivamente per la quota del 60% della sig.ra e per la residua quota del 40% del sig. CP_1 Parte_1
con relativo garage di proprietà di entrambi i coniugi-ricorrenti in quote paritarie del 50%, vengono assegnati alla sig.ra unitamente a tutti i mobili e gli arredi, affinché la stessa possa CP_1
- 1 -
chiedere, se e quando lo dovesse ritenere opportuno, la trascrizione di tale diritto presso l'Agenzia del Territorio di competenza.
Resta inteso che, in costanza di assegnazione, la sig.ra farà fronte autonomamente ed CP_1
in via esclusiva alle spese per le forniture di acqua, luce, gas, e alle spese condominiali, nonché a quelle di ordinaria manutenzione della casa coniugale, mentre le spese di straordinaria manutenzione di detto immobile, da concordarsi preventivamente, fatti salvi i casi di urgenza, resteranno a carico di entrambi i coniugi in proporzione delle rispettive quote di proprietà.
Il sig. dichiara di aver già lasciato l'abitazione coniugale e lo stesso ha già effettuato il Parte_1 cambio di residenza anagrafica nell'abitazione sita in Senigallia (AN), P.le della , dallo CP_2
stesso condotta in locazione e ha già provveduto a ritirare dalla casa coniugale i propri effetti personali e i documenti di lavoro.
3–I coniugi manterranno un contegno di reciproco rispetto e serena comunicazione tra loro al fine principale di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia a cui verrà Per_1
garantito il diritto di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4- Il Sig. dichiara di essere dipendente della ditta con la qualifica di Parte_1 Pt_2 quadro, mentre la sig.ra è impiegata quale dipendente civile del Ministero dell'Interno. CP_1
Pertanto, in ragione delle rispettive capacità reddituali e delle modalità di gestione del rapporto familiare sino ad ora attuate, il sig. si impegna e obbliga a versare, entro il Parte_1
giorno 15 (quindici) di ciascun mese, a partire da quello di sottoscrizione del presente ricorso, alla figlia un assegno mensile di mantenimento di Euro 400,00 (quattrocento/00), a mezzo Per_1 bonifico bancario, i cui estremi risultano già a conoscenza dell'obbligato: importo da rivalutarsi annualmente, a far data dall'omologa della separazione, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo di operai e impiegati.
Inoltre, il sig. si obbliga a versare, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, a partire Parte_1
da quello di sottoscrizione del presente ricorso, alla coniuge un assegno mensile di CP_1
mantenimento di Euro 200,00 (duecento/00), a mezzo bonifico bancario, i cui estremi risultano già a conoscenza dell'obbligato: importo da rivalutarsi annualmente, a far data dall'omologa della separazione, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo di operai e impiegati.
Si precisa che l'importo di Euro 200,00 mensili a favore della sig.ra è stato così determinato CP_1
a fronte della contrazione reddituale del marito a causa delle sue attuali condizioni di salute, nonché per essersi integralmente assunto, il sig. tutte le spese relative al corso di laurea Parte_1
- 2 - della figlia (comprensivo anche dell'eventuale programma di Exchange), così come indicate Per_1
al successivo punto n. 5.
5- Il sig. si farà carico, in via esclusiva, delle spese relative al Corso di Laurea Parte_1
frequentato dalla figlia presso l'Università Cattolica di Milano, comprensive delle tasse Per_1
universitarie, retta e/o canone per l'alloggio presso la sede universitaria, del vitto, dei libri di testo e materiale didattico, delle spese per i trasporti pubblici presso la sede universitaria e di quelle ferroviarie per raggiungere la sede universitaria, nonché i costi di viaggio da e per Senigallia, vitto e alloggio nel caso la figlia dovesse partecipare ad un programma di Exchange (Erasmus) presso un'Università straniera, convenzionata con l'Università Cattolica, e ricompresa nel network
Erasmus.
La sig.ra si farà carico delle spese di vitto e alloggio della figlia nei periodi di CP_1 Per_1
permanenza della stessa presso la casa coniugale di Marzocca di Senigallia.
Le spese straordinarie che dovessero essere necessarie per la figlia , economicamente non Per_1
auto-sufficiente saranno a carico nella misura del 60 % del sig. ed il restante 40 Parte_1
% a carico della sig.ra e faranno riferimento al Protocollo sulla “La disciplina e la CP_1 regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale e sottoscritto in data 10 luglio 2024.
6-I coniugi si danno, espressamente, reciproco assenso al rilascio e, qualora necessario, al rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta d'identità per uso espatrio, così come a sottoscrivere la documentazione necessaria per il rilascio del passaporto e del rinnovo della carta d'identità, valida per l'espatrio, della figlia . Per_1
7-I coniugi si danno, altresì, atto di aver definito ogni altro rapporto economico e patrimoniale conseguente la loro separazione personale con separata scrittura.
8-I ricorrenti dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte, così come previsto dall'art. 473 bis.51 cpc.
9-I sigg.ri e dichiarano espressamente di rinunciare Parte_1 CP_1 all'impugnazione della sentenza di separazione consensuale dei coniugi, obbligandosi sin d'ora a prestare acquiescenza alla stessa.
10-I coniugi dichiarano che le spese legali relative alla presente procedura dovranno intendersi integralmente compensate tra loro senza vincolo di solidarietà, con la conseguenza che ognuno di essi farà fronte in modo autonomo al pagamento delle competenze del proprio difensore.
11-I ricorrenti dichiarano di rinunciare al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51 3 comma c.p.c.”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Parte_1 CP_1
Senigallia (AN) il 23.08.2001, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, il Collegio può omologare gli accordi intervenuti tra i coniugi, in quanto non presentano profili di contrarietà alla legge e all'ordine pubblico e sono conformi agli interessi della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Spese di lite compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 CP_1
matrimonio a Senigallia (AN) il 23/08/2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
Senigallia (AN) al n. 53, parte 2, serie A dell'anno 2001; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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