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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/12/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6443/2022 R.G., promossa da:
rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Ratano Lina Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t.CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2022 e contestuale istanza cautelare, Parte_1 premesso di essere titolare di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 07657681 con decorrenza dal 27 novembre 2017 (riconosciutale con sentenza del 18.03.2022 del Tribunale di
Lecce, resa nel proc. n. 764/2019 R.G.) esponeva che l' le aveva comunicato con un primo CP_1 provvedimento del 2.03.2022 la sospensione della prestazione di invalidità con decorrenza marzo
2022 a causa della sua mancata presentazione alla visita di revisione del 28.02.2022 e, con successivo provvedimento del 7.04.2022, di averle indebitamente pagato € 1.050,78 da gennaio 2022 ad aprile
2022 sulla predetta pensione a seguito della sospensione della prestazione.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione parte ricorrente chiedeva il ripristino della prestazione sospesa con decorrenza da marzo 2022 (data della sospensione della prestazione) nonchè dichiararsi l'illegittimità della comunicazione di indebito, con vittoria delle spese processuali. CP_ L' non si costituiva in giudizio e, previa verifica della regolarità della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarato contumace.
1 Con ordinanza cautelare del 25.07.2022, veniva disposta l'immediato ripristino della prestazione cat. INV.CIV n. 07657681 e della indennità di accompagnamento in godimento alla ricorrente con decorrenza dal momento della sospensione dell'erogazione del beneficio (marzo 2022).
All'esito dell'udienza del 17.12.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente giova riportare il contenuto dell'art. 80, comma 3, d.l. n.112/2008, conv. in l.
n.133/2008, il quale in ipotesi di visite di revisione disposte per verificare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per avere diritto alle prestazioni di invalidità civile, prevede che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la CP_1 convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca CP_1 della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione (...)”.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Con riferimento alla domanda di ripristino dell'indennità di accompagnamento da marzo 2022 va osservato che la ricorrente, già titolare di indennità di accompagnamento dal 27 novembre 2017
(cfr. Sentenza del Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro resa nel proc. 764/2019 R.G. allegata al ricorso) CP_ ha ricevuto una missiva con cui l' le comunicava la sospensione della prestazione per mancata presentazione a visita di revisione del 28.02.2022.
A sostegno di quanto richiesto, la ricorrente ha invocato l'illegittimità della pretesa dell CP_1 evidenziando di non aver mai ricevuto la nota con la quale veniva invitata alla visita di revisione del
28.02.2022. CP_ Sul punto, l' rimanendo contumace non ha fornito la prova della rituale ed efficace convocazione a visita di revisione, anche al fine di valutare la eventuale “ingiustificata” assenza della ricorrente, idonea a giustificare il provvedimento di sospensione della prestazione e di ripetizione dell'indebito adottato nei suoi confronti. CP_ Inoltre, vi è in atti una comunicazione a mezzo pec proveniente dall' di Casarano e datata
2.03.2022, nella quale vengono fornite rassicurazioni circa la giustificazione dell'assenza alla visita
2 di revisione del 28.02.2022 e si dichiara la “Pratica chiusa per intervenuta sentenza del Tribunale di Lecce”
(cfr. all. n. 6 del ricorso).
In mancanza di prova idonea sul punto, e sulla scorta della norma sopra riportata, deve allora ritenersi tuttora attuale e sussistente il diritto della ricorrente al ripristino dell'indennità di accompagnamento dalla data di sospensione (marzo 2022).
Con riferimento alla domanda di accertamento della irripetibilità della somma di € 1.050,78 percepita dalla ricorrente a titolo di pensione cat. INVCIV n. 07657681 per il periodo da gennaio
2022 ad aprile 2022 va evidenziato che tale indebito scaturisce dal provvedimento di sospensione della prestazione e conseguente richiesta da parte dell'Istituto di restituzione delle somme con nota del 7.04.2022.
Anche tale provvedimento, fondante su quello di sospensione della prestazione, è illegittimo per tutte le ragioni precedentemente illustrate.
Pertanto, alla luce di tali risultanze documentali, va dichiarato il diritto di parte ricorrente Pt_1
al ripristino dell' indennità di accompagnamento dalla data di sospensione del beneficio
[...]
(marzo 2022) e deve dichiararsi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07657681 richiesti in restituzione dall' con nota 7.04.2022 per il periodo da gennaio 2022 a aprile 2022. CP_1
Le spese processuali, comprese quelle della fase cautelare del procedimento, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara il diritto della sig.ra al ripristino dell'indennità di accompagnamento Parte_1 da marzo 2022;
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 1.050,78 corrisposta alla signora a Parte_1 titolo di ratei di pensione cat. INVCIV n. 07657681 erogati nel periodo da gennaio 2022 a aprile
2022 e chiesta in restituzione con comunicazione del 7.04.2022.
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € CP_1
1.500,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 17.12.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6443/2022 R.G., promossa da:
rappresentata e difesa con mandato in atti dall'Avv. Ratano Lina Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t.CP_1
Resistente contumace
OGGETTO: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2022 e contestuale istanza cautelare, Parte_1 premesso di essere titolare di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 07657681 con decorrenza dal 27 novembre 2017 (riconosciutale con sentenza del 18.03.2022 del Tribunale di
Lecce, resa nel proc. n. 764/2019 R.G.) esponeva che l' le aveva comunicato con un primo CP_1 provvedimento del 2.03.2022 la sospensione della prestazione di invalidità con decorrenza marzo
2022 a causa della sua mancata presentazione alla visita di revisione del 28.02.2022 e, con successivo provvedimento del 7.04.2022, di averle indebitamente pagato € 1.050,78 da gennaio 2022 ad aprile
2022 sulla predetta pensione a seguito della sospensione della prestazione.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione parte ricorrente chiedeva il ripristino della prestazione sospesa con decorrenza da marzo 2022 (data della sospensione della prestazione) nonchè dichiararsi l'illegittimità della comunicazione di indebito, con vittoria delle spese processuali. CP_ L' non si costituiva in giudizio e, previa verifica della regolarità della notifica degli atti introduttivi, veniva dichiarato contumace.
1 Con ordinanza cautelare del 25.07.2022, veniva disposta l'immediato ripristino della prestazione cat. INV.CIV n. 07657681 e della indennità di accompagnamento in godimento alla ricorrente con decorrenza dal momento della sospensione dell'erogazione del beneficio (marzo 2022).
All'esito dell'udienza del 17.12.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente giova riportare il contenuto dell'art. 80, comma 3, d.l. n.112/2008, conv. in l.
n.133/2008, il quale in ipotesi di visite di revisione disposte per verificare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per avere diritto alle prestazioni di invalidità civile, prevede che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la CP_1 convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l' provvede alla revoca CP_1 della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione (...)”.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono.
Con riferimento alla domanda di ripristino dell'indennità di accompagnamento da marzo 2022 va osservato che la ricorrente, già titolare di indennità di accompagnamento dal 27 novembre 2017
(cfr. Sentenza del Tribunale di Lecce - Sez. Lavoro resa nel proc. 764/2019 R.G. allegata al ricorso) CP_ ha ricevuto una missiva con cui l' le comunicava la sospensione della prestazione per mancata presentazione a visita di revisione del 28.02.2022.
A sostegno di quanto richiesto, la ricorrente ha invocato l'illegittimità della pretesa dell CP_1 evidenziando di non aver mai ricevuto la nota con la quale veniva invitata alla visita di revisione del
28.02.2022. CP_ Sul punto, l' rimanendo contumace non ha fornito la prova della rituale ed efficace convocazione a visita di revisione, anche al fine di valutare la eventuale “ingiustificata” assenza della ricorrente, idonea a giustificare il provvedimento di sospensione della prestazione e di ripetizione dell'indebito adottato nei suoi confronti. CP_ Inoltre, vi è in atti una comunicazione a mezzo pec proveniente dall' di Casarano e datata
2.03.2022, nella quale vengono fornite rassicurazioni circa la giustificazione dell'assenza alla visita
2 di revisione del 28.02.2022 e si dichiara la “Pratica chiusa per intervenuta sentenza del Tribunale di Lecce”
(cfr. all. n. 6 del ricorso).
In mancanza di prova idonea sul punto, e sulla scorta della norma sopra riportata, deve allora ritenersi tuttora attuale e sussistente il diritto della ricorrente al ripristino dell'indennità di accompagnamento dalla data di sospensione (marzo 2022).
Con riferimento alla domanda di accertamento della irripetibilità della somma di € 1.050,78 percepita dalla ricorrente a titolo di pensione cat. INVCIV n. 07657681 per il periodo da gennaio
2022 ad aprile 2022 va evidenziato che tale indebito scaturisce dal provvedimento di sospensione della prestazione e conseguente richiesta da parte dell'Istituto di restituzione delle somme con nota del 7.04.2022.
Anche tale provvedimento, fondante su quello di sospensione della prestazione, è illegittimo per tutte le ragioni precedentemente illustrate.
Pertanto, alla luce di tali risultanze documentali, va dichiarato il diritto di parte ricorrente Pt_1
al ripristino dell' indennità di accompagnamento dalla data di sospensione del beneficio
[...]
(marzo 2022) e deve dichiararsi la irripetibilità dei ratei di pensione cat. INVCIV n. 07657681 richiesti in restituzione dall' con nota 7.04.2022 per il periodo da gennaio 2022 a aprile 2022. CP_1
Le spese processuali, comprese quelle della fase cautelare del procedimento, seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara il diritto della sig.ra al ripristino dell'indennità di accompagnamento Parte_1 da marzo 2022;
- dichiara l'irripetibilità della somma di € 1.050,78 corrisposta alla signora a Parte_1 titolo di ratei di pensione cat. INVCIV n. 07657681 erogati nel periodo da gennaio 2022 a aprile
2022 e chiesta in restituzione con comunicazione del 7.04.2022.
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € CP_1
1.500,00 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 17.12.2025 Il Giudice del Lavoro
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