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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 12/09/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente rel.
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 216 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 tra
(P. I. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore pro tempore, Parte_2
elettivamente domiciliata in via Bazzoni – Sircana n. 2/2, Olbia, presso gli Uffici dell' CP_1
i Olbia, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Carenti, giusta procura in atti,
[...]
APPELLANTE contro
(P.I. ), in persona del socio Controparte_2 P.IVA_2
accomandatario e rappresentate legale , elettivamente domiciliata in Controparte_2
Olbia, Piazza Regina Margherita, n. 28, presso lo studio dell'avv. Michele Ponsano, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti,
APPELLATO
La causa è stata decisa ex art. 437 cpc all'udienza del 18.07.2025 sulle seguenti conclusioni:
1 Nell'interesse del ricorrente in appello: “In via principale: - in totale riforma dell'impugnata sentenza n° 510 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania in data 06.12.2023, rigettare integralmente il ricorso in primo grado proposto da Parte_3
per le ragioni meglio descritte in parte motiva e, per l'effetto, confermare
[...]
l'ordinanza ingiunzione n° RO/2020/47 del 19.02.2020. - con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio”;
Nell'interesse del resistente in appello: “1) Contrariis reiectis;
2) Rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutte le ragioni in espositiva e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 510/2023 che ha statuito la revoca dell'ordinanza ingiunzione e la condanna della lla rifusione delle spese di lite, assolvendo i Parte_4
resistenti da ogni avversa pretesa;
3) In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio”
1. Svolgimento del processo
propose opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione Controparte_2
n. RO/2020/47 del 19.02.2020, a seguito del verbale di contestazione PG/2019/206947, del
11.07.2019 redatto dal Dipartimento di prevenzione zona nord, autorità competente REACH, della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria (Già ), per la violazione dell'art. 4 Parte_1
comma 4, del Regolamento CE 1272/2008, sanzionato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d. lgs
186/2011 per avere “ceduto, a titolo di vendita, alla ditta alcuni colli di CP_3 Parte_5
vernici per carrozzeria i cui imballaggi presentavano un'etichetta non conforme ai requisiti stabiliti dal suddetto Regolamento”. La parte ricorrente eccepì di non avere ceduto alla
[...]
le merci indicate nel verbale di accertamento;
perciò, richiese l'annullamento CP_3
dell'ordinanza ingiunzione
Costituitosi in giudizio l'ente resistente affermò l'infondatezza dell'opposizione.
Il Tribunale di Tempio Pausania, istruita la causa documentalmente nonché mediante prova testimoniale, con sentenza n. 510/2023, pubblicata il 6.12.2023, accolse l'opposizione, stante la non fondatezza della contestazione, non avendo l'amministrazione resistente assolto il proprio onere della prova, derivante dalla sua posizione di attrice in veste sostanziale. Sul punto, il giudice di prime cure evidenziò che dall'esame della documentazione in atti emerse:
2 - che tutte le fatture allegate dall'ente – unici documenti fiscali idonei alla dimostrazione della cessione – (fatture dell'11.07.2018, del 18.04.2019, del 21.12.2018- lav. 8792, del 27.06.2019, del 21.12 2018- lav. 8801) erano state emesse in favore di dalla non CP_3 CP_4
dalla ; Controparte_2
- l'irrilevanza fiscale dei preventivi del 1.04.2019, del 19.09.2018 e del 22.10.2018 – utilizzati anch'essi a supporto della contestazione – poiché non comprovanti l'accettazione da parte degli acquirenti;
- la prova dell'erroneità della fatturazione circa le fatture n. 2060 del 11.09.2018 e n. 690 del
29.03.2018, attraverso l'allegazione delle fatture effettivamente emesse con lo stesso numero ed in pari data da soggetti diversi da e per mezzo delle dichiarazioni rese in sede CP_3
testimoniale del commercialista della , il quale aveva Controparte_2 Testimone_1
affermato che le predette fatture non potevano essere registrate in contabilità in quanto, con quella numerazione e data, le fatture registrate in contabilità erano intestate a soggetti terzi, diversi dalla CP_3
In conclusione, il giudice di prime cure, precisata l'irrilevanza della circostanza secondo cui il ricorrente era il rivenditore ufficiale delle vernici Basf Italia, come quelle rinvenute, non essendone l'unica rivenditrice, rilevò che la stessa dimostrò nella fattispecie in esame di non avere mai ceduto merci con etichettatura non conforme.
2. Atto di appello
La , già , ha proposto appello avverso Parte_1 Parte_1
l'impugnata sentenza, con un unico motivo di gravame, concernente l'assoluta legittimità e sussistenza dei presupposti fondanti l'ordinanza ingiunzione di cui è causa. Difatti, a detta dell'appellante, il giudice, nel ritenere non sufficientemente provata la responsabilità della circa la contestazione addebitatagli, non avrebbe tenuto conto: Controparte_2
- della circostanza per cui la è la concessionaria di zona, in Olbia, delle CP_4
autovetture a marchio Volkswagen, essendo così convenzionata per le riparazioni con le varie autocarrozzerie ed officine presenti sul territorio, approvate dalla stessa, tra cui anche la società CP_3
- del fatto che i prodotti “Glasurit Basf” sono commercializzati attraverso sub rivenditori locali, tra cui per la zona di Olbia risulta la;
Controparte_2
3 - del flusso triangolare di fatturazione (Flusso Central Biling), il quale prevede che il rivenditore autorizzato emetta fattura direttamente nei confronti CP_5 CP_2 CP_2
dell'acquirente , senza occuparsi della gestione della consegna dei prodotti CP_4
verniciati presso la singola carrozzeria , come emerso nella corrispondenza via e-mail CP_3
intercorsa tra del 19.07.2019; CP_4 CP_3
- della norma violata, oggetto dell'ordinanza ingiunzione in questione, richiamante l'art. 2 del medesimo regolamento UE, secondo cui è considerato fornitore ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela ed è perciò punita l'immissione sul mercato, indifferentemente dal titolo;
- del possesso da parte della durante un controllo dell'autorità sanitaria, di CP_3
documentazione riguardante le vernici con etichettatura irregolare oggetto della contestazione riferibile alla;
Controparte_2
- dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della , il quale – con Controparte_2
valenza confessoria – aveva affermato di essere effettivamente il rivenditore ufficiale CP_5
senza essere l'unico, stante la sussistenza del mercato online;
[...]
- delle dichiarazioni scritte – su precisa richiesta – di e circa la CP_5 CP_4
cessione di fatto delle vernici da parte di;
Controparte_2
In sintesi, secondo l'appellante, la aveva ceduto la merce con etichettatura Controparte_2
irregolare ad e l'intestazione della documentazione fiscale a soggetti terzi era CP_3
ampiamente dispiegata dal flusso triangolare di fatturazione, di cui al doc. 3 della memoria di costituzione di . Parte_1
3. Le difese della parte appellata
Costituitasi in giudizio , in qualità di socio accomandatario e legale Controparte_2
rappresentante della , ha richiesto il rigetto dell'appello perché infondato in Controparte_2
fatto ed in diritto, considerato che la contestazione contenuta nell'ordinanza ingiunzione opposta riguardò la violazione di cui all'art. 4 comma 4 del Regolamento CE 1272/2008 per avere la “venduto” alla dei barattoli di vernice che presentavano Controparte_2 CP_3
la vecchia etichettatura non conforme ai requisiti previsti dalla predetta normativa e che gli assunti dell'appellante erano rimasti privi di prova.
4 In particolare, dall'istruttoria svolta, erano emerse:
- la circostanza per cui la non aveva ceduto alla le vernici di cui al Controparte_2 CP_3
verbale di accertamento, stante l'assenza di rilevanza fiscale dei preventivi utilizzati a supporto della contestazione e l'inesistenza dal punto di vista fiscale delle fatture indicate nell'ordinanza ingiunzione;
- l'irrilevanza probatoria del documento n. 3 prodotto dall'ente appellante, stante la mancanza di prove circa la rivendita delle merci in via esclusiva da parte della;
Controparte_2
- l'irrilevanza probatoria dell'interrogatorio formale di , il quale aveva Controparte_2
dichiarato di essere rivenditore dei prodotti in questione ma di non essere l'unico, avendo sottolineato l'esistenza di mercato parallelo in internet.
All'udienza del 12.09.2025, sulle conclusioni delle parti, come sopra trascritte, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
4. Motivi della decisione
Non può trovare accoglimento l'unico motivo d'appello formulato dalla
[...]
– già – concernente la legittimità dell'ordinanza Parte_1 Parte_1
ingiunzione di cui è causa.
Innanzitutto, giova ribadire in questa sede che nell'ambito dei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i princìpi generali in materia di riparto dell'onere della prova con la conseguenza che è onere della P.A. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, o estintivi, di tale pretesa.
In materia, anche la Corte di Cassazione ha chiarito che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” 5 (Cass. Civ. n. 30148/2024; n. 1921/2019); pertanto, “grava sull'amministrazione l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, dell'illecito” (da ultimo
Cass. Civ. n. 24691/2018).
Orbene, alla luce del tenore delle specifiche doglianze formulate nell'atto di gravame dalla parte appellante, si è reso necessario riesaminare nel loro complesso i fatti di causa e le risultanze istruttorie.
Preliminarmente, giova rilevare che, in assenza di appello, si è formato il giudicato in ordine a:
- la riconducibilità alla (e non alla ) delle fatture allegate CP_4 Controparte_2
dall'ente come documenti fiscali prodotti a prova della cessione;
- l'irrilevanza fiscale dei preventivi del 1.04.2019, del 19.09.2018 e del 22.10.201;
- la dimostrazione dell'erroneità della fatturazione delle fatture n. 2060 del 11.09.2018 e n. 690 del 29.03.2018.
Tanto premesso, deve evidenziarsi che nessuna delle circostanze addotte dalla parte appellante può valere a ritenere provata la condotta contestata alla società appellata nell'ordinanza ingiunzione di cui è causa.
In particolare, occorre chiarire che non ha alcuna rilevanza probatoria il documento n. 3 allegato dalla parte appellante asseritamente comprovante “il flusso triangolare di fatturazione” tra il rivenditore autorizzato , un soggetto CP_5 CP_2 CP_2
intermediario e il cliente finale, ossia la singola carrozzeria . CP_4 CP_3
Generalmente, la triangolazione è un particolare tipo di transazione a catena, in cui i beni vengono spediti direttamente dal fornitore al cliente finale e fatturati a un intermediario, che successivamente procede alla fatturazione della fornitura al cliente finale.
Orbene, nel caso in esame, dalla documentazione in atti contenuta nel richiamato allegato, è emerso che si occupa della consegna materiale delle vernici Controparte_2 CP_5
alla carrozzeria, risultando invece in capo alla a fatturazione (v. doc. 3 ricorso CP_4
in appello - pag. 1 – lettera di ndirizzata ad “la procedura attuale (…) CP_4 CP_3
prevede la consegna del materiale dal rivenditore ( di Olbia) direttamente CP_5 CP_2
alla carrozzeria approvata” – pag. 3 – email di indirizzata a “allego CP_5 CP_4
schema di quanto in oggetto dove si evidenziano tutti i passaggi della triangolazione dove la fattura soltanto il prodotto verniciante senza mai gestirne la logistica”). Alla luce CP_4
6 del contenuto di tale scambio di comunicazioni, non è condivisibile l'assunto secondo cui e abbiano affermato per iscritto che le vernici siano state “di fatto CP_5 CP_4
cedute” dalla , “scagionando la Controparte_2 CP_3
Pertanto, non può ritenersi provata la condotta contestata ai sensi della violazione di cui all'art. 4, comma 4, del Regolamento CE 1272/2008, stante l'assenza di una prova specifica circa la vendita da parte della delle merci dettagliatamente indicate nel verbale di Controparte_2
accertamento.
Peraltro, occorre all'uopo precisare che non può essere accolta neppure la specifica doglianza con cui la parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice considerò la definizione di “fornitore” contenuta all'art. 2 del Regolamento (CE)
N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, secondo la quale tale soggetto è da considerarsi “ogni fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela,
o una miscela”, avendo la – in ogni caso – immesso sul mercato le Controparte_2
sopradette merci per averle consegnate alla CP_3
Orbene, la parte appellante erroneamente non ha tenuto conto del fatto che la condotta oggetto di accertamento in sede di giudizio – in quanto condotta sanzionata – è quella esplicitamente riportata nell'atto di accertamento dagli ispettori incaricati.
Nel caso di specie, nel verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n.
01/Assl Olbia PG/2019/206947 dell'11.07.2019 si legge che “…si contesta alla ditta
[...]
(…), in qualità di fornitore/distributore delle vernici ad uso Controparte_2
professionale marchio per avere ceduto, a titolo di vendita, alla ditta di Natale CP_5 CP_3
De Risi (…) dopo la data del 01/06/2017 (…) le seguenti vernici per carrozzerie…” (v. pag.
3 - all.
n. 1 atto di appello Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria).
In materia di provvedimenti amministrativi, giova precisare che la contestazione, pur non rappresentando il vero e proprio provvedimento irrogativo della sanzione – il quale coincide con l'ordinanza ingiunzione, atto di esercizio della potestà sanzionatoria – in ogni caso, assolve un ruolo determinante nell'ambito del procedimento sanzionatorio poiché è funzionale all'esercizio del diritto di difesa, nel rispetto del principio di legalità, da parte del trasgressore;
quest'ultimo, difatti, gode di un termine di trenta giorni decorrente dall'avvenuta contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, ex art. 18 l. n. 689/1981, per “far pervenire
7 all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti” e per chiedere “di essere sentiti dalla medesima autorità”.
Sul punto, a conferma dell'importanza della contestazione e del suo contenuto, occorre richiamare l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del
1981, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo;
la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni, ove adeguatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità”
(Cass. civ. n. 21904/2022).
Tenuto conto dei principi di diritto appena richiamati, non può ritenersi privo di rilievo giuridico l'esplicito riferimento contenuto nel verbale di accertamento alla condotta di cessione a titolo di vendita;
pertanto, non può essere convalidata la sanzione per una condotta diversa da quella oggetto di contestazione, che nel caso di specie, occorre ribadire anche in questa sede,
è soltanto la vendita.
Altresì, deve darsi atto dell'irrilevanza sotto il profilo probatorio delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della il quale aveva CP_2
dichiarato che “Si è vero, sono rivenditore ma non sono unico ad Olbia ed esiste un mercato parallelo dai siti internet e non passano dai canali ufficiali. Non agiamo da intermediari quando ci sono delle officine autorizzate in quel caso comprano direttamente da Basf Italia” (v. verbale udienza del 23.05.2022 primo grado). Difatti, il semplice affermare di essere rivenditori dei prodotti marchiati – con la precisazione di non essere il solo nel mercato di zona CP_5
e dell'esistenza dell'e - commerce - non consente di ritenere provata la vendita delle vernici in questione.
Infine, sono condivisibili le argomentazioni espresse dal giudice di prime cure secondo cui
“nessuna rilevanza può rivestire la circostanza che la società ricorrente sia rivenditore ufficiale delle vernici Basf Italia, come quelle rinvenute presso la sede della società poiché non è CP_3
stata data prova che dette merci siano vendute in Italia esclusivamente dalla società
8 ricorrente, anzi essendo emerso - documentalmente - che altra azienda, la le CP_4
abbia commercializzate”.
Pertanto, nessuna delle esaminate eccezioni ha colto nel segno.
In conclusione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6, 11 comma, del D. Lgs. n. 150 del
2011, secondo cui “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 147/22 (valore causa da
5.201,00 a 26.000,00 - valori medi per le questioni giuridiche e di fatto trattate, fasi di studio, introduttiva e decisionale, eccetto che per la fase di trattazione e istruttoria stante la coincidenza degli elementi istruttori rispetto al precedente grado di giudizio, per cui si deve tenere conto del parametro minimo).
PQM
La Corte, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 510/2023, pubblicata il 06.12.2023;
- condanna la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di alla rifusione delle Parte_1
spese processuali in favore della parte appellata che liquida in euro 4.888,00 per compenso professionale, oltre spese generali, IVA e CPA di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico della parte appellante Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di . Parte_1
Così deciso in Sassari, all'udienza del 12/09/2025
Il Presidente - Relatore
Dott.ssa Maria Grixoni
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