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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
In persona del Giudice designato, dr.ssa Silvia Carosio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 6339-24 vertente tra:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giacomo Venesia
parte ricorrente e con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
parte resistente costituita avente ad oggetto: ricorso avverso il silenzio serbato dalla P.A. sulla domanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE d.lgs. 30/2007;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 6.3.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 9.4.2024
ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dalla Questura di Parte_1 CP_1 sulla domanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE d.lgs. 30/2007. In particolare, la ricorrente allegava di aver presentato domanda il 26.5.2022 e che nonostante solleciti ad oggi nessun provvedimento era stato adottato sicchè stante il perdurante silenzio proponeva il presente ricorso allegando di essere sposata con un cittadino italiano in data 18.2.2011 e di aver dapprima convissuto con il medesimo, poi di essersi dallo stesso allontanata con rientro in Brasile a fronte della sua forte gelosia per poi rientrare nuovamente a convivere con il marito che dichiarava di essere cambiato. Successivamente, emergevano i medesimi problemi precedenti e la ricorrente decidere di lasciare l'abitazione condivisa con il marito, iniziava a lavorare e reperiva una propria autonoma abitazione. Nessuno si costituiva per il che veniva dichiarato contumace. CP_1 pagina 1 di 3 All'udienza del 6.3.2025 la parte ricorrente concludeva come ricorso e la causa veniva trattenuta in decisione. L'art. 10 d.lgs. 30/2007 invocato dalla difesa – considerato che la domanda in esame è stata presentata prima delle modifiche intervenute con la legge 103/2023 – recita: 1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ebbene, seppur la convivenza non sia un presupposto per la concessione della carta di soggiorno richiesta nel caso di specie, deve rilevarsi che la prova della stessa deve essere fornita ai fini della valutazione dell'effettività del vincolo matrimoniale: resta fermo, infatti, nonostante l'entrata in vigore del d.lgs. n. 30/2007, il divieto di abuso del negozio familiare a fini di immigrazione sancito dall'art. 29 e dall'art. 30 TUI. L'art. 29 TUI, al comma 9, prevede: “La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato”. L'art. 30 TUI prevede “la revoca o il diniego dell'autorizzazione al soggiorno al coniuge del cittadino italiano o europeo “qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole” o, comunque, a fronte dell'accertamento che “il matrimonio abbia avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”. L'effettiva convivenza è considerata, infatti, dal legislatore come prova della effettività del vincolo coniugale e quindi della meritevolezza della richiesta di regolarizzazione di uno dei suoi componenti. Si deve inoltre considerare che queste disposizioni trovano applicazione anche quando si verta in tema di ricongiungimento tra un cittadino comunitario e un cittadino non avente la cittadinanza UE essendo compatibili con la direttiva 2004/38/44 relativa al “diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” attuata con Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il considerando 28 della Direttiva prevede infatti che “per difendersi da abusi di diritto o da frodi, in particolare matrimoni di convivenza o altri tipi di relazioni contratte all'unico scopo di usufruire del diritto di libera circolazione e soggiorno, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità dì adottare tali necessarie misure”. L'art. 35 della Direttiva 2004/38/CE, attuata con il d.lgs. 30/2007 stabilisce espressamente che “gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio”. Il Consiglio dell'Unione Europea, con la Risoluzione n. C382 del 16/12/1997, ha individuato gli indici presuntivi in presenza dei quali si può legittimamente ritenere che un dato matrimonio sia stato celebrato “al solo fine di ottenere ingiustamente il titolo di soggiorno”, evidenziando, tra gli altri, il mancato mantenimento del rapporto di convivenza. La presenza di uno o più dei suddetti indici assume rilevanza nel caso in cui, nel contesto degli elementi di fatto appresi dall'Amministrazione nel corso dell'istruttoria, sia idonea a far presumere che il matrimonio sarebbe stato contratto al fine di conseguire il titolo di soggiorno. Pertanto, proprio in ragione della facoltà riconosciuta dall'art 35 della Direttiva attuata con il d.lgs. 30/2007, è necessario verificare che il matrimonio non abbia avuto luogo allo pagina 2 di 3 scopo di consentire al richiedente di permanere sul territorio nazionale (cfr. Corte di Appello Torino 10.9.2012; cfr. Tribunale di Torino 10.1.2014), indagine nell'ambito della quale la convivenza, intesa come coabitazione continuativa e duratura tra i coniugi, assurge ad indicatore della genuinità ed effettività del legame. La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che, ai sensi del d.lgs. n. 30/2007, il requisito della convivenza non è richiesto per il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari del coniuge di un cittadino italiano, mentre è imprescindibile l'autenticità del vincolo coniugale (cfr. Cass. 10392/2016 oltre a Cass. 25333/2017). Ritiene il Tribunale che dagli elementi di causa allegati e ammessi pacificamente in ricorso non sussista la prova della convivenza tra i due coniugi posto che la ricorrente medesima ha riferito di aver lasciato la casa coniugale e di condurre attualmente una vita propria estranea al familiare comunitario. Ciò, per un verso, getta dubbi sulla autenticità del matrimonio ovvero sul fatto che lo stesso sia stato contratto al solo fine di ottenere un titolo per soggiornare e rimanere in Italia considerato che dalla documentazione offerta al ricorso e alla memoria non emergono elementi di segno contrario a comprovare l'effettività e la genuinità del legame che ora sarebbe venuto meno e, per altro verso, evidenzia che il mero atto di matrimonio non può di per sé solo, in assenza di una convivenza effettiva e di altri elementi concreti e individualizzanti, essere idoneo a ottenere la carta di soggiorno richiesto. Anche perché la circostanza che la ricorrente – che ha lasciato il coniuge ben due volte e che ha una vita slegata dallo stesso - non abbia ancora proceduto ad effettuare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto induce a ritenere che esso venga mantenuto al solo fine di ottenere una regolarizzazione sul territorio nazionale. A ciò si aggiunga che non vi è neppure la prova di essere a carico del marito come richiesto dall'art. 10 comma 3 lett b) citato.
Per questi motivi
il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 2.4.2025
Il Giudice
Silvia Carosio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
In persona del Giudice designato, dr.ssa Silvia Carosio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 6339-24 vertente tra:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giacomo Venesia
parte ricorrente e con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di CP_1
parte resistente costituita avente ad oggetto: ricorso avverso il silenzio serbato dalla P.A. sulla domanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE d.lgs. 30/2007;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 6.3.2025
FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 9.4.2024
ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dalla Questura di Parte_1 CP_1 sulla domanda di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE d.lgs. 30/2007. In particolare, la ricorrente allegava di aver presentato domanda il 26.5.2022 e che nonostante solleciti ad oggi nessun provvedimento era stato adottato sicchè stante il perdurante silenzio proponeva il presente ricorso allegando di essere sposata con un cittadino italiano in data 18.2.2011 e di aver dapprima convissuto con il medesimo, poi di essersi dallo stesso allontanata con rientro in Brasile a fronte della sua forte gelosia per poi rientrare nuovamente a convivere con il marito che dichiarava di essere cambiato. Successivamente, emergevano i medesimi problemi precedenti e la ricorrente decidere di lasciare l'abitazione condivisa con il marito, iniziava a lavorare e reperiva una propria autonoma abitazione. Nessuno si costituiva per il che veniva dichiarato contumace. CP_1 pagina 1 di 3 All'udienza del 6.3.2025 la parte ricorrente concludeva come ricorso e la causa veniva trattenuta in decisione. L'art. 10 d.lgs. 30/2007 invocato dalla difesa – considerato che la domanda in esame è stata presentata prima delle modifiche intervenute con la legge 103/2023 – recita: 1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ebbene, seppur la convivenza non sia un presupposto per la concessione della carta di soggiorno richiesta nel caso di specie, deve rilevarsi che la prova della stessa deve essere fornita ai fini della valutazione dell'effettività del vincolo matrimoniale: resta fermo, infatti, nonostante l'entrata in vigore del d.lgs. n. 30/2007, il divieto di abuso del negozio familiare a fini di immigrazione sancito dall'art. 29 e dall'art. 30 TUI. L'art. 29 TUI, al comma 9, prevede: “La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato”. L'art. 30 TUI prevede “la revoca o il diniego dell'autorizzazione al soggiorno al coniuge del cittadino italiano o europeo “qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole” o, comunque, a fronte dell'accertamento che “il matrimonio abbia avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”. L'effettiva convivenza è considerata, infatti, dal legislatore come prova della effettività del vincolo coniugale e quindi della meritevolezza della richiesta di regolarizzazione di uno dei suoi componenti. Si deve inoltre considerare che queste disposizioni trovano applicazione anche quando si verta in tema di ricongiungimento tra un cittadino comunitario e un cittadino non avente la cittadinanza UE essendo compatibili con la direttiva 2004/38/44 relativa al “diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” attuata con Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il considerando 28 della Direttiva prevede infatti che “per difendersi da abusi di diritto o da frodi, in particolare matrimoni di convivenza o altri tipi di relazioni contratte all'unico scopo di usufruire del diritto di libera circolazione e soggiorno, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità dì adottare tali necessarie misure”. L'art. 35 della Direttiva 2004/38/CE, attuata con il d.lgs. 30/2007 stabilisce espressamente che “gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio”. Il Consiglio dell'Unione Europea, con la Risoluzione n. C382 del 16/12/1997, ha individuato gli indici presuntivi in presenza dei quali si può legittimamente ritenere che un dato matrimonio sia stato celebrato “al solo fine di ottenere ingiustamente il titolo di soggiorno”, evidenziando, tra gli altri, il mancato mantenimento del rapporto di convivenza. La presenza di uno o più dei suddetti indici assume rilevanza nel caso in cui, nel contesto degli elementi di fatto appresi dall'Amministrazione nel corso dell'istruttoria, sia idonea a far presumere che il matrimonio sarebbe stato contratto al fine di conseguire il titolo di soggiorno. Pertanto, proprio in ragione della facoltà riconosciuta dall'art 35 della Direttiva attuata con il d.lgs. 30/2007, è necessario verificare che il matrimonio non abbia avuto luogo allo pagina 2 di 3 scopo di consentire al richiedente di permanere sul territorio nazionale (cfr. Corte di Appello Torino 10.9.2012; cfr. Tribunale di Torino 10.1.2014), indagine nell'ambito della quale la convivenza, intesa come coabitazione continuativa e duratura tra i coniugi, assurge ad indicatore della genuinità ed effettività del legame. La Suprema Corte, inoltre, ha chiarito che, ai sensi del d.lgs. n. 30/2007, il requisito della convivenza non è richiesto per il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari del coniuge di un cittadino italiano, mentre è imprescindibile l'autenticità del vincolo coniugale (cfr. Cass. 10392/2016 oltre a Cass. 25333/2017). Ritiene il Tribunale che dagli elementi di causa allegati e ammessi pacificamente in ricorso non sussista la prova della convivenza tra i due coniugi posto che la ricorrente medesima ha riferito di aver lasciato la casa coniugale e di condurre attualmente una vita propria estranea al familiare comunitario. Ciò, per un verso, getta dubbi sulla autenticità del matrimonio ovvero sul fatto che lo stesso sia stato contratto al solo fine di ottenere un titolo per soggiornare e rimanere in Italia considerato che dalla documentazione offerta al ricorso e alla memoria non emergono elementi di segno contrario a comprovare l'effettività e la genuinità del legame che ora sarebbe venuto meno e, per altro verso, evidenzia che il mero atto di matrimonio non può di per sé solo, in assenza di una convivenza effettiva e di altri elementi concreti e individualizzanti, essere idoneo a ottenere la carta di soggiorno richiesto. Anche perché la circostanza che la ricorrente – che ha lasciato il coniuge ben due volte e che ha una vita slegata dallo stesso - non abbia ancora proceduto ad effettuare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto induce a ritenere che esso venga mantenuto al solo fine di ottenere una regolarizzazione sul territorio nazionale. A ciò si aggiunga che non vi è neppure la prova di essere a carico del marito come richiesto dall'art. 10 comma 3 lett b) citato.
Per questi motivi
il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-compensa le spese di lite. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 2.4.2025
Il Giudice
Silvia Carosio
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