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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4308/2017 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Di Bari Angelo, Parte_1
attore contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Marchio Giovanni,
, con il patrocinio dell'avv. La Pesa Pasquale, Controparte_2
convenuti nonché contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
Pezzuto Andrea, terza chiamata
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 04.06.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – ivi da intendersi integralmente riportate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio la Parte_1 [...] ed il dott. , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito CP_1 Controparte_2 riportate: “accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. e della struttura sanitaria Controparte_2
e, dunque, l'inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni assunte nei Controparte_1
confronti di per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, nella sua componente di danno biologico ed in quella di danno morale, che si stima in euro 230.000,00 ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con interessi e rivalutazione;
parimenti, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale, nelle sue componenti di danno emergente, consistente nelle spese sostenute a causa della patologia per un totale di euro 8.109,57 oltre interessi, e di lucro cessante, attesa l'impossibilità per l'attore di svolgere attività lavorativa dal 13.04.2005 a fine ottobre
2005 e quantificato in euro 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché per perdita della capacità lavorativa generica e specifica, da quantificarsi in corso di causa anche mediante ricorso alle tabelle di capitalizzazione di cui al r.d. 1403/1922; in subordine, accertata e dichiarata la responsabilità del dott. e della e, dunque, l'inadempimento di parte convenuta Controparte_2 Controparte_1
alle obbligazioni assunte nei confronti di condannare i convenuti, in Parte_1
solido, al risarcimento del danno da perdita di chances di guarigione senza effetti invalidanti ovvero con effetti meno invalidanti di quelli residuati, e di migliore qualità della vita, da quantificarsi utilizzando il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannare il ed il Dott. , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
spese e competenze di causa oltre a quelle sostenute per la mediazione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda l'attore ha allegato che in data 13.04.2005, lamentando forti dolori al polso destro, si recava presso il sito in Bari alla via Matarrese nn. 2-11, al fine di CP_1
sottoporsi – previo appuntamento – a visita specialistica che veniva eseguita dal dott. CP_2
; a seguito della visita, effettuata senza espletamento di controllo clinico, al veniva
[...] Pt_1
diagnosticata una tendinite e prescritto un ciclo di fisioterapia e un ciclo di onde d'urto o ossigeno/ozono-terapia. In data 25.05.2005, a causa della persistente e intensa sintomatologia algica, perdurata nonostante l'effettuazione della terapia prescritta, l'attore si recava al Pronto soccorso del presidio ospedaliero San Paolo di Bari, ove, a seguito di accertamento radiografico del polso e della mano destra, veniva emesso il seguente referto: “in sede epifisaria distale del radio, sul versante esterno, è presente area focale di osteorarefazione di cm 3,5 circa, priva di orletto sclerotico, con corticali ossee rigonfie e marcatamente assottigliate, a tratti discontinue. Necessario approfondimento clinico”. Visti gli esiti del controllo radiografico, il 30.05.2005 il eseguiva presso la Ricerche Pt_1
Radiologiche S.r.l.s. ulteriori esami clinici, quali la risonanza magnetica nucleare muscoloscheletrica del polso destro, da cui emergeva un sospetto tumore a cellule giganti. Tale diagnosi veniva confermata, il 08.06.2005, dall'Hesperia Diagnostic Centre di Modena, a seguito di biopsia ossea e scintigrafia, nonché, il successivo 17.06, dagli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna. Pertanto, in data
29.06.2005, veniva sottoposto, presso il Rizzoli di Bologna, ad Parte_1
intervento chirurgico di resezione del radio distale destro e ricostruzione eseguita mediante innesto di radio distale omoplastico opportunamente sagomato e fissato al radio residuo mediante placca LCP
a 7 fori e viti in titanio.
Nella prospettazione attorea tale tipo di intervento, molto più invasivo di quanto sarebbe stato altrimenti necessario laddove la diagnosi fosse stata tempestiva, avrebbe comportato esiti invalidanti permanenti molto gravi. Infatti, l'utilizzo dell'arto superiore interessato sarebbe ormai limitato e riservato, essenzialmente, alle attività quotidiane 'fini', con assoluta esclusione di qualsivoglia sollevamento pesi. Per questo, il deducente sarebbe stato costretto sia ad abbandonare l'attività lavorativa di rappresentante per materiali edili e ceramiche, rimanendo privo di mezzi di sostentamento, sia a rinunciare alle proprie occupazioni extralavorative, quali le esibizioni come DJ, con conseguente peggioramento della qualità della vita nonché deterioramento delle relazioni sociali e limitazione della personalità. In data 01.07.2005, all'attore veniva applicato un apparecchio gessato brachio-metacarpale rinnovato, dopo visita di controllo del 01.08.2005, con altro gesso anti-brachio- metacarpale, rimosso definitivamente il 07.09.2005. Successivamente, il non solo si sarebbe Pt_1
sottoposto a lunghi cicli di riabilitazione, ma avrebbe continuato a recarsi presso il Rizzoli per controlli periodici, necessari, in quanto il tumore a cellule giganti avrebbe potuto provocare metastasi polmonari e recidive locali. Invero, tanto in data 25.07.2006 quanto in data 21.12.2006, l'attore veniva sottoposto, a seguito di recidiva, a intervento chirurgico di escissione di due noduli nelle parti molli.
Vieppiù, a causa della preoccupazione conseguente alla presa di coscienza del ritardo diagnostico, dell'avvenuta progressione della malattia e della non remota possibilità di recidive, concretamente verificatesi, il sviluppava certificata sindrome depressiva da stress. Pt_1
I tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia risultavano vani per la mancata partecipazione sia della sia del dott. . Controparte_1 Controparte_2
Con comparsa depositata il 09.06.2017, si è costituita in giudizio la la quale Controparte_1
ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, Controparte_3
con cui stipulava polizza per la responsabilità civile n. 239455590; nel merito, rigettarsi integralmente l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto nonché sfornita di prova, per non essere la convenuta una clinica o un poliambulatorio, bensì un centro medico di fisioterapia che eroga prestazioni in convenzione con il SSN esclusivamente in detta branca;
nel merito, in via subordinata, per il caso di accoglimento totale o parziale delle pretese attoree, accertarsi e dichiararsi l'operatività della copertura assicurativa e, per l'effetto, dichiararsi la tenuta a manlevare e Controparte_3 tenere indenne la da ogni conseguenza pregiudizievole derivata Controparte_1 dall'accoglimento della domanda attorea;
nel merito, in via ulteriormente subordinata, per il caso di accoglimento totale o parziale delle pretese attoree, condannarsi in via diretta il dott. CP_2
e/o riconoscersi al azione di rivalsa e/o di regresso nei confronti del dott.
[...] Controparte_1 per quanto eventualmente corrisposto dalla all'attore ovvero per quanto lo stesso CP_2 CP_1
fosse condannato a pagare all'attore; con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata il 05.07.2017, in occasione della prima udienza di comparizione, si
è costituito in giudizio il dott. , il quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea Controparte_2
perché inammissibile e infondata, in fatto ed in diritto, oltre che non provata, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa depositata il 25.01.2018, si è costituita in giudizio la la Controparte_3
quale ha chiesto: “ in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, avendo parte attorea omesso di indicare quanto previsto dall'art. 163 co. 3 nn. 3) e 4) c.p.c.; nel merito, in via preliminare, dichiarare l'inoperatività della polizza n.
239455590, stipulata tra con riferimento al rischio assicurato, come previsto nel CP_1 frontespizio di polizza ed ai sensi dell'art. 3 lett. e) delle condizioni generali di assicurazione e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva;
sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa del nei confronti di ai Controparte_1 Controparte_3 sensi dell'art. 2952 c.c., e, per l'effetto, disporre l'estromissione della compagnia dal presente procedimento;
nel merito, rigettare la domanda proposta da nei confronti Parte_1
del e, di conseguenza, di in quanto assolutamente Controparte_1 Controparte_3
infondata, sia in fatto che in diritto;
sempre nel merito, in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità solidale dei convenuti, accertare e porre a carico di soltanto la quota di danno ascrivibile alla responsabilità del Controparte_3 Controparte_1
lasciando impregiudicata l'azione di regresso nei confronti degli altri convenuti in giudizio;
[...]
sempre in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, contenere la condanna di nei limiti del massimale di polizza, pari ad euro Controparte_3
1.000.000,00 per ogni sinistro;
in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, porre a carico del il pagamento delle spese legali sostenute per la Controparte_1
difesa nel presente giudizio;
condannare parte attrice o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
Con riferimento al secondo punto delle conclusioni rassegnate, la compagnia assicurativa ha precisato che la garanzia si intende prestata per le conseguenze derivanti dall'esercizio dell'attività di “fisiochinesiterapia e quant'altro attinente alla branca', sicché non ricomprenderebbe l'attività diagnostica, appartenente ad altra branca della medicina ed esclusa dal rischio assicurato. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 lett. e) c.g.a., l'assicurazione non coprirebbe i danni provocati da lavoratori autonomi di cui il centro si avvalga nell'esercizio della propria attività, tale essendo il dott. . Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento di C.T.U. medico-legale.
Con il deposito delle note conclusive autorizzate, parte attorea ha aderito alla quantificazione operata dal C.T.U. nel corso del giudizio.
Matura per la decisione, la causa è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della udienza celebrata il 04.06.2025.
In via preliminare, è inammissibile la prova per interpello e testi formulata dall'attore su circostanze generiche e documentali (a) valutative e generiche (b, c, d); inammissibile è, altresì,
l'interrogatorio formale rivolto al dott. dalla in quanto vertente su CP_2 Controparte_3
circostanze documentali [come da eccezione ritualmente sollevata dalle controparti processuali]. Al contempo inammissibile è la prova contraria articolata dalla Medical a mezzo del dott. in Per_1
quanto meramente finalizzata alla conferma della documentazione in atti.
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento Parte_1
dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti alla omessa diagnosi ad opera del dott.
medico fisiatra operante presso la cui si rivolgeva, in data 13.04.2005, per CP_2 CP_1
un dolore al polso destro.
Il dott. poneva diagnosi di 'morbo di a dx' e consigliava al CP_2 Persona_2 Pt_1
l'esecuzione di ciclo di FKT e ciclo di onde d'urto oppure ossigeno/ozono-terapia. Per la persistenza del dolore, in data 25.05.2005, l'attore si recava al Pronto soccorso del presidio ospedaliero San Paolo di Bari, ove veniva eseguita radiografia del polso e della mano destra che mostrava: “in sede epifisaria distale del radio, sul versante esterno, […] area focale di osteorarefazione di cm 3,5 circa, priva di orletto sclerotico, con corticali ossee rigonfie e marcatamente assottigliate, a tratti discontinue.”.
Veniva, dunque, ritenuto necessario ulteriore approfondimento clinico, sicché, in data 30.05.2005, il eseguiva, presso la S.r.l. Ricerche Radiologiche di Molfetta, risonanza magnetica, che Pt_1
evidenziava una lesione riferibile al tumore a cellule giganti. Detta diagnosi veniva confermata dal patologo degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, a seguito di accettazione, in data 08.06.2005, presso l'Hesperia Diagnostic Center di Modena. Per la patologia riscontrata (tumore a cellule giganti radio distale destro), in data 29.06.2005, veniva sottoposto, presso il Parte_1
Rizzoli di Bologna, ad intervento chirurgico di 'resezione, innesto omoplastico e sintesi con placca
LCP e viti'. Il paziente veniva dimesso in data 02.07.2005, con apposizione di apparecchiatura gessata brachio-metacarpale; in sede di controllo (02.08.2005), veniva confezionato gesso antibrachiometacarpale. Il 25.07.2006 ed il 21.12.2006, il veniva sottoposto ad intervento di Pt_1
'escissione di due noduli di recidiva nelle parti molli'.
In ragione dello sviluppo riportato, come riconosciuto dal C.T.U., dott. , la Persona_3
diagnosi posta dal dott. risultò errata. CP_2
era, invece, affetto da tumore a cellule giganti. Parte_1
Al momento dell'esecuzione della RMN [rectius radiografia], il 30.05 [rectius 25.05], presso l'ospedale San Paolo di Bari presentava un tumore a cellule giganti allo stadio II-III con riduzione dello spessore ed interruzione della corticale prevalentemente laterale e palmare;
la lesione si estendeva nei tessuti molli della regione palmare determinando dislocazione dei tendini flessori adiacenti e presentava all'rx una grandezza di circa 3,5 cm. Alla successiva RMN, eseguita presso l'ospedale Rizzoli il 17.06, la stessa lesione si presentava ingrandita sino ad invadere maggiormente le strutture adiacenti ed avere una lunghezza longitudinale complessiva di circa 5 cm;
richiese, pertanto, un intervento più invasivo ossia una resezione del radio distale destro e ricostruzione con innesti omoplastici e sintesi con placca LCP in titanio e viti in titanio e, per ottenere margini chirurgici ampi, in considerazione del fatto che la neoplasia inglobava il fascio vascolare e nervoso radiale, fu necessaria anche la rimozione di queste strutture (cfr. CTU in atti).
L'ausiliario ha ricondotto quale diretta conseguenza del comportamento assistenziale incongruo posto in essere dal dott. (errata diagnosi) un ritardo diagnostico di circa 40 giorni, che, CP_2 stante l'alto indice di crescita della neoplasia benigna – come da risultanze strumentali – determinava un accrescimento della stessa, verosimilmente al primo stadio al momento dei fatti di causa. Detta condizione, qualora tempestivamente riscontrata, avrebbe dato luogo ad un intervento conservativo di curratage interlesionale;
al contempo anche le recidive cui il andava incontro nei successivi Pt_1
dodici mesi non si sarebbero verificate (cfr. p. 11 della relazione peritale).
Ciò precisato in termini di an, per quanto riguarda il quantum, si svolgono le seguenti considerazioni.
A fronte di un pregiudizio alla salute complessivamente quantificato dal c.t.u. nella misura del
7% , avendo l'errore diagnostico del dott. determinato un maggior danno nella misura del CP_2
5%, rispetto a postumi, altrimenti, quantificabili nel 2%, ricorre un danno biologico differenziale.
Venendo alla liquidazione, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo C. n.
20894/2024), il giudice deve stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro;
stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro;
quindi sottrarre il secondo importo dal primo.
Trattandosi di lesione micropermanente (inferiore al 9%) quindi facendo applicazione dell'art. 139 cod. ass. (cfr. C. n. 28990/2019) il danno iatrogeno, per un soggetto di 37 anni, ammonta ad euro
9.095,50 (euro 10.898,21 danno biologico per I.P. al 7%, - euro 1.802,71 danno biologico per I.P. al
2%).
A tale importo va aggiunto l'ulteriore pari ad euro 3.424,88 per la inabilità temporanea, con consequenziale riconoscimento della complessiva somma pari ad euro 12.520,38.
Si ritiene di riconoscere l'aumento di cui all'art. 139 co. 3 cod. ass., nella misura massima prevista del 20%, l'importo finale è, dunque, pari ad euro 15.024,45.
A tal ultimo proposito, detta voce di danno necessita di prova rigorosa, che può fornirsi anche a mezzo di presunzioni, cui deve riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado di invalidità permanente, poiché le conseguenze relative alla sofferenza interiore devono ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (cfr. Cass. 6444/2023).
Ora, il ha allegato di provare uno stato di ansia correlato alla evoluzione della patologia Pt_1
da cui è affetto. In relazione all'incremento del ristoro dovuto a titolo di ITT ed ITP, il C.T.U. ha rilevato “in merito alle ripercussioni sotto il profilo “morale”, l'atteggiamento superficiale del dott.
, ha determinato una maggior sofferenza nel sig. , atteso il ritardo diagnostico, Persona_4 Pt_1
correlata alla possibile insorgenza di metastasi a livello polmonare. Tanto ha determinato, seppur in un periodo temporale limitato, l'instaurarsi di una sindrome ansiosa endoreattiva di grado medio, che, allo stato attuale risulta risolta”.
Per quanto attiene all'incremento del dovuto a titolo di danno biologico deve tenersi conto della cenestesi lavorativa che, oggetto di domanda, è stata riscontrata dal CTU [“Per quanto attiene l'incidenza sulla sua capacità lavorativa, a parere dello scrivente, il ritardo diagnostico con relativa limitazione funzionale del polso destro incide sulla sua attività lavorativa specifica, atteso che il Sig.
svolge di agente di commercio”]. La cennata conclusione consente di presumere la maggior Pt_1 usura alla quale il è esposto a seguito dell'evento dannoso lamentato. Pt_1
Non si ravvisano i presupposti per discostarsi dai parametri tabellari sia stante l'entità minima della invalidità conseguente ai fatti di causa, che in assenza di conseguenze anomale o peculiari che sarebbe stato onere della parte allegare e dimostrare.
Sulla somma così liquidata, espressa in valori attuali, sono dovuti gli interessi al tasso legale, dal giorno dell'evento a quello della presente pronuncia, sull'importo annualmente rivalutato (cfr. Cass.
SS.UU. 1712/1995); sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla liquidazione al saldo (sulla carenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di cui all'art. 1284 c. 4 cfr. C. n. 19063/2023).
Per quanto concerne la liquidazione del danno patrimoniale, rispetto alla richiesta voce di danno emergente, rappresentata dalle spese mediche sostenute, il C.T.U. ha ritenuto congrua la somma di euro 11.225,16 considerando la sola documentazione fiscale a corredo della seconda memoria istruttoria di parte attorea. Sommando a detta somma quella rinveniente dalla documentazione fiscale a corredo dell'atto introduttivo – correlata, all'evidenza, ai fatti per cui vi è causa - per importo pari ad euro 8.109,57 si perviene al riconoscimento di euro 19.230,70, come da note conclusive depositate nell'interesse del Su detta somma sono dovuti gli interessi, al Pt_1
tasso legale, dai relativi esborsi al saldo.
Non meritevole di accoglimento è la domanda finalizzata al riconoscimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica.
Questa attiene al lucro cessante ed evoca la temporanea o definitiva perdita o riduzione del reddito oppure la perdita di una favorevole possibilità di incremento patrimoniale. Sotto il profilo probatorio, il risarcimento non opera automaticamente, nel senso che incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare che la lesione della propria capacità lavorativa si sia tradotta in una conseguente contrazione della propria capacità di guadagno (cfr. di recente Cass. 19922/2023).
Il ha allegato di aver esercitato, sin dal 1993, l'attività di subagente di commercio di Pt_1
piastrelle da rivestimento e pavimento, insieme a quella di commercio all'ingrosso di materiali da costruzione, divenuta esclusiva a partire dal 2007 e fino a cessazione dell'attività nell'anno 2012 (cfr. visura CCIAA). A fronte di ciò, tuttavia, non è stata dimostrata alcuna contrazione reddituale.
L'estratto conto previdenziale (cfr. allegato sub memoria n. 2) attesta, come tempestivamente dedotto dalla terza chiamata in causa, l'accrescimento reddituale nel periodo oggetto dei fatti di causa ed immediatamente successivo (anni 2006 e 2007); il decremento è intervenuto solo a partire dall'anno
2008.
E', peraltro, indimostrato che detta contrazione sia conseguita ai fatti oggetto del presente giudizio.
Né a distinte conclusioni può pervenirsi sulla scorta del verbale di accertamento dell'invalidità civile. Questo comprova la situazione di “depressione maggiore ed esiti di intervento per tumore a cellule giganti” ricorrente al 2017 –peraltro con previsione di revisione nell'anno 2018 – ma è, di per sé, inidoneo ad attestare le conseguenze pregiudizievoli oggetto della richiesta di ristoro. Sul punto la CTU, invero non dirimente, si palesa esplorativa.
Indimostrato è, altresì, che il si sia effettivamente sottoposto alla fisioterapia prescritta Pt_1 dal convenuto e che tanto gli abbia impedito di “svolgere tale attività”.
Accolta la domanda attorea per quanto di ragione e poste le conseguenze risarcitorie a carico di entrambi i convenuti, in solido fra loro, rispetto alla domanda di regresso esercitata dal
[...]
nei confronti del dott. , deve farsi richiamo all'orientamento CP_1 Controparte_2
recentemente confermato dalla Cass. 29001/2021: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale,
e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 co. 2 e 2055 co. 3 c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”.
In assenza di elementi utili a pervenire ad una distinta ripartizione, la domanda di regresso deve essere accolta nella misura pari alla metà di quanto oggetto della condanna principale.
Rispetto alla domanda di manleva [rectius garanzia impropria] esercitata dalla Controparte_1
nei confronti della , si osserva quanto segue.
[...] Controparte_3
Non è meritevole di pregio l'eccezione di inoperatività della polizza n. 239455590, per essere l'evento verificatosi estraneo al rischio assicurato. Nello specifico, la stipulava il CP_1
contratto assicurativo per cautelarsi dalle conseguenze della responsabilità civile “nella sua qualità di esercente un centro medico di fisiochinesiterapia e quant'altro attinente alla branca”. Il dott.
di cui il centro si avvaleva, esercitava attività rientrante nelle prestazioni sanitarie offerte CP_2
al pubblico allorquando, sbagliando diagnosi ovverosia colposamente omettendo l'indicazione di ulteriori approfondimenti strumentali clinici e diagnostici, provocava a Parte_1
il danno oggetto del presente giudizio.
Né a distinte conclusioni può pervenirsi ritenendo che l'inadempimento sia stato posto in essere da un “collaboratore esterno”.
Il dott. era incardinato nell'organizzazione della questi ha agito in Parte_2 CP_1
qualità di lavoratore parasubordinato ed indici in tal senso possono rinvenirsi dalla circostanza, invero documentalmente provata, che il professionista, a fronte delle prestazioni erogate, emettesse fattura non a proprio nome, ma della CP_1
Al contempo deve evidenziarsi che, la documentazione in atti, dimostra la natura personale e non occasionale della prestazione resa dal dott. in favore della convenuta, in connessione con CP_2
quella della struttura sanitaria, e tanto indipendentemente dal nomen iuris utilizzato.
Deve richiamarsi, dul punto, quanto dedotto dalla Medical e non contestato dalle parti costituite
“i locali adibiti ad ambulatori, destinati all'attività fisioterapica per la quale la è CP_1
convenzionata con la , e che per questo riceve un budget annuale, non possono per legge Pt_3
essere destinati ad altre attività non svolte direttamente dalla struttura sanitaria stessa;
i detti locali non possono essere locati, anche solo parzialmente, a terzi, ovvero concessi in comodato gratuito, pena la risoluzione della convenzione”.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione del diritto all'indennità assicurativa ex art. 2952 co.
2-3 c.c., la veniva resa edotta del lamentato inadempimento a mezzo di raccomandata, CP_1
spedita dal il 21.01.2006 e ricevuta in data 23.01.2006. Con raccomandata del 24.01.2006 la Pt_1
convenuta notiziava la compagnia assicurativa che, in pari data, apponeva firma per la ricezione
(cfr.all. n. 1 della seconda memoria istruttoria della . Siffatta produzione non è stata CP_1
disconosciuta dalla né la terza chiamata in causa ha dedotto la violazione, da parte della CP_3
convenuta, di prescritte modalità di comunicazione di apertura dei sinistri che le avrebbero impedito di venire a conoscenza di quanto rappresentatole.
La è chiamata a tenere indenne l'assicurata anche dalla quota di spettanza delle spese CP_3
di lite e soccombenza (cfr. da ultimo C. n. 4275/2024).
Non sono dovute le spese di resistenza in assenza di prova (cfr. da ultimo C. 26683/2023).
Venendo alla regolazione delle spese di lite, in primo luogo, si dà atto della decadenza del nominato c.t.u. ai sensi dell'art. 71 d.P.R. 115/2002; l'acconto accordato all'ausiliario con provvedimento del 20.11.2019 viene regolato secondo soccombenza.
Nei rapporti tra attore e convenuti, le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'avv. Di Bari Angelo ex art. 93 c.p.c., in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 ss.mm.ii. (tabb. n. 2 e 25 bis – quest'ultima per la sola fase di attivazione, finca n. 4, decisum) applicati gli aumenti di cui all'art. 4 c. 2 nella misura da reputarsi congrua del 10% avendo assunto, le parti convenute e la terza chiamata in causa, nei confronti del , medesime difese inidonee Pt_1 ad aggravare l'attività difensiva.
Non sono dovuti gli esborsi sostenuti per la C.T.P. in quanto non documentati.
Nei rapporti fra la ed il dott. le spese processuali seguono la CP_1 CP_2
soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate in applicazione del D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabb. nn.
2 e 25 bis – quest'ultima per la sola fase di attivazione, scaglione n. 3 - decisum).
Nei rapporti tra la e la stante la reciproca soccombenza – determinata CP_1 CP_3 dall'accoglimento della domanda di manleva e dalla reiezione di quella finalizzata alla refusione delle spese di resistenza - si ravvisano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., ed il dott. in solido, al pagamento, in favore Controparte_2
di della complessiva somma di euro 34.254,70 oltre interessi come Parte_1
regolati in parte motiva;
- accoglie nei limiti indicati in parte motiva la domanda di regresso e, per l'effetto, condanna il dott.
al pagamento di importo pari alla metà di quanto la sarà Controparte_2 Controparte_1
chiamata a corrispondere in favore di parte attorea in esecuzione della presente pronuncia;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la Controparte_3
di quanto questa sia tenuta a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
nei limiti della quota di responsabilità ascrivibile alla convenuta, in esecuzione della presente
[...]
pronuncia;
- condanna il dott. e la in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_1
p.t., in solido fra loro, alla rifusione, in favore di con vincolo di Parte_1 distrazione in favore dell'avv. Di Bari Angelo ex art. 93 c.p.c., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.967,20 per compensi professionali ed euro 901,82 a titolo di esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- condanna il dott. alla rifusione in favore della in persona Controparte_2 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in euro 5.518,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra la e la Controparte_1 Controparte_3
- pone definitivamente a carico della e del dott. quanto Controparte_1 Controparte_2
liquidato a titolo di acconto in favore del C.T.U. con provvedimento del 20.11.2019.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 04.06.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4308/2017 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Di Bari Angelo, Parte_1
attore contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Marchio Giovanni,
, con il patrocinio dell'avv. La Pesa Pasquale, Controparte_2
convenuti nonché contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
Pezzuto Andrea, terza chiamata
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 04.06.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – ivi da intendersi integralmente riportate e trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha citato in giudizio la Parte_1 [...] ed il dott. , chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito CP_1 Controparte_2 riportate: “accertare e dichiarare la responsabilità del Dott. e della struttura sanitaria Controparte_2
e, dunque, l'inadempimento di parte convenuta alle obbligazioni assunte nei Controparte_1
confronti di per l'effetto, condannare i convenuti, in solido, al Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, nella sua componente di danno biologico ed in quella di danno morale, che si stima in euro 230.000,00 ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa, con interessi e rivalutazione;
parimenti, condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno patrimoniale, nelle sue componenti di danno emergente, consistente nelle spese sostenute a causa della patologia per un totale di euro 8.109,57 oltre interessi, e di lucro cessante, attesa l'impossibilità per l'attore di svolgere attività lavorativa dal 13.04.2005 a fine ottobre
2005 e quantificato in euro 20.000,00 oltre interessi e rivalutazione, nonché per perdita della capacità lavorativa generica e specifica, da quantificarsi in corso di causa anche mediante ricorso alle tabelle di capitalizzazione di cui al r.d. 1403/1922; in subordine, accertata e dichiarata la responsabilità del dott. e della e, dunque, l'inadempimento di parte convenuta Controparte_2 Controparte_1
alle obbligazioni assunte nei confronti di condannare i convenuti, in Parte_1
solido, al risarcimento del danno da perdita di chances di guarigione senza effetti invalidanti ovvero con effetti meno invalidanti di quelli residuati, e di migliore qualità della vita, da quantificarsi utilizzando il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannare il ed il Dott. , in solido tra loro, al pagamento delle Controparte_1 Controparte_2
spese e competenze di causa oltre a quelle sostenute per la mediazione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda l'attore ha allegato che in data 13.04.2005, lamentando forti dolori al polso destro, si recava presso il sito in Bari alla via Matarrese nn. 2-11, al fine di CP_1
sottoporsi – previo appuntamento – a visita specialistica che veniva eseguita dal dott. CP_2
; a seguito della visita, effettuata senza espletamento di controllo clinico, al veniva
[...] Pt_1
diagnosticata una tendinite e prescritto un ciclo di fisioterapia e un ciclo di onde d'urto o ossigeno/ozono-terapia. In data 25.05.2005, a causa della persistente e intensa sintomatologia algica, perdurata nonostante l'effettuazione della terapia prescritta, l'attore si recava al Pronto soccorso del presidio ospedaliero San Paolo di Bari, ove, a seguito di accertamento radiografico del polso e della mano destra, veniva emesso il seguente referto: “in sede epifisaria distale del radio, sul versante esterno, è presente area focale di osteorarefazione di cm 3,5 circa, priva di orletto sclerotico, con corticali ossee rigonfie e marcatamente assottigliate, a tratti discontinue. Necessario approfondimento clinico”. Visti gli esiti del controllo radiografico, il 30.05.2005 il eseguiva presso la Ricerche Pt_1
Radiologiche S.r.l.s. ulteriori esami clinici, quali la risonanza magnetica nucleare muscoloscheletrica del polso destro, da cui emergeva un sospetto tumore a cellule giganti. Tale diagnosi veniva confermata, il 08.06.2005, dall'Hesperia Diagnostic Centre di Modena, a seguito di biopsia ossea e scintigrafia, nonché, il successivo 17.06, dagli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna. Pertanto, in data
29.06.2005, veniva sottoposto, presso il Rizzoli di Bologna, ad Parte_1
intervento chirurgico di resezione del radio distale destro e ricostruzione eseguita mediante innesto di radio distale omoplastico opportunamente sagomato e fissato al radio residuo mediante placca LCP
a 7 fori e viti in titanio.
Nella prospettazione attorea tale tipo di intervento, molto più invasivo di quanto sarebbe stato altrimenti necessario laddove la diagnosi fosse stata tempestiva, avrebbe comportato esiti invalidanti permanenti molto gravi. Infatti, l'utilizzo dell'arto superiore interessato sarebbe ormai limitato e riservato, essenzialmente, alle attività quotidiane 'fini', con assoluta esclusione di qualsivoglia sollevamento pesi. Per questo, il deducente sarebbe stato costretto sia ad abbandonare l'attività lavorativa di rappresentante per materiali edili e ceramiche, rimanendo privo di mezzi di sostentamento, sia a rinunciare alle proprie occupazioni extralavorative, quali le esibizioni come DJ, con conseguente peggioramento della qualità della vita nonché deterioramento delle relazioni sociali e limitazione della personalità. In data 01.07.2005, all'attore veniva applicato un apparecchio gessato brachio-metacarpale rinnovato, dopo visita di controllo del 01.08.2005, con altro gesso anti-brachio- metacarpale, rimosso definitivamente il 07.09.2005. Successivamente, il non solo si sarebbe Pt_1
sottoposto a lunghi cicli di riabilitazione, ma avrebbe continuato a recarsi presso il Rizzoli per controlli periodici, necessari, in quanto il tumore a cellule giganti avrebbe potuto provocare metastasi polmonari e recidive locali. Invero, tanto in data 25.07.2006 quanto in data 21.12.2006, l'attore veniva sottoposto, a seguito di recidiva, a intervento chirurgico di escissione di due noduli nelle parti molli.
Vieppiù, a causa della preoccupazione conseguente alla presa di coscienza del ritardo diagnostico, dell'avvenuta progressione della malattia e della non remota possibilità di recidive, concretamente verificatesi, il sviluppava certificata sindrome depressiva da stress. Pt_1
I tentativi di risoluzione stragiudiziale della controversia risultavano vani per la mancata partecipazione sia della sia del dott. . Controparte_1 Controparte_2
Con comparsa depositata il 09.06.2017, si è costituita in giudizio la la quale Controparte_1
ha chiesto, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, Controparte_3
con cui stipulava polizza per la responsabilità civile n. 239455590; nel merito, rigettarsi integralmente l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto nonché sfornita di prova, per non essere la convenuta una clinica o un poliambulatorio, bensì un centro medico di fisioterapia che eroga prestazioni in convenzione con il SSN esclusivamente in detta branca;
nel merito, in via subordinata, per il caso di accoglimento totale o parziale delle pretese attoree, accertarsi e dichiararsi l'operatività della copertura assicurativa e, per l'effetto, dichiararsi la tenuta a manlevare e Controparte_3 tenere indenne la da ogni conseguenza pregiudizievole derivata Controparte_1 dall'accoglimento della domanda attorea;
nel merito, in via ulteriormente subordinata, per il caso di accoglimento totale o parziale delle pretese attoree, condannarsi in via diretta il dott. CP_2
e/o riconoscersi al azione di rivalsa e/o di regresso nei confronti del dott.
[...] Controparte_1 per quanto eventualmente corrisposto dalla all'attore ovvero per quanto lo stesso CP_2 CP_1
fosse condannato a pagare all'attore; con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata il 05.07.2017, in occasione della prima udienza di comparizione, si
è costituito in giudizio il dott. , il quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea Controparte_2
perché inammissibile e infondata, in fatto ed in diritto, oltre che non provata, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa depositata il 25.01.2018, si è costituita in giudizio la la Controparte_3
quale ha chiesto: “ in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza della causa petendi e del petitum, avendo parte attorea omesso di indicare quanto previsto dall'art. 163 co. 3 nn. 3) e 4) c.p.c.; nel merito, in via preliminare, dichiarare l'inoperatività della polizza n.
239455590, stipulata tra con riferimento al rischio assicurato, come previsto nel CP_1 frontespizio di polizza ed ai sensi dell'art. 3 lett. e) delle condizioni generali di assicurazione e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva;
sempre in via preliminare, dichiarare la prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa del nei confronti di ai Controparte_1 Controparte_3 sensi dell'art. 2952 c.c., e, per l'effetto, disporre l'estromissione della compagnia dal presente procedimento;
nel merito, rigettare la domanda proposta da nei confronti Parte_1
del e, di conseguenza, di in quanto assolutamente Controparte_1 Controparte_3
infondata, sia in fatto che in diritto;
sempre nel merito, in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità solidale dei convenuti, accertare e porre a carico di soltanto la quota di danno ascrivibile alla responsabilità del Controparte_3 Controparte_1
lasciando impregiudicata l'azione di regresso nei confronti degli altri convenuti in giudizio;
[...]
sempre in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, contenere la condanna di nei limiti del massimale di polizza, pari ad euro Controparte_3
1.000.000,00 per ogni sinistro;
in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, porre a carico del il pagamento delle spese legali sostenute per la Controparte_1
difesa nel presente giudizio;
condannare parte attrice o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
Con riferimento al secondo punto delle conclusioni rassegnate, la compagnia assicurativa ha precisato che la garanzia si intende prestata per le conseguenze derivanti dall'esercizio dell'attività di “fisiochinesiterapia e quant'altro attinente alla branca', sicché non ricomprenderebbe l'attività diagnostica, appartenente ad altra branca della medicina ed esclusa dal rischio assicurato. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 lett. e) c.g.a., l'assicurazione non coprirebbe i danni provocati da lavoratori autonomi di cui il centro si avvalga nell'esercizio della propria attività, tale essendo il dott. . Controparte_2
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione in atti ed espletamento di C.T.U. medico-legale.
Con il deposito delle note conclusive autorizzate, parte attorea ha aderito alla quantificazione operata dal C.T.U. nel corso del giudizio.
Matura per la decisione, la causa è stata decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della udienza celebrata il 04.06.2025.
In via preliminare, è inammissibile la prova per interpello e testi formulata dall'attore su circostanze generiche e documentali (a) valutative e generiche (b, c, d); inammissibile è, altresì,
l'interrogatorio formale rivolto al dott. dalla in quanto vertente su CP_2 Controparte_3
circostanze documentali [come da eccezione ritualmente sollevata dalle controparti processuali]. Al contempo inammissibile è la prova contraria articolata dalla Medical a mezzo del dott. in Per_1
quanto meramente finalizzata alla conferma della documentazione in atti.
Scendendo al merito, si osserva quanto segue.
ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere il risarcimento Parte_1
dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti alla omessa diagnosi ad opera del dott.
medico fisiatra operante presso la cui si rivolgeva, in data 13.04.2005, per CP_2 CP_1
un dolore al polso destro.
Il dott. poneva diagnosi di 'morbo di a dx' e consigliava al CP_2 Persona_2 Pt_1
l'esecuzione di ciclo di FKT e ciclo di onde d'urto oppure ossigeno/ozono-terapia. Per la persistenza del dolore, in data 25.05.2005, l'attore si recava al Pronto soccorso del presidio ospedaliero San Paolo di Bari, ove veniva eseguita radiografia del polso e della mano destra che mostrava: “in sede epifisaria distale del radio, sul versante esterno, […] area focale di osteorarefazione di cm 3,5 circa, priva di orletto sclerotico, con corticali ossee rigonfie e marcatamente assottigliate, a tratti discontinue.”.
Veniva, dunque, ritenuto necessario ulteriore approfondimento clinico, sicché, in data 30.05.2005, il eseguiva, presso la S.r.l. Ricerche Radiologiche di Molfetta, risonanza magnetica, che Pt_1
evidenziava una lesione riferibile al tumore a cellule giganti. Detta diagnosi veniva confermata dal patologo degli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna, a seguito di accettazione, in data 08.06.2005, presso l'Hesperia Diagnostic Center di Modena. Per la patologia riscontrata (tumore a cellule giganti radio distale destro), in data 29.06.2005, veniva sottoposto, presso il Parte_1
Rizzoli di Bologna, ad intervento chirurgico di 'resezione, innesto omoplastico e sintesi con placca
LCP e viti'. Il paziente veniva dimesso in data 02.07.2005, con apposizione di apparecchiatura gessata brachio-metacarpale; in sede di controllo (02.08.2005), veniva confezionato gesso antibrachiometacarpale. Il 25.07.2006 ed il 21.12.2006, il veniva sottoposto ad intervento di Pt_1
'escissione di due noduli di recidiva nelle parti molli'.
In ragione dello sviluppo riportato, come riconosciuto dal C.T.U., dott. , la Persona_3
diagnosi posta dal dott. risultò errata. CP_2
era, invece, affetto da tumore a cellule giganti. Parte_1
Al momento dell'esecuzione della RMN [rectius radiografia], il 30.05 [rectius 25.05], presso l'ospedale San Paolo di Bari presentava un tumore a cellule giganti allo stadio II-III con riduzione dello spessore ed interruzione della corticale prevalentemente laterale e palmare;
la lesione si estendeva nei tessuti molli della regione palmare determinando dislocazione dei tendini flessori adiacenti e presentava all'rx una grandezza di circa 3,5 cm. Alla successiva RMN, eseguita presso l'ospedale Rizzoli il 17.06, la stessa lesione si presentava ingrandita sino ad invadere maggiormente le strutture adiacenti ed avere una lunghezza longitudinale complessiva di circa 5 cm;
richiese, pertanto, un intervento più invasivo ossia una resezione del radio distale destro e ricostruzione con innesti omoplastici e sintesi con placca LCP in titanio e viti in titanio e, per ottenere margini chirurgici ampi, in considerazione del fatto che la neoplasia inglobava il fascio vascolare e nervoso radiale, fu necessaria anche la rimozione di queste strutture (cfr. CTU in atti).
L'ausiliario ha ricondotto quale diretta conseguenza del comportamento assistenziale incongruo posto in essere dal dott. (errata diagnosi) un ritardo diagnostico di circa 40 giorni, che, CP_2 stante l'alto indice di crescita della neoplasia benigna – come da risultanze strumentali – determinava un accrescimento della stessa, verosimilmente al primo stadio al momento dei fatti di causa. Detta condizione, qualora tempestivamente riscontrata, avrebbe dato luogo ad un intervento conservativo di curratage interlesionale;
al contempo anche le recidive cui il andava incontro nei successivi Pt_1
dodici mesi non si sarebbero verificate (cfr. p. 11 della relazione peritale).
Ciò precisato in termini di an, per quanto riguarda il quantum, si svolgono le seguenti considerazioni.
A fronte di un pregiudizio alla salute complessivamente quantificato dal c.t.u. nella misura del
7% , avendo l'errore diagnostico del dott. determinato un maggior danno nella misura del CP_2
5%, rispetto a postumi, altrimenti, quantificabili nel 2%, ricorre un danno biologico differenziale.
Venendo alla liquidazione, come affermato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo C. n.
20894/2024), il giudice deve stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro;
stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro;
quindi sottrarre il secondo importo dal primo.
Trattandosi di lesione micropermanente (inferiore al 9%) quindi facendo applicazione dell'art. 139 cod. ass. (cfr. C. n. 28990/2019) il danno iatrogeno, per un soggetto di 37 anni, ammonta ad euro
9.095,50 (euro 10.898,21 danno biologico per I.P. al 7%, - euro 1.802,71 danno biologico per I.P. al
2%).
A tale importo va aggiunto l'ulteriore pari ad euro 3.424,88 per la inabilità temporanea, con consequenziale riconoscimento della complessiva somma pari ad euro 12.520,38.
Si ritiene di riconoscere l'aumento di cui all'art. 139 co. 3 cod. ass., nella misura massima prevista del 20%, l'importo finale è, dunque, pari ad euro 15.024,45.
A tal ultimo proposito, detta voce di danno necessita di prova rigorosa, che può fornirsi anche a mezzo di presunzioni, cui deve riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado di invalidità permanente, poiché le conseguenze relative alla sofferenza interiore devono ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (cfr. Cass. 6444/2023).
Ora, il ha allegato di provare uno stato di ansia correlato alla evoluzione della patologia Pt_1
da cui è affetto. In relazione all'incremento del ristoro dovuto a titolo di ITT ed ITP, il C.T.U. ha rilevato “in merito alle ripercussioni sotto il profilo “morale”, l'atteggiamento superficiale del dott.
, ha determinato una maggior sofferenza nel sig. , atteso il ritardo diagnostico, Persona_4 Pt_1
correlata alla possibile insorgenza di metastasi a livello polmonare. Tanto ha determinato, seppur in un periodo temporale limitato, l'instaurarsi di una sindrome ansiosa endoreattiva di grado medio, che, allo stato attuale risulta risolta”.
Per quanto attiene all'incremento del dovuto a titolo di danno biologico deve tenersi conto della cenestesi lavorativa che, oggetto di domanda, è stata riscontrata dal CTU [“Per quanto attiene l'incidenza sulla sua capacità lavorativa, a parere dello scrivente, il ritardo diagnostico con relativa limitazione funzionale del polso destro incide sulla sua attività lavorativa specifica, atteso che il Sig.
svolge di agente di commercio”]. La cennata conclusione consente di presumere la maggior Pt_1 usura alla quale il è esposto a seguito dell'evento dannoso lamentato. Pt_1
Non si ravvisano i presupposti per discostarsi dai parametri tabellari sia stante l'entità minima della invalidità conseguente ai fatti di causa, che in assenza di conseguenze anomale o peculiari che sarebbe stato onere della parte allegare e dimostrare.
Sulla somma così liquidata, espressa in valori attuali, sono dovuti gli interessi al tasso legale, dal giorno dell'evento a quello della presente pronuncia, sull'importo annualmente rivalutato (cfr. Cass.
SS.UU. 1712/1995); sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla liquidazione al saldo (sulla carenza dei presupposti per l'applicazione del saggio di cui all'art. 1284 c. 4 cfr. C. n. 19063/2023).
Per quanto concerne la liquidazione del danno patrimoniale, rispetto alla richiesta voce di danno emergente, rappresentata dalle spese mediche sostenute, il C.T.U. ha ritenuto congrua la somma di euro 11.225,16 considerando la sola documentazione fiscale a corredo della seconda memoria istruttoria di parte attorea. Sommando a detta somma quella rinveniente dalla documentazione fiscale a corredo dell'atto introduttivo – correlata, all'evidenza, ai fatti per cui vi è causa - per importo pari ad euro 8.109,57 si perviene al riconoscimento di euro 19.230,70, come da note conclusive depositate nell'interesse del Su detta somma sono dovuti gli interessi, al Pt_1
tasso legale, dai relativi esborsi al saldo.
Non meritevole di accoglimento è la domanda finalizzata al riconoscimento del danno da lesione della capacità lavorativa specifica.
Questa attiene al lucro cessante ed evoca la temporanea o definitiva perdita o riduzione del reddito oppure la perdita di una favorevole possibilità di incremento patrimoniale. Sotto il profilo probatorio, il risarcimento non opera automaticamente, nel senso che incombe sul danneggiato l'onere di dimostrare che la lesione della propria capacità lavorativa si sia tradotta in una conseguente contrazione della propria capacità di guadagno (cfr. di recente Cass. 19922/2023).
Il ha allegato di aver esercitato, sin dal 1993, l'attività di subagente di commercio di Pt_1
piastrelle da rivestimento e pavimento, insieme a quella di commercio all'ingrosso di materiali da costruzione, divenuta esclusiva a partire dal 2007 e fino a cessazione dell'attività nell'anno 2012 (cfr. visura CCIAA). A fronte di ciò, tuttavia, non è stata dimostrata alcuna contrazione reddituale.
L'estratto conto previdenziale (cfr. allegato sub memoria n. 2) attesta, come tempestivamente dedotto dalla terza chiamata in causa, l'accrescimento reddituale nel periodo oggetto dei fatti di causa ed immediatamente successivo (anni 2006 e 2007); il decremento è intervenuto solo a partire dall'anno
2008.
E', peraltro, indimostrato che detta contrazione sia conseguita ai fatti oggetto del presente giudizio.
Né a distinte conclusioni può pervenirsi sulla scorta del verbale di accertamento dell'invalidità civile. Questo comprova la situazione di “depressione maggiore ed esiti di intervento per tumore a cellule giganti” ricorrente al 2017 –peraltro con previsione di revisione nell'anno 2018 – ma è, di per sé, inidoneo ad attestare le conseguenze pregiudizievoli oggetto della richiesta di ristoro. Sul punto la CTU, invero non dirimente, si palesa esplorativa.
Indimostrato è, altresì, che il si sia effettivamente sottoposto alla fisioterapia prescritta Pt_1 dal convenuto e che tanto gli abbia impedito di “svolgere tale attività”.
Accolta la domanda attorea per quanto di ragione e poste le conseguenze risarcitorie a carico di entrambi i convenuti, in solido fra loro, rispetto alla domanda di regresso esercitata dal
[...]
nei confronti del dott. , deve farsi richiamo all'orientamento CP_1 Controparte_2
recentemente confermato dalla Cass. 29001/2021: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale,
e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298 co. 2 e 2055 co. 3 c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”.
In assenza di elementi utili a pervenire ad una distinta ripartizione, la domanda di regresso deve essere accolta nella misura pari alla metà di quanto oggetto della condanna principale.
Rispetto alla domanda di manleva [rectius garanzia impropria] esercitata dalla Controparte_1
nei confronti della , si osserva quanto segue.
[...] Controparte_3
Non è meritevole di pregio l'eccezione di inoperatività della polizza n. 239455590, per essere l'evento verificatosi estraneo al rischio assicurato. Nello specifico, la stipulava il CP_1
contratto assicurativo per cautelarsi dalle conseguenze della responsabilità civile “nella sua qualità di esercente un centro medico di fisiochinesiterapia e quant'altro attinente alla branca”. Il dott.
di cui il centro si avvaleva, esercitava attività rientrante nelle prestazioni sanitarie offerte CP_2
al pubblico allorquando, sbagliando diagnosi ovverosia colposamente omettendo l'indicazione di ulteriori approfondimenti strumentali clinici e diagnostici, provocava a Parte_1
il danno oggetto del presente giudizio.
Né a distinte conclusioni può pervenirsi ritenendo che l'inadempimento sia stato posto in essere da un “collaboratore esterno”.
Il dott. era incardinato nell'organizzazione della questi ha agito in Parte_2 CP_1
qualità di lavoratore parasubordinato ed indici in tal senso possono rinvenirsi dalla circostanza, invero documentalmente provata, che il professionista, a fronte delle prestazioni erogate, emettesse fattura non a proprio nome, ma della CP_1
Al contempo deve evidenziarsi che, la documentazione in atti, dimostra la natura personale e non occasionale della prestazione resa dal dott. in favore della convenuta, in connessione con CP_2
quella della struttura sanitaria, e tanto indipendentemente dal nomen iuris utilizzato.
Deve richiamarsi, dul punto, quanto dedotto dalla Medical e non contestato dalle parti costituite
“i locali adibiti ad ambulatori, destinati all'attività fisioterapica per la quale la è CP_1
convenzionata con la , e che per questo riceve un budget annuale, non possono per legge Pt_3
essere destinati ad altre attività non svolte direttamente dalla struttura sanitaria stessa;
i detti locali non possono essere locati, anche solo parzialmente, a terzi, ovvero concessi in comodato gratuito, pena la risoluzione della convenzione”.
Per quanto riguarda l'eccepita prescrizione del diritto all'indennità assicurativa ex art. 2952 co.
2-3 c.c., la veniva resa edotta del lamentato inadempimento a mezzo di raccomandata, CP_1
spedita dal il 21.01.2006 e ricevuta in data 23.01.2006. Con raccomandata del 24.01.2006 la Pt_1
convenuta notiziava la compagnia assicurativa che, in pari data, apponeva firma per la ricezione
(cfr.all. n. 1 della seconda memoria istruttoria della . Siffatta produzione non è stata CP_1
disconosciuta dalla né la terza chiamata in causa ha dedotto la violazione, da parte della CP_3
convenuta, di prescritte modalità di comunicazione di apertura dei sinistri che le avrebbero impedito di venire a conoscenza di quanto rappresentatole.
La è chiamata a tenere indenne l'assicurata anche dalla quota di spettanza delle spese CP_3
di lite e soccombenza (cfr. da ultimo C. n. 4275/2024).
Non sono dovute le spese di resistenza in assenza di prova (cfr. da ultimo C. 26683/2023).
Venendo alla regolazione delle spese di lite, in primo luogo, si dà atto della decadenza del nominato c.t.u. ai sensi dell'art. 71 d.P.R. 115/2002; l'acconto accordato all'ausiliario con provvedimento del 20.11.2019 viene regolato secondo soccombenza.
Nei rapporti tra attore e convenuti, le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'avv. Di Bari Angelo ex art. 93 c.p.c., in applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014 ss.mm.ii. (tabb. n. 2 e 25 bis – quest'ultima per la sola fase di attivazione, finca n. 4, decisum) applicati gli aumenti di cui all'art. 4 c. 2 nella misura da reputarsi congrua del 10% avendo assunto, le parti convenute e la terza chiamata in causa, nei confronti del , medesime difese inidonee Pt_1 ad aggravare l'attività difensiva.
Non sono dovuti gli esborsi sostenuti per la C.T.P. in quanto non documentati.
Nei rapporti fra la ed il dott. le spese processuali seguono la CP_1 CP_2
soccombenza di quest'ultimo e sono liquidate in applicazione del D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tabb. nn.
2 e 25 bis – quest'ultima per la sola fase di attivazione, scaglione n. 3 - decisum).
Nei rapporti tra la e la stante la reciproca soccombenza – determinata CP_1 CP_3 dall'accoglimento della domanda di manleva e dalla reiezione di quella finalizzata alla refusione delle spese di resistenza - si ravvisano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., ed il dott. in solido, al pagamento, in favore Controparte_2
di della complessiva somma di euro 34.254,70 oltre interessi come Parte_1
regolati in parte motiva;
- accoglie nei limiti indicati in parte motiva la domanda di regresso e, per l'effetto, condanna il dott.
al pagamento di importo pari alla metà di quanto la sarà Controparte_2 Controparte_1
chiamata a corrispondere in favore di parte attorea in esecuzione della presente pronuncia;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne la Controparte_3
di quanto questa sia tenuta a corrispondere in favore di Controparte_1 Parte_1
nei limiti della quota di responsabilità ascrivibile alla convenuta, in esecuzione della presente
[...]
pronuncia;
- condanna il dott. e la in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_1
p.t., in solido fra loro, alla rifusione, in favore di con vincolo di Parte_1 distrazione in favore dell'avv. Di Bari Angelo ex art. 93 c.p.c., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.967,20 per compensi professionali ed euro 901,82 a titolo di esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- condanna il dott. alla rifusione in favore della in persona Controparte_2 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in euro 5.518,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra la e la Controparte_1 Controparte_3
- pone definitivamente a carico della e del dott. quanto Controparte_1 Controparte_2
liquidato a titolo di acconto in favore del C.T.U. con provvedimento del 20.11.2019.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 04.06.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco