Articolo 31 della Legge 2 agosto 1967, n. 799
Articolo 30Articolo 32
Versione
16 settembre 1967
Art. 31.
L' articolo 77 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Per le contravvenzioni previste dalla presente legge che siano punibili con la sola ammenda, il colpevole e' ammesso a fare oblazione nel termine di 15 giorni da quello della contestazione della contravvenzione o, se questa non abbia avuto luogo, dalla comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 72.
Il contravventore, entro il termine suddetto, deve pagare all'Erario la somma dovuta a titolo di oblazione e, al Comitato provinciale della caccia, che ne rilascia ricevuta, le eventuali spese in misura comunque non superiori a lire 1.500.
La precedente disposizione non si applica quando la caccia e l'uccellagione vengano esercitate senza licenza, ovvero facendo uso di mezzi proibiti di cui all'articolo 14, nonche' nei casi previsti dagli articoli 30 e 36 e dall'ultimo comma dell'articolo 76".
Entrata in vigore il 16 settembre 1967