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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7093/2024 R.G., promossa
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Piera Catrisano, C.F._1
giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_1
29.11.1974, (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Marino Barnobi, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 7 Precisate le conclusioni all'udienza 25.3.2025, come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.07.2024, ha proposto Parte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto a Catania il 21.10.1995 con . Controparte_1
Ha dedotto che dal matrimonio sono nate tre figlie, due delle quali maggiorenni ed economicamente autonome, e ancora minorenne, Per_1
e che, a causa di insanabili dissidi, si sono separati con sentenza n.
4043/2022 emessa da questo Tribunale il 16/09/2022.
Ha concluso chiedendo la conferma delle disposizioni stabilite in sede di separazione in ordine all'affidamento condiviso e collocamento della prole minorenne presso la madre, rendendosi disponibile al versamento di un assegno di mantenimento in favore di Per_1 dell'importo di € 250,00 mensili.
Si è costituita , la quale, pur aderendo alle Controparte_2
domande avanzate dal ricorrente, ha chiesto al Tribunale di invitarlo al rispetto degli accordi stabiliti in sede di separazione con riguardo allo scioglimento della comunione legale sussistente sull'immobile adibito a casa coniugale.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del pagina 2 di 7 matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 4043/2022 emessa da questo Tribunale il
16/09/2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Catania il 21.10.1995 e trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Catania, Anno 1995, Atto n. 366, Parte I.
Per quanto attiene al regime di affidamento di unica figlia Per_1
della coppia minorenne, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di pagina 3 di 7 affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione,
appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per la minore, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Per come richiesto dalle parti, dunque, va disposto l'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre, con la quale vive Per_1 sin dall'epoca della separazione dei coniugi.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé Per_1
nel rispetto della sua volontà, due pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Il ricorrente, a differenza di quanto concordato dalle parti in sede di separazione, deve continuare a contribuire al solo mantenimento della figlia minorenne atteso che è pacifico tra le parti che le altre due Per_1 pagina 4 di 7 figlie della coppia sono economicamente indipendenti ed hanno costituito autonomi nuclei familiari. Pertanto, può ritenersi cessato, in capo a ciascun genitore, l'obbligo di mantenimento in favore di costoro.
Invero, in forza dell'art. 337 ter co. 4, 5 e 6 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3)
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità
economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non
convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non
autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori,
oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ.
civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a
quando tale obbligo perduri, ex art. 337-septies cod. civ. - governa, pagina 5 di 7 quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle
rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale
o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio
presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Cass. civ., n.14371/2024)
Ciò posto, le parti nei rispettivi atti hanno chiesto di porre a carico del ricorrente, genitore non collocatario, l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno di € 250,00 mensili da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio, in assenza di completa documentazione reddituale, che la misura del predetto contributo (determinato in misura maggiore rispetto a quanto concordato dalle parti in sede di separazione, il cui importo stabilito era di € 150,00), è congruo ed idoneo a soddisfare le attuali esigenze della minore, crescenti rispetto all'epoca della separazione.
Va, quindi, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno di € 250,00, da versare a Per_1 [...]
entro giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi Controparte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale con cui la resistente ha chiesto di “invitare il ricorrente attivandosi fattivamente a procedere alla vendita dell'immobile coniugale ovvero a procedere in difetto allo scioglimento della comunione sul medesimo bene immobile, con ripartizione del ricavato della vendita”, in quanto tale domanda esula dall'oggetto del presente giudizio sicché non può essere sottoposta al cumulo nello stesso processo.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera pagina 6 di 7 soccombenza e di opposizione alle domande proposte dal ricorrente, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
7093/2024 RG;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e , trascritto nel Registro di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Catania al N. 366, Parte 1, Anno 1995;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti la figlia con collocazione presso Per_1
la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro giorno 5 di Parte_1
ogni mese a , per il mantenimento della figlia, Controparte_1 un assegno dell'importo di € 250,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibili le altre domande;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7093/2024 R.G., promossa
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Piera Catrisano, C.F._1
giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_1
29.11.1974, (C.F. rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
Marino Barnobi, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio pagina 1 di 7 Precisate le conclusioni all'udienza 25.3.2025, come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.07.2024, ha proposto Parte_1
domanda di scioglimento del matrimonio contratto a Catania il 21.10.1995 con . Controparte_1
Ha dedotto che dal matrimonio sono nate tre figlie, due delle quali maggiorenni ed economicamente autonome, e ancora minorenne, Per_1
e che, a causa di insanabili dissidi, si sono separati con sentenza n.
4043/2022 emessa da questo Tribunale il 16/09/2022.
Ha concluso chiedendo la conferma delle disposizioni stabilite in sede di separazione in ordine all'affidamento condiviso e collocamento della prole minorenne presso la madre, rendendosi disponibile al versamento di un assegno di mantenimento in favore di Per_1 dell'importo di € 250,00 mensili.
Si è costituita , la quale, pur aderendo alle Controparte_2
domande avanzate dal ricorrente, ha chiesto al Tribunale di invitarlo al rispetto degli accordi stabiliti in sede di separazione con riguardo allo scioglimento della comunione legale sussistente sull'immobile adibito a casa coniugale.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del pagina 2 di 7 matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 4043/2022 emessa da questo Tribunale il
16/09/2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Catania il 21.10.1995 e trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Catania, Anno 1995, Atto n. 366, Parte I.
Per quanto attiene al regime di affidamento di unica figlia Per_1
della coppia minorenne, va ricordato che la legge n. 54/2006, improntata al diritto del minore alla cd bigenitorialità (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), ha introdotto quale regime ordinario di pagina 3 di 7 affidamento della prole quello condiviso, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione,
appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso,
occorre quindi "che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (v. Cass. 2008/16593;
Cassazione civile sez. I 17/12/2009 n. 26587).
Nella specie, non sono state dedotte dalle parti, né sono emerse nel corso del giudizio circostanze in concreto pregiudizievoli per la minore, idonee a giustificare la deroga al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Per come richiesto dalle parti, dunque, va disposto l'affidamento condiviso di con collocamento presso la madre, con la quale vive Per_1 sin dall'epoca della separazione dei coniugi.
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà tenere con sé Per_1
nel rispetto della sua volontà, due pomeriggi alla settimana e, a settimane alterne, il fine settimana dalle 16 del sabato alle 20 della domenica;
per tre settimane anche non continuative nel periodo estivo;
per cinque giorni,
comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale.
Il ricorrente, a differenza di quanto concordato dalle parti in sede di separazione, deve continuare a contribuire al solo mantenimento della figlia minorenne atteso che è pacifico tra le parti che le altre due Per_1 pagina 4 di 7 figlie della coppia sono economicamente indipendenti ed hanno costituito autonomi nuclei familiari. Pertanto, può ritenersi cessato, in capo a ciascun genitore, l'obbligo di mantenimento in favore di costoro.
Invero, in forza dell'art. 337 ter co. 4, 5 e 6 c.c. “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3)
i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”. Questa norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità
economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Per come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non
convivente per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non
autosufficiente, si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori,
oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. Il principio di proporzionalità - che l'art. 316-bis civ.
civ. fissa in linea generale in materia di concorso nel mantenimento, a prescindere dal fatto che i figli siano minorenni o maggiorenni e fino a
quando tale obbligo perduri, ex art. 337-septies cod. civ. - governa, pagina 5 di 7 quindi, il rapporto interno fra i genitori, imponendo che questi ultimi adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle
rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale
o casalingo, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio
presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno. (Cass. civ., n.14371/2024)
Ciò posto, le parti nei rispettivi atti hanno chiesto di porre a carico del ricorrente, genitore non collocatario, l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno di € 250,00 mensili da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio, in assenza di completa documentazione reddituale, che la misura del predetto contributo (determinato in misura maggiore rispetto a quanto concordato dalle parti in sede di separazione, il cui importo stabilito era di € 150,00), è congruo ed idoneo a soddisfare le attuali esigenze della minore, crescenti rispetto all'epoca della separazione.
Va, quindi, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di con un assegno di € 250,00, da versare a Per_1 [...]
entro giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi Controparte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale con cui la resistente ha chiesto di “invitare il ricorrente attivandosi fattivamente a procedere alla vendita dell'immobile coniugale ovvero a procedere in difetto allo scioglimento della comunione sul medesimo bene immobile, con ripartizione del ricavato della vendita”, in quanto tale domanda esula dall'oggetto del presente giudizio sicché non può essere sottoposta al cumulo nello stesso processo.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento e alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera pagina 6 di 7 soccombenza e di opposizione alle domande proposte dal ricorrente, le spese di lite vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
7093/2024 RG;
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e , trascritto nel Registro di Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Catania al N. 366, Parte 1, Anno 1995;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Affida ad entrambe le parti la figlia con collocazione presso Per_1
la madre e diritto di visita del padre nei termini di cui in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare entro giorno 5 di Parte_1
ogni mese a , per il mantenimento della figlia, Controparte_1 un assegno dell'importo di € 250,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Dichiara inammissibili le altre domande;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/04/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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