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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott. Agronomo Fabio Burroni componente CDO
Dott. Forestale Claudio Ciardi componente CDO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. N. 19120/2024 volontaria giurisdizione, avente per oggetto:
“impugnazione provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 58 L. 3/1976”
promosso da:
- avv. Silvia Colombo - Parte_1
contro
Controparte_1
[...]
- avv. Giuseppe Lepore -
pagina 1 di 6 e
Controparte_2
-------------------------------
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.11.2024 ha impugnato la delibera assunta dal Parte_1
Consiglio dell' il 23.4-2.10.2024, Controparte_1
notificatagli il 9.10.24, che ha confermato il provvedimento assunto dal Consiglio di
Disciplina dell' il 24.11.22 con il quale Controparte_2 CP_2 gli era stata inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei per mancato adempimento degli obblighi formativi relativi al triennio 2017-2019. A tal fine ha dedotto l'erroneo calcolo dei crediti formativi conseguiti da parte del come CP_1
già prima da parte del Collegio Disciplinare di Firenze, la sproporzione della sanzione inflitta rispetto all'entità della violazione, tenuto conto sia delle particolari ragioni che avevano portato alla mancata formazione professionale, quali la crisi matrimoniale con separazione dalla coniuge, ed il mancato accoglimento dell'istanza di esonero dalla formazione obbligatoria tardivamente presentata, sia della diversa e più favorevole disciplina prevista dal nuovo regolamento per la formazione continua n. 162/22 entrato in vigore il 15.9.22, il cui art. 18 bis differenzia la sanzione disciplinare in base al numero dei crediti formativi non raggiunti dal professionista. Ha chiesto, pertanto, la revoca o l'annullamento della delibera;
in subordine, l'applicazione della sanzione dell'avvertimento e/o censura;
e in ulteriore subordine la sanzione della sospensione nella misura minima prevista dalla sopravvenuta e ora vigente normativa disciplinare.
Con comparsa costitutiva il ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, confermando CP_1 la legittimità della sanzione irrogata dall'ordine professionale per la violazione contestata sulla base della disciplina vigente al momento della violazione.
L'art. 5 del regolamento per la formazione professionale continua, sia nella versione previgente n. 3/13 sia nell'attuale n. 162/22, prevede che ciascun professionista debba conseguire n. 9 crediti formativi professionali (CPF) per ogni triennio. Nel caso in esame, è pacifica la violazione del suddetto obbligo formativo per il triennio 2017-19 da parte del pagina 2 di 6 dott. che però lamenta l'erroneo calcolo dei crediti effettivamente conseguiti e Pt_1 dunque l'erronea valutazione dell'entità della sua violazione disciplinare.
In particolare nella delibera della commissione disciplinare di (cfr. doc. 2 allegato CP_2
al ricorso) si legge che dal prospetto del SIDAF (Sistema Informativo dell'
[...]
risultavano già approvati 3,188 CFP, cui dovevano Controparte_1
aggiungersi 0,5 CFP per la partecipazione a due sedute della Commissione Forestale dell'ODAF documentata dal Pt_1
Tuttavia dal prospetto SIDAF allegato dal ricorrente quale doc. 7 si evince che i crediti già riconosciuti al erano pari non a 3.188 ma a 4.188 CFP, di cui 2 per la Pt_1 partecipazione ad un “corso addetti del settore forestale” (attività formativa caratterizzante);
0.75 per attività formativa caratterizzante in materia di “gestione delle fustaie di Per_1 finalizzate alla rinnovazione naturale del soprassuolo”;
0.938 per attività formativa caratterizzante in materia di “Diradamento in pinete di pino nero. Prova tecnica nel
Martelloscopio SelPiBioLife.”;
0.25 per attività formativa metaprofessionale in materia di
“Novità fiscali per l'anno 2019: fatturazione elettronica, regimi forfettari, carta carburante”
e ulteriori 0.25 per la partecipazione ad “ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2018” quale attività formativa metaprofessionale.
Sicché non sono compresi i CFP per 0.50 che fanno riferimento alla diversa attività di partecipazione a due sedute della Commissione Forestale dell' accertate dal CP_3
consiglio disciplinare di , che vanno dunque aggiunti al computo di 4.188, con CP_2
conseguente riconoscimento al di attività formativa per complessivi 4.688 CFP- Di Pt_1
tal ché risulta carente per 4.312 CFP (9 - 4.688). Parte_1
Premesso ciò, si osserva che l'art. 18 sia del reg. 3/13 che del reg. 162/22 prevede che il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare che va segnalato al consiglio di disciplina territoriale. Tuttavia il previgente regolamento non specificava la tipologia di sanzione da applicare per tale illecito, che dunque doveva individuarsi facendo applicazione delle più generali previsioni in materia di sanzioni disciplinari contenute nella Legge professionale n 3/76, il cui art. 41 prevede che “La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità
e del decoro professionale”, mentre gli artt. 39 e 40 L. 3/76 disciplinano rispettivamente le sanzioni dell'avvertimento e della censura prevedendone l'applicabilità “nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità” (avvertimento) e “nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale” (censura).
pagina 3 di 6 Invece l'attuale regolamento per la formazione continua n. 162/22 contiene un'espressa disciplina del regime sanzionatorio dell'illecito disciplinare per violazione degli obblighi formativi, prevedendo l'art. 18 bis:
“
1. Le irregolarità formative sono così sanzionate: - Fino a 0,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, applicazione dell'avvertimento ed eventuale iscrizione nella scheda giuridica dell'iscritto; - Fino a 1 CFP caratterizzante e metaprofessionale non conseguiti nel triennio, applicazione della censura da registrare nella scheda giuridica dell'iscritto; - Fino a 4,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, sospensione dall'esercizio della professione fino a 2 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;
- Fino a 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall'esercizio della professione da 2 fino a 4 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;
- Oltre i 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall'esercizio della professione da 4 fino a 6 mesi con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale.
2. In caso di recidività per trienni formativi consecutivi è previsto l'inasprimento della sanzione fino ad un terzo dei periodi di sospensione. Le sanzioni di avvertimento e censura non si applicano nei casi di recidiva.”
Alla luce di quanto sopra ritiene il collegio di non poter accogliere la domanda proposta in tesi dal ricorrente di revoca della sanzione, risultando acclarata e peraltro non contestata l'effettiva violazione dell'obbligo di formazione continua, la mancata tempestiva richiesta agli organi competenti dell'esonero da tale obbligo, e in ogni caso non risulta provato che il professionista si trovasse in una situazione che lo avrebbe legittimato ad ottenere l'esonero ai sensi dell'art. 15 reg. 3/13, la cui lett. c) fa riferimento ai casi di “documentato impedimento derivanti da accertate cause di forza maggiore o da situazioni incompatibili con lo svolgimento dell'attività professionale”. Infatti, dal doc. 5 allegato al ricorso emerge che già il 13.7.17 la Procura aveva autorizzato l'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, sicché deve ritenersi che quanto meno negli anni 2018 e 2019
l'interessato avesse ormai superato i disagi derivanti dallo sconvolgimento della sua vita privata e potesse serenamente dedicarsi all'attività professionale, compresi gli obblighi formativi.
Analogamente non risulta accoglibile la domanda di applicazione della più mite sanzione dell'avvertimento o della censura, in quanto gli obblighi di formazione continua tutelano il pagina 4 di 6 decoro e la dignità professionale: infatti l'aggiornamento e lo studio costante nel tempo sono condizioni necessarie a garantire in qualunque campo una qualità accettabile della prestazione professionale offerta. Sicché risulta esclusa l'applicabilità dell'avvertimento o della censura per l'espressa previsione normativa di cui agli art. 39 e 40 L 3/76 sopra citati.
Tanto più che anche il nuovo regolamento 162/22 all'art. 18 bis limita l'applicabilità dell'avvertimento all'ipotesi minimale di irregolarità formativa per soli 0,5 CFP;
e dispone la sanzione della censura quando l'irregolarità formativa non superi 1 CFP. Trattasi evidentemente di ipotesi del tutto marginali in cui il professionista ha comunque dato prova di serio impegno formativo nell'arco del triennio, incorrendo in una violazione pressoché trascurabile.
Può invece accogliersi la domanda di riduzione della durata della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale inflitta.
Infatti, come sopra motivato, l'odierno ricorrente risulta in difetto per 4.312 CFP e dunque al di sotto del limite di 4.5; per tale ipotesi il sopravvenuto art. 18 bis del reg 162/22 prevede la sospensione fino ad un massimo di mesi due.
Sicché, in applicazione del principio generale di garanzia della retroattività delle sanzioni punitive più miti, affermata da Corte cost. 63/2019 sulla base degli artt. 3 e 117, comma 1,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, la sanzione da applicare non può essere superiore alla sospensione per due mesi, in virtù della norma sopravvenuta.
E tenuto conto dell'entità della violazione in questione, di poco inferiore al limite di 4.5 si ritiene congrua la sanzione di durata massima di cui all'art. 18 bis reg. 162/22, per mesi due.
Infine, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali fra le parti, tenuto conto che l'impugnazione viene accolta con riferimento alla domanda subordinata in ultimo grado, risultando infondate le precedenti domande.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito visto l'art. 58 L. 3/1976, in modifica della delibera impugnata, emessa dal Consiglio dell'
[...]
il 23.4-2.10.2024, Controparte_1
pagina 5 di 6 applica al dott. la sanzione della sospensione dall'esercizio della Parte_1
professione per la durata di mesi due.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 29 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
Dott. Agronomo Fabio Burroni componente CDO
Dott. Forestale Claudio Ciardi componente CDO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. N. 19120/2024 volontaria giurisdizione, avente per oggetto:
“impugnazione provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 58 L. 3/1976”
promosso da:
- avv. Silvia Colombo - Parte_1
contro
Controparte_1
[...]
- avv. Giuseppe Lepore -
pagina 1 di 6 e
Controparte_2
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FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.11.2024 ha impugnato la delibera assunta dal Parte_1
Consiglio dell' il 23.4-2.10.2024, Controparte_1
notificatagli il 9.10.24, che ha confermato il provvedimento assunto dal Consiglio di
Disciplina dell' il 24.11.22 con il quale Controparte_2 CP_2 gli era stata inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei per mancato adempimento degli obblighi formativi relativi al triennio 2017-2019. A tal fine ha dedotto l'erroneo calcolo dei crediti formativi conseguiti da parte del come CP_1
già prima da parte del Collegio Disciplinare di Firenze, la sproporzione della sanzione inflitta rispetto all'entità della violazione, tenuto conto sia delle particolari ragioni che avevano portato alla mancata formazione professionale, quali la crisi matrimoniale con separazione dalla coniuge, ed il mancato accoglimento dell'istanza di esonero dalla formazione obbligatoria tardivamente presentata, sia della diversa e più favorevole disciplina prevista dal nuovo regolamento per la formazione continua n. 162/22 entrato in vigore il 15.9.22, il cui art. 18 bis differenzia la sanzione disciplinare in base al numero dei crediti formativi non raggiunti dal professionista. Ha chiesto, pertanto, la revoca o l'annullamento della delibera;
in subordine, l'applicazione della sanzione dell'avvertimento e/o censura;
e in ulteriore subordine la sanzione della sospensione nella misura minima prevista dalla sopravvenuta e ora vigente normativa disciplinare.
Con comparsa costitutiva il ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, confermando CP_1 la legittimità della sanzione irrogata dall'ordine professionale per la violazione contestata sulla base della disciplina vigente al momento della violazione.
L'art. 5 del regolamento per la formazione professionale continua, sia nella versione previgente n. 3/13 sia nell'attuale n. 162/22, prevede che ciascun professionista debba conseguire n. 9 crediti formativi professionali (CPF) per ogni triennio. Nel caso in esame, è pacifica la violazione del suddetto obbligo formativo per il triennio 2017-19 da parte del pagina 2 di 6 dott. che però lamenta l'erroneo calcolo dei crediti effettivamente conseguiti e Pt_1 dunque l'erronea valutazione dell'entità della sua violazione disciplinare.
In particolare nella delibera della commissione disciplinare di (cfr. doc. 2 allegato CP_2
al ricorso) si legge che dal prospetto del SIDAF (Sistema Informativo dell'
[...]
risultavano già approvati 3,188 CFP, cui dovevano Controparte_1
aggiungersi 0,5 CFP per la partecipazione a due sedute della Commissione Forestale dell'ODAF documentata dal Pt_1
Tuttavia dal prospetto SIDAF allegato dal ricorrente quale doc. 7 si evince che i crediti già riconosciuti al erano pari non a 3.188 ma a 4.188 CFP, di cui 2 per la Pt_1 partecipazione ad un “corso addetti del settore forestale” (attività formativa caratterizzante);
0.75 per attività formativa caratterizzante in materia di “gestione delle fustaie di Per_1 finalizzate alla rinnovazione naturale del soprassuolo”;
0.938 per attività formativa caratterizzante in materia di “Diradamento in pinete di pino nero. Prova tecnica nel
Martelloscopio SelPiBioLife.”;
0.25 per attività formativa metaprofessionale in materia di
“Novità fiscali per l'anno 2019: fatturazione elettronica, regimi forfettari, carta carburante”
e ulteriori 0.25 per la partecipazione ad “ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2018” quale attività formativa metaprofessionale.
Sicché non sono compresi i CFP per 0.50 che fanno riferimento alla diversa attività di partecipazione a due sedute della Commissione Forestale dell' accertate dal CP_3
consiglio disciplinare di , che vanno dunque aggiunti al computo di 4.188, con CP_2
conseguente riconoscimento al di attività formativa per complessivi 4.688 CFP- Di Pt_1
tal ché risulta carente per 4.312 CFP (9 - 4.688). Parte_1
Premesso ciò, si osserva che l'art. 18 sia del reg. 3/13 che del reg. 162/22 prevede che il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare che va segnalato al consiglio di disciplina territoriale. Tuttavia il previgente regolamento non specificava la tipologia di sanzione da applicare per tale illecito, che dunque doveva individuarsi facendo applicazione delle più generali previsioni in materia di sanzioni disciplinari contenute nella Legge professionale n 3/76, il cui art. 41 prevede che “La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità
e del decoro professionale”, mentre gli artt. 39 e 40 L. 3/76 disciplinano rispettivamente le sanzioni dell'avvertimento e della censura prevedendone l'applicabilità “nei casi di abusi o di mancanze di lievi entità” (avvertimento) e “nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entità che non ledono, tuttavia, il decoro o la dignità professionale” (censura).
pagina 3 di 6 Invece l'attuale regolamento per la formazione continua n. 162/22 contiene un'espressa disciplina del regime sanzionatorio dell'illecito disciplinare per violazione degli obblighi formativi, prevedendo l'art. 18 bis:
“
1. Le irregolarità formative sono così sanzionate: - Fino a 0,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, applicazione dell'avvertimento ed eventuale iscrizione nella scheda giuridica dell'iscritto; - Fino a 1 CFP caratterizzante e metaprofessionale non conseguiti nel triennio, applicazione della censura da registrare nella scheda giuridica dell'iscritto; - Fino a 4,5 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti nel triennio, sospensione dall'esercizio della professione fino a 2 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;
- Fino a 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall'esercizio della professione da 2 fino a 4 mesi, con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale;
- Oltre i 6 CFP caratterizzanti e metaprofessionali non conseguiti sospensione dall'esercizio della professione da 4 fino a 6 mesi con obbligo della riconsegna del timbro e divieto dell'uso della firma digitale.
2. In caso di recidività per trienni formativi consecutivi è previsto l'inasprimento della sanzione fino ad un terzo dei periodi di sospensione. Le sanzioni di avvertimento e censura non si applicano nei casi di recidiva.”
Alla luce di quanto sopra ritiene il collegio di non poter accogliere la domanda proposta in tesi dal ricorrente di revoca della sanzione, risultando acclarata e peraltro non contestata l'effettiva violazione dell'obbligo di formazione continua, la mancata tempestiva richiesta agli organi competenti dell'esonero da tale obbligo, e in ogni caso non risulta provato che il professionista si trovasse in una situazione che lo avrebbe legittimato ad ottenere l'esonero ai sensi dell'art. 15 reg. 3/13, la cui lett. c) fa riferimento ai casi di “documentato impedimento derivanti da accertate cause di forza maggiore o da situazioni incompatibili con lo svolgimento dell'attività professionale”. Infatti, dal doc. 5 allegato al ricorso emerge che già il 13.7.17 la Procura aveva autorizzato l'accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, sicché deve ritenersi che quanto meno negli anni 2018 e 2019
l'interessato avesse ormai superato i disagi derivanti dallo sconvolgimento della sua vita privata e potesse serenamente dedicarsi all'attività professionale, compresi gli obblighi formativi.
Analogamente non risulta accoglibile la domanda di applicazione della più mite sanzione dell'avvertimento o della censura, in quanto gli obblighi di formazione continua tutelano il pagina 4 di 6 decoro e la dignità professionale: infatti l'aggiornamento e lo studio costante nel tempo sono condizioni necessarie a garantire in qualunque campo una qualità accettabile della prestazione professionale offerta. Sicché risulta esclusa l'applicabilità dell'avvertimento o della censura per l'espressa previsione normativa di cui agli art. 39 e 40 L 3/76 sopra citati.
Tanto più che anche il nuovo regolamento 162/22 all'art. 18 bis limita l'applicabilità dell'avvertimento all'ipotesi minimale di irregolarità formativa per soli 0,5 CFP;
e dispone la sanzione della censura quando l'irregolarità formativa non superi 1 CFP. Trattasi evidentemente di ipotesi del tutto marginali in cui il professionista ha comunque dato prova di serio impegno formativo nell'arco del triennio, incorrendo in una violazione pressoché trascurabile.
Può invece accogliersi la domanda di riduzione della durata della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale inflitta.
Infatti, come sopra motivato, l'odierno ricorrente risulta in difetto per 4.312 CFP e dunque al di sotto del limite di 4.5; per tale ipotesi il sopravvenuto art. 18 bis del reg 162/22 prevede la sospensione fino ad un massimo di mesi due.
Sicché, in applicazione del principio generale di garanzia della retroattività delle sanzioni punitive più miti, affermata da Corte cost. 63/2019 sulla base degli artt. 3 e 117, comma 1,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, la sanzione da applicare non può essere superiore alla sospensione per due mesi, in virtù della norma sopravvenuta.
E tenuto conto dell'entità della violazione in questione, di poco inferiore al limite di 4.5 si ritiene congrua la sanzione di durata massima di cui all'art. 18 bis reg. 162/22, per mesi due.
Infine, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali fra le parti, tenuto conto che l'impugnazione viene accolta con riferimento alla domanda subordinata in ultimo grado, risultando infondate le precedenti domande.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito visto l'art. 58 L. 3/1976, in modifica della delibera impugnata, emessa dal Consiglio dell'
[...]
il 23.4-2.10.2024, Controparte_1
pagina 5 di 6 applica al dott. la sanzione della sospensione dall'esercizio della Parte_1
professione per la durata di mesi due.
Compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 29 gennaio 2025.
Il Giudice La Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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