Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 20935/2024
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
PRESIDENTE est. MICHELE POSIO
GIUDICE CLAUDIA GHERI
GIUDICEANDREA MARCHESI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 20935/2024 promossa da:
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ) con l'avv. ROBERTO FELAPPI
e
Parte 2 (c.f. C.F. 2 con l'avv. ROBERTO FELAPPI '
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 24/04/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
2)- Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori - Collocamento prevalente e residenza della minore- Modalità di frequentazione
Affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la residenza materna. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti di ordinaria amministrazione, restando inteso che le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli saranno adottate congiuntamente. Il padre vedrà e starà con la figlia secondo le seguenti modalità e calendario, che potranno variare previo accordo tra i genitori:
- Infrasettimanalmente, per due sere consecutive, dalla giornata del martedì allorquando il padre andrà a prendere la figlia all'uscita da scuola ivi riaccompagnandola il giovedì mattina,
con pernottamento presso la casa paterna e così per entrambe le giornate.
2 Fine settimana, a fine settimana alterni, il padre andrà a prendere la figlia presso la casa materna il sabato mattina, indicativamente per le ore 9.00 o all'uscita da scuola in ipotesi di orario scolastico che preveda la frequenza nel giorno del sabato, ivi riaccompagnandola la domenica sera per le ore 21.00 dopo cena;
- Vacanze estive, la figlia starà con il padre per 15 giorni, anche non consecutivi, nel periodo da stabilirsi in accordo con la madre e da comunicarsi alla madre entro il 30 aprile di ogni anno;
- Vacanze natalizie, secondo il criterio dell'alternanza, la figlia trascorrerà una settimana con ciascun genitore (dal 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1);
- Vacanze pasquali: tre giorni con ciascun genitore alternando, di anno in anno, il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
Resta inteso che nelle giornate di festività e vacanze sopra indicate, resta sospeso il regime di visita ordinario che sarà ripreso successivamente con la stessa cadenza e modalità.
Resta inteso in ogni caso che qualora anche uno dei genitori non potesse tenere i figli nei giorni di propria competenza, questi, prima di affidarli a terze persone (conoscenti o baby sitter)
dovrà chiedere la disponibilità all'altro genitore o ai nonni.
3)- Assegnazione casa familiare.
Assegnazione dell'abitazione familiare, costituita dall'immobile in cui la signora RF AO
e il signor TT SA, (in quanto titolare del diritto di abitazione), attualmente risiedono e sito UO (Bs) Via Giuseppe Verdi n. 67 interno 2, con tutti gli arredi in essa presenti, alla signora RF, la quale la abiterà unitamente alla figlia minore e alla di lei figlia nata da una precedente relazione e sino alla maggiore età della TT OR, dopodiché la casa sarà rilasciata alla legittima proprietaria con tutti gli arredi in essa esistenti di proprietà
della signora MA TO;
4)- Contributo mensile al mantenimento in favore dei figli da parte del padre.
Il signor TT a decorrere dal mese di Novembre 2024 corrisponderà un contributo mensile al mantenimento della figlia, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima, complessivamente determinato in € 400,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, a mezzo bonifico bancario in favore della signora RF sul C/C bancario intestato alla medesima, coordinate già note, entro il giorno 10 di ogni mese.
Per quanto riguarda le spese straordinarie per il mantenimento della figlia, individuate dal
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale e sempre previamente concordate, laddove previsto il preventivo accordo, i genitori se ne faranno carico nella misura del 50% ciascuno.
L'assegno unico universale per i figli minori sarà percepito interamente dalla signora RF
AO con la quale la figlia risiede. 5)- Regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di avere definitivamente regolamento i rapporti economici e patrimoniali tra i medesimi intercorsi e scaturenti dal rapporto di coniugio, 6)- Nessun contributo al mantenimento di un coniuge in favore dell'altro stante l'autonomia e l'indipendenza economica di entrambi;
7) I coniugi sin d'ora dichiarano di rilasciare reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei documenti di identità e dei passaporti propri e dei figli minori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/10/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SONCINO, CR (atto n. 9, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi
-
sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; 3. dispone con separata ordinanza la rimessione della
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
causa in istruttoria per il divorzio;