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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 14/11/2024, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 14.11.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 c.p.c., nella causa iscritta al n. 851/2024;
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in calce al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Orecchioni;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t.; - Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis
[...]
c.p.c., dal dott. Pierangelo Trippitelli;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.08.2024 la ricorrente, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in favore del convenuto negli anni CP_1
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in forza di contratti a tempo determinato, deduceva di aver diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 e chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento del suddetto emolumento e delle differenze retributive maturate.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. 2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del convenuto CP_1
in forza di diversi contratti a tempo determinato, il primo dei quali con decorrenza dal 4/10/2019 presso la Scuola Primaria di Bucchianico (dal 04.10.2019 al
27.02.2020 la ricorrente ha prestato servizio presso la Scuola Primaria di
Bucchianico e dal 6.11.2019 al 10.06.2021 è stata assegnata per una supplenza presso la Scuola Primaria di Fara Filiorum Petri), e rivendica in questa sede il diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti non corrisposta per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. Quest'ultima disposizione prevede che il compenso individuale accessorio spetti al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e al personale docente assunto con contratto a tempo determinato per l'intera durata dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche. Il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La retribuzione professionale docenti è un “emolumento che ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo” (Cass. n. 17773/2017; Cass. n.
24724/2014; Cass. n. 10145/2018). Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. civ., sent. n. 20015/2018).
4. Va, quindi, affermato il diritto della ricorrente di percepire per tutta la durata dei contratti a tempo determinato la retribuzione professionale docenti.
Il va, pertanto, condannato al pagamento Controparte_1
delle differenze retributive maturate dalla ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Tali differenze retributive ammontano, secondo i conteggi di entrambe le parti, a € 1.743,62.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n.
55/14 (Cause di lavoro di valore compreso tra 1.100,01 e € 5.200,00, valore medio con riduzione del 50% in considerazione del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.743,62, per differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.078,50, di cui € 49,00 per spese e € 1.029,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Orecchioni.
Chieti, 14/11/2024
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Ilaria Prozzo, all'udienza del 14.11.2024 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a seguito di deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 c.p.c., nella causa iscritta al n. 851/2024;
TRA
, rappresentata e difesa, per procura in calce al Parte_1 ricorso introduttivo, dall'avv. Francesco Orecchioni;
RICORRENTE
E
, in persona del p.t.; - Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis
[...]
c.p.c., dal dott. Pierangelo Trippitelli;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.08.2024 la ricorrente, premesso di aver prestato la propria attività lavorativa in favore del convenuto negli anni CP_1
scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in forza di contratti a tempo determinato, deduceva di aver diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNL 15.03.2001 e chiedeva la condanna della parte resistente al pagamento del suddetto emolumento e delle differenze retributive maturate.
La parte resistente, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. 2. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con pronuncia fuori udienza della sentenza.
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente ha svolto attività di docente alle dipendenze del convenuto CP_1
in forza di diversi contratti a tempo determinato, il primo dei quali con decorrenza dal 4/10/2019 presso la Scuola Primaria di Bucchianico (dal 04.10.2019 al
27.02.2020 la ricorrente ha prestato servizio presso la Scuola Primaria di
Bucchianico e dal 6.11.2019 al 10.06.2021 è stata assegnata per una supplenza presso la Scuola Primaria di Fara Filiorum Petri), e rivendica in questa sede il diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti non corrisposta per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”. Quest'ultima disposizione prevede che il compenso individuale accessorio spetti al personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e al personale docente assunto con contratto a tempo determinato per l'intera durata dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche. Il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La retribuzione professionale docenti è un “emolumento che ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo” (Cass. n. 17773/2017; Cass. n.
24724/2014; Cass. n. 10145/2018). Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del
Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese” (Cass. civ., sent. n. 20015/2018).
4. Va, quindi, affermato il diritto della ricorrente di percepire per tutta la durata dei contratti a tempo determinato la retribuzione professionale docenti.
Il va, pertanto, condannato al pagamento Controparte_1
delle differenze retributive maturate dalla ricorrente a titolo di retribuzione professionale docenti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Tali differenze retributive ammontano, secondo i conteggi di entrambe le parti, a € 1.743,62.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente nella misura liquidata in dispositivo secondo le previsioni del D.M. n.
55/14 (Cause di lavoro di valore compreso tra 1.100,01 e € 5.200,00, valore medio con riduzione del 50% in considerazione del carattere seriale del contenzioso).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.743,62, per differenze retributive maturate a titolo di retribuzione professionale docenti negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre il maggior importo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna la parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 1.078,50, di cui € 49,00 per spese e € 1.029,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco Orecchioni.
Chieti, 14/11/2024
Il giudice del lavoro dott.ssa Ilaria Prozzo