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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/10/2025, n. 1469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1469 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 900/2025 RG promossa da
, nata a [...] il [...], residente a [...]C/da Parte_1
Caneva di Sopra n. 17, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina CASTAGNA contro
nato a [...] il [...], residente a [...]
Monte Pasubio n. 61, contumace e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figlio nato
1 fuori del matrimonio
Conclusioni della parte ricorrente:
a)affidarsi il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento e residenza presso la madre;
b)regolamentare il diritto di visita del padre come da accordo sottoscritto dalle parti in data 29.6.2020;
c)disporre che contribuisca al mantenimento del figlio con la somma CP_1 mensile di euro 250 oltre al 50% delle spese straordinarie;
d)riconoscere a l'intero assegno unico;
Parte_1
e)spese rifuse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 25.2.2025 adiva l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento del figlio minore , Per_1
nato a [...] il [...] dalla relazione con . CP_1
Esponeva la ricorrente che, cessata nel marzo 2020 la convivenza tra le parti, le stesse avevano sottoscritto in data 29.6.2020 ed in data 2.7.2021 due accordi privati con i quali avevano regolamentato l'affidamento, il mantenimento ed il regime delle visite inerenti il figlio;
che il padre nel tempo si era dimostrato incostante nella relazione con il figlio ed anche irregolare nel pagamento dell'assegno mensile di mantenimento,
concordato in euro 230; che tale inadempimento l'aveva costretta più di una volta a ricorrere all'aiuto economico di terze persone per far fronte alle necessità del figlio .
2 Benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e neppure CP_1
compariva avanti il Giudice Relatore, all'udienza del 4.4.2025, fissata per la discussione sull'istanza di adozione, in via indifferibile ed urgente, di un contributo mensile al mantenimento del piccolo ed all'udienza del 2.10.2025, fissata per gli Per_1
adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c..
A tali udienze compariva invece , rendendo le dichiarazioni riportate a Parte_1
verbale.
Con ordinanza resa in data 5.4.2025 il Giudice Relatore determinava in euro 250 (oltre al 50% delle spese straordinarie) il contributo mensile dovuto da al CP_1
mantenimento del figlio . Per_1
Senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 2.10.2025, il procuratore della ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e discuteva oralmente la causa ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c..
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, intervenuto nel giudizio.
, modificando in udienza le conclusioni formulate in ricorso, chiede che Parte_1
il minore sia affidato ad entrambi i genitori, secondo la regola dell'affido Persona_1
condiviso .
Non vi sono ragioni per disattendere detta richiesta, posto che tale regime di affidamento costituisce la regola generale prevista dall'art. 337 ter II comma c.c. e non avendo la ricorrente dimostrato situazioni che possano portare a ritenere di pregiudizio per il minore l'affidamento condiviso.
Quanto al collocamento di , ritiene il Collegio, avuto riguardo alla sua età, al ruolo Per_1
3 naturalmente prevalente assunto dalla madre nella prima infanzia dello stesso ed alle sue consuetudini di vita, che questo debba essere previsto presso la madre con la quale convive dalla nascita .
Quanto alle visite padre – figlio, ritiene il Collegio, che il regime proposto dalla ricorrente possa essere recepito, in quanto equilibrato ed in linea con quanto concordato dai genitori nel giugno del 2020 (documento n. 5 allegato al ricorso).
Pertanto, potrà vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di martedì e CP_1
giovedì, dalle ore 17 alle ore 21 ed il sabato dalle ore 10 alle 21, da alternare settimanalmente con la domenica, a seconda dei turni di lavoro della madre.
Quanto infine agli aspetti economici, tenuto conto delle esigenze del minore, della condizione della madre (la quale svolge attività lavorativa dipendente part time quale addetta alle pulizie, con retribuzione netta mensile di euro 600), nonché della capacità
potenziale di guadagno del resistente (attraverso lo svolgimento di attività lavorative di tipo operario), dell'impegno economico dal medesimo volontariamente assunto con l'accordo sottoscritto il 2.7.2021 e del tempo trascorso, appare equo determinare il contributo dovuto da per il mantenimento del figlio in euro 250 mensili, CP_1
oltre al 50% delle spese straordinarie.
Tenuto conto del collocamento, largamente prevalente, del figlio minore presso la madre, si ritiene equo attribuire integralmente l'assegno unico a Parte_1
(Cassazione 22.2.2025 n. 4672).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i valori minimi di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche relativi alle cause di valore indeterminabile complessità bassa, fasi di studio, introduttiva e decisionale.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a)affida il minore ad entrambi i genitori in modo condiviso, con Persona_1
collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
b)dispone che, salvo diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 17 alle ore 21 ed il sabato dalle ore 10 alle 21,
da alternare settimanalmente con la domenica, a seconda dei turni di lavoro della madre;
c)fa obbligo fa obbligo a di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 Per_1
corrispondendo a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Parte_1
250, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT e di farsi carico del 50% delle spese straordinarie relative al minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
d)attribuisce a l'intero assegno unico erogato dall' ; Parte_1 CP_2
e)condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in CP_1
euro 2.906 a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Vicenza, il 21.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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