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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa IA Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2418/2024 r.g. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avvocato FEDERICA Parte_1
NICOLINI, con domicilio eletto presso il domicilio digitale del predetto difensore;
ATTORE contro
OP
, per il tramite della propria procuratrice speciale
[...] [...]
rappresentata e difesa dagli Avvocati GIULIANO Controparte_2
PAVAN e PIERGIANNI MEDEA e presso il loro studio in TREVISO, PIAZZA CRISPI,
n. 8, elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 3.4.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 720/2024 con cui è stato ingiunto al medesimo, nella qualità di fideiussore della società il pagamento della somma di Controparte_3
euro 520.000,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, assumendo: a) la non conformità del documento di fideiussione prodotto in fotocopia all'originale; b) la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata in data 6.4.2011 per sua conformità allo pagina 1 di 6 schema ABI censurato dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2 della Legge n.
287/1990 e la conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c. risultando decorso, al momento del deposito del ricorso monitorio, il termine di sei mesi previsto dalla predetta norma;
c) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito;
d) la carenza di titolarità del credito in capo ad essendo l'asserito credito nella titolarità della CP_2
, e) l'illegittima segnalazione a sofferenza del sig. OP Parte_1
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte: 1) accertati i fatti di cui in narrativa, ritenuta infondata, per i motivi esposti in premessa, la richiesta di decreto ingiuntivo formulata da OP
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con sede legale in Vicenza (VI), via Brigata Framarin n. 18, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di n. , CP_1 P.IVA_1 posta in Liquidazione con D.M. del Ministero dell'Economia e delle OP
Finanze n. 185 del 25 giugno 2017, per il tramite della propria procuratrice speciale con sede in Napoli (NA), via Santa Controparte_2
Brigida n. 39, (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Pavan (C.F.: ) del Foro di C.F._1
Treviso, presso il cui Studio in Treviso (TV), Piazza Crispi n. 8 è altresì̀ elettivamente domiciliata, ritenuto comunque erroneo ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, revocare e/o dichiarare comunque nullo il Decreto ingiuntivo n. 720/2024 del 5/06/2024
RG n. 1621/2024 pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia.;
2) dichiarare l'inesistenza dell'obbligazione debitoria del Sig. nei Parte_1
riguardi di OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
Vicenza (VI), via Brigata Framarin n. 18, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di n. e del suo procuratore speciale come CP_1 P.IVA_1
in atti;
3) Accertata e dichiarata l'inesistenza dell'obbligazione debitoria e dei presupporti di legge per dar corso alla segnalazione, e comunque l'inefficacia del preavviso del soggetto non titolare del credito ( disporre la cancellazione della segnalazione a sofferenza, CP_2
con efficacia retroattiva, a carico del Sig. ordinando a Parte_1 [...]
, in OP
pagina 2 di 6 persona del legale rappresentante pro tempore, e ad Controparte_2
con sede in Napoli (NA), via Santa Brigida n. 39, (C.F.: ),
[...] P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la cancellazione della segnalazione effettuata e con condanna del soggetto segnalante Controparte_2
con sede in Napoli (NA), via Santa Brigida n. 39, (C.F.: ),
[...] P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e/o
[...]
, in persona del legale OP
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illegittima segnalazione operata in danno del Sig. Parte_1
Con richiesta di applicazione di una somma giornaliera, ex art. 614-bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'auspicato provvedimento di cancellazione.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
La coatta amministrativa e, per essa, la sua OP
procuratrice speciale si è Controparte_2 costituita in giudizio, producendo l'originale del contratto di fideiussione ed affermando: a) la propria legittimazione, quale procuratrice speciale;
b) l'improcedibilità della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 83 TUB;
c) la validità della garanzia fideiussoria e la tempestività dell'iniziativa giudiziale della procuratrice;
d) l'esistenza del credito.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“ogni avversaria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso , anche con riguardo all'improcedibilità, ai sensi dell'art. 83 TUB, delle eventuali domande nei confronti della LCA di OP
come pure meglio espresso in atti,
[...]
in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 720/2024 per i motivi tutti di cui in narrativa e per non essere l'opposizione avversaria fondata né su prova scritta, né di pronta o facile soluzione;
in via principale: per tutti i motivi indicati in narrativa, rigettarsi l'opposizione proposta dal signor e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 720/2024 (emesso Parte_1 dal Tribunale di Reggio nell'Emilia nell'ambito del procedimento iscritto sub R.G. n.
1621/2024); in subordine e in ogni caso: per tutti i motivi indicati in narrativa, condannarsi in ogni caso il signor a corrispondere l'importo di Euro 520.000,00=, ovvero Parte_1 la diversa somma, anche minore, che risulterà all'esito del procedimento;
pagina 3 di 6 in ogni caso: con rifusione di spese e compensi anche della presente fase di opposizione”.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attore ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria, non essendo stata esperita la mediazione obbligatoria, ha rinunciato alle domande di cancellazione della segnalazione a sofferenza e di condanna al risarcimento del danno ed ha abbandonato le contestazioni relative alla regolarità formale della fideiussione.
Respinte le istanze di una c.t.u. contabile formulata dall'attore ed ex art. 648 c.p.c., essendo la causa di pronta soluzione, la causa è stata rinviata, per la decisione, ex art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza del 3.4.2025.
DIRITTO
1.
L'eccezione di improcedibilità della domanda della convenuta per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010 è infondata e, pertanto, va respinta.
Con la sentenza n. 1791/2025, la Corte di Cassazione ha escluso che la garanzia fideiussoria sia ricompresa tra i contratti bancari, con la conseguenza che la domanda relativa ad essa non è soggetta alla condizione di procedibilità del preventivo esperimento della mediazione. Si legge nella sentenza in commento che “la Corte ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione, escludendo, per esempio, che le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare siano assoggettate alla mediazione preventiva obbligatoria. Al riguardo è stato infatti affermato che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario
(d.lgs. n. 58/1998)”.
2.
Con riferimento all'eccezione di decadenza del creditore dall'azione nei confronti del fideiussore per non aver agito nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., l'attore ha dedotto la nullità della clausola di deroga al predetto termine, di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione, in uno alle clausole n. 2 ed 8 della fideiussione, in quanto sarebbero riproduttive di quelle contenute nello pagina 4 di 6 schema ABI del 2003 censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
Ciò posto, occorre premettere che la Corte di Cassazione ha affermato che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U., sent. 30.12.2021, n. 41994). Quindi, la violazione della normativa antitrust è riscontrabile in ogni caso in cui tra l'atto a monte ed il contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale.
Orbene, nel caso in decisione, vi è la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust.
In particolare, va rilevato, da un lato, che in effetti le clausole nn. 2, 6 ed 8 della fideiussione omnibus prestata dal sig. in data 6.4.2011 sono conformi al modello Parte_1
ABI del 2003, riproponendone l'identica numerazione, nonché il medesimo contenuto precettivo, dall'altro, se è vero che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza sei anni dal provvedimento della Banca d'Italia, l'attore ha dimostrato la perdurante esistenza della predetta intesa restrittiva della concorrenza all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. In particolare, i modelli delle fideiussioni prodotti con l'atto di citazione e con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., provano la diffusione di fideiussioni di eguale tenore rispetto a quelle sanzionate dalla
Banca d'Italia, su tutto il territorio nazionale, anche successivamente al provvedimento n.
55 del 2005.
Ne consegue che, accertata incidentalmente la nullità parziale della clausola n. 6 della fideiussione in atti e la conseguente piena operatività dell'art. 1957 c.c., va ora verificato se la banca abbia proposto l'azione giudiziaria nei confronti del fideiussore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
3.
pagina 5 di 6 Ora, come osservato dalla Corte di Cassazione, un credito diviene esigibile, non già al momento della revoca degli affidamenti, bensì al momento della scadenza della obbligazione principale (Cass. ord. 19.6.2024, n. 16938).
Nella fattispecie in esame, la società garantita risulta cancellata dal registro delle Imprese in data 29.3.2022 (doc. 15 dell'atto di citazione); considerato che la cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'immediata estinzione, indipendentemente dall'esaurimento, o meno, dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, l'obbligazione principale deve ritenersi scaduta certamente a far data dal 29.3.2022. Ne consegue che la banca avrebbe dovuto agire contro il fideiussore entro il termine di sei mesi dal 29.3.2022, invece ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto solamente il 24.5.2024. Il mancato esercizio della pretesa creditoria entro il termine previsto dalla detta norma comporta la decadenza della banca dall'azione nei confronti del fideiussore.
Pertanto, e concludendo, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei parametri intermedi tra i medi ed i minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della non complessità delle questioni trattate, e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 720/2024;
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro 14.240,50 per compensi ed in euro 634,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 4.4.2025
Il giudice
(Dott. IA Calò)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa IA Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2418/2024 r.g. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avvocato FEDERICA Parte_1
NICOLINI, con domicilio eletto presso il domicilio digitale del predetto difensore;
ATTORE contro
OP
, per il tramite della propria procuratrice speciale
[...] [...]
rappresentata e difesa dagli Avvocati GIULIANO Controparte_2
PAVAN e PIERGIANNI MEDEA e presso il loro studio in TREVISO, PIAZZA CRISPI,
n. 8, elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 3.4.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 720/2024 con cui è stato ingiunto al medesimo, nella qualità di fideiussore della società il pagamento della somma di Controparte_3
euro 520.000,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura, assumendo: a) la non conformità del documento di fideiussione prodotto in fotocopia all'originale; b) la nullità parziale della fideiussione omnibus prestata in data 6.4.2011 per sua conformità allo pagina 1 di 6 schema ABI censurato dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2 della Legge n.
287/1990 e la conseguente liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c. risultando decorso, al momento del deposito del ricorso monitorio, il termine di sei mesi previsto dalla predetta norma;
c) la nullità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito;
d) la carenza di titolarità del credito in capo ad essendo l'asserito credito nella titolarità della CP_2
, e) l'illegittima segnalazione a sofferenza del sig. OP Parte_1
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte: 1) accertati i fatti di cui in narrativa, ritenuta infondata, per i motivi esposti in premessa, la richiesta di decreto ingiuntivo formulata da OP
, in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, con sede legale in Vicenza (VI), via Brigata Framarin n. 18, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di n. , CP_1 P.IVA_1 posta in Liquidazione con D.M. del Ministero dell'Economia e delle OP
Finanze n. 185 del 25 giugno 2017, per il tramite della propria procuratrice speciale con sede in Napoli (NA), via Santa Controparte_2
Brigida n. 39, (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Pavan (C.F.: ) del Foro di C.F._1
Treviso, presso il cui Studio in Treviso (TV), Piazza Crispi n. 8 è altresì̀ elettivamente domiciliata, ritenuto comunque erroneo ed illegittimo il decreto ingiuntivo opposto, revocare e/o dichiarare comunque nullo il Decreto ingiuntivo n. 720/2024 del 5/06/2024
RG n. 1621/2024 pronunciato dal Tribunale di Reggio Emilia.;
2) dichiarare l'inesistenza dell'obbligazione debitoria del Sig. nei Parte_1
riguardi di OP
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
[...]
Vicenza (VI), via Brigata Framarin n. 18, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di n. e del suo procuratore speciale come CP_1 P.IVA_1
in atti;
3) Accertata e dichiarata l'inesistenza dell'obbligazione debitoria e dei presupporti di legge per dar corso alla segnalazione, e comunque l'inefficacia del preavviso del soggetto non titolare del credito ( disporre la cancellazione della segnalazione a sofferenza, CP_2
con efficacia retroattiva, a carico del Sig. ordinando a Parte_1 [...]
, in OP
pagina 2 di 6 persona del legale rappresentante pro tempore, e ad Controparte_2
con sede in Napoli (NA), via Santa Brigida n. 39, (C.F.: ),
[...] P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la cancellazione della segnalazione effettuata e con condanna del soggetto segnalante Controparte_2
con sede in Napoli (NA), via Santa Brigida n. 39, (C.F.: ),
[...] P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore e/o
[...]
, in persona del legale OP
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'illegittima segnalazione operata in danno del Sig. Parte_1
Con richiesta di applicazione di una somma giornaliera, ex art. 614-bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'auspicato provvedimento di cancellazione.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
La coatta amministrativa e, per essa, la sua OP
procuratrice speciale si è Controparte_2 costituita in giudizio, producendo l'originale del contratto di fideiussione ed affermando: a) la propria legittimazione, quale procuratrice speciale;
b) l'improcedibilità della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 83 TUB;
c) la validità della garanzia fideiussoria e la tempestività dell'iniziativa giudiziale della procuratrice;
d) l'esistenza del credito.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“ogni avversaria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso , anche con riguardo all'improcedibilità, ai sensi dell'art. 83 TUB, delle eventuali domande nei confronti della LCA di OP
come pure meglio espresso in atti,
[...]
in via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 720/2024 per i motivi tutti di cui in narrativa e per non essere l'opposizione avversaria fondata né su prova scritta, né di pronta o facile soluzione;
in via principale: per tutti i motivi indicati in narrativa, rigettarsi l'opposizione proposta dal signor e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 720/2024 (emesso Parte_1 dal Tribunale di Reggio nell'Emilia nell'ambito del procedimento iscritto sub R.G. n.
1621/2024); in subordine e in ogni caso: per tutti i motivi indicati in narrativa, condannarsi in ogni caso il signor a corrispondere l'importo di Euro 520.000,00=, ovvero Parte_1 la diversa somma, anche minore, che risulterà all'esito del procedimento;
pagina 3 di 6 in ogni caso: con rifusione di spese e compensi anche della presente fase di opposizione”.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attore ha eccepito l'improcedibilità della domanda monitoria, non essendo stata esperita la mediazione obbligatoria, ha rinunciato alle domande di cancellazione della segnalazione a sofferenza e di condanna al risarcimento del danno ed ha abbandonato le contestazioni relative alla regolarità formale della fideiussione.
Respinte le istanze di una c.t.u. contabile formulata dall'attore ed ex art. 648 c.p.c., essendo la causa di pronta soluzione, la causa è stata rinviata, per la decisione, ex art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza del 3.4.2025.
DIRITTO
1.
L'eccezione di improcedibilità della domanda della convenuta per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010 è infondata e, pertanto, va respinta.
Con la sentenza n. 1791/2025, la Corte di Cassazione ha escluso che la garanzia fideiussoria sia ricompresa tra i contratti bancari, con la conseguenza che la domanda relativa ad essa non è soggetta alla condizione di procedibilità del preventivo esperimento della mediazione. Si legge nella sentenza in commento che “la Corte ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di «contratti bancari e finanziari» per cui la legge prescrive l'obbligo della mediazione, escludendo, per esempio, che le controversie derivanti da contratti di leasing immobiliare siano assoggettate alla mediazione preventiva obbligatoria. Al riguardo è stato infatti affermato che la norma che prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti «bancari e finanziari» contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (d.lgs. n. 385/1993), e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario
(d.lgs. n. 58/1998)”.
2.
Con riferimento all'eccezione di decadenza del creditore dall'azione nei confronti del fideiussore per non aver agito nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., l'attore ha dedotto la nullità della clausola di deroga al predetto termine, di cui all'art. 6 del contratto di fideiussione, in uno alle clausole n. 2 ed 8 della fideiussione, in quanto sarebbero riproduttive di quelle contenute nello pagina 4 di 6 schema ABI del 2003 censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005 per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990.
Ciò posto, occorre premettere che la Corte di Cassazione ha affermato che “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U., sent. 30.12.2021, n. 41994). Quindi, la violazione della normativa antitrust è riscontrabile in ogni caso in cui tra l'atto a monte ed il contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti funzionale a produrre un effetto anticoncorrenziale.
Orbene, nel caso in decisione, vi è la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust.
In particolare, va rilevato, da un lato, che in effetti le clausole nn. 2, 6 ed 8 della fideiussione omnibus prestata dal sig. in data 6.4.2011 sono conformi al modello Parte_1
ABI del 2003, riproponendone l'identica numerazione, nonché il medesimo contenuto precettivo, dall'altro, se è vero che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza sei anni dal provvedimento della Banca d'Italia, l'attore ha dimostrato la perdurante esistenza della predetta intesa restrittiva della concorrenza all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. In particolare, i modelli delle fideiussioni prodotti con l'atto di citazione e con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., provano la diffusione di fideiussioni di eguale tenore rispetto a quelle sanzionate dalla
Banca d'Italia, su tutto il territorio nazionale, anche successivamente al provvedimento n.
55 del 2005.
Ne consegue che, accertata incidentalmente la nullità parziale della clausola n. 6 della fideiussione in atti e la conseguente piena operatività dell'art. 1957 c.c., va ora verificato se la banca abbia proposto l'azione giudiziaria nei confronti del fideiussore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
3.
pagina 5 di 6 Ora, come osservato dalla Corte di Cassazione, un credito diviene esigibile, non già al momento della revoca degli affidamenti, bensì al momento della scadenza della obbligazione principale (Cass. ord. 19.6.2024, n. 16938).
Nella fattispecie in esame, la società garantita risulta cancellata dal registro delle Imprese in data 29.3.2022 (doc. 15 dell'atto di citazione); considerato che la cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'immediata estinzione, indipendentemente dall'esaurimento, o meno, dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, l'obbligazione principale deve ritenersi scaduta certamente a far data dal 29.3.2022. Ne consegue che la banca avrebbe dovuto agire contro il fideiussore entro il termine di sei mesi dal 29.3.2022, invece ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto solamente il 24.5.2024. Il mancato esercizio della pretesa creditoria entro il termine previsto dalla detta norma comporta la decadenza della banca dall'azione nei confronti del fideiussore.
Pertanto, e concludendo, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo opposto revocato.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei parametri intermedi tra i medi ed i minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, in ragione della non complessità delle questioni trattate, e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 720/2024;
2) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro 14.240,50 per compensi ed in euro 634,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 4.4.2025
Il giudice
(Dott. IA Calò)
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