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Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/01/2024, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2749/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2749/2023 promossa congiuntamente da:
nata a [...] il Parte_1 C.F._1 14.02.1988, e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Fettolini e dall'Abogado Luigi Borzoni che agisce d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001 con l'Avv. Pier Luigi Fettolini;
e da
, , nato a [...] il Parte_2 C.F._2 le o e difeso dall'Avv.ta Silvia Covin;
con la seguente figlia:
, nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.11.2023 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto - a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Lodi dell'11.05.2021 - di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1- La figlia minore rimane affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori e continuerà a vivere con la madre nella predetta abitazione in Melegnano (MI), via dei Platani, n. 25, quale residenza privilegiata.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla piccola Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla Per_1 figlia per le questio inaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2- Il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro, ha la facoltà di tenere con sé la figlia il sabato o la domenica dalle ore 10.00 circa sino alle 18.30 a settimane alterne e un week-end al mese dal venerdì verso le ore 18.00 sino alle ore 16.00 della domenica, previo accordo con la madre. Qualora il padre riporti la minore prima delle 15.30, informerà preventivamente la madre della circostanza.
Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia anche un giorno infrasettimanale dopo l'uscita da scuola sino alle 18.30 in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi del padre, previo accordo telefonico con la madre che dovrà essere avvisata almeno con tre giorni di anticipo.
A inizio mese i genitori si contatteranno telefonicamente alle rispettive utenze telefoniche comunicando l'uno all'altro i rispettivi turni al fine di concordare il week-end in cui la figlia resterà con il padre a cui seguirà corrispondenza e-mail tra i genitori. Il padre sempre secondo le suddette modalità comunicherà il giorno infrasettimanale e il sabato o la domenica alternata che starà con la figlia.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia.
3- Le feste di Natale e di Pasqua saranno trascorse alternativamente con uno dei genitori, previo accordo con l'altro.
I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalla figlia alternativamente con il padre o con la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
Il padre potrà portare con sé in vacanza la figlia per un periodo di 15 giorni, continuativo o per due settimane anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle rispettive esigenze lavorative dei genitori. Nei citati periodi di permanenza potrà frequentare liberamente i rispettivi componenti della famiglia dei genitori. Per_1
4- I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico, gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore e ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
5- Quale contributo per il mantenimento della figlia minore, Persona_1 il padre corrisponderà alla madre la somma onnicomprensiv di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...], banca , intestato alla madre. Organizzazione_1
6- Sarà altresì a carico del SI. il 50% delle spese straordinarie della Parte_2 figlia. A tal fine la madre prov o delle spese sostenute nell'interesse della figlia, adeguatamente documentate, da liquidarsi ogni trimestre e da inoltrarsi al padre via e-mail entro il 20 del mese di competenza.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa). Andranno previamente concordate tra i genitori invece le spese scolastiche per iscrizioni e rette di scuole private, per ripetizioni, frequenza del conservatorio o di scuole formative, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, le spese di natura ludica o parascolastica, tra cui corsi di attività artistiche o di informatica e centri estivi, le spese sportive, le spese per baby-sitter, nonché le spese medico sanitarie non effettuate tramite SSN quali le spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, per esami diagnostici, analisi cliniche e visite specialistiche. Si rimanda al protocollo del CNF.
7- Il SI. da parte sua riconosce di dovere alla SI.ra Parte_2 [...]
, a titolo di quota residua del mantenimento per la figlia dal Gennaio 2017 Parte_3 di € 5.186,00 che si impegna a corrispondere alla SI.ra in due Per_1 rate annuali, dell'importo di € 250,00 ciascuna, fino ad estinzione del dovuto, da versarsi entro il 25/01 e il 25/07 di ogni anno, a decorrere dal 25/07/2023.
8- L'assegno unico e universale per la figlia viene percepito dai genitori nella misura Persona_1 di legge del 50% pro quota. Ognuno de erà a presentare propria domanda per ottenere il sussidio nella predetta misura indicando i dati dell'altro ed impegnandosi a consegnare all'altra parte la documentazione economica e/o il rispettivo ISEE necessari per la concessione del beneficio in misura superiore al minimo di legge quando richiesto.
9- Nulla altro rispetto a quanto sopra concordato avranno più a pretendere i ricorrenti reciprocamente, autorizzandosi sin da ora al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio della figlia. Ognuno dei genitori avrà la facoltà di poter con sé la figlia all'estero dai rispettivi parenti per un periodo massimo di un mese, previo accordo tra i medesimi circa il periodo di competenza.
All'udienza del 12.01.2024 i genitori hanno confermato le condizioni sopra riportate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a modifica del decreto del Tribunale di Lodi dell'11.05.2021
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti (SE PREVISTE)
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 16.01.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Maria Teresa Latella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2749/2023 promossa congiuntamente da:
nata a [...] il Parte_1 C.F._1 14.02.1988, e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Luigi Fettolini e dall'Abogado Luigi Borzoni che agisce d'intesa ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 96/2001 con l'Avv. Pier Luigi Fettolini;
e da
, , nato a [...] il Parte_2 C.F._2 le o e difeso dall'Avv.ta Silvia Covin;
con la seguente figlia:
, nata a [...] il [...] Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.11.2023 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto - a modifica delle condizioni di cui al decreto del Tribunale di Lodi dell'11.05.2021 - di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1- La figlia minore rimane affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori e continuerà a vivere con la madre nella predetta abitazione in Melegnano (MI), via dei Platani, n. 25, quale residenza privilegiata.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla piccola Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla Per_1 figlia per le questio inaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
2- Il padre, compatibilmente con i propri turni di lavoro, ha la facoltà di tenere con sé la figlia il sabato o la domenica dalle ore 10.00 circa sino alle 18.30 a settimane alterne e un week-end al mese dal venerdì verso le ore 18.00 sino alle ore 16.00 della domenica, previo accordo con la madre. Qualora il padre riporti la minore prima delle 15.30, informerà preventivamente la madre della circostanza.
Il padre potrà altresì tenere con sé la figlia anche un giorno infrasettimanale dopo l'uscita da scuola sino alle 18.30 in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore e lavorativi del padre, previo accordo telefonico con la madre che dovrà essere avvisata almeno con tre giorni di anticipo.
A inizio mese i genitori si contatteranno telefonicamente alle rispettive utenze telefoniche comunicando l'uno all'altro i rispettivi turni al fine di concordare il week-end in cui la figlia resterà con il padre a cui seguirà corrispondenza e-mail tra i genitori. Il padre sempre secondo le suddette modalità comunicherà il giorno infrasettimanale e il sabato o la domenica alternata che starà con la figlia.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia.
3- Le feste di Natale e di Pasqua saranno trascorse alternativamente con uno dei genitori, previo accordo con l'altro.
I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalla figlia alternativamente con il padre o con la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro.
Il padre potrà portare con sé in vacanza la figlia per un periodo di 15 giorni, continuativo o per due settimane anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle rispettive esigenze lavorative dei genitori. Nei citati periodi di permanenza potrà frequentare liberamente i rispettivi componenti della famiglia dei genitori. Per_1
4- I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico, gli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la minore e ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
5- Quale contributo per il mantenimento della figlia minore, Persona_1 il padre corrisponderà alla madre la somma onnicomprensiv di ogni mese, a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: [...], banca , intestato alla madre. Organizzazione_1
6- Sarà altresì a carico del SI. il 50% delle spese straordinarie della Parte_2 figlia. A tal fine la madre prov o delle spese sostenute nell'interesse della figlia, adeguatamente documentate, da liquidarsi ogni trimestre e da inoltrarsi al padre via e-mail entro il 20 del mese di competenza.
I ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa). Andranno previamente concordate tra i genitori invece le spese scolastiche per iscrizioni e rette di scuole private, per ripetizioni, frequenza del conservatorio o di scuole formative, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola, le spese di natura ludica o parascolastica, tra cui corsi di attività artistiche o di informatica e centri estivi, le spese sportive, le spese per baby-sitter, nonché le spese medico sanitarie non effettuate tramite SSN quali le spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, per esami diagnostici, analisi cliniche e visite specialistiche. Si rimanda al protocollo del CNF.
7- Il SI. da parte sua riconosce di dovere alla SI.ra Parte_2 [...]
, a titolo di quota residua del mantenimento per la figlia dal Gennaio 2017 Parte_3 di € 5.186,00 che si impegna a corrispondere alla SI.ra in due Per_1 rate annuali, dell'importo di € 250,00 ciascuna, fino ad estinzione del dovuto, da versarsi entro il 25/01 e il 25/07 di ogni anno, a decorrere dal 25/07/2023.
8- L'assegno unico e universale per la figlia viene percepito dai genitori nella misura Persona_1 di legge del 50% pro quota. Ognuno de erà a presentare propria domanda per ottenere il sussidio nella predetta misura indicando i dati dell'altro ed impegnandosi a consegnare all'altra parte la documentazione economica e/o il rispettivo ISEE necessari per la concessione del beneficio in misura superiore al minimo di legge quando richiesto.
9- Nulla altro rispetto a quanto sopra concordato avranno più a pretendere i ricorrenti reciprocamente, autorizzandosi sin da ora al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero e al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio della figlia. Ognuno dei genitori avrà la facoltà di poter con sé la figlia all'estero dai rispettivi parenti per un periodo massimo di un mese, previo accordo tra i medesimi circa il periodo di competenza.
All'udienza del 12.01.2024 i genitori hanno confermato le condizioni sopra riportate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a modifica del decreto del Tribunale di Lodi dell'11.05.2021
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti (SE PREVISTE)
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi, il 16.01.2024
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Maria Teresa Latella