Sentenza 28 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/02/2018, n. 9144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9144 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI ES nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
FRANCESCA PICARDI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita del ricorso. Udito il difensore Il difensore dell'imputato dopo aver esposto brevemente i motivi di ricorso insiste nel loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa all'udienza del 3 marzo 2017 e depositata in data 24 aprile 2017, nel termine di sessanta giorni ex art. 544, terzo comma, cod.proc.pen., ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, resa all'esito del giudizio abbreviato, con cui CO IN è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624-bis, 625, primo comma, n. 2, cod.pen. e condannato alla pena di anni due di reclusione e euro 200 di multa per essersi introdotto, mediante forzatura di una tapparella in plastica della finestra dello sgabuzzino, all'interno dello studio legale di Giuseppe Greco ed essersi impossessato della somma di danaro non quantificata, custodita in una cassetta metallica (2 novembre 2010). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia in data 24 aprile 2017, deducendo con un unico motivo la nullità assoluta della sentenza ex art. 178, primo comma, lett. bece 180 cod.proc.pen. per violazione e falsa applicazione dell'art. 417 lett. b e c cod.proc.pen., essendo descritto nel capo di imputazione il fatto contestato in modo del tutto generico ed in particolare non essendo stato indicato l'ammontare di danaro sottratto alla persona offesa, in tal modo non consentendo all'imputato di beneficiare dell'attenuante specifica di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen., che avrebbe determinato, ove considerata prevalente sull'aggravante, una notevole riduzione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1.In primo luogo il ricorso si limita alla riformulazione dei motivi già dedotti in appello, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni del giudice di secondo grado, il quale, da un lato, ha già rigettato l'eccezione di nullità della sentenza per genericità del fatto contestato, osservando che "la difesa ha fondato la propria eccezione esclusivamente sulla mancata indicazione della somma", mentre "il capo di imputazione ha perfettamente descritto la condotta commessa dall'imputato e ha consentito che quest'ultimo potesse pienamente difendersi dalla condotta contestatagli", e, dall'altro lato, ha negato la concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità "al di là della determinazione dell'entità della somma, che è solo uno degli elementi da cui desumere la lieve entità del danno patrimoniale arrecato alla persona offesa", "in relazione all'elevato numero di delitti esistenti a carico dell'imputato ...e alla continuità della commissione degli stessi". In proposito occorre ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccatò e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6 n. 8700del 21/1/2013 ud., dep. 21/2/2013, rv. 254584). Più recentemente si è precisato che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione. (così Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611, che ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso che si risolveva nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali in materia di intercettazioni telefoniche senza riferimento all'analisi in concreto delle conversazioni).
2. Va, inoltre, aggiunto che la descrizione del capo di imputazione deve contenere tutti gli elementi che consentano l'esercizio del diritto di difesa e, quindi, come testualmente prevede l'art. 417, primo comma, lett. b, "la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione delle misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge", sicché non è neppure necessaria la precisa indicazione della data dell'episodio, essendo sufficiente una collocazione temporale di massima (v., da ultimo, Sez. 5, n.35588 del 03/04/2017 ud., dep. 19/07/2017, rv. 271206; v. anche Sez. 5, n. 3407 del 16/12/2004 ud., dep. 02/02/2005, rv. 231414, in tema di indeterminatezza del capo di imputazione, il principio enunciato negli articoli 374 e 412 del previgente codice di rito - per il quale l'imputazione non può, a pena di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del decreto di citazione, lasciare adito ad incertezza sui fatti che la determinano - è stato posto a tutela del diritto di difesa, con la conseguenza che, al fine di stabilire la determinatezza dell'imputazione, occorre avere riguardo alla contestazione sostanziale ed escludere le dette nullità ogniqualvolta il prevenuto abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento ai quali l'accusa è stata formulata). In particolare non è essenziale, ai fini della sua validità, che il capo di imputazione contenga elementi di fatto corrispondenti alle circostanze attenuanti, essendo piuttosto onere dell'imputato la relativa deduzione e dimostrazione, fermo restando il dovere del P.M., quale parte pubblica ed imparziale di ricercare e di evidenziare tutti gli elementi per una giusta decisione e, quindi, anche quelli favorevoli all'imputato (v., ad esempio, Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015 ud., dep. 30/03/2015, rv. 263075, secondo cui, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, è onere dell'imputato allegare fatti e circostanze specifiche che giustificano il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e tale dovere può essere adempiuto rappresentando al giudice il contenuto delle dichiarazioni rese all'Autorità inquirente, così da consentire anche l'eventuale esercizio dei poteri officiosi previsti dall'art. 507 doc. proc. pen., e Sez.1, n. 9352 del 09/05/1994 ud., dep. 31/08/1994, rv. 199835, secondo cui, ai fini della concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno, qualora non venga accettata la somma offerta dall'imputato, è onere di costui indicare gli elementi da cui possa emergere la congruità della detta somma a coprire integralmente l'ammontare del danno causato dal reato).
3. Solo per completezza va rilevato, comunque, che la sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in riferimento ai delitti contro il patrimonio non ha riguardo soltanto al valore della cosa oggetto materiale del reato ma anche alla condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010 ud., dep. 04/06/2010, rv. 247122).
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento