Art. 11.
Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'industria e commercio, saranno stabiliti i termini e le condizioni per la restituzione da parte degli Istituti di credito delle somme loro anticipate dal Tesoro dello Stato a norma dell' art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 .
Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto col Ministro per l'industria e commercio, saranno stabiliti i termini e le condizioni per la restituzione da parte degli Istituti di credito delle somme loro anticipate dal Tesoro dello Stato a norma dell' art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 .