Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 10/12/2025, n. 8047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8047 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08047/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02318/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2318 del 2024, proposto da
RE SA e AN De LU, rappresentati e difesi dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comune di Maddaloni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio De LU, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento Reg. Uff. 0013861 del 08/03/2024 emesso dal Comune di Maddaloni (CE) avente ad oggetto “Comunicazione di diniego della richiesta di permesso di costruire del 12/01/2022 prot. n° 1218”; b) per quanto occorra, del preavviso di diniego Reg. Uff. 0004777 del 23/01/2024 emesso dal Comune di Maddaloni; c) per quanto occorra, della comunicazione/parere MIC_SABAP-CE_UO10/17/08/2023/0017170-P del 17/08/2023 emesso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e TO, di Caserta; d) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, della richiesta di parere del Comune di Maddaloni alla Soprintendenza, Reg.Uff. 0028406 del 08/06/2023; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente, compresi pareri, accertamenti, verbali e sopralluoghi e quant'altro abbia condotto all'ordinanza di demolizione, con riserva di motivi aggiunti; f) per l'accertamento del formarsi del c.d. silenzio assenso, ex art. 20 comma VIII TUE, del permesso di costruire già formato e, dunque, per il diritto dei ricorrenti a realizzare il progetto già assentito; g) comunque, per l'accertamento al diritto al rilascio del permesso di costruire richiesto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e di Comune di Maddaloni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa OL IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Maddaloni ha respinto la domanda di permesso di costruire inoltrata in data 12 gennaio 2022 per un intervento di <<ristrutturazione edilizia previo abbattimento e ricostruzione di un fabbricato per abitazione e negozio di vicinato alla via Appia nn. 27 e 29, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2009 con demolizione e ricostruzione con incremento del 35% da realizzarsi con Superbonus ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020>>.
Premettono i ricorrenti di essere proprietari di un fabbricato per civile abitazione sito in Maddaloni alla via Appia n. 29 e 31 (riportato catastalmente al NCEU del Comune al foglio 9, p.lla 479 subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, e 10), con adiacente un piccolo giardino riportato al NCT foglio 9 p.lla 483 e, che:
- per tale fabbricato, presentavano al Comune di Maddaloni domanda di permesso di costruire per un intervento di “Ristrutturazione edilizia previo abbattimento e ricostruzione di un fabbricato per abitazione e negozio di vicinato alla via Appia nn. 27 e 29, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19/2009 con demolizione e ricostruzione con incremento del 35% da realizzarsi con Superbonus ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020”;
- rispetto al progetto presentato, il Comune di Maddaloni con provvedimento del 5 agosto 2022, esprimeva parere favorevole e accoglieva <<la istanza presentata di permesso di costruire>> disponendo <<il rilascio del Permesso di Costruire (L.R. n° 19/2001 e Regolamento di Attuazione approvato con decreto P.G.R.C. n° 281 in data 11/06/03)>> condizionato alla produzione di mere allegazioni amministrative (quali marca da bollo, ricevute di pagamento oneri concessori e di segreteria ecc.);
- inoltre, in data 1° dicembre 2022, il Comitato Locale per il Paesaggio (CLP) del Comune di Maddaloni (ex art. 48 D.Lgs 42/2004 competente ad esprimere parere in merito alle richieste di titoli edilizi di immobili ricadenti nel Centro Storico), esprimeva <<parere favorevole alle seguenti condizioni: - che il portale esistente venga recuperato e rimontato in fase di ricostruzione; - che vengano riprodotte le attuali lesene poste sul prospetto principale a fronte strada; - che vengano rispettate le prescrizioni della Soprintendenza B.A.A.A.C. di Caserta di cui alla Nota prot. n. 17531 del 05/09/1988 per quanto riguarda l’uso dei materiali>>;
- a fronte dei suddetti atti il Comune non concludeva la pratica, pertanto, in data 22 agosto 2023 sollecitavano in tal senso l’amministrazione;
- in data 8 giugno 2023 il Comune pur dando atto che “l’intervento riguarda un fabbricato non oggetto di vincolo monumentale e non compreso nell’elenco dei fabbricati oggetto di schedatura di inventario di beni architettonici redatto da codesta Soprintendenza” (con comunicazione prot. n. 24980 del 28.10.1998), richiedeva parere alla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Caserta e TO (d’ora in avanti Soprintendenza);
- quest’ultima, in data 17 agosto 2023, premettendo che l’immobile oggetto di intervento non è sottoposto a tutela ai sensi della parte seconda e terza del D.Lgs 42/2004 e che lo stesso non risulta tra i beni architettonici inventariati, chiariva che “non [si] rileva[no] motivi per l’espressione di un parere ritenendo la richiesta inammissibile”;
- ciò, nondimeno, la medesima Soprintendenza invitava l’Ente comunale a porre cautela in quanto l’intervento si discosterebbe “da quanto autorizzato dalla scrivente Soprintendenza col Piano di Recupero e che comporta la perdita di un complesso edilizio storicizzato inserito nella cortina edilizia di via Appia”;
- sulla scorta di tali osservazioni della Soprintendenza, il Comune con nota del 23 gennaio 2024 preannunciava il diniego della richiesta di permesso di costruire per contrasto della stessa con il Piano di recupero del centro storico;
- seguiva il provvedimento dell’8 marzo 2024 impugnato con il quale veniva negato il permesso di costruire sulla scorta del seguente ragionamento: <<considerato che: - L’intervento in oggetto prevede l’abbattimento e ricostruzione di un fabbricato ubicato nel centro storico di Maddaloni, ricadente in zona “A1”, il cui Piano di Recupero di riferimento individua, quali categorie di intervento, la Manutenzione Ordinaria “A” per il corpo a fronte strada, e il Risanamento Conservativo “C2” per il corpo di fabbrica che sorge nel cortile interno, escludendo pertanto la categoria della ristrutturazione mediante abbattimento e ricostruzione, cui è ascrivibile la richiesta dell’intervento in oggetto; - Come evidenziato nella richiamata nota della Soprintendenza BB.AA.CC. di Caserta e TO, “l’intervento proposto si discosta da quanto autorizzato dalla scrivente Soprintendenza col Piano di recupero e comporta la perdita di un complesso edilizio storicizzato inserito nella cortina edilizia di via Appa”; - Le finalità derogatorie della L.R. Campania n°19/2009 devono ritenersi correlate agli strumenti di pianificazione generale urbanistica e non già automaticamente estese ai Piani di Recupero, con cui si declinano espressamente le categorie di intervento ammesse in una determinata zona omogenea, allo scopo di salvaguardare l’integrità del centro storico. I piani di recupero urbanistico sono strumenti pianificatori attuativi che assolvono ad una funzione “riparatoria” del tessuto urbano fronteggiando una situazione creatasi in via di fatto e tenendo conto anche delle generali esigenze di pianificazione del territorio comunale. Secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato (sentenza n° 814/2023 reg.prov.coll.) […]” Richiamate, le condizioni riportate nel parere favorevole espresso dalla Soprintendenza di Caserta in ordine all’avvenuta approvazione del Piano di Recupero di Maddaloni, con atto prot. n. 17531 del 05.09.1988; Ritenuto, che l’intervento proposto, in quanto rientrante nella categoria della “Ristrutturazione edilizia” si pone in contrasto con le prescrizioni di cui al Piano di Recupero relativo al fabbricato in oggetto, che ammettono unicamente la “Manutenzione ordinaria” ed il “Risanamento conservativo”;… Ritenuto di non poter accogliere le ragioni esposte nelle controdeduzioni, in quanto l’invocato termine decennale potrebbe al più riferirsi, ricorrendone i presupposti, alle sole disposizioni a contenuto espropriativo, non anche alle prescrizioni urbanistiche-edilizie, che invece sono destinate a rimanere operanti senza limite di tempo fino alla eventuale approvazione di un nuovo piano (rif.: legge5/3/1978 n. 457, recante “Norme per l’edilizia residenziale”, art. 28 (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente); legge 17/8/1942 n. 1150 cd. Legge urbanistica artt. 11, 16 e 17)>>.
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti per resistere il Ministero della cultura e il Comune di Maddaloni.
Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Fondata al riguardo la censura con la quale parte ricorrente rileva la contraddittorietà dell’agire comunale e l’avvenuto rilascio del permesso di costruire.
Con l’atto del 5 agosto 2022, infatti, il Responsabile del Settore ha <<approva[to] l’istruttoria della pratica edilizia di che trattasi e dispo[sto] il rilascio del permesso di costruire>> a condizione del compimento di una serie di adempimenti di natura puramente formale (quali l’apposizione di marche da bollo sul titolo edilizio, la compilazione di un modulo online e il pagamento degli oneri concessori nonché dei diritti di segreteria).
Successivamente, anche il Comitato Locale per il Paesaggio del Comune esprimeva parere favorevole all’intervento condizionandolo ad alcuni marginali accorgimenti tecnici (cfr. esposizione in fatto).
In modo del tutto contraddittorio e senza darne conto in motivazione l’amministrazione ha riaperto l’istruttoria chiedendo un parere alla Soprintendenza (non dovuto non trattandosi un immobile sottoposto a vincolo di tutela per stessa affermazione dell’organo statale) e negato il titolo edilizio già rilasciato.
Come fondatamente dedotto da parte ricorrente l’amministrazione senza motivare il proprio ripensamento ha negato il permesso di costruire già formalmente rilasciato.
Emblematica al riguardo (e difficilmente interpretabile in altro modo) la nota del 5 agosto 2022 con la quale il Responsabile del Settore ha <<approva[to]>> l’istruttoria e <<dispo[sto] >> il rilascio del Permesso di costruire richiesto.
Da quanto precede il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del diniego impugnato per contraddittorietà con i precedenti atti adottati dall’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza nei riguardi del Comune di Maddaloni mentre devono essere compensate nei confronti del Ministero della cultura.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di Maddaloni al pagamento delle spese di lite in favore dell’avvocato di parte ricorrente dichiaratosi antistatario liquidate nella complessiva somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato; compensa le spese di lite nei riguardi del Ministero della cultura.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL UL, Presidente
OL IN, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IN | OL UL |
IL SEGRETARIO