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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. 2741/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2741/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, (C.F.: , rappr.to e difeso dall'avv. Lucrezia Parte_1 CodiceFiscale_1
Rispoli, dom.to come in atti;
ricorrente
E
, (C.F. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Nicola Zinzi, dom.ta come in atti;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.02.2025; in data 18.02.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Montoro in data 10.06.2017, trascritto nel registro Controparte_1
di stato civile del Comune di Montoro al n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2017 e di non aver avuto figli,
e premesso, altresì, di essere separati consensualmente giusta sentenza n. 1663/2023, pubblicata il
6.11.2023, adiva il Tribunale perché, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, revocasse l'assegno di mantenimento stabilito in favore della resistente o lo riducesse nella misura del 50%, con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva , che chiedeva la pronuncia dello scioglimento degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, la conferma dell'assegno divorzile o la sua riduzione nella misura del 50%.
All'udienza del 13.02.2025 entrambe le parti dichiaravano di essere pervenuti ad un accordo sulle condizioni del divorzio, accordo depositato e sottoscritto personalmente da entrambe le parti.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 13.02.2025.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza n. 1663/2023 del Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (6.11.2023 ) di deposito della sentenza n. 1663/2023 del Tribunale di Avellino, passata in giudicato e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data 10.06.2017, trascritto nel registro di stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Montoro al n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2017, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 13.02.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Montoro (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 27.2 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2741/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, (C.F.: , rappr.to e difeso dall'avv. Lucrezia Parte_1 CodiceFiscale_1
Rispoli, dom.to come in atti;
ricorrente
E
, (C.F. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Nicola Zinzi, dom.ta come in atti;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.02.2025; in data 18.02.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.10.2024, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in Montoro in data 10.06.2017, trascritto nel registro Controparte_1
di stato civile del Comune di Montoro al n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2017 e di non aver avuto figli,
e premesso, altresì, di essere separati consensualmente giusta sentenza n. 1663/2023, pubblicata il
6.11.2023, adiva il Tribunale perché, previa emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, revocasse l'assegno di mantenimento stabilito in favore della resistente o lo riducesse nella misura del 50%, con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva , che chiedeva la pronuncia dello scioglimento degli effetti Controparte_1 civili del matrimonio, la conferma dell'assegno divorzile o la sua riduzione nella misura del 50%.
All'udienza del 13.02.2025 entrambe le parti dichiaravano di essere pervenuti ad un accordo sulle condizioni del divorzio, accordo depositato e sottoscritto personalmente da entrambe le parti.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 13.02.2025.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza n. 1663/2023 del Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (6.11.2023 ) di deposito della sentenza n. 1663/2023 del Tribunale di Avellino, passata in giudicato e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data 10.06.2017, trascritto nel registro di stato civile del
[...] Controparte_1
Comune di Montoro al n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2017, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 13.02.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Montoro (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 27.2 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano