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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Anna Maria Torchia Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1773 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 15-10-2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 19.09.2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 78/2021 pubblicata in data 09.04.2021 vertente
TRA
) rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Giuseppe Urso, presso lo studio del quale, in Cariati alla via G. Carducci,
n. 4, ha eletto domicilio;
-APPELLANTE =
CONTRO
( ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 in virtù di procura in atti, dall'avv. Serafina Golino, nello studio della quale, in Roma, alla via Guido Castelnuovo n. 69 - 00176, ha eletto domicilio;
- APPELLATA=
NONCHÈ CONTRO 1 ( ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( , ( ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5
( ); Controparte_5 C.F._6
-APPELLATI CONTUMACI=
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione:
“1) Voglia l'On.le Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
a) Preliminarmente disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza, in ragione del periculum in mora ed il fumus boni iuris dell'appellante;
b) In rito dichiararsi la legittimazione passiva dei convenuti;
c) Ammettersi i mezzi istruttori per come articolati e richiesti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e nelle memorie istruttorie ritualmente depositate;
d) Nel merito dichiararsi avvenuta l'usucapione delle particelle di terreno descritte in atto di citazione, in danno dei convenuti ed in favore dell'attore Parte_1
e) Con vittoria di spese e competenze di giudizio ovvero con compensazione delle medesime in virtù della soccombenza reciproca.”
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione in appello, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1) in via principale, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o art. 348 bis c.p.c.
l'appello proposto dal sig. avverso la Sentenza n. 78/2021 del Tribunale di Parte_1
IL e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
2) in via principale nel merito, integralmente rigettare l'appello proposto dal sig. Pt_1 avverso la Sentenza n. 78/2021 del Tribunale di IL, in quanto destituito di
[...] fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi così come ampliamente argomentati nel presente atto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
3) in tutti i casi, per i motivi esposti, rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. quale formulata dall'appellante per evidente infondatezza della stessa istanza;
4) nel merito, condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni da lite temeraria da liquidarsi in euro 10.000, ovvero nella maggiore o minore
2 somma ritenuta di giustizia;
5) in ogni caso, condannare l'appellante all'integrale pagamento delle spese e compensi del giudizio di primo e secondo grado, da distrarsi in favore dell'Avv. Serafina Golino che se ne dichiara antistatario.”
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di IL (ex Tribunale di Rossano) Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e al fine di ottenere, ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c., la Controparte_5
declaratoria di avvenuta usucapione di un terreno sito in agro del Comune di
Mandatoriccio alla località Manca del Prato, riportato in catasto al foglio n. 12 p.lle 6, 8
e 107, sul quale assumeva di esercitare da oltre vent'anni un possesso ininterrotto e pacifico, anche per il tramite di quello del defunto genitore . Persona_1
Si costituiva , la quale eccepiva, oltre alla nullità della Controparte_1
citazione per assoluta genericità, il suo difetto di legittimazione passiva per non essere titolare dei beni oggetto di domanda di usucapione. Assumeva, infatti, che detti beni erano stati assegnati a e in sede di Persona_2 Persona_3 Persona_4
divisione giudiziale, ed alle quali erano, dunque, formalmente intestati, come da visura catastale che la convenuta produceva.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda ex adverso avanzata, di cui chiedeva il rigetto.
Gli altri convenuti non si costituivano e venivano, pertanto, dichiarati contumaci.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 78/2021, emessa l'8.4.2021, pubblicata il 9.4.2021, rigettava la domanda attorea sulla base della ritenuta mancanza della prova, ad opera dell'attore, della proprietà formale dei fondi oggetto di causa in capo alla convenuta, reputata quale “ragione più liquida”.
Motivava rilevando che l'attore non avrebbe assolto l'onere probatorio cui era chiamato, essendosi limitato a produrre le risultanze di un'ispezione ipotecaria “per dati anagrafici” relativa alla persona di , dalla quale era emerso – giusta Controparte_6
denuncia di successione trascritta in data 2.04.1996 – il trasferimento mortis causa di detti beni agli eredi, fra cui gli odierni appellati, laddove avrebbe dovuto allegare gli atti della dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria
3 dei Registri Immobiliari) che dimostrassero il mantenimento fino all'attualità della titolarità del diritto in capo agli eredi convenuti;
in mancanza, secondo il giudice di prime cure, difetterebbe la prova non tanto della legitimatio ad causam, quanto di uno degli elementi costitutivi della domanda, ossia della titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio: da tanto conseguirebbe l'infondatezza nel merito della domanda.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con cui: Parte_1
1. contestava l'applicazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di matrice dottrinale della ragione più liquida, essendo passati oltre dieci anni dall'introduzione del giudizio;
2. argomentava in ordine alla legittimazione passiva in capo a parte resistente, risultante dalla trascrizione della denuncia di successione depositata, nonché all'inopponibilità dell'atto di divisione giudiziale ex adverso prodotto, in quanto mai debitamente trascritto con riferimento alle particelle per cui è causa;
peraltro, l'atto di divisione, relativamente alle altre particelle cadute in successione, sarebbe stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione spiegata da esso appellante;
3. lamentava la violazione del principio dell'onere della prova, dal momento che parte appellata non avrebbe fornito la prova di essersi spogliata della titolarità del diritto dominicale in favore delle sorelle in virtù di un atto di divisione giudiziale mai Per_2
trascritto, essendosi limitata esclusivamente a dedurre di essersi spogliata dei beni in contesa prima dell'inizio del giudizio in forza di verbale di conciliazione intervenuto in altra causa;
4. contestava, di conseguenza, la mancata ammissione dei mezzi di prova.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dello spiegato appello per genericità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Ritenuti insussistenti i presupposti per ammettere le richieste istruttorie e reputato il giudizio maturo per la decisione, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse
4 conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di doglianza, sollevata dalla difesa della parte appellata.
In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. II, ordinanza del 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781).
Nel caso in esame, l'appellante ha indicato in maniera puntuale e precisa il capo della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso della critica.
Non possono residuare dubbi, dunque, in ordine al superamento della soglia di specificità del gravame avendo l'appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, oltre che le ragioni sottese ad essi.
Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Occorre, anzitutto, ribadire la distinzione – bene evidenziata nella sentenza gravata – tra
5 legittimazione ad agire o a contraddire, che costituisce un profilo di rito, e titolarità effettiva (attiva o passiva) del rapporto dedotto in giudizio, che è aspetto attinente al merito del giudizio: la puntualizzazione appare necessaria in quanto, alla luce di taluni passaggi argomentativi contenuti nell'atto di appello, essa non sembra essere stata adeguatamente colta.
La legittimatio ad causam, quale espressione del principio desumibile dall'art. 81 c.p.c., allude all'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, in forza della legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. La questione relativa alla legittimazione, pertanto, è oggetto di sindacato, anche d'ufficio, in via preliminare al merito. Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito ed involge l'accertamento sulla titolarità, dal lato attivo e dal lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio.
Nel giudizio instaurato da chi pretenda di aver acquistato la proprietà di un bene immobile a titolo originario, il legittimato passivo è chi, secondo la prospettazione dell'attore e conformemente alle regole che disciplinano il rapporto dedotto in giudizio,
è il formale proprietario o formale possessore del cespite al tempo della domanda. Sotto tale profilo i convenuti, odierni appellati, sono titolari della legittimazione, coincidendo, detti convenuti, con coloro che, secondo la prospettazione di parte attrice, erano, al momento della domanda, titolari formali della proprietà delle particelle asseritamente usucapite.
E, tuttavia, parte convenuta ha contestato di essere effettivamente titolare della situazione giuridica sostanziale dedotta, ossia della proprietà dell'immobile oggetto di causa. Dunque, poiché vi è controversia tra le parti in ordine a detta titolarità, spettava all'attore dare dimostrazione di detta effettiva titolarità, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, mentre ben poteva la parte convenuta limitarsi a contestare il fatto senza essere tenuta a provare alcunché. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, infatti, oggetto dell'azione è l'accertamento di una situazione
6 confliggente con quella – che preesiste sul medesimo bene - del proprietario/possessore.
Di talché, il profilo della titolarità del bene in capo al convenuto rappresenta il primo presupposto per l'accoglimento (nel merito) della domanda di usucapione. È, quindi, infondata la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe violato il regime di riparto dell'onere della prova.
Nel caso di specie, l'odierno appellante ha ritenuto di offrire prova della titolarità della proprietà formale in capo ai convenuti attraverso i risultati di un'ispezione ipotecaria
“per dati anagrafici” sulla persona di , coniuge e padre dei soggetti Controparte_6
citati in primo grado, contro il quale, in data 2.04.1996, è stata trascritta una denuncia di successione in favore dei convenuti/appellati ed avente ad oggetto un ben più ampio appezzamento di terreno, comprensivo, fra le altre, delle particelle che lo Pt_1
assume di aver usucapito.
L'appellante ha, poi, prodotto anche le risultanze di un'ispezione catastale, sulla cui scorta emergeva che le particelle oggetto di causa erano state volturate in favore di e (tra loro sorelle e tutte cugine Persona_4 CP_7 Persona_2 dell'appellata), in forza di decreto dell'autorità giudiziaria del 14.6.2005, in atti dal
20.6.2008, nonché ispezione ipotecaria da cui emerge che nessuna trascrizione a favore delle predette risultava nel periodo dall'1.1.1989 al 3.5.2010 in relazione alle Per_2
particelle asseritamente usucapite.
Già sulla scorta della sola documentazione prodotta, tuttavia, era ed è possibile effettuare una prima constatazione rilevante: era proprietario delle Controparte_6
particelle indicate nella nota di trascrizione della denuncia di successione (tra cui le particelle per cui è causa) non per l'intero ma per la quota di (soli) 4/16. Ciò significa che vi erano dei condividenti di (almeno uno dei quali certamente Controparte_6 dante causa delle sorelle ), anch'essi proprietari, mai individuati (e, quindi, non Per_2
evocati in giudizio) e non individuabili sulla scorta della scarna documentazione prodotta e già simile constatazione costituiva serio pregiudizio per l'accoglibilità della domanda.
Ora, nell'equivoco e del tutto parziale contesto delle risultanze richiamate (i dati catastali, infatti, non coincidono con le parziali risultanze dei registri immobiliari), assume rilievo la contestazione di parte convenuta in ordine alla titolarità della proprietà. Risulta, infatti, documentalmente dimostrato che, con ordinanza del
7 14.6.2005 (che è l'atto che, appunto, risultava menzionato nelle visure catastali), il
Tribunale di Rossano, all'esito di estrazione a sorte dei lotti, assegnava alle sorelle
(quali eredi di (evidentemente comproprietaria, Per_2 Persona_5
insieme ad e ad altri, dei beni oggetto di giudizio di divisione), tra le altre, CP_6
anche le particelle oggetto del presente giudizio, facenti parte della quota C estratta a sorte: tanto basta per ritenere che le sorelle (e non i convenuti) fossero, al Per_2
momento della notifica della citazione (avvenuta nel 2010) titolari dal lato passivo della situazione giuridica dedotta in giudizio e che, comunque, l'attore non abbia offerto idonea prova della proprietà (contestata) in capo ai convenuti evocati in giudizio.
Simile conclusione, per la verità, non sarebbe stata superata neppure attraverso la produzione – che, secondo il Tribunale doveva costituire la modalità di assolvimento del proprio onere probatorio da parte dell'attore – dei certificati dell'Agenzia del
Territorio – servizi di pubblicità immobiliare - che diano atto delle trascrizioni a favore e contro i soggetti che vantano sul bene un diritto incompatibile con il possesso utile ad usucapire. Risulta, infatti, che, benché l'attore non abbia prodotto i predetti certificati, ha, comunque, dimostrato, tramite ispezione per soggetto, che nessuna trascrizione a favore delle risulta eseguita, a far data dall'1.1.1989, con riferimento alle Pt_2 particelle oggetto di causa. D'altronde è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa parte convenuta costituita, che l'assegnazione in sede di divisione non sia stata trascritta, relativamente alle particelle oggetto della presente controversia (a differenza delle altre), per mero errore del tecnico incaricato della trascrizione. Sicché è evidente che quelle certificazioni richieste dal Tribunale non avrebbero condotto, relativamente ai beni di interesse, ad un esito diverso da quello emergente già dalla nota di trascrizione della denuncia di successione, posto che non sarebbe stato trovato (perché, appunto, pacificamente non trascritto) alcun atto “contro” i convenuti e a favore delle Per_2 successivo all'acquisto in comunione dei beni, per la quota già di proprietà del loro autore, da parte dei convenuti per successione di . Controparte_6
E, tuttavia, tanto non consente di aderire alla tesi dell'appellante secondo cui, non essendo stata trascritta la divisione anteriormente alla domanda di usucapione (peraltro, questa a dire dell'attore debitamente trascritta), essa non gli sarebbe opponibile.
Infatti, come statuito dalla Suprema Corte “l'evocazione dell'art. 2644, cod. civ., non appare calzante, non versandosi qui nell'ipotesi di dirimere un conflitto fra più
8 acquirenti, ma, ben diversamente, di verificare se al momento della pendenza della causa la parte convenuta fosse legittimata, cioè se versasse nella condizione giuridica di poter soddisfare la pretesa di parte attrice”, sicché difetta di legittimazione passiva,
o meglio, nella fattispecie, di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, il convenuto che abbia alienato il proprio fondo anteriormente all'instaurazione del giudizio ancorché il trasferimento non sia stato ancora trascritto alla data di notifica della citazione, essendo il sistema della pubblicità, ai sensi dell'art. 2644 c.c., rilevante solo in caso di pluralità di acquisti del medesimo diritto (o di diritti tra loro incompatibili) da un unico dante causa (Cass. n. 20902 del 30/09/2020; Cass. n. 2982 del 6/05/1980).
È vero, dunque, che gran parte della giurisprudenza, specie di merito, ritiene che la prova della proprietà formale dell'immobile oggetto di domanda di usucapione debba essere offerta attraverso la produzione del titolo e delle certificazioni ipotecarie, a favore e contro, complete (cfr. Trib. Massa, sent. n. 655/2019, che richiama alcuni precedenti della Suprema Corte:” […] la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali, né con pretesi riconoscimenti della controparte essendo necessario, in subiecta materia, l'atto scritto
“ad substantiam”; né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente
(sul punto, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11115 del 11/11/1997 (Rv. 509731), Cass Sez. 2,
Sentenza n. 5257 del 04/03/2011) e Trib. Santa Maria Capua Vetere n.3699/2021: “Solo la produzione in giudizio del titolo di appartenenza in capo ai destinatari passivi della pronuncia di usucapione e della precisa attestazione da parte del Conservatore dei
Registri Immobiliari relativa alle trascrizioni contro di essi fino alla data di instaurazione del giudizio consente di avere contezza del patrimonio attuale di questi ultimi”) ma tanto può ritenersi sufficiente in caso di contumacia dei convenuti ovvero in caso di omessa contestazione della proprietà formale da parte di quest'ultimi o, comunque, in assenza di elementi di segno contrario alle citate risultanze. Le certificazioni non possono assumere, invece, rilievo probatorio nel caso in cui risultino, come nella fattispecie, trasferimenti anteriori alla domanda ancorché non trascritti.
D'altra parte, l'intestazione catastale, avvenuta in forza di decreto dell'autorità giudiziaria specificamente indicato nella visura catastale, avrebbe dovuto indurre
9 l'attore ad un maggiore approfondimento del profilo in esame, se del caso ricercando la copia del provvedimento giudiziario di cui la visura catastale riportava gli estremi (data, autorità, repertorio) e la cui individuazione sarebbe stata ancora più agevole se fossero stati ricercati i nominativi dei condividenti di ed eseguite le dovute Controparte_6
ispezioni complete in relazione a questi.
Tanto non può che condurre al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
Infine, non ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi alcun danno per la parte appellata che non sia ristorabile attraverso la rifusione delle spese processuali.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 147/22, in base allo scaglione da euro 5.001,00 ad euro 26.000,00 e ai valori minimi per tutte le fasi, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto esaminate e della mancanza di attività istruttoria nel presente grado. Il valore della controversia è calcolato, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., moltiplicando il reddito dominicale dei terreni (83,25 euro totali) per duecento, poiché trattasi di causa relativa alla proprietà, per un totale di euro 16.650,00.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 78/2021 del Tribunale di Parte_1
IL (ex Rossano), depositata in data 9.04.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata per le ragioni di cui in motivazione;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'appellata;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.906,00 oltre rimb. forf.
[...]
10 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Serafina
Golino;
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 14.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Anna Maria Torchia Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1773 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 15-10-2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 19.09.2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di IL n. 78/2021 pubblicata in data 09.04.2021 vertente
TRA
) rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Giuseppe Urso, presso lo studio del quale, in Cariati alla via G. Carducci,
n. 4, ha eletto domicilio;
-APPELLANTE =
CONTRO
( ) rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 in virtù di procura in atti, dall'avv. Serafina Golino, nello studio della quale, in Roma, alla via Guido Castelnuovo n. 69 - 00176, ha eletto domicilio;
- APPELLATA=
NONCHÈ CONTRO 1 ( ), Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( , ( ), C.F._4 Controparte_4 C.F._5
( ); Controparte_5 C.F._6
-APPELLATI CONTUMACI=
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione:
“1) Voglia l'On.le Corte d'Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:
a) Preliminarmente disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza, in ragione del periculum in mora ed il fumus boni iuris dell'appellante;
b) In rito dichiararsi la legittimazione passiva dei convenuti;
c) Ammettersi i mezzi istruttori per come articolati e richiesti nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e nelle memorie istruttorie ritualmente depositate;
d) Nel merito dichiararsi avvenuta l'usucapione delle particelle di terreno descritte in atto di citazione, in danno dei convenuti ed in favore dell'attore Parte_1
e) Con vittoria di spese e competenze di giudizio ovvero con compensazione delle medesime in virtù della soccombenza reciproca.”
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione in appello, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
1) in via principale, dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c. e/o art. 348 bis c.p.c.
l'appello proposto dal sig. avverso la Sentenza n. 78/2021 del Tribunale di Parte_1
IL e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
2) in via principale nel merito, integralmente rigettare l'appello proposto dal sig. Pt_1 avverso la Sentenza n. 78/2021 del Tribunale di IL, in quanto destituito di
[...] fondamento giuridico e fattuale per tutti i motivi così come ampliamente argomentati nel presente atto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
3) in tutti i casi, per i motivi esposti, rigettare l'istanza ex art. 283 c.p.c. quale formulata dall'appellante per evidente infondatezza della stessa istanza;
4) nel merito, condannare il sig. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento Parte_1 dei danni da lite temeraria da liquidarsi in euro 10.000, ovvero nella maggiore o minore
2 somma ritenuta di giustizia;
5) in ogni caso, condannare l'appellante all'integrale pagamento delle spese e compensi del giudizio di primo e secondo grado, da distrarsi in favore dell'Avv. Serafina Golino che se ne dichiara antistatario.”
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di IL (ex Tribunale di Rossano) Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
e al fine di ottenere, ai sensi degli artt. 1158 e ss. c.c., la Controparte_5
declaratoria di avvenuta usucapione di un terreno sito in agro del Comune di
Mandatoriccio alla località Manca del Prato, riportato in catasto al foglio n. 12 p.lle 6, 8
e 107, sul quale assumeva di esercitare da oltre vent'anni un possesso ininterrotto e pacifico, anche per il tramite di quello del defunto genitore . Persona_1
Si costituiva , la quale eccepiva, oltre alla nullità della Controparte_1
citazione per assoluta genericità, il suo difetto di legittimazione passiva per non essere titolare dei beni oggetto di domanda di usucapione. Assumeva, infatti, che detti beni erano stati assegnati a e in sede di Persona_2 Persona_3 Persona_4
divisione giudiziale, ed alle quali erano, dunque, formalmente intestati, come da visura catastale che la convenuta produceva.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda ex adverso avanzata, di cui chiedeva il rigetto.
Gli altri convenuti non si costituivano e venivano, pertanto, dichiarati contumaci.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, con sentenza n. 78/2021, emessa l'8.4.2021, pubblicata il 9.4.2021, rigettava la domanda attorea sulla base della ritenuta mancanza della prova, ad opera dell'attore, della proprietà formale dei fondi oggetto di causa in capo alla convenuta, reputata quale “ragione più liquida”.
Motivava rilevando che l'attore non avrebbe assolto l'onere probatorio cui era chiamato, essendosi limitato a produrre le risultanze di un'ispezione ipotecaria “per dati anagrafici” relativa alla persona di , dalla quale era emerso – giusta Controparte_6
denuncia di successione trascritta in data 2.04.1996 – il trasferimento mortis causa di detti beni agli eredi, fra cui gli odierni appellati, laddove avrebbe dovuto allegare gli atti della dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare (ex Conservatoria
3 dei Registri Immobiliari) che dimostrassero il mantenimento fino all'attualità della titolarità del diritto in capo agli eredi convenuti;
in mancanza, secondo il giudice di prime cure, difetterebbe la prova non tanto della legitimatio ad causam, quanto di uno degli elementi costitutivi della domanda, ossia della titolarità, dal lato passivo, della situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio: da tanto conseguirebbe l'infondatezza nel merito della domanda.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello con cui: Parte_1
1. contestava l'applicazione, da parte del giudice di prime cure, del principio di matrice dottrinale della ragione più liquida, essendo passati oltre dieci anni dall'introduzione del giudizio;
2. argomentava in ordine alla legittimazione passiva in capo a parte resistente, risultante dalla trascrizione della denuncia di successione depositata, nonché all'inopponibilità dell'atto di divisione giudiziale ex adverso prodotto, in quanto mai debitamente trascritto con riferimento alle particelle per cui è causa;
peraltro, l'atto di divisione, relativamente alle altre particelle cadute in successione, sarebbe stato trascritto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione spiegata da esso appellante;
3. lamentava la violazione del principio dell'onere della prova, dal momento che parte appellata non avrebbe fornito la prova di essersi spogliata della titolarità del diritto dominicale in favore delle sorelle in virtù di un atto di divisione giudiziale mai Per_2
trascritto, essendosi limitata esclusivamente a dedurre di essersi spogliata dei beni in contesa prima dell'inizio del giudizio in forza di verbale di conciliazione intervenuto in altra causa;
4. contestava, di conseguenza, la mancata ammissione dei mezzi di prova.
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dello spiegato appello per genericità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Nel merito, deduceva l'infondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
Ritenuti insussistenti i presupposti per ammettere le richieste istruttorie e reputato il giudizio maturo per la decisione, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse
4 conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di doglianza, sollevata dalla difesa della parte appellata.
In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. II, ordinanza del 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781).
Nel caso in esame, l'appellante ha indicato in maniera puntuale e precisa il capo della sentenza oggetto di censura e le parti di interesse impugnate, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso della critica.
Non possono residuare dubbi, dunque, in ordine al superamento della soglia di specificità del gravame avendo l'appellante individuato i punti della decisione reputati ingiusti, oltre che le ragioni sottese ad essi.
Nel merito, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Occorre, anzitutto, ribadire la distinzione – bene evidenziata nella sentenza gravata – tra
5 legittimazione ad agire o a contraddire, che costituisce un profilo di rito, e titolarità effettiva (attiva o passiva) del rapporto dedotto in giudizio, che è aspetto attinente al merito del giudizio: la puntualizzazione appare necessaria in quanto, alla luce di taluni passaggi argomentativi contenuti nell'atto di appello, essa non sembra essere stata adeguatamente colta.
La legittimatio ad causam, quale espressione del principio desumibile dall'art. 81 c.p.c., allude all'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, in forza della legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. La questione relativa alla legittimazione, pertanto, è oggetto di sindacato, anche d'ufficio, in via preliminare al merito. Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito ed involge l'accertamento sulla titolarità, dal lato attivo e dal lato passivo, del rapporto dedotto in giudizio.
Nel giudizio instaurato da chi pretenda di aver acquistato la proprietà di un bene immobile a titolo originario, il legittimato passivo è chi, secondo la prospettazione dell'attore e conformemente alle regole che disciplinano il rapporto dedotto in giudizio,
è il formale proprietario o formale possessore del cespite al tempo della domanda. Sotto tale profilo i convenuti, odierni appellati, sono titolari della legittimazione, coincidendo, detti convenuti, con coloro che, secondo la prospettazione di parte attrice, erano, al momento della domanda, titolari formali della proprietà delle particelle asseritamente usucapite.
E, tuttavia, parte convenuta ha contestato di essere effettivamente titolare della situazione giuridica sostanziale dedotta, ossia della proprietà dell'immobile oggetto di causa. Dunque, poiché vi è controversia tra le parti in ordine a detta titolarità, spettava all'attore dare dimostrazione di detta effettiva titolarità, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio, mentre ben poteva la parte convenuta limitarsi a contestare il fatto senza essere tenuta a provare alcunché. Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, infatti, oggetto dell'azione è l'accertamento di una situazione
6 confliggente con quella – che preesiste sul medesimo bene - del proprietario/possessore.
Di talché, il profilo della titolarità del bene in capo al convenuto rappresenta il primo presupposto per l'accoglimento (nel merito) della domanda di usucapione. È, quindi, infondata la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe violato il regime di riparto dell'onere della prova.
Nel caso di specie, l'odierno appellante ha ritenuto di offrire prova della titolarità della proprietà formale in capo ai convenuti attraverso i risultati di un'ispezione ipotecaria
“per dati anagrafici” sulla persona di , coniuge e padre dei soggetti Controparte_6
citati in primo grado, contro il quale, in data 2.04.1996, è stata trascritta una denuncia di successione in favore dei convenuti/appellati ed avente ad oggetto un ben più ampio appezzamento di terreno, comprensivo, fra le altre, delle particelle che lo Pt_1
assume di aver usucapito.
L'appellante ha, poi, prodotto anche le risultanze di un'ispezione catastale, sulla cui scorta emergeva che le particelle oggetto di causa erano state volturate in favore di e (tra loro sorelle e tutte cugine Persona_4 CP_7 Persona_2 dell'appellata), in forza di decreto dell'autorità giudiziaria del 14.6.2005, in atti dal
20.6.2008, nonché ispezione ipotecaria da cui emerge che nessuna trascrizione a favore delle predette risultava nel periodo dall'1.1.1989 al 3.5.2010 in relazione alle Per_2
particelle asseritamente usucapite.
Già sulla scorta della sola documentazione prodotta, tuttavia, era ed è possibile effettuare una prima constatazione rilevante: era proprietario delle Controparte_6
particelle indicate nella nota di trascrizione della denuncia di successione (tra cui le particelle per cui è causa) non per l'intero ma per la quota di (soli) 4/16. Ciò significa che vi erano dei condividenti di (almeno uno dei quali certamente Controparte_6 dante causa delle sorelle ), anch'essi proprietari, mai individuati (e, quindi, non Per_2
evocati in giudizio) e non individuabili sulla scorta della scarna documentazione prodotta e già simile constatazione costituiva serio pregiudizio per l'accoglibilità della domanda.
Ora, nell'equivoco e del tutto parziale contesto delle risultanze richiamate (i dati catastali, infatti, non coincidono con le parziali risultanze dei registri immobiliari), assume rilievo la contestazione di parte convenuta in ordine alla titolarità della proprietà. Risulta, infatti, documentalmente dimostrato che, con ordinanza del
7 14.6.2005 (che è l'atto che, appunto, risultava menzionato nelle visure catastali), il
Tribunale di Rossano, all'esito di estrazione a sorte dei lotti, assegnava alle sorelle
(quali eredi di (evidentemente comproprietaria, Per_2 Persona_5
insieme ad e ad altri, dei beni oggetto di giudizio di divisione), tra le altre, CP_6
anche le particelle oggetto del presente giudizio, facenti parte della quota C estratta a sorte: tanto basta per ritenere che le sorelle (e non i convenuti) fossero, al Per_2
momento della notifica della citazione (avvenuta nel 2010) titolari dal lato passivo della situazione giuridica dedotta in giudizio e che, comunque, l'attore non abbia offerto idonea prova della proprietà (contestata) in capo ai convenuti evocati in giudizio.
Simile conclusione, per la verità, non sarebbe stata superata neppure attraverso la produzione – che, secondo il Tribunale doveva costituire la modalità di assolvimento del proprio onere probatorio da parte dell'attore – dei certificati dell'Agenzia del
Territorio – servizi di pubblicità immobiliare - che diano atto delle trascrizioni a favore e contro i soggetti che vantano sul bene un diritto incompatibile con il possesso utile ad usucapire. Risulta, infatti, che, benché l'attore non abbia prodotto i predetti certificati, ha, comunque, dimostrato, tramite ispezione per soggetto, che nessuna trascrizione a favore delle risulta eseguita, a far data dall'1.1.1989, con riferimento alle Pt_2 particelle oggetto di causa. D'altronde è pacifico, in quanto ammesso dalla stessa parte convenuta costituita, che l'assegnazione in sede di divisione non sia stata trascritta, relativamente alle particelle oggetto della presente controversia (a differenza delle altre), per mero errore del tecnico incaricato della trascrizione. Sicché è evidente che quelle certificazioni richieste dal Tribunale non avrebbero condotto, relativamente ai beni di interesse, ad un esito diverso da quello emergente già dalla nota di trascrizione della denuncia di successione, posto che non sarebbe stato trovato (perché, appunto, pacificamente non trascritto) alcun atto “contro” i convenuti e a favore delle Per_2 successivo all'acquisto in comunione dei beni, per la quota già di proprietà del loro autore, da parte dei convenuti per successione di . Controparte_6
E, tuttavia, tanto non consente di aderire alla tesi dell'appellante secondo cui, non essendo stata trascritta la divisione anteriormente alla domanda di usucapione (peraltro, questa a dire dell'attore debitamente trascritta), essa non gli sarebbe opponibile.
Infatti, come statuito dalla Suprema Corte “l'evocazione dell'art. 2644, cod. civ., non appare calzante, non versandosi qui nell'ipotesi di dirimere un conflitto fra più
8 acquirenti, ma, ben diversamente, di verificare se al momento della pendenza della causa la parte convenuta fosse legittimata, cioè se versasse nella condizione giuridica di poter soddisfare la pretesa di parte attrice”, sicché difetta di legittimazione passiva,
o meglio, nella fattispecie, di titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, il convenuto che abbia alienato il proprio fondo anteriormente all'instaurazione del giudizio ancorché il trasferimento non sia stato ancora trascritto alla data di notifica della citazione, essendo il sistema della pubblicità, ai sensi dell'art. 2644 c.c., rilevante solo in caso di pluralità di acquisti del medesimo diritto (o di diritti tra loro incompatibili) da un unico dante causa (Cass. n. 20902 del 30/09/2020; Cass. n. 2982 del 6/05/1980).
È vero, dunque, che gran parte della giurisprudenza, specie di merito, ritiene che la prova della proprietà formale dell'immobile oggetto di domanda di usucapione debba essere offerta attraverso la produzione del titolo e delle certificazioni ipotecarie, a favore e contro, complete (cfr. Trib. Massa, sent. n. 655/2019, che richiama alcuni precedenti della Suprema Corte:” […] la dimostrazione della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione delle certificazioni catastali, né con pretesi riconoscimenti della controparte essendo necessario, in subiecta materia, l'atto scritto
“ad substantiam”; né, del resto, è possibile riconoscere la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta alcun equipollente
(sul punto, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11115 del 11/11/1997 (Rv. 509731), Cass Sez. 2,
Sentenza n. 5257 del 04/03/2011) e Trib. Santa Maria Capua Vetere n.3699/2021: “Solo la produzione in giudizio del titolo di appartenenza in capo ai destinatari passivi della pronuncia di usucapione e della precisa attestazione da parte del Conservatore dei
Registri Immobiliari relativa alle trascrizioni contro di essi fino alla data di instaurazione del giudizio consente di avere contezza del patrimonio attuale di questi ultimi”) ma tanto può ritenersi sufficiente in caso di contumacia dei convenuti ovvero in caso di omessa contestazione della proprietà formale da parte di quest'ultimi o, comunque, in assenza di elementi di segno contrario alle citate risultanze. Le certificazioni non possono assumere, invece, rilievo probatorio nel caso in cui risultino, come nella fattispecie, trasferimenti anteriori alla domanda ancorché non trascritti.
D'altra parte, l'intestazione catastale, avvenuta in forza di decreto dell'autorità giudiziaria specificamente indicato nella visura catastale, avrebbe dovuto indurre
9 l'attore ad un maggiore approfondimento del profilo in esame, se del caso ricercando la copia del provvedimento giudiziario di cui la visura catastale riportava gli estremi (data, autorità, repertorio) e la cui individuazione sarebbe stata ancora più agevole se fossero stati ricercati i nominativi dei condividenti di ed eseguite le dovute Controparte_6
ispezioni complete in relazione a questi.
Tanto non può che condurre al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
Infine, non ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi alcun danno per la parte appellata che non sia ristorabile attraverso la rifusione delle spese processuali.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. 147/22, in base allo scaglione da euro 5.001,00 ad euro 26.000,00 e ai valori minimi per tutte le fasi, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto esaminate e della mancanza di attività istruttoria nel presente grado. Il valore della controversia è calcolato, ai sensi dell'art. 15 c.p.c., moltiplicando il reddito dominicale dei terreni (83,25 euro totali) per duecento, poiché trattasi di causa relativa alla proprietà, per un totale di euro 16.650,00.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 78/2021 del Tribunale di Parte_1
IL (ex Rossano), depositata in data 9.04.2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata per le ragioni di cui in motivazione;
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avanzata dall'appellata;
3. condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.906,00 oltre rimb. forf.
[...]
10 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Serafina
Golino;
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 14.3.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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