CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 25/02/2026, n. 2924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2924 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2924/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16389/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081737308000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081737308000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081737308000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201489/2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201489/2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201489/2021 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1936/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249081737308000, notificata in data 15 agosto 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con cui è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 55.282,29, relativo a tributi erariali per l'anno d'imposta 2015.
L'intimazione, infatti, trae origine dall'avviso di accertamento n. TK501F201489/2021, emesso ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973.
La ricorrente ha dedotto la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
la nullità dell'intimazione per omessa allegazione del titolo;
la decadenza dell'azione accertativa e di riscossione;
l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento in data
9 dicembre 2021, effettuata presso l'indirizzo estero di residenza della contribuente, nonché ha eccepito l'inammissibilità delle doglianze attinenti all'atto presupposto.
Ha anche precisato, in ogni caso, che l'accertamento prodromico all' intimazione impugnata è stato tempestivamente notificato, considerato che, per l'anno di imposta 2015, in caso di omessa presentazione della dichiarazione come nel caso di specie, l'art. 43 DPR 600/1973, allora vigente, al comma 2 recitava
“Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.
Il termine ultimo per la notifica dell'accertamento spirava in data 31.12.2021 e, quindi, la notifica avvenuta in data 09.12.2021 è sicuramente tempestiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che l'avviso di accertamento n. TK501F201489/2021 è stato regolarmente notificato alla ricorrente in data 9 dicembre 2021, entro il termine decadenziale previsto dall'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, applicabile ai casi di omessa dichiarazione per l'anno d'imposta
2015.
La notifica è risultata effettuata presso l'indirizzo estero di residenza della contribuente (Palo Alto - USA), secondo le modalità previste dalla normativa vigente, come comprovato dagli atti prodotti dall'Ufficio resistente, e senza che ci sia stata contestazione sul punto da parte della ricorrente. La notifica è stata eseguita correttamente per compiuta giacenza come attestano le notazioni N/L (Left notice – “lasciato avviso” con indicazione della data 30 ottobre 2021) e RTS (Return to sender – “restituito al mittente”).
La ricorrente non ha impugnato l'avviso di accertamento nei termini di legge, con la conseguenza che lo stesso è divenuto definitivo e non più sindacabile.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata non ha integrato un nuovo e autonomo atto impositivo, ma ha costituito atto meramente consequenziale, impugnabile esclusivamente per vizi propri, che, nel caso di specie, non sono stati validamente dedotti.
Le eccezioni relative alla mancata notifica, alla decadenza e alla prescrizione del credito riguardano profili afferenti all'atto presupposto e, quindi per quanto prima detto, risultano inammissibili, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 546/1992.
Parimenti infondata risulta la doglianza relativa all'omessa allegazione dell'avviso di accertamento all'intimazione, non essendo previsto alcun obbligo di allegazione in presenza di un atto già ritualmente notificato e divenuto definitivo.
Ne consegue che l'azione di riscossione è stata legittimamente esercitata e che le somme intimate sono dovute ed esigibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.000,00.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ES EN AS IR
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIRGA TOMMASO, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16389/2024 depositato il 05/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081737308000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081737308000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249081737308000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201489/2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201489/2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F201489/2021 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1936/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249081737308000, notificata in data 15 agosto 2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, con cui è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 55.282,29, relativo a tributi erariali per l'anno d'imposta 2015.
L'intimazione, infatti, trae origine dall'avviso di accertamento n. TK501F201489/2021, emesso ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 600/1973.
La ricorrente ha dedotto la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
la nullità dell'intimazione per omessa allegazione del titolo;
la decadenza dell'azione accertativa e di riscossione;
l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento in data
9 dicembre 2021, effettuata presso l'indirizzo estero di residenza della contribuente, nonché ha eccepito l'inammissibilità delle doglianze attinenti all'atto presupposto.
Ha anche precisato, in ogni caso, che l'accertamento prodromico all' intimazione impugnata è stato tempestivamente notificato, considerato che, per l'anno di imposta 2015, in caso di omessa presentazione della dichiarazione come nel caso di specie, l'art. 43 DPR 600/1973, allora vigente, al comma 2 recitava
“Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del Titolo I, l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata”.
Il termine ultimo per la notifica dell'accertamento spirava in data 31.12.2021 e, quindi, la notifica avvenuta in data 09.12.2021 è sicuramente tempestiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince che l'avviso di accertamento n. TK501F201489/2021 è stato regolarmente notificato alla ricorrente in data 9 dicembre 2021, entro il termine decadenziale previsto dall'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, applicabile ai casi di omessa dichiarazione per l'anno d'imposta
2015.
La notifica è risultata effettuata presso l'indirizzo estero di residenza della contribuente (Palo Alto - USA), secondo le modalità previste dalla normativa vigente, come comprovato dagli atti prodotti dall'Ufficio resistente, e senza che ci sia stata contestazione sul punto da parte della ricorrente. La notifica è stata eseguita correttamente per compiuta giacenza come attestano le notazioni N/L (Left notice – “lasciato avviso” con indicazione della data 30 ottobre 2021) e RTS (Return to sender – “restituito al mittente”).
La ricorrente non ha impugnato l'avviso di accertamento nei termini di legge, con la conseguenza che lo stesso è divenuto definitivo e non più sindacabile.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata non ha integrato un nuovo e autonomo atto impositivo, ma ha costituito atto meramente consequenziale, impugnabile esclusivamente per vizi propri, che, nel caso di specie, non sono stati validamente dedotti.
Le eccezioni relative alla mancata notifica, alla decadenza e alla prescrizione del credito riguardano profili afferenti all'atto presupposto e, quindi per quanto prima detto, risultano inammissibili, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 546/1992.
Parimenti infondata risulta la doglianza relativa all'omessa allegazione dell'avviso di accertamento all'intimazione, non essendo previsto alcun obbligo di allegazione in presenza di un atto già ritualmente notificato e divenuto definitivo.
Ne consegue che l'azione di riscossione è stata legittimamente esercitata e che le somme intimate sono dovute ed esigibili.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
2.000,00.
Così deciso in Roma, 21 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
ES EN AS IR