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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/06/2025, n. 2782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2782 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4696/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4696/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...], CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Roberto Capasso e Maria Passariello, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento provvidenze economiche di cui al Decreto di Omologa Rg. 6930/2022 del
20/09/2023- assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, esponeva di aver ottenuto in data 20.09.2023 nell'ambito del procedimento per Atp n. R.G. 6930/2022, decreto di omologa di riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario d'invalidità ex L.222/84 con decorrenza dalla domanda amministrativa del Luglio 2020; che nonostante la notifica in data
03/10/2023 del Decreto di Omologa unitamente al modello AP70 l'Ente non aveva provveduto ad erogare la prestazione nei termini di legge. Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale per sentire condannare l' al pagamento della CP_1 prestazione richiesta a decorrere dal mese di luglio 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per avvenuta liquidazione della prestazione, come da comunicazione di liquidazione in atti, con pagamento della prestazione nel mese di marzo 2025.
Con note del 17.06.2025, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata materia del contendere con condanna dell'Ente alle spese di lite stante l'avvenuto pagamento della prestazione in data successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento della prestazione da parte dell' (cfr. comunicazione di liquidazione e cedolino marzo 2025), abbia CP_1 soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per CP_1 compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 19/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4696/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato il [...] a [...], CF: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Roberto Capasso e Maria Passariello, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento provvidenze economiche di cui al Decreto di Omologa Rg. 6930/2022 del
20/09/2023- assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. 222/84
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/04/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, esponeva di aver ottenuto in data 20.09.2023 nell'ambito del procedimento per Atp n. R.G. 6930/2022, decreto di omologa di riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'assegno ordinario d'invalidità ex L.222/84 con decorrenza dalla domanda amministrativa del Luglio 2020; che nonostante la notifica in data
03/10/2023 del Decreto di Omologa unitamente al modello AP70 l'Ente non aveva provveduto ad erogare la prestazione nei termini di legge. Tanto premesso adiva l'intestato Tribunale per sentire condannare l' al pagamento della CP_1 prestazione richiesta a decorrere dal mese di luglio 2020, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per avvenuta liquidazione della prestazione, come da comunicazione di liquidazione in atti, con pagamento della prestazione nel mese di marzo 2025.
Con note del 17.06.2025, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata materia del contendere con condanna dell'Ente alle spese di lite stante l'avvenuto pagamento della prestazione in data successiva al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto delle dichiarazioni dei procuratori costituiti e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento della prestazione da parte dell' (cfr. comunicazione di liquidazione e cedolino marzo 2025), abbia CP_1 soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per CP_1 compensi professionali ed € 43,00 per spese di contributo, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 19/06/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano