Ordinanza collegiale 10 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
Sentenza 21 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 4 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 25 giugno 2024
Ordinanza collegiale 30 agosto 2024
Ordinanza collegiale 15 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/10/2025, n. 7746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7746 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07746/2025REG.PROV.COLL.
N. 10604/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10604 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Procida, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del TAR Campania (sez. VI), n. -OMISSIS-/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale e uditi per la parte appellante l’avvocato Luigi Maria D'Angioletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’odierno appellante ha nel tempo realizzato sul proprio fondo, sito nel comune di Procida, plurime opere edilizie in assenza dei prescritti titoli abilitati ed ha ottenuto, per quanto rileva nella presente sede, i seguenti titoli in sanatoria:
- permesso di costruire in sanatoria n. 33/2016 del 24/05/2016, rilasciato dal Comune di Procida ai sensi della L. n. 47/1985 e L. n. 724/1994 (di seguito per brevità anche “condono”), previo parere favorevole di compatibilità paesaggistica prot. n. 21071 del 27.11.2015 reso dalla competente Soprintendenza; detto provvedimento, anche sulla base di quanto indicato nel menzionato parere della Soprintendenza, conteneva delle “prescrizioni”, id est “l’abbattimento degli ampliamenti post 1994” e la eliminazione, di “tutti gli elementi in tegole”, oltre “alle prescrizioni dettate dalla commissione per il paesaggio nella seduta del 22/07/2015” che contemplavano la demolizione delle “opere come descritte in relazione e nei grafici esplicativi” con la riqualificazione della parte pertinenziale dietro presentazione di apposita e successiva istanza; il termine contemplato per l’adempimento delle prescrizioni era di ventiquattro mesi dal rilascio del titolo in sanatoria;
- permesso di costruire in sanatoria n. 61/2018 del 16/03/2018, rilasciato dal Comune odierno appellato ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (di seguito anche “accertamento di conformità”), previo accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 D.lgs. 42/2004 tramite parere favorevole espresso dalla competente Soprintendenza prot. n. 1216 del 24/01/2018 e dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune n. 30 del 28/02/2018.
In seguito, le due amministrazioni coinvolte hanno adottato i seguenti atti, impugnati dall’odierno appellante con il ricorso di primo grado:
- provvedimento della Soprintendenza prot. n. 15227 del 5/11/2020 con cui, a seguito di una segnalazione della Procura della Repubblica, si è disposto l’annullamento d’ufficio, ex art. 21nonies L. n. 241/1990, del parere favorevole n. 1216/2018 cit., in considerazione della circostanza per cui la documentazione trasmessa ai fini della richiesta di parere “ non ha fatto menzione di alcuna sussistenza di una RESA [ id est ordine di demolizione delle opere abusive adottato nell’ambito del procedimento penale] , né della mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere espresso da questa Soprintendenza relativamente alle istanze di condono ex L. n. 47/1985 e L. n. 724/1994” e, pertanto, l’accertamento di conformità paesaggistica è stato rilasciato “sulla base di un falso presupposto in quanto le preesistenze erano illegittime ”;
- ordinanza del Comune prot. n. 19781 del 10.11.2020, di “annullamento in autotutela” dei permessi di costruire in sanatoria n. 33/2016 e n. 61/2018 citt., con contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi, motivata, inter alia , con riferimento alla consulenza tecnica resa dal CTU Arch.-OMISSIS- nell’ambito del procedimento penale riguardante gli illeciti edilizi afferenti al medesimo immobile e all’annullamento d’ufficio disposto dalla Soprintendenza di cui si è detto sopra.
Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso proposto, con cui l’-OMISSIS- aveva avanzato plurime doglianze avverso gli atti impugnati, fondando la propria articolata motivazione - ci si limita qui ad una sintesi - sulla circostanza per cui il provvedimento di condono n. 33/2016 è “inefficace” o, comunque “non si è perfezionato”, in quanto non sono state ottemperate nei termini le prescrizioni ivi previste non essendo state demolite le opere successive al 1994, così come sarebbe dimostrato dalla richiesta di proroga al tal fine presentata dall’odierno appellante in data 23 maggio 2018. Dalla mancanza di efficacia del condono, o comunque dal suo mancato perfezionamento, discenderebbe, secondo la sentenza del Tar, la legittimità dell’annullamento d’ufficio anche del successivo provvedimento di accertamento di conformità urbanistica n. 61/2018.
Il sig. -OMISSIS- ha proposto appello avverso detta sentenza articolando sei motivi
Con il primo mezzo (ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CENSURE SVOLTE DALL’ISTANTE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA, CONTRADDITTORIETA’ E GENERICITA’ DELLA MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLOGICITA’. CONTRADDITTORIETA’], l’appellante deduce che le prescrizioni contenute nel provvedimento di condono sono state tutte regolarmente e tempestivamente ottemperate, come sarebbe dimostrato dalla relazione tecnica di parte prodotta in giudizio e dalla Comunicazione di inizio attività libera dal medesimo presentata in data 20.11.2017 al Comune di Procida avente ad oggetto l'inizio dei lavori di ordinaria manutenzione necessari per ottemperare alle dette prescrizioni. Altresì, ad avviso dell’appellante la mancata esecuzione delle prescrizioni avrebbe potuto condurre “al più all'esercizio del potere sanzionatorio ed agli atti impositivi della loro esecuzione (e ciò anche alla luce della natura straordinaria delle procedure di condono) e giammai all'annullamento del titolo che non poteva essere disposto, sostanzialmente, ipso iure ; è evidente, infatti, che le questioni dedotte non attengono alla legittimità del processo genetico del provvedimento, ma, al più, alla sua esecuzione”.
Con il secondo motivo [ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CENSURE SVOLTE DALL’ISTANTE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA, CONTRADDITTORIETA’ E GENERICITA' DELLA MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’], l’appellante impugna il capo della sentenza con cui il Tar ha ritenuto tempestivo l’atto oggetto di giudizio evidenziando che l’odierno appellante, nelle istanze inoltrate agli enti competenti, avrebbe rappresentato una situazione di fatto diversa da quella reale. Ad avviso dell’appellante, “nei grafici allegati sia all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica che all'istanza di accertamento di compatibilità urbanistica presentate dal sig. -OMISSIS- è stato rappresentato uno stato dei luoghi perfettamente conforme a quello reale, con l 'indicazione specifica delle opere realizzate prima del 1994 per le quali è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 33/2016 (locali agricoli, corpo di fabbrica adibito ad abitazione con adiacente terrazzo); delle opere realizzate in epoca successiva al 1994, destinate ad essere demolite in ottemperanza alle prescrizioni indicate nel detto permesso di costruire n. 33/2016 e per le quali originariamente era stata presentata istanza di permesso di costruire in sanatoria in data 4.11.2013 (locale adibito a cucina, forno, locale cantina, manufatto adibito a garage-deposito); delle opere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica ed urbanistica (porticato); ed infine delle opere oggetto della domanda di condono ai sensi della L. n. 326/2003 (ampliamento del corpo di fabbrica)”.
Con il terzo mezzo (ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CENSURE SVOLTE DALL’ISTANTE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21- NONIES DELLA L. 7.08.1990 N. 241. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER INSUFFICIENZA, INADEGUATEZZA, CONTRADDITTORIETA' E GENERICITA' DELLA MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLOGICITA' CONTRADDITTORIETA'], l’appellante impugna il capo della sentenza con cui il Tar ha ritenuto che l’inottemperanza del privato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di condono conferma il carattere “in toto” abusivo del complesso edilizio e giustifica e rende necessitati gli atti impugnati. Sul punto, l’appellante deduce che il decreto con il quale la Soprintendenza ha disposto l'annullamento in autotutela del parere favorevole prot. n. 1216 cit., trova il suo unico e solo presupposto nella ritenuta erronea rappresentazione dello stato dei luoghi che il richiedente avrebbe esposto in sede di presentazione dell'istanza di accertamento di conformità paesaggistica e tale presupposto, per le ragioni già esposte col terzo mezzo, non sussiste.
Con il quarto motivo (ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. ERRONEA VALUTAZIONE DELLE CENSURE SVOLTE DALL’ISTANTE. CONTRADDITTORIETA’. ILLOGICITA’ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE), l’appellante ripropone la censura, rigettata dal Tar, con cui sostiene che il Comune ha annullato d’ufficio entrambi i titoli in sanatoria precedentemente rilasciati ed ha posto a fondamento della propria ordinanza il precedente provvedimento della Soprintendenza di annullamento d’ufficio. Tuttavia, il Comune non si sarebbe avveduto del fatto che la Soprintendenza ha provveduto ad annullare unicamente il parere favorevole prot. n. 1216 del 24.01.2018 che ha poi condotto al rilascio del permesso in sanatoria n. 61/2018, lasciando impregiudicati gli effetti del precedente parere favorevole prot. n. 21071/2015, che rappresentava invece, dal suo canto, il presupposto dell’altro titolo in sanatoria (permesso in sanatoria n. 33/2016).
Con il quinto motivo (ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E SS. L. N. 241/90. MANCATA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE. CONTRADDITTORIETA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA), l’appellante lamenta la lesione delle garanzie partecipative procedimentali deducendo che:
- “nel provvedimento conclusivo di annullamento prot. n. 15227 del 5/11/2020 disposto dalla Soprintendenza non solo non si è tenuto conto delle osservazioni procedimentali presentate dall'interessato in sede partecipativa, ma addirittura in esso è stato affermato erroneamente che ‘non sono pervenute alcune controdeduzioni in merito’ a seguito della comunicazione di avvio del procedimento”;
- l’amministrazione comunale, sebbene abbia dato atto della presentazione di memorie partecipative da parte del ricorrente, non ha minimamente chiarito le ragioni in base alle quali ha ritenuto di non poter aderire alle osservazioni pervenute.
Con il sesto motivo (ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO. OMESSA PRONUNCIA SUL QUINTO MOTIVO DI RICORSO IN PRIMO GRADO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS), l’appellante ripropone il quinto motivo del ricorso di primo grado, non esaminato dal Tar, con cui sostiene che la Soprintendenza non avrebbe potuto autonomamente annullare d’ufficio il parere di compatibilità paesaggistica. L’appellante osserva che, nel caso di specie, l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune non risulta essere mai stata annullata e, dunque, “il presupposto per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria risulta essere ancora in piedi con conseguente: a) violazione del principio del contrarius actus da parte dell'amministrazione comunale; b) adozione di un provvedimento di riesame da parte dell'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse paesaggistico in totale carenza di potere”.
Nel corso del giudizio di appello, durante il quale si è costituito il Ministero appellato al fine di resistere al gravame proposto, il Collegio ha disposto una Consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto i seguenti due quesiti:
- “Dica il c.t.u. se l’odierno appellante ha ottemperato alle prescrizioni imposte nel parere favorevole di compatibilità paesaggistica prot. n. 21071 del 27.11.2015 e nel successivo permesso di costruire in sanatoria n. 33/2016, segnatamente in ordine alla demolizione di tutte le opere realizzate successivamente al 1994 accertando, ove possibile, le date in cui l’appellante ha ottemperato a tali prescrizioni al fine di verificare se siano intervenute nel termine di 24 mesi fissato dal permesso in sanatoria n. 33/2016”;
- “Dica il c.t.u. se l’odierno appellante ha operato una falsa rappresentazione della realtà, anche con riguardo allo stato dei luoghi, nell’ambito delle domande di condono, dell’istanza di accertamento di conformità paesaggistica e della successiva istanza di accertamento di conformità urbanistica dal medesimo presentate”.
Il 28 marzo 2025 il CTU ha depositato la propria relazione finale e, all’udienza del 18 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
Il CTU ha risposto al primo quesito accertando che l’odierno appellante non ha ottemperato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di condono.
In particolare, il CTU ha dato atto che il fabbricato è stato in buona parte demolito nel 2023 in esecuzione della RESA. Tuttavia, utilizzando le foto aeree storiche presenti su Google Earth a partire dall’anno 2016 e sino all’anno 2023, il CTU ha riscontrato che le opere fuori terra realizzate dopo il 1994 non sono state demolite entro il termine di ventiquattro mesi così come era stato prescritto dal provvedimento di condono. Il CTU ha, difatti, evidenziato come tali manufatti siano ancora totalmente visibili nelle foto risalenti al 2019. I medesimi manufatti risultano solo in parte demoliti nell’aprile 2021 mentre la demolizione totale è avvenuta nel 2023 in esecuzione della procedura di RESA di cui si è detto.
Il CTU, altresì, ha evidenziato come la conferma del fatto che le opere realizzate dopo il 1994 non siano state demolite entro il termine di due anni dal rilascio del condono si riscontra nell’istanza, presentata dall’odierno appellante al Comune in data 23 maggio 2018, con la quale veniva chiesta una proroga per realizzare gli interventi di demolizione.
La relazione del CTU è adeguatamente motivata e supportata da un’adeguata documentazione probatoria. Del resto, le contestazioni al riguardo avanzate dall’appellante, che sostiene di aver completamente ottemperato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di condono, sono generiche e prive di idoneo supporto documentale.
Né colgono nel segno le contestazioni dell’appellante in ordine all’utilizzabilità delle immagini di Google Earth. Si tratta, difatti, di documenti utilizzabili come prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Anche laddove dette immagini non forniscano piena certezza in ordine alla data in cui sono state scattate, nel caso di specie, come si è detto, l’inottemperanza del privato alle prescrizioni contenute nel condono è corroborata sia da plurime foto che da elementi ulteriori, quali l’istanza di proroga di cui si è detto.
Pertanto, è infondata la prospettazione del ricorrente che, nell’ambito del primo motivo, sostiene di aver ottemperato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di condono.
L’accertata inottemperanza dell’odierno appellante alle prescrizioni contenute nel provvedimento di condono comporta l’inefficacia del medesimo (per completezza, sebbene nel presente giudizio non si discuta della legittimità di un provvedimento di condono contenente delle prescrizioni, si veda sul punto Cons. St., sez. VI, 9 novembre 2018, n. 6327, sulla scorta di un orientamento più generale che da tempo ammette l’apposizione di elementi accidentali al provvedimento amministrativo).
È del pari infondata la tesi del ricorrente, sostenuta sempre nell’ambito del primo motivo, secondo cui il Comune non avrebbe potuto disporre l’annullamento d’ufficio del provvedimento di condono.
Deve considerarsi che l’atto del Comune oggetto dell’odierno giudizio, nella parte in cui riguarda il precedente provvedimento di condono, nonostante il nomen iuris impiegato non è sussumibile nel genus dei provvedimenti di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. n. 241/1990. L’atto, difatti, non fa valere un’illegittimità originaria del provvedimento di “primo grado”, ma accerta la sopravvenuta inefficacia del medesimo a causa dell’inottemperanza del privato alle prescrizioni ivi contenute. Sul punto, l’atto comunale è espressione della potestà di vigilanza che l’amministrazione civica doverosamente esercita in materia edilizia e così come il Comune potrebbe adottare delle sanzioni, come riconosciuto dal medesimo appellante, così può previamente accertare la sussistenza dei relativi presupposti, dichiarando ovvero accertando l’inefficacia del titolo sanante in ragione del mancato rispetto delle sue prescrizioni recanti delle condizioni incidenti sull’efficacia del titolo medesimo.
Passando all’esame del secondo motivo, con cui si lamenta la violazione del termine di cui all’art. 21nonies L. n. 241/1990, deve osservarsi quanto segue.
Quanto all’ “annullamento” del precedente provvedimento di condono, si è detto che l’atto adottato dal Comune non è invero inquadrabile quale provvedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21nonies L. n. 241/1990 e, pertanto, la censura dell’appellante è al riguardo fuori fuoco.
Quanto all’annullamento, invece, del provvedimento di conformità urbanistica, si è qui in presenza di un provvedimento di annullamento d’ufficio ex art. 21nonies L. n. 241/1990 e risultano rispettate le previsioni di detta disposizione.
Il CTU, nel rispondere al secondo quesito posto, ha riscontrato che il privato, “dal punto di vista planimetrico” non è incorso in false rappresentazioni della realtà “in modo sostanziale”, salve lievi difformità metriche del tutto tollerabili.
Deve, tuttavia, evidenziarsi che l’appellante, nell’ambito delle istanze dirette ad ottenere l’accertamento di compatibilità paesaggistica e il provvedimento di conformità urbanistica, ha del tutto omesso di dare conto dell’esistenza della RESA, profilo non esaminato dal CTU che ha limitato la propria indagine alle planimetrie prodotte dal privato.
Tale omissione dichiarativa, che emerge dalla documentazione in atti, viene evidenziata nella motivazione del provvedimento di autotutela della Soprintendenza, a sua volta richiamato dal provvedimento del Comune, e rispetto a tale profilo l’appellante non avanza specifiche contestazioni. La circostanza relativa all’esistenza di una RESA costituisce un elemento rilevante e determinante per l’esito del procedimento amministrativo e l’omissione di tale informazione nelle istanze presentate alla Soprintendenza e al Comune rappresenta una falsa rappresentazione dei fatti che, ai sensi dell’art. 21nonies, comma 2bis, L. n. 241/1990, legittima l’amministrazione ad agire in autotutela senza limiti di tempo.
È appena il caso di evidenziare, altresì, che il provvedimento di conformità urbanistica, e il presupposto parere della Soprintendenza, sono stati adottati quando ancora era pendente il termine di due anni entro il quale il privato avrebbe dovuto effettuare le demolizioni prescritte con il condono. Si è quindi in presenza di una peculiare situazione in cui l’accertamento della compatibilità paesaggistica e il provvedimento di conformità urbanistica sono stati adottati sulla base di un presupposto - id est l’efficacia del provvedimento di condono e, quindi, lo stato legittimo della preesistenza - che solo in seguito si è potuto accertare come insussistente.
È altresì infondato il terzo mezzo, con cui l’appellante contesta la motivazione del provvedimento della Soprintendenza che poggerebbe unicamente su un’insussistente falsa rappresentazione operata dal privato. Anzitutto, come già visto, la falsa rappresentazione dei fatti vi è stata laddove l’odierno appellante ha omesso di dare conto dell’esistenza della RESA. Inoltre, la censura non considera come tale provvedimento della Soprintendenza motivi in modo puntuale anche con riferimento all’inottemperanza del privato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di condono e, quindi, allo stato illegittimo delle preesistenze rispetto alle quali era stato rilasciato il parere di compatibilità paesaggistica.
Anche il quarto motivo, con cui si censura la motivazione dell’atto del Comune, è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, detta motivazione non si fonda unicamente sul provvedimento di “autotutela” adottato dalla Soprintendenza. L’ordinanza Comunale è legittimamente ed esaurientemente motivata per relationem al provvedimento della Soprintendenza, che ha preso in esame il carattere in toto abusivo dell’immobile, nonché alla CTU dell’arch. -OMISSIS-effettuata in ambito penale e che ha esaminato complessivamente la situazione di fatto e di diritto del detto immobile. Pertanto, l’atto adottato dal Comune è adeguatamente motivato sia con riferimento all’“annullamento” del pregresso condono sia con riguardo all’annullamento del provvedimento di conformità urbanistica.
Il quinto motivo è infondato risultando corretta, anche sotto tale profilo, la motivazione del Tar che ha evidenziato la natura vincolata degli atti adottati e, quindi, la non annullabilità degli stessi per violazioni di tipo formale ex art. 21ocites, comma 2, L. n. 241/1990. Ad ogni modo, può altresì evidenziarsi che il Comune ha dato atto della memoria procedimentale depositata dal privato e, pur non esaminandola analiticamente, ha comunque adottato una motivazione nel complesso idonea a confutare le deduzioni fatte valere con tale memoria.
Da ultimo, il Collegio ritiene infondato anche il sesto motivo. Pur ove si voglia seguire la tesi secondo cui la Soprintendenza non avrebbe potuto annullare autonomamente il proprio parere di compatibilità paesaggistica ma, in base alla regola del contrarius actus , avrebbe dovuto sollecitare il Comune ad avviare un procedimento di autotutela, tale scansione procedimentale è stata rispettata. Difatti, la Soprintendenza dapprima ha annullato il proprio precedente parere e, a fronte di tale determinazione dall’amministrazione statale, il Comune ha a propria volta annullato il provvedimento di conformità urbanistica. Né coglie nel segno la censura dell’appellante che lamenta che il Comune avrebbe annullato d’ufficio solamente il provvedimento di conformità urbanistica e non anche l’autorizzazione di compatibilità paesaggistica ad esso presupposta rilasciata dagli uffici comunali. Difatti, l’amministrazione non era onerata di annullare d’ufficio tutti gli atti presupposti al provvedimento di conformità urbanistica e, comunque, dalla motivazione del provvedimento emerge come l’amministrazione civica abbia inteso annullare implicitamente anche l’autorizzazione di compatibilità paesaggistica.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, l’appello deve essere respinto siccome infondato.
Stante la complessità e peculiarità delle questioni trattate, le spese di lite del presente grado devono essere integralmente compensate tra le parti.
Altresì, in ragione della soccombenza, le spese e i compensi del CTU devono essere poste definitivamente a carico dell’appellante rinviandosi la relativa liquidazione ad un successivo provvedimento da adottarsi a seguito della presentazione, da parte del CTU, della nota spese ex art. art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Pone definitivamente a carico dell’appellante il compenso del CTU da liquidarsi con successivo provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.