Art. 1. 1. Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 , recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 dicembre 1995, n. 532, 16 febbraio 1996, n. 62, e 12 aprile 1996, n. 201 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 dicembre 1995, n. 532, 16 febbraio 1996, n. 62, e 12 aprile 1996, n. 201 .