CASS
Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
Massime • 1
La designazione del nuovo difensore della parte civile comporta l'obbligo del rilascio, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., di una nuova procura speciale, la cui mancanza determina la cessazione della partecipazione al giudizio della parte e l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/04/2023, n. 28293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28293 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso chiedendo che siano dichiarati inammissibili i motivi di ricorso sub nn. 1 e 2 del difensore NN ed il motivo di ricorso sub n. 1 del difensore IU. A nessuna conclusione giunge con riferimento al motivi sub n. 2 dell'avvocato IU. E presente l'avvocato TRIULZI FEDERICO del foro di MILANO in difesa di TI CE che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato MINNITI ROSARIO del foro di MILANO in difesa di TI CE che conclude riportandosi ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28293 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 23 maggio 2022 la Corte di appello di Milano ha condannato CO IN alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 423, 425 n. 2 e 4, 61 n. 5 cod. pen. commesso in data 11 marzo 2018, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 23 aprile 2021. Egli è stato condannato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, alla quale è stata liquidata una provvisionale di 50.000 euro. 1.1. Secondo i giudici di merito l'imputato ha cagionato un incendio mediante il lancio di tre oggetti incandescenti, tipo Molotov, nel piazzale della s.p.a. Alfa Maceri, ove si trovava un ingente quantitativo di materiale infiammabile, in particolare carta a riciclo, approfittando di circostanze di tempo e luogo tali da limitare la difesa privata e pubblica, avendo agito nelle prime ore di una domenica mattina, in coincidenza con la chiusura settimanale della ditta e il cambio-turno dei vigilanti. La prova della penale responsabilità dell'imputato consiste nella individuazione dell'autore del fatto, tramite le videocamere di sorveglianza e di quelle poste sulle strade adiacenti al luogo dell'incendio, in un uomo giunto alla guida di un'auto Porsche Cayenne avente la targa del veicolo che egli aveva in uso. L'esame del GPS montato su quel veicolo dimostra inoltre che la mattina del fatto esso è partito dalla residenza del IN e si è poi fermato nei pressi del luogo dell'incendio, come rilevato dalle varie telecamere di sorveglianza. Anche l'aggancio delle celle da parte del telefono cellulare dell'imputato è coerente con gli spostamenti del predetto veicolo. La Corte di appello ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle videoriprese, ed ha confermato la sufficienza probatoria degli elementi raccolti, respingendo le obiezioni e le ipotesi alternative, avanzate peraltro dal solo difensore e mai dall'imputato, rimasto assente. Anche la qualificazione giuridica del fatto è stata ritenuta corretta. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso CO IN con due distinti atti, predisposti dai propri difensori avv. Rosario NN e avv. Federico IU. 3. Il ricorso predisposto dall'avv. NN è articolato in due motivi. 3.1. Con il primo si eccepisce la contraddittorietà della motivazione riguardo all'identificazione dell'autore del reato, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen. 3.1.1. Dopo avere brevemente riepilogato i principi in merito alla valutazione della prova indiziaria, alla luce del concetto di 'ragionevole dubbio', e in merito 2 alla nozione di indizio grave, preciso e concordante, il ricorrente evidenzia che nel caso di specie non è stata accertata la sussistenza di alcun movente, ed è illogica e contraddittoria la sentenza di appello, che lo ha individuato in una situazione di concorrenzialità indiretta tra l'impresa vittima dell'incendio e la società del IN, concorrenzialità in realtà inesistente, come viene dettagliatamente spiegato, sottolineando in particolare che il IN non ha tratto alcun vantaggio dal danno subito dalla Alfa Maceri s.p.a., né è stato danneggiato da quest'ultima in una gara pubblica di appalto svoltasi l'anno prima e vinta da una società del IN. 3.1.2. La mancata individuazione di un movente inficia l'intero compendio indiziario, basato solo sul fatto che l'auto in uso al IN ha sostato presso la s.p.a. Alfa Maceri in tempi compatibili con lo scoppio dell'incendio, ma senza accertare l'identità della persona che avrebbe lanciato gli ordigni incendiari. I giudici di merito hanno affermato che detta persona è il IN, ma non vi è una corrispondenza fisica con questi, in particolare quanto a corporatura, andatura e capigliatura, e comunque la scarsa qualità delle immagini impedisce un'identificazione certa. Sul punto, la Corte di appello non ha valutato in modo autonomo le censure contenute nell'atto di appello, e si è limitata a ripetere quanto affermato dal Tribunale senza esaminare approfonditamente la consulenza svolta dalla difesa, che ha escluso con certezza la corrispondenza con l'imputato. Tale mancata corrispondenza rende plausibile la tesi alternativa proposta, dell'essere stato il fatto commesso da altra persona, che avrebbe costretto il IN a consegnargli il veicolo. 3.1.3. Tale tesi alternativa è l'unica che può spiegare le incongruenze circa gli spostamenti dell'auto la mattina del fatto, in particolare una sua sosta presso un hotel posto a un chilometro circa dall'Alfa Maceri s.p.a., un errore nell'imboccare l'uscita della tangenziale, la irragionevolezza di utilizzare un veicolo dotato di GPS, il fatto che cinque mesi dopo questa vicenda altri soggetti abbiano commesso la stessa azione, lanciando due bottiglie incendiarie nel piazzale della s.p.a. Alfa Maceri. La certa estraneità del IN a questo secondo episodio dimostra chiaramente che entrambi i fatti hanno avuto una matrice estorsiva, riconducibile ai gruppi di criminalità organizzata all'epoca operanti nella zona. E' illogica la motivazione con cui i giudici di appello hanno affermato trattarsi di vicende con modalità del tutto diverse, atteso che le uniche differenze sono nel numero degli ordigni lanciati, nella loro mancanza di innesco e nel luogo da cui tale lancio è avvenuto. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso l'avv. NN censura l'erroneità della motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, «ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.» 3 3.2.1. Come già sostenuto davanti al Tribunale, il fatto doveva essere qualificato come un mero danneggiamento seguito da incendio, in quanto l'intenzione dell'autore era solo quella di creare un danno, e l'incendio si è sviluppato per cause diverse e imprevedibili. Infatti il materiale ammassato nel piazzale era bagnato dalla pioggia che cadeva da due giorni, e l'incendio si è sviluppato per la presenza imprevedibile di materiale fortemente infiammabile, come affermato dai consulenti della difesa. L'incendio si è sviluppato dopo soli due minuti dal lancio degli ordigni ma la carta, essendo un prodotto combustibile, non è infiammabile neppure se asciutta, per cui nel piazzale doveva esserci del materiale, ad esémpio della benzina, la cui presenza era però imprevedibile proprio perché quel luogo era destinato a deposito di carta. La motivazione con cui la Corte di appello ha respinto queste obiezioni è illogica, in quanto si afferma che la Alfa Maceri s.p.a. riciclava anche carta contenente materiale infiammabile, come la plastica, che esso non era bagnato perché ricoverato sotto una tettoia, e che tali aspetti erano noti al IN, il quale aveva agito con dolo incendiario quanto meno eventuale. Nessun accertamento è stato però svolto circa la natura del materiale presente sul piazzale, per cui l'affermazione della Corte di appello è apodittica e indimostrata. Apodittica e illogica è anche l'affermazione che detto materiale non fosse bagnato, atteso che quella tettoia era aperta su tre lati e il materiale aveva quanto meno assorbito l'umidità dell'aria. Infine proprio l'esperienza del IN nel settore di riciclo della carta gli consentiva di ritenere che sul piazzale vi fosse solo della carta non infiammabile. La Corte di appello ha poi spiegato in modo illogico un ulteriore movimento dell'auto, cioè il fatto di soffermarsi subito dopo il divampare dell'incendio, affermando che il IN ha inteso accertarsi di avere raggiunto lo scopo desiderato. Dagli elementi sopra detti, tale movimento è dovuto caso mai alla sorpresa nel vedere svilupparsi un incendio così vasto ed immediato. Anche il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto che l'evento fu molto più grave di quello da voluto dall'imputato, tanto da concedergli, per tale motivo, le attenuanti generiche. 4. Anche il ricorso predisposto dall'avv. IU è articolato in due motivi. 4.1. Con il primo eccepisce l'inutilizzabilità delle videoriprese e l'erroneità della motivazione relativa a tale eccezione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Secondo il ricorrente esse hanno la natura di 'dato informatico' e non di mero documento, come affermato dalla sentenza impugnata, per cui nell'acquisizione doveva essere rispettata la procedura prevista dall'art. 354, comma 2, cod.proc.pen. Infatti i filmati acquisiti sono registrati su un hard-disk, e sono visibili solo attraverso l'uso di un computer e di 4 specifici programmi di riproduzione video. Nel presente caso l'acquisizione non è avvenuta in modo tale da assicurarne la conservazione e impedirne l'alterazione, perché essi non sono stati mai formalmente sequestrati, e solo dopo circa cinquanta giorni dall'acquisizione si è proceduto ad effettuarne una copia, giorni in cui la Polizia ha "lavorato" su di essi. Non è condivisibile l'affermazione della Corte di appello, che l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 354, comma 2, cod.proc.pen. sia priva di sanzione, trattandosi di un mezzo di prova di cui non può attestarsi l'assenza di manomissione. E' altresì errata l'ulteriore affermazione, che i diritti della difesa non sarebbero stati lesi stante la consegna all'imputato di una copia dei filmati, perché la copia è stata realizzata dopo la manomissione, senza quindi mai consegnare i filmati "originali" bensì solo gli spezzoni ritenuti utili ai fini di indagine. Ne consegue la inutilizzabilità della prova stessa. Peraltro tale inutilizzabilità sussiste anche qualificando tali atti come 'documenti', perché la loro acquisizione è avvenuta senza una verbalizzazione che indichi l'identità degli autori dell'operazione e che riporti la sottoscrizione del pubblico ufficiale operante. 4.2. Con il secondo motivo censura l'inosservanza della legge penale e l'illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione alla partecipazione in appello della parte civile, benché rappresentata da un soggetto non legittimato. Come esposto ai giudici di appello, in data 24 settembre 2021 il difensore della parte civile rinunciò.al mandato e in data 28 settembre 2021 un nuovo difensore depositò la nomina fiduciaria rilasciata dal presidente del Consiglio di Amministrazione della s.p.a. Alfa Maceri, DR AM, ma l'imputato eccepì il mancato conferimento al nuovo difensore di una nuova procura ai sensi dell'art. 100 cod.proc.pen. La Corte, contraddittoriamente, respinse l'eccezione asserendo che la procura era stata conferita in data 27 settembre 2021, ma dichiarò inammissibile l'appello proposto dal nuovo difensore perché il presidente del C.d.A. era privo del potere di rappresentare la società in giudizio. La mancanza di tale potere di rappresentanza, però, privava di valida procura il nuovo difensore, che quindi non poteva, a sua volta, rappresentare la società in giudizio. La procura prevista dall'art. 100 cod.proc.pen., peraltro, si intende conferita per un determinato grado di giudizio, e la nomina di un nuovo difensore imponeva il conferimento a questi della procura speciale prevista da detta norma. Il principio di immanenza della parte civile non dispensa la stessa dal rispetto delle forme previste dal codice di rito, ed essa non può stare in giudizio senza il ministero di un difensore munito della necessaria procura;
la nomina di un nuovo difensore privo però di detta procura, e quindi non legittimato, rappresenta una revoca tacita della costituzione di parte civile. 5 4.2.1. Nell'ambito di questo motivo di ricorso l'imputato censura anche la violazione dell'art. 592 cod.proc.pen., per averlo la Corte di appello condannato a rifondere le spese alla parte civile, pur avendo dichiarato inammissibile l'atto di appello da questa presentato. La norma citata impone la condanna alle spese processuali della parte privata che risulta soccombente, e quindi la parte civile doveva essere condannata a rifondere le spese in favore dell'imputato, quale sua controparte. 5. Il Procuratore generale ha chiesto, anche con memoria scritta, dichiararsi il ricorso inammissibile;
non presenta, però, alcuna conclusione in relazione al motivo inerente la legittimità della presenza della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, e deve essere accolto nei limiti sotto precisati. 2. Il primo motivo del ricorso predisposto dall'avv. NN è inammissibile perché propone una mera rivalutazione degli indizi e delle prove a carico dell'imputato, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che sul punto è completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica. Deve ricordarsi che la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Anche la recente sentenza Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, ribadisce nella motivazione che «al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e 6 valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa». Inoltre in questo caso «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (ibidem). 2.1. Non è quindi compito di questa Corte riesaminare le singole prove e i singoli indizi, e valutare se la loro interpretazione alternativa, prospettata dal ricorrente, sia preferibile a quella seguita dai giudici di merito: il provvedimento impugnato contiene una motivazione congrua e completa, avendo i giudici di appello nuovamente esaminato tali elementi alla luce delle osservazioni e delle contestazioni mosse dalla difesa, ed avendo essi raggiunto, all'esito di tale rivalutazione, una conclusione non manifestamente illogica quanto alla sussistenza di una prova che impone la condanna dell'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio», In particolare, dalla pagina 9 alla pagina 12 della sentenza la Corte di appello riesamina in modo dettagliato le prove ritenute decisive, respingendo in modo logico tutte le critiche contenute nell'atto di appello ed evidenziando anche l'inattendibilità delle diverse interpretazioni suggerite dalla difesa. 2.2. Anche nel presente ricorso, come già nell'atto di appello, il ricorrente suggerisce una tesi alternativa sfornita di qualunque elemento a sostegno, e che peraltro non è stata mai riferita dall'imputato, il quale non 'ha neppure mai denunciato di avere subito il furto dell'auto e del suo telefono cellulare, ovvero di essere stato costretto a consegnare tali beni ad un altro soggetto. Tale tesi viene approfonditamente valutata dalla sentenza impugnata, e la sua infondatezza è stata quindi motivata in modo logico e non contraddittorio, conseguentemente ritenendo che essa non sia idonea a creare quel «ragionevole dubbio» che impedisce una pronuncia di condanna. Sul punto deve ribadirsi che, secondo questa Corte, «il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, sopra citata). Nel presente caso la Corte di appello ha sottolineato, alla pagina 10 della sentenza, che la tesi alternativa dell'intervento di un terzo uomo che avrebbe usato l'auto dell'imputato, su cui peraltro era rimasto il suo telefono cellulare, «già rappresenta un salto logico rispetto agli 7 elementi di prova in atti», ed inoltre «la circostanza che tale uomo non fosse complice del IN, ma agisse contro la volontà del medesimo, è frutto di un ulteriore e ancor più ampio salto logico». Nel respingere tale tesi difensiva e nel ritenere inesistente un ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza dell'imputato, la Corte di appello ha quindi applicato correttamente il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello 'ragionevole', ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile.» (Sez. 3, n. 5602 del 21/10/2021, Rv. 281647) 2.3. Deve infine sottolinearsi, stante la questione specificamente posta dal ricorrente, che «L'assenza di movente ... è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo ... o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione.» (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Rv, 281109). 2.4. Anche il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. NN è manifestamente infondato. La diversità tra le due fattispecie di reato è molto chiara, e la sentenza impugnata motiva in modo congruo e logico, alle pagine 12 e 13, le ragioni della ritenuta qualificazione della condotta come delitto di incendio e non di mero danneggiamento, sia per le caratteristiche del luogo e della merce incendiata, sia soprattutto per la sussistenza, nell'autore, del dolo generico proprio del reato di cui all'art. 423 cod.pen., deducibile dalle modalità dell'azione, dal lancio di ben tre ordigni incendiari, dalla consapevolezza della natura infiammabile del materiale collocato nel piazzale e dall'allontanamento dopo il divampare dell'incendio, senza allertare le forze dell'ordine al fine di evitare ulteriori e gravi conseguenze. Anche in questo motivo il ricorrente sollecita alla Corte una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova, in presenza di una motivazione non carente, né manifestamente illogica o contraddittoria. 3. Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. IU è infondato, in quanto si basa su una interpretazione della natura dei filmati acquisiti che contrasta con quella da sempre affermata da questa Corte, a partire dalla sentenza Sezioni Unite n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267, secondo cui «Le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, 8 non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen.» Tali filmati costituiscono, quindi, un mero documento, e non possono essere qualificati come 'dato informatico solo perché registrati e conservati su un supporto digitale, essendo questo solamente il mezzo che ne consente una migliore visibilità, e che peraltro ne assicura la conservazione in modo conforme all'originale, riportando traccia di ogni eventuale manipolazione. La giurisprudenza di legittimità è ancora oggi concorde con il principio sopra enunciato, ed anche recentemente ha ribadito che «Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.» (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Rv. 279345) e che «Le videoregistrazioni degli impianti di sicurezza costituiscono documenti ex art. 234 cod. proc. pen. acquisiti e conservati in forma digitale, ciò che permette di estrarne identiche riproduzioni in un numero indefinito di esemplari pienamente utilizzabili come prova, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione» (Sez. 6, n. 15838 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275541). 3.1. In merito, poi, all'affermazione di inutilizzabilità di questa prova perché i video non sono mai stati formalmente sequestrati, ma conservati e 'lavorati' dalla Polizia per circa cinquanta giorni, deve essere applicato il seguente principio: «In tema di prova documentale, sono utilizzabili i filmati che, realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate, sono stati conservati per un tempo superiore a quello consentito dall'art. 11 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, atteso che la protezione accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta ed è subvalente rispetto all'esigenza di acquisizione probatoria propria del processo penale. (Fattispecie in cui sono stati ritenuti utilizzabili i filmati degli impianti di videosorveglianza posti a presidio della sicurezza di una caserma, acquisiti e conservati per diversi mesi senza l'adozione di alcun provvedimento di sequestro e senza informare la Procura).» (Sez. 1, n. 27850 del 02/12/2020, dep.2021, Rv. 281638). Nella motivazione, questa sentenza ha altresì affermato che «Nessuna sanzione di nullità o inutilizzabilità presidia, poi, l'obbligo della polizia giudiziaria di verbalizzazione di specifici atti espressamente indicati dagli artt. 357 e 373 cod.proc.pen. e in generale, di documentazione delle attività svolte, comprese quelle dirette ad individuare delle fonti di prova, ... mentre la disciplina di cui all'art. 354, comma 2, cod.proc.pen., che prevede l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici o telematici acquisiti a quelli originali, non è pertinentemente invocata, tanto più che ... il ricorrente non ha nemmeno prospettato una possibile alterazione delle 9 immagini». Anche nel presente ricorso il ricorrente si limita ad insinuare il dubbio di una manipolazione di detti video ma, in concreto, non indica quale alterazione essi presentino o quale difformità abbiano apportato rispetto al quadro probatorio, mentre l'affermazione di una loro inutilizzabilità solo perché non sono stati mai sequestrati o perché la loro acquisizione non sarebbe stata formalmente verbalizzata è infondata, non essendo tali formalità accompagnate da una simile sanzione. 4. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. IU è invece fondato, e deve essere accolto. Risulta accertato già dalla Corte di appello che il soggetto che ha conferito al nuovo difensore la procura speciale per rappresentare in giudizio la parte civile, cioè il presidente del Consiglio di Amministrazione della s.p.a. Alfa Maceri, era privo del relativo potere, in quanto lo statuto societario prevedeva che egli esercitasse la rappresentanza in giudizio della società e nominasse difensori solo previa delibera del Consiglio di Amministrazione, delibera che non è stata mai adottata. La Corte di appello ha descritto tale situazione alle pagine 7 e 8 della sentenza, ma ne ha tratto solo la decisione di dichiarare inammissibile l'appello proposto dal nuovo difensore della parte civile, essendo questi privo del necessario potere, e quindi non legittimato. Non ha invece accolto l'ulteriore richiesta dell'imputato, di dichiarare nulla o tacitamente revocata la costituzione di parte civile, affermando che la necessaria procura ai sensi dell'art. 100 cod.proc.pen. era stata tempestivamente conferita al nuovo difensore dal legale rappresentante della società, cioè il presidente del Consiglio di Amministrazione. 4.1. Tale decisione è palesemente contraddittoria. Se gli atti di nomina del difensore e di conferimento della procura a rappresentare in giudizio la parte civile sono stati sottoscritti da un soggetto privo del necessario potere, in quanto non è stata mai adottata la delibera che attribuiva al presidente del CdA tale potere, il difensore nominato è del tutto privo di legittimazione. Ne consegue che la parte civile non poteva più stare in giudizio, essendo venuto meno il soggetto munito del necessario potere di rappresentanza tecnica, richiesto dall'art. 100 cod.proc.pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «La designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale della parte civile comporta, a pena di nullità della costituzione, l'obbligo di rilascio di nuova procura speciale al difensore successivamente nominato, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., ma non la necessità della rinnovazione della costituzione in giudizio». (Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Rv. 279975). La designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale della parte civile richiede il conferimento di una nuova procura, ai sensi dell'art. 100 cod.proc.pen., anche se 10 tale sostituzione avvenga nei gradi successivi al primo, perché il principio di immanenza della parte civile richiede comunque che essa sia presente in giudizio nelle forme della rappresentanza tecnica stabilite dalla legge. Sul punto questa Corte ha espresso il seguente principio, che deve essere confermato: «È illegittima l'ordinanza con cui il giudice di merito rigetti la richiesta di esclusione della parte civile che abbia revocato il proprio difensore omettendo di rilasciare una nuova procura speciale al nuovo difensore, in quanto il principio di immanenza della parte civile non vale ad escludere il rispetto delle forme che regolano la sua presenza nel processo ed, in particolare, la previsione, ex art. 100 cod. proc. pen., per la quale la parte civile sta in giudizio a mezzo di un difensore munito di procura speciale, con la conseguenza che la designazione di un nuovo difensore comporta il rilascio di altra procura speciale al legale successivamente designato, a pena di nullità della costituzione» (Sez. 5, n. 3519 del 02/12/2009, dep.2010, Boscolo, Rv. 245845). 4.2. L'effetto del venir meno di un rappresentante tecnico validamente nominato è stato indicato, in varie pronunce, come una sopravvenuta nullità della costituzione o una revoca tacita di tale costituzione: si vedano, in particolare, Sez. 5, n. 43479 del 18/03/2015, Rv. 265226, secondo cui «Si ha revoca tacita della costituzione di parte civile, ai sensi degli artt. 82 e 523 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la parte civile revochi il proprio difensore nominandone un altro, ma ometta di conferire a quest'ultimo la procura speciale per legittimarlo allo "ius postulandi", ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., non potendo tale situazione ritenersi sanata dalla presenza personale della parte in udienza» e, in motivazione, la sentenza Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Rv. 279975 sopra citata. Tali conclusioni, però, non appaiono applicabili quando, come nel presente caso, la costituzione sia stata effettuata in modo corretto nel corso del giudizio di primo grado, e la mancata nomina del procuratore speciale si verifichi solo nel corso - del giudizio di secondo grado. Ciò perché la costituzione effettuata legittimamente nel termine previsto dall'art. 79 cod.proc.pen. produce il suo effetto anche per i gradi successivi, e perché la revoca tacita della costituzione è prevista, dall'art. 82, comma 2, cod.proc.pen., solo nel caso della mancata precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 523 cod.proc.pen., al termine del giudizio di primo grado, tanto che è principio consolidato quello secondo cui «La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 24637 del 11 Il Presidente 06/04/2018, Rv. 273338). Il regime tassativo delle nullità, delle decadenze e delle preclusioni impedisce infatti di estendere tale effetto oltre i casi esplicitamente stabiliti dalla legge. 4.3. Il mancato conferimento al nuovo difensore della procura prescritta dall'art. 100 cod.proc.pen. comporta, però, la cessazione della partecipazione al giudizio della parte civile, e l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale. La sua costituzione, quindi, deve essere ritenuta invalida o almeno inefficace per tale sopravvenuto motivo, in quanto essa non era più una parte processuale, a partire dal secondo grado di giudizio. La Corte di appello non poteva, perciò, assumere decisioni relativamente alle richieste formulate dalla parte civile, trattandosi di soggetto processualmente inesistente, ed avrebbe dovuto, al contrario, revocare le statuizioni del giudice di primo grado, essendosi, come detto, estinto il rapporto processuale civile (si veda Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Rv. 275195). Non è invece corretta l'affermazione dell'imputato, secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto condannare la parte civile a rifondere a lui stesso le spese di rappresentanza, perché l'assenza di tale parte impediva di assumere qualunque decisione a suo carico. 4.4. Questo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, quanto alle statuizioni civili, perché emesse in favore di una parte non più presente nel processo. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto limitatamente al motivo relativo alle statuizioni civili, con annullamento senza rinvio di tale parte della sentenza impugnata, e rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che, riportandosi alla memoria depositata, ha concluso chiedendo che siano dichiarati inammissibili i motivi di ricorso sub nn. 1 e 2 del difensore NN ed il motivo di ricorso sub n. 1 del difensore IU. A nessuna conclusione giunge con riferimento al motivi sub n. 2 dell'avvocato IU. E presente l'avvocato TRIULZI FEDERICO del foro di MILANO in difesa di TI CE che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. E' presente l'avvocato MINNITI ROSARIO del foro di MILANO in difesa di TI CE che conclude riportandosi ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 28293 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 23 maggio 2022 la Corte di appello di Milano ha condannato CO IN alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 423, 425 n. 2 e 4, 61 n. 5 cod. pen. commesso in data 11 marzo 2018, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 23 aprile 2021. Egli è stato condannato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile, alla quale è stata liquidata una provvisionale di 50.000 euro. 1.1. Secondo i giudici di merito l'imputato ha cagionato un incendio mediante il lancio di tre oggetti incandescenti, tipo Molotov, nel piazzale della s.p.a. Alfa Maceri, ove si trovava un ingente quantitativo di materiale infiammabile, in particolare carta a riciclo, approfittando di circostanze di tempo e luogo tali da limitare la difesa privata e pubblica, avendo agito nelle prime ore di una domenica mattina, in coincidenza con la chiusura settimanale della ditta e il cambio-turno dei vigilanti. La prova della penale responsabilità dell'imputato consiste nella individuazione dell'autore del fatto, tramite le videocamere di sorveglianza e di quelle poste sulle strade adiacenti al luogo dell'incendio, in un uomo giunto alla guida di un'auto Porsche Cayenne avente la targa del veicolo che egli aveva in uso. L'esame del GPS montato su quel veicolo dimostra inoltre che la mattina del fatto esso è partito dalla residenza del IN e si è poi fermato nei pressi del luogo dell'incendio, come rilevato dalle varie telecamere di sorveglianza. Anche l'aggancio delle celle da parte del telefono cellulare dell'imputato è coerente con gli spostamenti del predetto veicolo. La Corte di appello ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle videoriprese, ed ha confermato la sufficienza probatoria degli elementi raccolti, respingendo le obiezioni e le ipotesi alternative, avanzate peraltro dal solo difensore e mai dall'imputato, rimasto assente. Anche la qualificazione giuridica del fatto è stata ritenuta corretta. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso CO IN con due distinti atti, predisposti dai propri difensori avv. Rosario NN e avv. Federico IU. 3. Il ricorso predisposto dall'avv. NN è articolato in due motivi. 3.1. Con il primo si eccepisce la contraddittorietà della motivazione riguardo all'identificazione dell'autore del reato, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen. 3.1.1. Dopo avere brevemente riepilogato i principi in merito alla valutazione della prova indiziaria, alla luce del concetto di 'ragionevole dubbio', e in merito 2 alla nozione di indizio grave, preciso e concordante, il ricorrente evidenzia che nel caso di specie non è stata accertata la sussistenza di alcun movente, ed è illogica e contraddittoria la sentenza di appello, che lo ha individuato in una situazione di concorrenzialità indiretta tra l'impresa vittima dell'incendio e la società del IN, concorrenzialità in realtà inesistente, come viene dettagliatamente spiegato, sottolineando in particolare che il IN non ha tratto alcun vantaggio dal danno subito dalla Alfa Maceri s.p.a., né è stato danneggiato da quest'ultima in una gara pubblica di appalto svoltasi l'anno prima e vinta da una società del IN. 3.1.2. La mancata individuazione di un movente inficia l'intero compendio indiziario, basato solo sul fatto che l'auto in uso al IN ha sostato presso la s.p.a. Alfa Maceri in tempi compatibili con lo scoppio dell'incendio, ma senza accertare l'identità della persona che avrebbe lanciato gli ordigni incendiari. I giudici di merito hanno affermato che detta persona è il IN, ma non vi è una corrispondenza fisica con questi, in particolare quanto a corporatura, andatura e capigliatura, e comunque la scarsa qualità delle immagini impedisce un'identificazione certa. Sul punto, la Corte di appello non ha valutato in modo autonomo le censure contenute nell'atto di appello, e si è limitata a ripetere quanto affermato dal Tribunale senza esaminare approfonditamente la consulenza svolta dalla difesa, che ha escluso con certezza la corrispondenza con l'imputato. Tale mancata corrispondenza rende plausibile la tesi alternativa proposta, dell'essere stato il fatto commesso da altra persona, che avrebbe costretto il IN a consegnargli il veicolo. 3.1.3. Tale tesi alternativa è l'unica che può spiegare le incongruenze circa gli spostamenti dell'auto la mattina del fatto, in particolare una sua sosta presso un hotel posto a un chilometro circa dall'Alfa Maceri s.p.a., un errore nell'imboccare l'uscita della tangenziale, la irragionevolezza di utilizzare un veicolo dotato di GPS, il fatto che cinque mesi dopo questa vicenda altri soggetti abbiano commesso la stessa azione, lanciando due bottiglie incendiarie nel piazzale della s.p.a. Alfa Maceri. La certa estraneità del IN a questo secondo episodio dimostra chiaramente che entrambi i fatti hanno avuto una matrice estorsiva, riconducibile ai gruppi di criminalità organizzata all'epoca operanti nella zona. E' illogica la motivazione con cui i giudici di appello hanno affermato trattarsi di vicende con modalità del tutto diverse, atteso che le uniche differenze sono nel numero degli ordigni lanciati, nella loro mancanza di innesco e nel luogo da cui tale lancio è avvenuto. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso l'avv. NN censura l'erroneità della motivazione riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, «ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen.» 3 3.2.1. Come già sostenuto davanti al Tribunale, il fatto doveva essere qualificato come un mero danneggiamento seguito da incendio, in quanto l'intenzione dell'autore era solo quella di creare un danno, e l'incendio si è sviluppato per cause diverse e imprevedibili. Infatti il materiale ammassato nel piazzale era bagnato dalla pioggia che cadeva da due giorni, e l'incendio si è sviluppato per la presenza imprevedibile di materiale fortemente infiammabile, come affermato dai consulenti della difesa. L'incendio si è sviluppato dopo soli due minuti dal lancio degli ordigni ma la carta, essendo un prodotto combustibile, non è infiammabile neppure se asciutta, per cui nel piazzale doveva esserci del materiale, ad esémpio della benzina, la cui presenza era però imprevedibile proprio perché quel luogo era destinato a deposito di carta. La motivazione con cui la Corte di appello ha respinto queste obiezioni è illogica, in quanto si afferma che la Alfa Maceri s.p.a. riciclava anche carta contenente materiale infiammabile, come la plastica, che esso non era bagnato perché ricoverato sotto una tettoia, e che tali aspetti erano noti al IN, il quale aveva agito con dolo incendiario quanto meno eventuale. Nessun accertamento è stato però svolto circa la natura del materiale presente sul piazzale, per cui l'affermazione della Corte di appello è apodittica e indimostrata. Apodittica e illogica è anche l'affermazione che detto materiale non fosse bagnato, atteso che quella tettoia era aperta su tre lati e il materiale aveva quanto meno assorbito l'umidità dell'aria. Infine proprio l'esperienza del IN nel settore di riciclo della carta gli consentiva di ritenere che sul piazzale vi fosse solo della carta non infiammabile. La Corte di appello ha poi spiegato in modo illogico un ulteriore movimento dell'auto, cioè il fatto di soffermarsi subito dopo il divampare dell'incendio, affermando che il IN ha inteso accertarsi di avere raggiunto lo scopo desiderato. Dagli elementi sopra detti, tale movimento è dovuto caso mai alla sorpresa nel vedere svilupparsi un incendio così vasto ed immediato. Anche il giudice di primo grado aveva infatti ritenuto che l'evento fu molto più grave di quello da voluto dall'imputato, tanto da concedergli, per tale motivo, le attenuanti generiche. 4. Anche il ricorso predisposto dall'avv. IU è articolato in due motivi. 4.1. Con il primo eccepisce l'inutilizzabilità delle videoriprese e l'erroneità della motivazione relativa a tale eccezione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. Secondo il ricorrente esse hanno la natura di 'dato informatico' e non di mero documento, come affermato dalla sentenza impugnata, per cui nell'acquisizione doveva essere rispettata la procedura prevista dall'art. 354, comma 2, cod.proc.pen. Infatti i filmati acquisiti sono registrati su un hard-disk, e sono visibili solo attraverso l'uso di un computer e di 4 specifici programmi di riproduzione video. Nel presente caso l'acquisizione non è avvenuta in modo tale da assicurarne la conservazione e impedirne l'alterazione, perché essi non sono stati mai formalmente sequestrati, e solo dopo circa cinquanta giorni dall'acquisizione si è proceduto ad effettuarne una copia, giorni in cui la Polizia ha "lavorato" su di essi. Non è condivisibile l'affermazione della Corte di appello, che l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 354, comma 2, cod.proc.pen. sia priva di sanzione, trattandosi di un mezzo di prova di cui non può attestarsi l'assenza di manomissione. E' altresì errata l'ulteriore affermazione, che i diritti della difesa non sarebbero stati lesi stante la consegna all'imputato di una copia dei filmati, perché la copia è stata realizzata dopo la manomissione, senza quindi mai consegnare i filmati "originali" bensì solo gli spezzoni ritenuti utili ai fini di indagine. Ne consegue la inutilizzabilità della prova stessa. Peraltro tale inutilizzabilità sussiste anche qualificando tali atti come 'documenti', perché la loro acquisizione è avvenuta senza una verbalizzazione che indichi l'identità degli autori dell'operazione e che riporti la sottoscrizione del pubblico ufficiale operante. 4.2. Con il secondo motivo censura l'inosservanza della legge penale e l'illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione alla partecipazione in appello della parte civile, benché rappresentata da un soggetto non legittimato. Come esposto ai giudici di appello, in data 24 settembre 2021 il difensore della parte civile rinunciò.al mandato e in data 28 settembre 2021 un nuovo difensore depositò la nomina fiduciaria rilasciata dal presidente del Consiglio di Amministrazione della s.p.a. Alfa Maceri, DR AM, ma l'imputato eccepì il mancato conferimento al nuovo difensore di una nuova procura ai sensi dell'art. 100 cod.proc.pen. La Corte, contraddittoriamente, respinse l'eccezione asserendo che la procura era stata conferita in data 27 settembre 2021, ma dichiarò inammissibile l'appello proposto dal nuovo difensore perché il presidente del C.d.A. era privo del potere di rappresentare la società in giudizio. La mancanza di tale potere di rappresentanza, però, privava di valida procura il nuovo difensore, che quindi non poteva, a sua volta, rappresentare la società in giudizio. La procura prevista dall'art. 100 cod.proc.pen., peraltro, si intende conferita per un determinato grado di giudizio, e la nomina di un nuovo difensore imponeva il conferimento a questi della procura speciale prevista da detta norma. Il principio di immanenza della parte civile non dispensa la stessa dal rispetto delle forme previste dal codice di rito, ed essa non può stare in giudizio senza il ministero di un difensore munito della necessaria procura;
la nomina di un nuovo difensore privo però di detta procura, e quindi non legittimato, rappresenta una revoca tacita della costituzione di parte civile. 5 4.2.1. Nell'ambito di questo motivo di ricorso l'imputato censura anche la violazione dell'art. 592 cod.proc.pen., per averlo la Corte di appello condannato a rifondere le spese alla parte civile, pur avendo dichiarato inammissibile l'atto di appello da questa presentato. La norma citata impone la condanna alle spese processuali della parte privata che risulta soccombente, e quindi la parte civile doveva essere condannata a rifondere le spese in favore dell'imputato, quale sua controparte. 5. Il Procuratore generale ha chiesto, anche con memoria scritta, dichiararsi il ricorso inammissibile;
non presenta, però, alcuna conclusione in relazione al motivo inerente la legittimità della presenza della parte civile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, e deve essere accolto nei limiti sotto precisati. 2. Il primo motivo del ricorso predisposto dall'avv. NN è inammissibile perché propone una mera rivalutazione degli indizi e delle prove a carico dell'imputato, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, che sul punto è completa, non contraddittoria e non manifestamente illogica. Deve ricordarsi che la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Anche la recente sentenza Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, ribadisce nella motivazione che «al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e 6 valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa». Inoltre in questo caso «la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico-giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione» (ibidem). 2.1. Non è quindi compito di questa Corte riesaminare le singole prove e i singoli indizi, e valutare se la loro interpretazione alternativa, prospettata dal ricorrente, sia preferibile a quella seguita dai giudici di merito: il provvedimento impugnato contiene una motivazione congrua e completa, avendo i giudici di appello nuovamente esaminato tali elementi alla luce delle osservazioni e delle contestazioni mosse dalla difesa, ed avendo essi raggiunto, all'esito di tale rivalutazione, una conclusione non manifestamente illogica quanto alla sussistenza di una prova che impone la condanna dell'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio», In particolare, dalla pagina 9 alla pagina 12 della sentenza la Corte di appello riesamina in modo dettagliato le prove ritenute decisive, respingendo in modo logico tutte le critiche contenute nell'atto di appello ed evidenziando anche l'inattendibilità delle diverse interpretazioni suggerite dalla difesa. 2.2. Anche nel presente ricorso, come già nell'atto di appello, il ricorrente suggerisce una tesi alternativa sfornita di qualunque elemento a sostegno, e che peraltro non è stata mai riferita dall'imputato, il quale non 'ha neppure mai denunciato di avere subito il furto dell'auto e del suo telefono cellulare, ovvero di essere stato costretto a consegnare tali beni ad un altro soggetto. Tale tesi viene approfonditamente valutata dalla sentenza impugnata, e la sua infondatezza è stata quindi motivata in modo logico e non contraddittorio, conseguentemente ritenendo che essa non sia idonea a creare quel «ragionevole dubbio» che impedisce una pronuncia di condanna. Sul punto deve ribadirsi che, secondo questa Corte, «il vizio di motivazione va escluso quando il ragionamento sia effettivamente adeguato a superare il ragionevole dubbio e, per converso, sussiste quando le alternative proposte dalla difesa siano logiche e fondate su elementi di prova acquisiti al processo e regolarmente prospettati» (Sez. 2, n. 25016 del 30/06/2022, sopra citata). Nel presente caso la Corte di appello ha sottolineato, alla pagina 10 della sentenza, che la tesi alternativa dell'intervento di un terzo uomo che avrebbe usato l'auto dell'imputato, su cui peraltro era rimasto il suo telefono cellulare, «già rappresenta un salto logico rispetto agli 7 elementi di prova in atti», ed inoltre «la circostanza che tale uomo non fosse complice del IN, ma agisse contro la volontà del medesimo, è frutto di un ulteriore e ancor più ampio salto logico». Nel respingere tale tesi difensiva e nel ritenere inesistente un ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza dell'imputato, la Corte di appello ha quindi applicato correttamente il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello 'ragionevole', ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile.» (Sez. 3, n. 5602 del 21/10/2021, Rv. 281647) 2.3. Deve infine sottolinearsi, stante la questione specificamente posta dal ricorrente, che «L'assenza di movente ... è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità, allorché vi sia comunque la prova dell'attribuibilità di detta azione all'imputato, non risolvendosi il suo mancato accertamento nell'affermazione probatoria di assenza di dolo ... o, tanto meno, di assenza di coscienza e volontà dell'azione.» (Sez. 5, n. 20851 del 12/03/2021, Rv, 281109). 2.4. Anche il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. NN è manifestamente infondato. La diversità tra le due fattispecie di reato è molto chiara, e la sentenza impugnata motiva in modo congruo e logico, alle pagine 12 e 13, le ragioni della ritenuta qualificazione della condotta come delitto di incendio e non di mero danneggiamento, sia per le caratteristiche del luogo e della merce incendiata, sia soprattutto per la sussistenza, nell'autore, del dolo generico proprio del reato di cui all'art. 423 cod.pen., deducibile dalle modalità dell'azione, dal lancio di ben tre ordigni incendiari, dalla consapevolezza della natura infiammabile del materiale collocato nel piazzale e dall'allontanamento dopo il divampare dell'incendio, senza allertare le forze dell'ordine al fine di evitare ulteriori e gravi conseguenze. Anche in questo motivo il ricorrente sollecita alla Corte una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova, in presenza di una motivazione non carente, né manifestamente illogica o contraddittoria. 3. Il primo motivo del ricorso proposto dall'avv. IU è infondato, in quanto si basa su una interpretazione della natura dei filmati acquisiti che contrasta con quella da sempre affermata da questa Corte, a partire dalla sentenza Sezioni Unite n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267, secondo cui «Le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, 8 non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen.» Tali filmati costituiscono, quindi, un mero documento, e non possono essere qualificati come 'dato informatico solo perché registrati e conservati su un supporto digitale, essendo questo solamente il mezzo che ne consente una migliore visibilità, e che peraltro ne assicura la conservazione in modo conforme all'originale, riportando traccia di ogni eventuale manipolazione. La giurisprudenza di legittimità è ancora oggi concorde con il principio sopra enunciato, ed anche recentemente ha ribadito che «Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità.» (Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Rv. 279345) e che «Le videoregistrazioni degli impianti di sicurezza costituiscono documenti ex art. 234 cod. proc. pen. acquisiti e conservati in forma digitale, ciò che permette di estrarne identiche riproduzioni in un numero indefinito di esemplari pienamente utilizzabili come prova, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione» (Sez. 6, n. 15838 del 20/12/2018, dep. 2019, Rv. 275541). 3.1. In merito, poi, all'affermazione di inutilizzabilità di questa prova perché i video non sono mai stati formalmente sequestrati, ma conservati e 'lavorati' dalla Polizia per circa cinquanta giorni, deve essere applicato il seguente principio: «In tema di prova documentale, sono utilizzabili i filmati che, realizzati mediante videoriprese legittimamente effettuate, sono stati conservati per un tempo superiore a quello consentito dall'art. 11 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, atteso che la protezione accordata dalla legge alla riservatezza non è assoluta ed è subvalente rispetto all'esigenza di acquisizione probatoria propria del processo penale. (Fattispecie in cui sono stati ritenuti utilizzabili i filmati degli impianti di videosorveglianza posti a presidio della sicurezza di una caserma, acquisiti e conservati per diversi mesi senza l'adozione di alcun provvedimento di sequestro e senza informare la Procura).» (Sez. 1, n. 27850 del 02/12/2020, dep.2021, Rv. 281638). Nella motivazione, questa sentenza ha altresì affermato che «Nessuna sanzione di nullità o inutilizzabilità presidia, poi, l'obbligo della polizia giudiziaria di verbalizzazione di specifici atti espressamente indicati dagli artt. 357 e 373 cod.proc.pen. e in generale, di documentazione delle attività svolte, comprese quelle dirette ad individuare delle fonti di prova, ... mentre la disciplina di cui all'art. 354, comma 2, cod.proc.pen., che prevede l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici o telematici acquisiti a quelli originali, non è pertinentemente invocata, tanto più che ... il ricorrente non ha nemmeno prospettato una possibile alterazione delle 9 immagini». Anche nel presente ricorso il ricorrente si limita ad insinuare il dubbio di una manipolazione di detti video ma, in concreto, non indica quale alterazione essi presentino o quale difformità abbiano apportato rispetto al quadro probatorio, mentre l'affermazione di una loro inutilizzabilità solo perché non sono stati mai sequestrati o perché la loro acquisizione non sarebbe stata formalmente verbalizzata è infondata, non essendo tali formalità accompagnate da una simile sanzione. 4. Il secondo motivo del ricorso proposto dall'avv. IU è invece fondato, e deve essere accolto. Risulta accertato già dalla Corte di appello che il soggetto che ha conferito al nuovo difensore la procura speciale per rappresentare in giudizio la parte civile, cioè il presidente del Consiglio di Amministrazione della s.p.a. Alfa Maceri, era privo del relativo potere, in quanto lo statuto societario prevedeva che egli esercitasse la rappresentanza in giudizio della società e nominasse difensori solo previa delibera del Consiglio di Amministrazione, delibera che non è stata mai adottata. La Corte di appello ha descritto tale situazione alle pagine 7 e 8 della sentenza, ma ne ha tratto solo la decisione di dichiarare inammissibile l'appello proposto dal nuovo difensore della parte civile, essendo questi privo del necessario potere, e quindi non legittimato. Non ha invece accolto l'ulteriore richiesta dell'imputato, di dichiarare nulla o tacitamente revocata la costituzione di parte civile, affermando che la necessaria procura ai sensi dell'art. 100 cod.proc.pen. era stata tempestivamente conferita al nuovo difensore dal legale rappresentante della società, cioè il presidente del Consiglio di Amministrazione. 4.1. Tale decisione è palesemente contraddittoria. Se gli atti di nomina del difensore e di conferimento della procura a rappresentare in giudizio la parte civile sono stati sottoscritti da un soggetto privo del necessario potere, in quanto non è stata mai adottata la delibera che attribuiva al presidente del CdA tale potere, il difensore nominato è del tutto privo di legittimazione. Ne consegue che la parte civile non poteva più stare in giudizio, essendo venuto meno il soggetto munito del necessario potere di rappresentanza tecnica, richiesto dall'art. 100 cod.proc.pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, «La designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale della parte civile comporta, a pena di nullità della costituzione, l'obbligo di rilascio di nuova procura speciale al difensore successivamente nominato, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., ma non la necessità della rinnovazione della costituzione in giudizio». (Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Rv. 279975). La designazione di un nuovo difensore e procuratore speciale della parte civile richiede il conferimento di una nuova procura, ai sensi dell'art. 100 cod.proc.pen., anche se 10 tale sostituzione avvenga nei gradi successivi al primo, perché il principio di immanenza della parte civile richiede comunque che essa sia presente in giudizio nelle forme della rappresentanza tecnica stabilite dalla legge. Sul punto questa Corte ha espresso il seguente principio, che deve essere confermato: «È illegittima l'ordinanza con cui il giudice di merito rigetti la richiesta di esclusione della parte civile che abbia revocato il proprio difensore omettendo di rilasciare una nuova procura speciale al nuovo difensore, in quanto il principio di immanenza della parte civile non vale ad escludere il rispetto delle forme che regolano la sua presenza nel processo ed, in particolare, la previsione, ex art. 100 cod. proc. pen., per la quale la parte civile sta in giudizio a mezzo di un difensore munito di procura speciale, con la conseguenza che la designazione di un nuovo difensore comporta il rilascio di altra procura speciale al legale successivamente designato, a pena di nullità della costituzione» (Sez. 5, n. 3519 del 02/12/2009, dep.2010, Boscolo, Rv. 245845). 4.2. L'effetto del venir meno di un rappresentante tecnico validamente nominato è stato indicato, in varie pronunce, come una sopravvenuta nullità della costituzione o una revoca tacita di tale costituzione: si vedano, in particolare, Sez. 5, n. 43479 del 18/03/2015, Rv. 265226, secondo cui «Si ha revoca tacita della costituzione di parte civile, ai sensi degli artt. 82 e 523 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la parte civile revochi il proprio difensore nominandone un altro, ma ometta di conferire a quest'ultimo la procura speciale per legittimarlo allo "ius postulandi", ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., non potendo tale situazione ritenersi sanata dalla presenza personale della parte in udienza» e, in motivazione, la sentenza Sez. 5, n. 34305 del 07/10/2020, Rv. 279975 sopra citata. Tali conclusioni, però, non appaiono applicabili quando, come nel presente caso, la costituzione sia stata effettuata in modo corretto nel corso del giudizio di primo grado, e la mancata nomina del procuratore speciale si verifichi solo nel corso - del giudizio di secondo grado. Ciò perché la costituzione effettuata legittimamente nel termine previsto dall'art. 79 cod.proc.pen. produce il suo effetto anche per i gradi successivi, e perché la revoca tacita della costituzione è prevista, dall'art. 82, comma 2, cod.proc.pen., solo nel caso della mancata precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 523 cod.proc.pen., al termine del giudizio di primo grado, tanto che è principio consolidato quello secondo cui «La parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 24637 del 11 Il Presidente 06/04/2018, Rv. 273338). Il regime tassativo delle nullità, delle decadenze e delle preclusioni impedisce infatti di estendere tale effetto oltre i casi esplicitamente stabiliti dalla legge. 4.3. Il mancato conferimento al nuovo difensore della procura prescritta dall'art. 100 cod.proc.pen. comporta, però, la cessazione della partecipazione al giudizio della parte civile, e l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale. La sua costituzione, quindi, deve essere ritenuta invalida o almeno inefficace per tale sopravvenuto motivo, in quanto essa non era più una parte processuale, a partire dal secondo grado di giudizio. La Corte di appello non poteva, perciò, assumere decisioni relativamente alle richieste formulate dalla parte civile, trattandosi di soggetto processualmente inesistente, ed avrebbe dovuto, al contrario, revocare le statuizioni del giudice di primo grado, essendosi, come detto, estinto il rapporto processuale civile (si veda Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Rv. 275195). Non è invece corretta l'affermazione dell'imputato, secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto condannare la parte civile a rifondere a lui stesso le spese di rappresentanza, perché l'assenza di tale parte impediva di assumere qualunque decisione a suo carico. 4.4. Questo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, quanto alle statuizioni civili, perché emesse in favore di una parte non più presente nel processo. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto limitatamente al motivo relativo alle statuizioni civili, con annullamento senza rinvio di tale parte della sentenza impugnata, e rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore