Art. 2.
L'art. 10 dello statuto approvato con regio decreto 28 settembre 1933, n. 1280 , e' sostituito dal seguente:
Al Comitato esecutivo spetta:
1) deliberare sull'impiego dei capitali dell'Istituto secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;
2) esaminare il bilancio consuntivo dell'Istituto e i bilanci delle singole gestioni;
3) deliberare sulla costituzione di ipoteche e sui consensi per cancellazioni, surrogazioni, postergazioni e riduzioni di ipoteche e sugli svincoli di cauzioni;
4) deliberare le modalita' di concessione e di esecuzione degli appalti e di forniture;
5) deliberare su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione ed esaminare le proposte di carattere amministrativo e finanziario da sottoporre per l'approvazione del Consiglio medesimo;
6) adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Istituto salvo ratifica del Consiglio stesso alla sua prima riunione;
7) esaminare le proposte dei Comitati tecnici.
Il Comitato esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.
L'art. 10 dello statuto approvato con regio decreto 28 settembre 1933, n. 1280 , e' sostituito dal seguente:
Al Comitato esecutivo spetta:
1) deliberare sull'impiego dei capitali dell'Istituto secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;
2) esaminare il bilancio consuntivo dell'Istituto e i bilanci delle singole gestioni;
3) deliberare sulla costituzione di ipoteche e sui consensi per cancellazioni, surrogazioni, postergazioni e riduzioni di ipoteche e sugli svincoli di cauzioni;
4) deliberare le modalita' di concessione e di esecuzione degli appalti e di forniture;
5) deliberare su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione ed esaminare le proposte di carattere amministrativo e finanziario da sottoporre per l'approvazione del Consiglio medesimo;
6) adottare, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione necessari ad assicurare il regolare funzionamento dell'Istituto salvo ratifica del Consiglio stesso alla sua prima riunione;
7) esaminare le proposte dei Comitati tecnici.
Il Comitato esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni ad esso demandate da leggi, decreti e regolamenti.