CASS
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2025, n. 40399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40399 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: L'avvocato FLAVIO ROSSI ALBERTINI TIRANNI, difensore di fiducia della parte civile PLATI' VITTORIO, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e chiede l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso;
deposita conclusioni e nota spese;
l'avvocato MANUELA COSTA, difensore di fiducia dell'imputato LI NI, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
l'avvocato UN ND, difensore di fiducia dell'imputato LI NI, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40399 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 03/10/2025 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 gennaio 2025, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che affermava la responsabilità di CO GR per il delitto di diffamazione, di cui al capo 3 della rubrica, limitatamente alle condotte che verranno specificate infra, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, Vittorio Platì. Secondo i giudici di merito, l'imputato offendeva la reputazione di quest'ultimo, tramite missiva indirizzate all'autorità giudiziaria e al Consiglio dell'ordine degli Avvocati (Coa) di Catanzaro, in cui, dopo avere affermato l'inesistenza del proprio debito nei confronti di TA PO, accusava l'Avv. Platì di aver indotto la stessa PO, cliente di quest'ultimo a denunciare il GR, avvocato a sua volta, al solo fine di intentare una lite temeraria nei suoi confronti, così da ottenere il rimborso delle spese legali mediante accesso al patrocinio a spese dello Stato (così nella querela sporta dall'imputato in data 3 dicembre 2021). Inoltre, con missiva del 14 dicembre 2021, rivolta agli organi di disciplina dell'ordine degli avvocati (Coa di Catanzaro), sempre dopo aver affermato l'insussistenza del credito della PO, accusava il Platì di aver "travalicato tutti gli aspetti deontologici e normativi che, nel caso di specie, sono stati violati, rilevando una materiale compartecipazione" (tra il Platì, difensore di PO e SC, e questi ultimi) "consacrata nell'art. 110 c.p.". 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione e travisamento di prova, data l'assoluta inconciliabilità tra gli atti processuali e l'impostazione logica della decisione impugnata, alla quale pure era stato sottoposto il tema dell'assoluzione in primo grado dell'imputato con riguardo alla condotta diffamatoria posta in essere nei confronti di altro soggetto (il già ricordato SC). La Corte d'appello non ha colto il punto focale del ragionamento difensivo, che insisteva sulla legittimità della reazione dell'imputato, che intervenne soltanto in seguito alla nota del 12 agosto 2020, a firma dell'Avv. Platì, indirizzata da quest'ultimo al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catanzaro. In tale nota, il ricorrente veniva indicato come indebito percettore di somme versategli dai coniugi SC-PO a titolo di acconto della maggior somma degli onorari spettanti all'imputato. Nell'illustrare l'antefatto storico, la difesa spiega che i coniugi SC-PO avevano presentato, a partire dal 2107, plurimi esposti disciplinari e querele contro 1 l'imputato, con la finalità di sottrarsi al pagamento delle spese processuali derivanti dalla soccombenza in giudizi patrocinati, per la controparte, dall'imputato stesso. Ma soltanto con la nota del 12 agosto 2020, a firma dell'Avv. Platì, la strategia illecita dei coniugi SC divenne condivisa dal professionista, e, soltanto a quel punto, l'imputato reagì pubblicamente, per la prima volta, il 21 agosto 2020, all'ingiusta accusa (affermando, secondo la rubrica, che "SC e il suo difensore non sono nuovi a tali escamotages giudiziari"). La conseguenzialità di tale missiva rispetto a quella del Platì del 12 agosto è, del resto, resa evidente dallo stesso capo d'imputazione, ciò che rileva dal punto di vista del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 599 cod. pen., la cui applicazione era stata richiesta in sede di udienza di discussione. Allo scopo di dar risalto alle ragioni che avevano determinato la legittima reazione dell'imputato, si produceva in giudizio il provvedimento di archiviazione assunto dal Consiglio distrettuale di disciplina di Catanzaro in relazione all'esposto dell'Avv. Platì. Egualmente pretermessa è stata l'analisi dell'atto del 10 gennaio 2022, a firma dalla parte civile Platì, allegato alla denuncia-querela per diffamazione, e indirizzato a una serie di autorità giudiziarie e organi disciplinari dell'avvocatura, dal tenore chiaramente offensivo. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 595 e 51 cod. pen. Con motivazione illogica, e con inconferenti riferimenti giurisprudenziali a ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, la Corte d'appello ha dato per scontata la natura diffamatoria dell'atto con cui l'imputato si rivolgeva agli organi di disciplina e giudiziari (il riferimento è all'inoltro dell'integrazione di denunzia alla Procura delle Repubblica di Catanzaro) per l'accertamento di un fatto ritenuto illecito. È altresì illogico l'aver sottolineato, da un lato, l'esposizione dubitativa, in chiave ipotetica, del fatto da parte dell'imputato e, dall'altro, l'aver affermato come senz'altro integrato il reato di diffamazione soltanto per aver espresso un dubbio circa la correttezza dell'operato del Platì e sollecitato un controllo. L'imputato si limitava a esporre un'ipotesi, nei limiti della continenza e del diritto di critica. Del resto, il pregresso contesto di accesa conflittualità tra le parti avrebbe dovuto portare i giudici di merito 'a valutare l'applicabilità dell'art. 599 cod. pen. Infine, alcuna replica è stata fornita in merito all'incongruenza tra il contenuto della querela e la contestazione, posto che mai, in querela, il ricorrente si è riferito all'induzione, esercitata dal Platì sui suoi assistiti, a denunciare l'imputato. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, riportandosi alle conclusioni già in atti, ha chiesto 2 dichiararsi il ricorso inammissibile. La difesa di parte civile ha depositato conclusioni, adesive rispetto a quanto argomentato dal Sostituto Procuratore generale, e nota spese. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. L'analisi delle doglianze richiede alcune fondamentali premesse per ricondurre nell'ordine processuale la presente vicenda. Il primo punto da considerare è che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in motivazione, già Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550; più di recente, v. Sez. 3, n. 45996 del 03/11/2021, Gusella, n.m.). In secondo luogo, va ricordato che, nel giudizio di legittimità, non è consentita l'acquisizione di documenti attinenti al merito, dato che la Corte di cassazione non deve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità, non essendo riprodotta nel codice di rito attuale la disposizione che, nell'art. 533 di quello abrogato, riconosceva ai difensori tale facoltà (Sez.
5. n. 45139 del 23/04/2013, Rv. 257541; Sez. 3, n. 8996 del 10/02/2011, Rv. 249614; Sez. 5, n. 25897 « del 15/05/2009, Milone, Rv. 243902), eccezion fatta dei documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064 - 01). Si deve, naturalmente, trattare di profili di immediata evidenza, in quanto ciò che in sede di legittimità non è consentito è proprio il complessivo esame degli atti acquisiti al processo e attinenti al merito. Si è, infatti, specificato che, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Pmt, Rv. 277609 - 01) Si giunge, così, al terzo profilo di rilievo. Ogni qualvolta si faccia riferimento a un risultato probatorio che non sia menzionato nelle sentenze di merito, il ricorrente ha un onere di precisa indicazione della sede e del modo in cui il 3 documento sia stato prodotto, al fine di consentire a questa Corte la verifica della rituale acquisizione della fonte dalla quale emerga il risultato probatorio. Già in questa prospettiva, si osserva che il ricorso fa riferimento, all'esito di una ricostruzione incompleta dei fatti di causa - per quanto si esporrà in fra -, a due documenti: il primo è la nota del 21 agosto 2020 dell'Avv. GR, la cui assenza in atti era stata già rilevata dal giudice di primo grado e di cui non è dato conoscere, dal ricorso, quando sia stata prodotta dinanzi ai giudici di merito. Lo stesso è a dirsi della precedente nota del 12 agosto 2020 che, allegata al ricorso, non è dato intendere - perché il ricorso non lo specifica, a ciò non valendo la generica espressione secondo cui "la circostanza sarebbe debitamente documentata in atti - quando sia stata introdotta nel giudizio di merito. Peraltro, si tratta di tema che era già stato sottoposto, nelle sue linee generali, dal Tribunale, quando aveva premesso che, ai fini del decidere, avrebbero acquisito rilievo solo gli scritti e le comunicazioni confluiti in atti e non le comunicazioni alle quali le parti si erano limitate a fare cenno e che non rientravano nel patrimonio conoscitivo del giudice. Dell'applicazione di tale regola, peraltro, il ricorrente è ben consapevole, dal momento che, quando fa riferimento ad altro documento (il provvedimento di archiviazione adottato nei confronti dello stesso GR), chiarisce che è stato acquisito nel corso dell'udienza di appello. Si tratta di profili che minano in radice la premessa fattuale sulla quale si fonda l'invocata applicazione dell'esimente di cui all'art. 599, secondo comma, cod. pen. e che privano di base la doglianza di omessa motivazione sul punto da parte della Corte territoriale. Né, allo stesso fine, assume rilievo lo scritto recante la data del 10 gennaio 2022, pure richiamato in ricorso, che si colloca temporalmente a valle delle condotte diffamatorie oggetto del presente procedimento, risalenti al 3 e al 14 dicembre 2021, laddove la provocazione rappresenta una reazione a un precedente fatto ingiusto. Alla luce di tale premessa, del tutto fuori campo è la censura con la quale si apre il ricorso, che lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado (e il conseguente silenzio argomentativo della decisione della Corte d'appello), per avere escluso la portata diffamatoria delle affermazioni rivolte ai coniugi PO - SC alla luce del contesto di "reciproca esasperazione litigiosa", non valorizzando la stessa considerazione nel rapporto tra i due professionisti. Sin qui si è seguito l'ordine prescelto dal ricorrente che, nel primo motivo, ha, in particolare, concentrato le sue attenzioni sul profilo della dedotta reazione del GR alla condotta del Platì. 4 Pure, la verifica dell'esimente della provocazione rappresenta un posterius rispetto all'individuazione di una condotta diffamatoria che costituisce, in generale, il tema affrontato nel secondo motivo, anche nell'angolo prospettico dell'esercizio del diritto di critica. Sin da ora va, peraltro, osservato che, come si diceva in principio, la ricostruzione delle vicende processuali cui sono dedicate alcune preliminari considerazioni del primo motivo è incompleta, nella misura in cui omette del tutto, nel ribadire una ricostruzione dei fatti che nega l'esistenza di un credito restitutorio della PO, di dar conto - e di sviluppare pertinenti critiche - alle considerazioni svolte dal primo giudice, a proposito delle accertate alterazioni documentali sulla quietanza di pagamento relativa alle somme versate all'imputato. La questione, pur non avendo condotto a una condanna in relazione al capo A (ossia il tentativo di truffa in danno della PO), per difetto di querela, assume rilievo nella misura in cui incrina tutta la premessa dalla quale muove la giustificazione delle condotte comunicative diffamatorie serbate nei confronti dell'Avv. Platì. Ciò che emerge dalla sentenza di primo grado, confermata dalla Corte d'appello, incrina in modo irrimediabile la premessa difensiva del ricorso in quanto rende sia le allusioni contenute nelle comunicazioni (si vedano, in particolare, le affermazioni, che appaiono logicamente riassunte nel capo di imputazione, a proposito di un'artificiosa instaurazione di liti infondate per lucrare compensi con il ricorso al patrocinio a spese dello Stato, sulle quali si sollecita l'attenzione delle autorità pubbliche: pag. 13 e 14 della sentenza di primo grado) sia le affermazioni direttamente lesive della reputazione (quali l'evocazione del concorso nella commissione di reati, attraverso il riferimento all'art. 110 cod. pen., che, proprio perché proveniente da un professionista del diritto, non può essere apprezzato come un cenno atecnico;
il riferimento alla mente criminale e calunniosa della parte civile;
e, in generale, le enunciazioni puntualmente ricordate dalla sentenza del Tribunale, in particolare a pag. 14). Al riguardo, occorre aggiungere che la rilevanza scriminante del diritto di critica (si vedano, ad es., i principi ribaditi da Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 - 02) richiede innanzi tutto il fondamentale requisito della continenza, che i giudici di merito hanno esattamente ritenuto superato a fronte della gravità delle affermazioni dell'imputato, senza che la distinzione operata in ricorso, rispetto all'intemperanza, possa riuscire a superare l'ineliminabile attacco personale alla dignità della persona dell'Avv. Platì. Inoltre, oltre alla razionale correlazione con un fatto vero - e su tale profilo pesa il tema del quale si è sopra detto, relativo alla affermata inesistenza del credito restitutorio della PO -, la scriminante, anche a volerla assumere nella 5 Il presidente sua dimensione putativa, richiede la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri, Rv. 275554 - 01), laddove, nel caso di specie, il processo ha dimostrato l'alterazione, ad opera del GR, della quietanza sulla quale si fonda la pretesa insussistenza del credito dal quale hanno preso le mosse le iniziative giudiziarie dell'Avv. Platì. Ciò che, si badi, qui non assume rilievo nella dimensione dell'attribuzione di un fatto di reato direttamente correlato alla alterazione, ma come dato fattuale - il cui esame è imprescindibile alla luce delle difese svolte dallo stesso ricorrente e del dovere motivazionale che incombe sul giudice di legittimità a fronte delle critiche sollevate - che incrina il presupposto logico della scriminante invocata e della dedotta insussistenza del reato contestato. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va pronunciata, inoltre, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/10/2025 Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore generale, NICOLA LETTIERI, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. uditi i difensori: L'avvocato FLAVIO ROSSI ALBERTINI TIRANNI, difensore di fiducia della parte civile PLATI' VITTORIO, si associa alle conclusioni del Procuratore Generale e chiede l'inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso;
deposita conclusioni e nota spese;
l'avvocato MANUELA COSTA, difensore di fiducia dell'imputato LI NI, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso;
l'avvocato UN ND, difensore di fiducia dell'imputato LI NI, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 40399 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 03/10/2025 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 gennaio 2025, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che affermava la responsabilità di CO GR per il delitto di diffamazione, di cui al capo 3 della rubrica, limitatamente alle condotte che verranno specificate infra, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, Vittorio Platì. Secondo i giudici di merito, l'imputato offendeva la reputazione di quest'ultimo, tramite missiva indirizzate all'autorità giudiziaria e al Consiglio dell'ordine degli Avvocati (Coa) di Catanzaro, in cui, dopo avere affermato l'inesistenza del proprio debito nei confronti di TA PO, accusava l'Avv. Platì di aver indotto la stessa PO, cliente di quest'ultimo a denunciare il GR, avvocato a sua volta, al solo fine di intentare una lite temeraria nei suoi confronti, così da ottenere il rimborso delle spese legali mediante accesso al patrocinio a spese dello Stato (così nella querela sporta dall'imputato in data 3 dicembre 2021). Inoltre, con missiva del 14 dicembre 2021, rivolta agli organi di disciplina dell'ordine degli avvocati (Coa di Catanzaro), sempre dopo aver affermato l'insussistenza del credito della PO, accusava il Platì di aver "travalicato tutti gli aspetti deontologici e normativi che, nel caso di specie, sono stati violati, rilevando una materiale compartecipazione" (tra il Platì, difensore di PO e SC, e questi ultimi) "consacrata nell'art. 110 c.p.". 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di vizio di motivazione e travisamento di prova, data l'assoluta inconciliabilità tra gli atti processuali e l'impostazione logica della decisione impugnata, alla quale pure era stato sottoposto il tema dell'assoluzione in primo grado dell'imputato con riguardo alla condotta diffamatoria posta in essere nei confronti di altro soggetto (il già ricordato SC). La Corte d'appello non ha colto il punto focale del ragionamento difensivo, che insisteva sulla legittimità della reazione dell'imputato, che intervenne soltanto in seguito alla nota del 12 agosto 2020, a firma dell'Avv. Platì, indirizzata da quest'ultimo al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catanzaro. In tale nota, il ricorrente veniva indicato come indebito percettore di somme versategli dai coniugi SC-PO a titolo di acconto della maggior somma degli onorari spettanti all'imputato. Nell'illustrare l'antefatto storico, la difesa spiega che i coniugi SC-PO avevano presentato, a partire dal 2107, plurimi esposti disciplinari e querele contro 1 l'imputato, con la finalità di sottrarsi al pagamento delle spese processuali derivanti dalla soccombenza in giudizi patrocinati, per la controparte, dall'imputato stesso. Ma soltanto con la nota del 12 agosto 2020, a firma dell'Avv. Platì, la strategia illecita dei coniugi SC divenne condivisa dal professionista, e, soltanto a quel punto, l'imputato reagì pubblicamente, per la prima volta, il 21 agosto 2020, all'ingiusta accusa (affermando, secondo la rubrica, che "SC e il suo difensore non sono nuovi a tali escamotages giudiziari"). La conseguenzialità di tale missiva rispetto a quella del Platì del 12 agosto è, del resto, resa evidente dallo stesso capo d'imputazione, ciò che rileva dal punto di vista del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 599 cod. pen., la cui applicazione era stata richiesta in sede di udienza di discussione. Allo scopo di dar risalto alle ragioni che avevano determinato la legittima reazione dell'imputato, si produceva in giudizio il provvedimento di archiviazione assunto dal Consiglio distrettuale di disciplina di Catanzaro in relazione all'esposto dell'Avv. Platì. Egualmente pretermessa è stata l'analisi dell'atto del 10 gennaio 2022, a firma dalla parte civile Platì, allegato alla denuncia-querela per diffamazione, e indirizzato a una serie di autorità giudiziarie e organi disciplinari dell'avvocatura, dal tenore chiaramente offensivo. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 595 e 51 cod. pen. Con motivazione illogica, e con inconferenti riferimenti giurisprudenziali a ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, la Corte d'appello ha dato per scontata la natura diffamatoria dell'atto con cui l'imputato si rivolgeva agli organi di disciplina e giudiziari (il riferimento è all'inoltro dell'integrazione di denunzia alla Procura delle Repubblica di Catanzaro) per l'accertamento di un fatto ritenuto illecito. È altresì illogico l'aver sottolineato, da un lato, l'esposizione dubitativa, in chiave ipotetica, del fatto da parte dell'imputato e, dall'altro, l'aver affermato come senz'altro integrato il reato di diffamazione soltanto per aver espresso un dubbio circa la correttezza dell'operato del Platì e sollecitato un controllo. L'imputato si limitava a esporre un'ipotesi, nei limiti della continenza e del diritto di critica. Del resto, il pregresso contesto di accesa conflittualità tra le parti avrebbe dovuto portare i giudici di merito 'a valutare l'applicabilità dell'art. 599 cod. pen. Infine, alcuna replica è stata fornita in merito all'incongruenza tra il contenuto della querela e la contestazione, posto che mai, in querela, il ricorrente si è riferito all'induzione, esercitata dal Platì sui suoi assistiti, a denunciare l'imputato. 3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, riportandosi alle conclusioni già in atti, ha chiesto 2 dichiararsi il ricorso inammissibile. La difesa di parte civile ha depositato conclusioni, adesive rispetto a quanto argomentato dal Sostituto Procuratore generale, e nota spese. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. L'analisi delle doglianze richiede alcune fondamentali premesse per ricondurre nell'ordine processuale la presente vicenda. Il primo punto da considerare è che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di penale responsabilità dell'imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in motivazione, già Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550; più di recente, v. Sez. 3, n. 45996 del 03/11/2021, Gusella, n.m.). In secondo luogo, va ricordato che, nel giudizio di legittimità, non è consentita l'acquisizione di documenti attinenti al merito, dato che la Corte di cassazione non deve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità, non essendo riprodotta nel codice di rito attuale la disposizione che, nell'art. 533 di quello abrogato, riconosceva ai difensori tale facoltà (Sez.
5. n. 45139 del 23/04/2013, Rv. 257541; Sez. 3, n. 8996 del 10/02/2011, Rv. 249614; Sez. 5, n. 25897 « del 15/05/2009, Milone, Rv. 243902), eccezion fatta dei documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l'applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064 - 01). Si deve, naturalmente, trattare di profili di immediata evidenza, in quanto ciò che in sede di legittimità non è consentito è proprio il complessivo esame degli atti acquisiti al processo e attinenti al merito. Si è, infatti, specificato che, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Pmt, Rv. 277609 - 01) Si giunge, così, al terzo profilo di rilievo. Ogni qualvolta si faccia riferimento a un risultato probatorio che non sia menzionato nelle sentenze di merito, il ricorrente ha un onere di precisa indicazione della sede e del modo in cui il 3 documento sia stato prodotto, al fine di consentire a questa Corte la verifica della rituale acquisizione della fonte dalla quale emerga il risultato probatorio. Già in questa prospettiva, si osserva che il ricorso fa riferimento, all'esito di una ricostruzione incompleta dei fatti di causa - per quanto si esporrà in fra -, a due documenti: il primo è la nota del 21 agosto 2020 dell'Avv. GR, la cui assenza in atti era stata già rilevata dal giudice di primo grado e di cui non è dato conoscere, dal ricorso, quando sia stata prodotta dinanzi ai giudici di merito. Lo stesso è a dirsi della precedente nota del 12 agosto 2020 che, allegata al ricorso, non è dato intendere - perché il ricorso non lo specifica, a ciò non valendo la generica espressione secondo cui "la circostanza sarebbe debitamente documentata in atti - quando sia stata introdotta nel giudizio di merito. Peraltro, si tratta di tema che era già stato sottoposto, nelle sue linee generali, dal Tribunale, quando aveva premesso che, ai fini del decidere, avrebbero acquisito rilievo solo gli scritti e le comunicazioni confluiti in atti e non le comunicazioni alle quali le parti si erano limitate a fare cenno e che non rientravano nel patrimonio conoscitivo del giudice. Dell'applicazione di tale regola, peraltro, il ricorrente è ben consapevole, dal momento che, quando fa riferimento ad altro documento (il provvedimento di archiviazione adottato nei confronti dello stesso GR), chiarisce che è stato acquisito nel corso dell'udienza di appello. Si tratta di profili che minano in radice la premessa fattuale sulla quale si fonda l'invocata applicazione dell'esimente di cui all'art. 599, secondo comma, cod. pen. e che privano di base la doglianza di omessa motivazione sul punto da parte della Corte territoriale. Né, allo stesso fine, assume rilievo lo scritto recante la data del 10 gennaio 2022, pure richiamato in ricorso, che si colloca temporalmente a valle delle condotte diffamatorie oggetto del presente procedimento, risalenti al 3 e al 14 dicembre 2021, laddove la provocazione rappresenta una reazione a un precedente fatto ingiusto. Alla luce di tale premessa, del tutto fuori campo è la censura con la quale si apre il ricorso, che lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado (e il conseguente silenzio argomentativo della decisione della Corte d'appello), per avere escluso la portata diffamatoria delle affermazioni rivolte ai coniugi PO - SC alla luce del contesto di "reciproca esasperazione litigiosa", non valorizzando la stessa considerazione nel rapporto tra i due professionisti. Sin qui si è seguito l'ordine prescelto dal ricorrente che, nel primo motivo, ha, in particolare, concentrato le sue attenzioni sul profilo della dedotta reazione del GR alla condotta del Platì. 4 Pure, la verifica dell'esimente della provocazione rappresenta un posterius rispetto all'individuazione di una condotta diffamatoria che costituisce, in generale, il tema affrontato nel secondo motivo, anche nell'angolo prospettico dell'esercizio del diritto di critica. Sin da ora va, peraltro, osservato che, come si diceva in principio, la ricostruzione delle vicende processuali cui sono dedicate alcune preliminari considerazioni del primo motivo è incompleta, nella misura in cui omette del tutto, nel ribadire una ricostruzione dei fatti che nega l'esistenza di un credito restitutorio della PO, di dar conto - e di sviluppare pertinenti critiche - alle considerazioni svolte dal primo giudice, a proposito delle accertate alterazioni documentali sulla quietanza di pagamento relativa alle somme versate all'imputato. La questione, pur non avendo condotto a una condanna in relazione al capo A (ossia il tentativo di truffa in danno della PO), per difetto di querela, assume rilievo nella misura in cui incrina tutta la premessa dalla quale muove la giustificazione delle condotte comunicative diffamatorie serbate nei confronti dell'Avv. Platì. Ciò che emerge dalla sentenza di primo grado, confermata dalla Corte d'appello, incrina in modo irrimediabile la premessa difensiva del ricorso in quanto rende sia le allusioni contenute nelle comunicazioni (si vedano, in particolare, le affermazioni, che appaiono logicamente riassunte nel capo di imputazione, a proposito di un'artificiosa instaurazione di liti infondate per lucrare compensi con il ricorso al patrocinio a spese dello Stato, sulle quali si sollecita l'attenzione delle autorità pubbliche: pag. 13 e 14 della sentenza di primo grado) sia le affermazioni direttamente lesive della reputazione (quali l'evocazione del concorso nella commissione di reati, attraverso il riferimento all'art. 110 cod. pen., che, proprio perché proveniente da un professionista del diritto, non può essere apprezzato come un cenno atecnico;
il riferimento alla mente criminale e calunniosa della parte civile;
e, in generale, le enunciazioni puntualmente ricordate dalla sentenza del Tribunale, in particolare a pag. 14). Al riguardo, occorre aggiungere che la rilevanza scriminante del diritto di critica (si vedano, ad es., i principi ribaditi da Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022, dep. 2023, Alloro, Rv. 283964 - 02) richiede innanzi tutto il fondamentale requisito della continenza, che i giudici di merito hanno esattamente ritenuto superato a fronte della gravità delle affermazioni dell'imputato, senza che la distinzione operata in ricorso, rispetto all'intemperanza, possa riuscire a superare l'ineliminabile attacco personale alla dignità della persona dell'Avv. Platì. Inoltre, oltre alla razionale correlazione con un fatto vero - e su tale profilo pesa il tema del quale si è sopra detto, relativo alla affermata inesistenza del credito restitutorio della PO -, la scriminante, anche a volerla assumere nella 5 Il presidente sua dimensione putativa, richiede la ragionevole e giustificabile convinzione della veridicità dei fatti denunciati, lesivi dell'altrui reputazione (Sez. 5, n. 21145 del 18/04/2019, Olivieri, Rv. 275554 - 01), laddove, nel caso di specie, il processo ha dimostrato l'alterazione, ad opera del GR, della quietanza sulla quale si fonda la pretesa insussistenza del credito dal quale hanno preso le mosse le iniziative giudiziarie dell'Avv. Platì. Ciò che, si badi, qui non assume rilievo nella dimensione dell'attribuzione di un fatto di reato direttamente correlato alla alterazione, ma come dato fattuale - il cui esame è imprescindibile alla luce delle difese svolte dallo stesso ricorrente e del dovere motivazionale che incombe sul giudice di legittimità a fronte delle critiche sollevate - che incrina il presupposto logico della scriminante invocata e della dedotta insussistenza del reato contestato. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va pronunciata, inoltre, la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.600,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 03/10/2025 Il consigliere estensore