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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/11/2025, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c.
N. R.G. 8385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa NC TO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto: Altri istituti relativi alle successioni, promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Margherita Albertoni, ed Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti, ricorrente
Contro
e , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 dall'avv. Lucrezia Francesca Pulcini, ed elettivamente domiciliati come in atti,
resistenti
CONCLUSIONI
Depositate le note scritte (da intendersi in questa sede integralmente richiamate), alla udienza del 20 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha emesso la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. ha esposto quanto segue: Parte_1
, nata a [...] il [...] e deceduta a Brescia il Persona_1
06.07.2021, lasciava un testamento olografo, datato 26.06.2012, depositato fiduciariamente presso lo studio del Notaio Dott. di Brescia e un altro Persona_2 testamento olografo, datato 19.11.2020, consegnato al medesimo professionista da
; con il testamento olografo del 26.06.2012 Controparte_1 Parte_2 Persona_1
nominava quali eredi i propri nipoti, e , e disponeva
[...] Controparte_1 CP_2
a favore della di lei cugina, - e, dunque, a carico dell'eredità - un legato Parte_1 di euro 20.000,00; in suddetto scritto testualmente scriveva “(…) Persona_1 togliere € 20.000 (ventimila) euro da dare, per suo desiderio alla cugina Persona_3
in , residente a [...]”, altresì specificando
[...] Persona_4
“revoca la sua precedente disposizione testamentaria” e disponeva che lo stesso fosse
“il suo ultimo”; analoghe espressioni non sono rinvenibili nella disposizione testamentaria a data 19.11.2020, ove la testatrice precisava che l'appartamento di sua proprietà - e già oggetto della precedente disposizione testamentaria - “vada diviso equamente ai miei due nipoti” senza null'altro disporre;
i testamenti venivano pubblicati dal Notaio in Brescia, Dott. in data 29.09.2021 alla Persona_2 presenza dei testimoni, nonché di e che Controparte_1 Controparte_2 dichiaravano “di accettare puramente e semplicemente l'eredità della compianta zia signora (…)”; entrambi i testamenti lasciati dalla de cuius risultano Persona_1 essere validi e non contrastanti tra loro, poiché nel primo scritto si disponeva dell'intero patrimonio mobiliare e immobiliare, mentre nel secondo veniva ribadita soltanto l'assegnazione dell'immobile sito in Brescia alla via Renato Serra n. 2 in favore dei propri nipoti, senza revocare alcuna eventuale precedente disposizione;
la ricorrente veniva a conoscenza del lascito in proprio favore da parte della defunta cugina e personalmente chiedeva la corresponsione di quanto dovutole agli eredi della stessa;
i resistenti non hanno inteso risolvere bonariamente la questione, neanche in sede di mediazione, sicché ella si vede costretta ad adire l'autorità giudiziaria per vedere soddisfatto il proprio credito;
è evidente l'inadempimento del legato testamentario, istituto da ritenersi sussistente in questa sede, stante il tenore del testamento del 26 giugno 2012, nel quale è ravvisabile la dazione (accompagnata dallo spirito di liberalità), il beneficiario (ossia la ricorrente) ed i soggetti tenuti a sopportare la prestazione del legato (ossia i resistenti); né, poi, è intervenuta alcuna rinuncia alla attribuzione a titolo di legato, anzi la ricorrente ha fin da subito esplicitato la volontà di ricevere quanto lasciatole dalla cugina per sua espressa volontà nel testamento;
trattandosi di legato avente ad oggetto somme di denaro, l'istituto ricorrente nel caso di specie è quello del legato di genere, come tale idoneo a far nascere una obbligazione a carico degli onerati;
nel caso di specie, l'espressione “questo denaro”, contenuta nel testamento del 26.06.2012, va intesa come omnicomprensiva anche dei rapporti finanziari (titoli e conti corrente) del de cuius e non solo del saldo attivo del suo conto corrente;
risulta, quindi, palese l'inadempimento dell'onere testamentario da parte di e che mai hanno ottemperato alla volontà della de cuius Controparte_1 CP_2 che espressamente aveva lasciato una somma di denaro pari ad € 20.000,00 alla cugina odierna ricorrente;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, deduzione e conclusione respinta, così giudicare: per i motivi e le causali sopra dedotti, Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'inadempimento del legato di genere contenuto nella disposizione testamentaria a data 26.06.2012 pubblicata in data 29.09.2021 della sig.ra in capo ai sigg.ri e , e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 per l'effetto - condannare i sigg.ri e a Controparte_1 Controparte_2 corrispondere alla sig.ra la somma di € 20.000,00 oltre interessi Parte_1 maturati e maturandi dalla data della pubblicazione del testamento al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si sono costituiti in giudizio i resistenti che hanno contestato gli assunti avversi, innanzi tutto, evidenziando che il testamento del 26 giugno 2012 è stato superato, e quindi revocato, da altro testamento, intervenuto il 19 novembre 2020 (tanto evincendosi dalla locuzione: “Io dichiaro Persona_1 le mie ultime volontà”, affermazione che manifesta chiaramente la volontà della testatrice di fissare nuove disposizioni definitive, da interpretarsi quale revoca espressa del testamento del 2012). Il testamento del 2020 non menziona in alcun modo la ricorrente, né alcun legato in suo favore. Inoltre, nel testamento del 26 giugno 2012 la de cuius istituiva, sì, un legato in favore della ricorrente, ma specificava che la somma di denaro, oggetto della disposizione, fosse prelevata specificatamente dal conto corrente n. 7842/90, presso la filiale Monte dei Paschi di Siena, sita in Brescia, via Guido Zadei n. 1, il che porta a ritenere che si trattasse di un legato di specie e non di genere. Il conto corrente, indicato nel testamento, era stato però chiuso dalla testatrice anni prima della sua morte, il che rende impossibile l'esecuzione del legato, con la chiara dimostrazione che la testatrice non intendeva più attribuire la somma indicata alla sig.ra Tutto ciò premesso, hanno chiesto di accogliere le seguenti Pt_1 conclusioni: “Nel merito: rigettare la domanda attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite”.
Istruita la causa solo documentalmente, alla udienza del 20 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note in atti (da intendersi integralmente richiamate) e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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Preliminarmente, si avverte che la presente controversia sarà decisa in virtù del principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione preliminare o pregiudiziale (cfr. Cass., n. 9936/2014). Si permette, così, al Giudice di scegliere la soluzione più idonea “sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico- sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass., 12002/2014), in ossequio al principio di ragionevole durata del processo da ritenersi sovraordinato in una prospettiva costituzionalmente orientata.
Aderendo, pertanto, all'interpretazione adottata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 8 maggio 2014 n. 9936), “in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.” sarà esaminato il merito della controversia, considerandosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni sollevate dalle parti.
La domanda è infondata e va perciò rigettata per i motivi di seguito esposti.
Essenziale ai fini del decidere è la corretta qualificazione della fattispecie giuridica rilevante nel caso di specie. È documentalmente provato – e comunque non oggetto di contestazione – che la de cuius abbia disposto delle sue sostanze con due testamenti, l'uno del 26 giugno 2012 e l'altro del 2020.
Non può asserirsi, come pure vorrebbero i resistenti, che con il secondo testamento la testatrice abbia revocato le prime disposizioni, risultato al quale non può arrivarsi neanche con uno sforzo interpretativo teso comunque, come deve essere, alla massima conservazione delle volontà della persona defunta. Quantunque, infatti, la testatrice abbia dichiarato nel testamento del 2020 (testualmente) “Io dichiaro Persona_1 le mie ultime volontà”, l'espressione non può intendersi come meramente revocatoria delle precedenti disposizioni (datate 2012) dalla stessa effettuate: è evidente che le nuove ultime volontà, redatte nel 2020, si riferivano unicamente ad alcune modifiche delle disposizioni relative al bene immobile sito in Brescia alla via Renato Serra n. 2, da intendersi lasciato (comprensivo di mobilio) ai due nipoti, in pari quote. Sicché, va inteso che le disposizioni del 2012, relative agli altri lasciti, siano rimaste integre e non sono state travolte dalla nuova, successiva, manifestazione di volontà.
Ciò posto, andando ad analizzare la disposizione testamentaria oggetto di disputa, si legge nel testamento del 26 giugno 2012, con riferimento a quanto di interesse, ciò che segue: “Lascia anche ai due nipoti e tutto il denaro CP_1 Controparte_2
(risultante al momento di 350.000,00 (trecentocinquantamila) euro, ma alla fine: quanto?????) depositato presso il Banco di Brescia Ag. 70 di Via Trento, 25 Brescia. IN titoli vari su dossier N° 0155145 e su c/c n° 6636 e altro piccolissimo deposito presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Brescia Ag. 470 – ABI
[...]
sita in Brescia, Via Guido Zadei, 1, su dossier 7843/20 e c/c 7842/90. Da C.F._1 questo denaro però togliere € 20,000,00 (ventimila) euro da dare, per suo desiderio, alla cugina in , residente a [...]”. Persona_3 Persona_4
Bisogna dunque interrogarsi sulla natura del legato de quo.
Ebbene, pare fuor di dubbio trattarsi di un legato c.d. di specie e ciò in quanto la legatrice ha individuato in maniera chiara e specifica i beni oggetto del lascito, ossia i crediti derivanti dal conto corrente specificamente da ella identificato. Trattasi dunque non di una generica indicazione di beni o diritti che necessita di una individuazione, ma piuttosto dello specifico rinvio ai beni mobili di cui ella intendeva beneficiare la legataria.
Tale tesi trova conforto nell'orientamento della Suprema Corte secondo cui: 'la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte, non ha natura di legato di genere, ma di legato di specie in relazione alla percezione di quei determinati importi, essendoevidente l'intenzione del de cuius di attribuire non già un qualche ammontare di numerario, quanto il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento' (cfr. ex pluribus, Cass. 15661/2020).
Di conseguenza troverà applicazione il disposto dell'art. 649, II comma c.c.; la ricorrente ha dunque acquisito immediatamente la proprietà del diritto oggetto di lascito. Ciò determina altresì il suo diritto di pretendere la consegna della cosa, peraltro già perfettamente determinata, da colui che la detiene, senza necessità di “domandare all'onerato il possesso della cosa”, proprio perché nel caso di specie l'onerato, ossia l'erede, non è nel possesso della cosa. Il credito corrispondente al saldo del conto corrente in questione è infatti (eventualmente ed ancora) detenuto dalla banca che non potrebbe frapporre il rifiuto alla consegna del denaro giacente sul conto a fronte dell'acquisto diretto del relativo diritto da parte della legataria.
La norma di cui al terzo comma dell'art. 649 c.c. deve infatti essere interpretata in senso funzionale, trovando la propria ratio nell'ipotesi in cui la res determinata oggetto del legato di specie sia nella sfera di disponibilità dell'erede che dovrà appunto trasferirne “il possesso” al legatario;
per contro, ove la res sia detenuta da un terzo (nel caso di specie la banca, e diversamente non potrebbe essere), la richiesta del possesso
– per riprendere le parole della norma – non potrà che essere domandata a costui, senza che si richieda il preventivo interpello dell'erede che in una simile fattispecie non assume alcuna funzione degna di riconoscimento né utilità concreta.
L'attribuzione non riguarda genericamente una quantità di denaro o azioni a cui è onerato l'erede e da prendersi dal patrimonio a lui devoluto, bensì ha un oggetto specifico: denaro esistente al momento del decesso nell'istituto di credito con cui la de cuius intratteneva rapporti contrattuali con la conseguenza che, ove i beni così determinati, non vi fossero al momento dell'apertura della successione, il legato sarebbe divenuto inefficace ovvero efficace limitatamente alle quantità esistenti (art. 654 cc).
Così ragionando, è evidente che la questione della esecuzione del legato non andava proposta nei confronti degli eredi (odierni resistenti), ma unicamente nei confronti del detentore del legato, ossia la banca, ove ancora in possesso del denaro (se e ove il conto corrente fosse ancora aperto, il che è di poco interesse in questa sede, non essendo stata invocata in giudizio la banca ove giaceva il conto corrente).
Né, poi, vi è alcuna prova, e neanche allegazione, che le somme derivanti dal conto corrente siano nella disponibilità degli eredi, non risultando che la ricorrente abbia in qualche modo interpellato la banca, al fine di dare esecuzione alla disposizione testamentaria.
La domanda va quindi rigettata, in quanto infondata. Consegue a tanto la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dai resistenti che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, delle tabelle vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con l'applicazione dei valori minimi, tenuto conto del tenore delle difese e della materia oggetto del contendere).
P. Q. M.
Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dai resistenti, che liquida in euro 2.540,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso generale delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Brescia, 30 novembre 2025
Il Giudice
NC TO