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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2060 /2024
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologazione del requisito sanitario
Art. 445 bis comma 5 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
letti gli atti del procedimento promosso da (C.F. Parte_1
) contro l' C.F._1 CP_1
avente ad oggetto: ; Parte_2
rilevato che, nel termine perentorio precedentemente fissato ex art. 445-bis co.
4° cpc., le parti non hanno provveduto a depositare in cancelleria le proprie contestazioni circa le conclusioni raggiunte dal Consulente Tecnico;
letta la relazione di consulenza tecnica e rilevato che il C.t.u. ha concluso per la sussistenza del prescritto requisito sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
letto l'art. 445-bis co. 5° cpc.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze del C.T.U.;
CONDANNA
l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 CP_1 oltre iva e CPA, con distrazione a favore del procuratore avv.
SAMMARTANO GIOVANNA;
PONE definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1 decreto;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Trapani, 09/06/2025
Il G.L.
Dott.ssa Raffaela Chirco
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE LAVORO
Decreto di omologazione del requisito sanitario
Art. 445 bis comma 5 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
letti gli atti del procedimento promosso da (C.F. Parte_1
) contro l' C.F._1 CP_1
avente ad oggetto: ; Parte_2
rilevato che, nel termine perentorio precedentemente fissato ex art. 445-bis co.
4° cpc., le parti non hanno provveduto a depositare in cancelleria le proprie contestazioni circa le conclusioni raggiunte dal Consulente Tecnico;
letta la relazione di consulenza tecnica e rilevato che il C.t.u. ha concluso per la sussistenza del prescritto requisito sanitario, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
letto l'art. 445-bis co. 5° cpc.;
OMOLOGA
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze del C.T.U.;
CONDANNA
l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 CP_1 oltre iva e CPA, con distrazione a favore del procuratore avv.
SAMMARTANO GIOVANNA;
PONE definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato CP_1 decreto;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Trapani, 09/06/2025
Il G.L.
Dott.ssa Raffaela Chirco