Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 19 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3209 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Viterbo, al Viale Armando C.F._1
Diaz n. 15, presso lo studio dell'Avv. Isabella Rocchetti che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
, nato a [...] l'[...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Cardarelli n. C.F._2
6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Picchiarelli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 3 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I SI.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_3 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della respon- sabilità genitoriale nei confronti dei loro figli nati fuori dal matrimonio:
[...]
a Viterbo il 27 gennaio 2019, e , a Viterbo il 21 no- Persona_1 Persona_2
vembre 2022.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. I figli minor resteranno affidati in via condi- Persona_1 Persona_2
visa ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la casa della madre sita in Viterbo, strada Fastello n. 61.
2. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, inerenti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione natu- rale e le aspirazioni degli stessi mentre le decisioni sulle questioni di ordinaria am- ministrazione che, appartengono alla routine quotidiana, verranno assunte separa- tamente da ciascuno dei genitori e cioè in concreto da colui che in quell'occasione abbia i bambini presso di sé;
3. I genitori frequenteranno i figli nel massimo rispetto delle eSIenze scolastiche, sportive, ludiche e di svago degli stessi nelle modalità appresso indicate:
a) il padre vedrà e terrà con sé i bambini due pomeriggi e segnatamente il martedì
e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 19,30 (ore 21,00 nel periodo delle va- canze estive e di sospensione della scuola) dopo la cena quando la accompagnerà presso l'abitazione materna dove i bambini trascorreranno la notte. Ciascun geni- tore, nel caso in cui per eSIenze lavorative e/o personali non potesse tenere con sé
i figli nei giorni dagli stessi stabiliti, si farà carico di trovare persona di sua fiducia che possa occuparsi dei bambini, sostenendone i relativi costi;
b) il padre prenderà con sé i bambini a settimane alterne, dalle ore 10,00 del sabato alle ore 19,30 (ore 21,00 nel periodo delle vacanze estive e di sospensione della pag. 2 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
scuola) della domenica provvedendo a prendere e riaccompagnar Persona_3
presso la casa materna;
[...] Per_2
c) durante le festività natalizie e pasquali i minori trascorreranno con il padre, per- nottando con lo stesso, metà del periodo delle vacanze scolastiche. Ad anni alterni trascorreranno con il padre il periodo 23 dicembre – 30 dicembre (compresi) op- pure 31 Dicembre – 06 Gennaio (compresi); dall'inizio delle vacanze pasquali fino alla Pasqua con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Natale, dal
Lunedì dell'Angelo alla fine delle vacanze pasquali con l'altro genitore etc.;
d) durante il periodo delle vacanze estive i genitori potranno godere con i figli ferie esclusive, previo avviso sul periodo prescelto da comunicare entro il 31 maggio di ciascun anno, i genitori avranno la facoltà di trascorrere con i figli un periodo con- tinuativo di giorni 7. È facoltà per i genitori di vedere i bambini nel periodo di ferie esclusive godute dall'altro genitore qualora gli stessi non dovesse lasciare la città di residenza per vacanze altrove e, comunque, per massimo due ore pomeridiane da concordare tra gli stessi;
e) qualora un genitore non comunichi all'altro il periodo prescelto per le ferie, potrà comunque godere del periodo continuativo di ferie con i figli, adeguandosi ad even- tuali scelte già effettuate dall'altro genitore.
f) è fatto obbligo ai genitori di comunicare il domicilio presso cui i minori soggior- neranno durante i periodi continuativi di vacanze fuori dalla città di residenza, o eventuali spostamenti in altre località con indicazione di un'utenza telefonica;
g) durante i periodi di permanenza dei figli con un genitore, questi dovrà favorire sufficienti rapporti telefonici degli stessi con l'altro genitore;
h) i genitori alterneranno tra loro le festività ed i ponti durante l'anno (ovvero 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre), mentre per i giorni di compleanno dell'uno e dell'altro genitore, i bambini li trascorreranno ogni anno con il genitore che compie gli anni. Lo stesso dicasi per la Festa del Papà e la
Festa della Mamma.
i) Durante il periodo delle vacanze scolastiche, nel caso in cui i genitori non potes-
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sero occuparsi personalmente dei figli a causa dei rispettivi impegni lavorativi Per_4
frequenteranno dei centri estivi ludico ricreativi scelti di co- CP_1 Per_2
mune accordo tra i genitori e cercando di rispettare il più possibile le preferenze dei figli, il cui costo sarà ripartito al 50% tra gli stessi.
j) Stante la tenera età dei figli e il disagio manifestato dal figli Persona_1
nel frequentare l'attuale fidanzata del padre, entrambi i genitori, nel massimo inte- resse dei minori e del loro sviluppo psico-fisico, si impegnano ad inserire gradual- mente i rispettivi nuovi compagni nella vita d Persona_1 Per_2
4. Il SI. corrisponderà alla SI.ra , la somma mensile di € 400,00 Per_2 Pt_3
(quattrocento/00) ovvero € 200,00 (duecento/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ricrea- tive e sportive dei figli, previamente concordate tra i coniugi ed appositamente do- cumentate per la cui determinazione e/o individuazione si rimanda al Protocollo del Tribunale di Viterbo del 11.9.2018.
5. L'assegno Unico per i figli e verrà richiesto e Persona_1 Persona_2
incassato nella misura del 100% dalla SI.r . Pt_3
6. Le parti, beneficeranno inoltre, nella misura del 50%, delle detrazioni fiscali pre- viste per i minori.
7. Il SI dovrà provvedere entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso Per_2
al trasferimento della propria residenza dalla casa della SI.r . Pt_3
8. Le parti s'impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di 30 giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto re- ciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equili- brato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio al rilascio e/o al pag. 4 di 5 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, compreso il passaporto, per sè stessi e per i figli, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passa- porto;
11. le parti espressamente concordano che le condizioni del presente atto acqui- stino efficacia dal momento della sottoscrizione dello stesso”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di conSIlio del 17 marzo 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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