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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 380 del Registro
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell' anno 2024, vertente tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Maiuri in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza T.
Campanella n. 9;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Attilio Santiago e
Michelangelo Sirena in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Via F. Monaco n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luca Alberto
Cafasi;
- appellata
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 13-11-2023 n. 1876, il Tribunale di
Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, in accoglimento della impugnazione proposta con atto di citazione ritualmente notificato nell'ambito del giudizio n. 1727/2017 R.G.A.C. dalla Controparte_1 nei confronti del
[...] Parte_1
della deliberazione assembleare del 30-1-2017, con la quale era stata disposta la sua esclusione dalla suddetta società, ne statuiva, previa declaratoria di nullità delle lettere b) e c) dell'art. 43 dello statuto del l'annullamento, Parte_1
condannando la società convenuta al pagamento delle spese processuali relative ai giudizi cautelare e di merito.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 11-3
2024, proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello avverso la suddetta pronuncia il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
deducendone la erroneità come da motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini rassegnati in atti.
L'appellata in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta in atti per resistere al gravame, di cui contestava la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito la causa veniva rimessa a questa Sezione Civile della Corte tabellarmente competente.
Quindi, in esito all'udienza istruttoria del 18-3-2025, di cui veniva disposta la trattazione scritta come da provvedimento in atti, vista la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalle parti nelle note depositate in via telematica e la contestuale concorde richiesta di estinzione del processo, con ordinanza del Consigliere istruttore la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Reputa la Corte che, alla luce del contenuto degli atti depositati all'incarto di causa da cui emerge che parte appellante e parte appellata, dichiaravano – rispettivamente – l'una di rinunciare agli atti del presente giudizio di appello, per esserne venuto meno l'interesse alla sua prosecuzione, e l'altra di accettare a sua volta la suddetta rinuncia così come formulata dalla controparte, possa senz'altro trovare accoglimento la domanda concordemente avanzata dai difensori delle parti ex art. 306
c.p.c., volta ad ottenere nel caso di specie la pronuncia di sentenza di dichiarazione della estinzione del giudizio.
Ne consegue la ricorrenza alla stregua di quanto appena evidenziato delle condizioni e dei presupposti per farsi luogo ai sensi e per gli effetti dell'art. 307, comma 4, c.p.c., ad una sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio, nonché, in conformità alla concorde richiesta formulata dalle parti sul punto, di compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...]
confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore. con atto di citazione notificato l'11-3-2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, depositata in data 13-11-2023 n. 1876, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente
(Dott. Alberto Nicola Filardo)
Il Consigliere Estensore
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 380 del Registro
Generale degli Affari Contenziosi Civili dell' anno 2024, vertente tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe
Maiuri in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cosenza, Piazza T.
Campanella n. 9;
- appellante contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Attilio Santiago e
Michelangelo Sirena in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Via F. Monaco n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luca Alberto
Cafasi;
- appellata
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza depositata in data 13-11-2023 n. 1876, il Tribunale di
Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, in accoglimento della impugnazione proposta con atto di citazione ritualmente notificato nell'ambito del giudizio n. 1727/2017 R.G.A.C. dalla Controparte_1 nei confronti del
[...] Parte_1
della deliberazione assembleare del 30-1-2017, con la quale era stata disposta la sua esclusione dalla suddetta società, ne statuiva, previa declaratoria di nullità delle lettere b) e c) dell'art. 43 dello statuto del l'annullamento, Parte_1
condannando la società convenuta al pagamento delle spese processuali relative ai giudizi cautelare e di merito.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato in data 11-3
2024, proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte d'Appello avverso la suddetta pronuncia il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
deducendone la erroneità come da motivi in esso esplicitati e chiedendone la riforma nei termini rassegnati in atti.
L'appellata in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, si costituiva in giudizio come da comparsa di risposta in atti per resistere al gravame, di cui contestava la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito la causa veniva rimessa a questa Sezione Civile della Corte tabellarmente competente.
Quindi, in esito all'udienza istruttoria del 18-3-2025, di cui veniva disposta la trattazione scritta come da provvedimento in atti, vista la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalle parti nelle note depositate in via telematica e la contestuale concorde richiesta di estinzione del processo, con ordinanza del Consigliere istruttore la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Reputa la Corte che, alla luce del contenuto degli atti depositati all'incarto di causa da cui emerge che parte appellante e parte appellata, dichiaravano – rispettivamente – l'una di rinunciare agli atti del presente giudizio di appello, per esserne venuto meno l'interesse alla sua prosecuzione, e l'altra di accettare a sua volta la suddetta rinuncia così come formulata dalla controparte, possa senz'altro trovare accoglimento la domanda concordemente avanzata dai difensori delle parti ex art. 306
c.p.c., volta ad ottenere nel caso di specie la pronuncia di sentenza di dichiarazione della estinzione del giudizio.
Ne consegue la ricorrenza alla stregua di quanto appena evidenziato delle condizioni e dei presupposti per farsi luogo ai sensi e per gli effetti dell'art. 307, comma 4, c.p.c., ad una sentenza dichiarativa della estinzione del giudizio, nonché, in conformità alla concorde richiesta formulata dalle parti sul punto, di compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei
[...]
confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore. con atto di citazione notificato l'11-3-2024, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di impresa, depositata in data 13-11-2023 n. 1876, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Presidente
(Dott. Alberto Nicola Filardo)
Il Consigliere Estensore
(Dott.ssa Teresa Barillari)